DECALOGO BANCA D'ITALIA
"Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette"
IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA
VISTO il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (infra legge n. 197 del 1991) e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
VISTI gli articoli 3, 3-bis e 3-ter della legge n. 197 del 1991 che disciplinano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette;
VISTO, in particolare, l’articolo 3-bis, comma 4, della legge n. 197 del 1991, in base al quale la "Banca d’Italia, sentito l’Ufficio italiano dei cambi, d’intesa con le autorità di vigilanza di settore nell’ambito delle rispettive competenze", emana istruzioni applicative volte ad agevolare i compiti degli intermediari nell’assicurare "omogeneità di comportamento del personale nell’individuazione delle operazioni" sospette e nel predisporre "procedure di esame delle operazioni, anche con l’utilizzo di strumenti informatici e telematici";
RITENUTA la necessità di impartire istruzioni uniformi per gli operatori dei settori bancario, finanziario e assicurativo al fine di ottenere una piena attuazione dell’obbligo di segnalare le operazioni sospette da parte di tutti i destinatari;
AVUTO PRESENTE il contenuto delle "indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette" emanate nel febbraio 1993 e aggiornate nel novembre 1994, nonché delle "indicazioni operative per l’individuazione di operazioni sospette riservate sia alle imprese che alle strutture di vendita - settore assicurativo", emanate nel gennaio 1999;
D’INTESA con la Commissione nazionale per le società e la borsa e con l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; SENTITO l’Ufficio italiano dei cambi
EMANA
le accluse
"Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette"
Roma, 12 gennaio 2001
IL GOVERNATORE Fazio
PremessaIntroduzioneParte prima - Regole organizzative e proceduraliParte seconda - Indici di anomalia
Con il presente provvedimento la Banca d’Italia, sentito l’UIC, d’intesa con l’Isvap e la Consob, detta istruzioni - ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4, della legge 5 luglio 1991, n. 197, come modificata e integrata dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153 e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 -agli operatori dei settori bancario, finanziario e assicurativo tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.
L’atto aggiorna le indicazioni diffuse a partire dal febbraio 1993 in relazione alle modifiche nel frattempo intervenute nella regolamentazione nazionale e internazionale e nell’operatività degli intermediari bancari e finanziari; esso ricomprende anche le indicazioni specificamente indirizzate al settore assicurativo nel gennaio 1999.
Le "Istruzioni" contengono regole operative volte a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali, a contribuire al contenimento degli oneri e ad assicurare la piena collaborazione con le autorità preposte alla prevenzione del riciclaggio. La prospettazione di indicazioni uniformi per tutti gli intermediari tende a evitare forme di arbitraggio normativo dirette a eludere gli obblighi di legge.
Il documento comprende una introduzione, nella quale viene descritto l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e sono indicati i destinatari delle disposizioni, e un compendio di istruzioni operative articolato in due parti. La prima prescrive canoni e linee di comportamento per gli organi decisionali e per le strutture di controllo interno di ciascun intermediario e indica la procedura di segnalazione, ponendo in evidenza l’importanza della conoscenza della clientela e l’esigenza di disporre di adeguati strumenti organizzativi e di procedure di riscontro. Nella seconda parte è riportata una casistica esemplificativa di indici di anomalia, in presenza dei quali si deve prestare particolare attenzione all’operazione e valutare se procedere alla segnalazione.
1. La segnalazione delle operazioni sospette
Il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illegali rappresenta uno dei più gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario ed è un settore di specifico interesse per la criminalità organizzata. Esso costituisce un fattore di forte inquinamento per l’intero sistema economico: il reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali e la presenza di operatori e di organismi economici collusi con la criminalità alterano profondamente i meccanismi di mercato, inficiano l’efficienza e la correttezza dell’attività finanziaria, indeboliscono lo stesso sistema economico.
La globalizzazione dell’attività finanziaria e il rapido sviluppo delle tecnologie dell’informazione aprono nuove opportunità operative e possibilità di crescita dell’economia, ma aumentano nel contempo i rischi di inquinamento connessi con il riciclaggio di capitali illeciti.
Alla complessità e pericolosità del fenomeno gli intermediari devono rispondere in modo responsabile, dedicando maggiore attenzione agli strumenti di contrasto, nella consapevolezza che la ricerca della redditività e dell'efficienza va coniugata con il presidio continuo ed efficace dell’integrità della struttura aziendale.
Impedire che gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi siano coinvolti in operazioni che originano da attività criminose è coerente con la tutela della sana e prudente gestione degli operatori, della trasparenza e correttezza dei comportamenti e della stabilità complessiva, del buon funzionamento e della competitività del sistema.
Le norme di vigilanza di settore mirano ad assicurare l’efficienza dei mercati, la promozione della concorrenza, la correttezza dei comportamenti, l’onorabilità degli esponenti aziendali, la trasparenza degli assetti proprietari e dei rapporti con la clientela, l’efficacia dell’assetto organizzativo e dei controlli interni, contribuendo a ostacolare l’utilizzo dei meccanismi finanziari per operazioni di riciclaggio.
Gli oneri connessi con il rispetto della normativa antiriciclaggio si inseriscono nel solco dei presidi organizzativi per una corretta gestione aziendale e costituiscono elementi importanti per l’esercizio dell’impresa; essi vanno valutati alla stregua di investimenti in grado di generare risultati positivi in termini di stabilità e di reputazione.
L’evoluzione dell’ordinamento bancario e finanziario - culminata nell’emanazione del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo unico bancario") e del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo unico della intermediazione finanziaria") - valorizza i temi organizzativi e dei controlli interni ai fini della sana e prudente gestione degli operatori. In tale ambito, risulta fondamentale che l’organizzazione operativa e il sistema dei controlli sia in grado di preservare gli intermediari da commistioni e da comportamenti di tolleranza verso forme di illegalità che possono pregiudicarne la stabilità.
In mercati sempre più aperti la criminalità può con maggiore facilità approfittare dei varchi nella rete di protezione predisposta dai vari paesi. L’esigenza di attirare capitali può indurre ad adottare regolamentazioni permissive determinando, in tal modo, una impropria concorrenza tra sistemi. Si rende, quindi, necessaria l’adozione di una comune regolamentazione di base da parte di tutti i paesi.
L’attenzione della comunità internazionale alla materia dell’antiriciclaggio è testimoniata da numerosi atti emanati in diverse sedi.
L’Unione Europea ha approvato una direttiva (91/308/CEE del 10 giugno 1991) che indica i presidi minimali atti a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio; è allo studio una proposta di modifica e integrazione della disciplina tesa a estendere l’ambito oggettivo delle operazioni da segnalare e il novero dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi.
Il passaggio alla moneta unica appare, in sé, neutrale in termini di rispetto della normativa antiriciclaggio, anche se la fase di conversione delle banconote potrebbe comunque rappresentare l’occasione per "ripulire" proventi illeciti.
Un’essenziale opera di sensibilizzazione e di indirizzo è condotta dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), costituito dal vertice dei G7 nel 1989. Le raccomandazioni adottate dal Gruppo individuano i presidi fondamentali: l’identificazione e la conoscenza della clientela, la conservazione delle informazioni, la valutazione attenta di tutte le operazioni, la segnalazione di quelle sospette. Il GAFI ha poi avviato un’attività di valutazione delle diverse soluzioni ordinamentali.
La globalità dell’azione di prevenzione del riciclaggio richiede una particolare attenzione all’attività che coinvolge intermediari insediati in paesi caratterizzati da basso grado di regolamentazione, ridotta efficacia dei controlli e forte tutela della riservatezza accompagnata da una imposizione fiscale contenuta. L’esigenza di una risposta congiunta a livello internazionale ha indotto il GAFI a identificare i paesi che non cooperano adeguatamente all’azione di contrasto (1).
La normativa italiana in tema di prevenzione del riciclaggio è incentrata nella legge 5 luglio 1991, n. 197, che prevede norme tese a ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando l’effettuazione di operazioni di trasferimento di ammontare rilevante con strumenti anonimi e assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l’identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi informatici.
L’obbligo per gli intermediari di segnalare le operazioni che destano sospetto circa la provenienza illecita dei fondi trasferiti ha introdotto il principio di "collaborazione attiva", che richiede un impegno concreto e costante in termini di formazione del personale e di adeguamento delle strutture organizzative. L’esperienza mostra come tale impegno si traduca in una migliore conoscenza della clientela e in minori rischi di coinvolgimento in operazioni illecite, che hanno gravi ripercussioni, oltre che sulla reputazione, anche sulla regolare operatività aziendale.
La novità dell’obbligo ha determinato alcune difficoltà applicative, superate con l’estensione dei reati presupposto del riciclaggio a tutti i delitti non colposi disposta dalla legge 9 agosto 1993, n. 328, e con l’introduzione di misure a tutela della riservatezza della fonte e l’eliminazione del transito diretto della segnalazione dall’intermediario agli organi investigativi operata dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153.
La segnalazione dell’operazione sospetta, dopo la valutazione interna dell’intermediario, viene oggi indirizzata all’UIC, che la esamina tenendo anche conto delle possibili ragioni economiche sottostanti: in tale contesto, l’Ufficio acquisisce ulteriori dati e informazioni presso gli intermediari, utilizza i risultati delle analisi dei flussi finanziari, scambia informazioni con le autorità di vigilanza e le omologhe autorità estere. Al termine degli approfondimenti, le segnalazioni sono trasmesse, unitamente a una relazione tecnica, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia, competenti a effettuare gli eventuali accertamenti di carattere investigativo. La procedura rappresenta un opportuno "filtro", che contribuisce ad accentuare il carattere oggettivo della segnalazione e consente di sfruttare appieno le opportunità offerte dall’analisi finanziaria.
Per assicurare l’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette occorre garantire l’anonimato del segnalante, a tutela dell’immagine dell’intermediario e di possibili effetti ritorsivi sul personale.
Questa finalità è perseguita dal d.lgs. n. 153/1997. L’interposizione dell’UIC contribuisce a sfumare il collegamento tra la segnalazione e la relativa fonte; gli intermediari sono tenuti ad adottare misure volte ad assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli organi investigativi sono tenuti a omettere, nella denuncia eventualmente trasmessa all’autorità giudiziaria, ogni indicazione delle persone e dell’intermediario che hanno inviato la segnalazione. In tal modo dagli atti processuali non dovrà emergere la fonte da cui promana l’informativa di un’operazione sospetta.
Solo all’autorità giudiziaria è attribuito il potere di chiedere, con decreto motivato, l’identità della persona e dell’intermediario segnalanti; tale misura è volutamente limitata a casi del tutto eccezionali, in quanto il giudice deve ritenere l’acquisizione della notizia "indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede". Specifiche cautele sono previste anche relativamente alle ipotesi di sequestro di atti e documenti.
Il d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374 ha esteso l’applicazione delle disposizioni in tema di identificazione e registrazione nonché di segnalazione delle operazioni sospette alle attività ritenute suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l’accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.
Tali attività possono essere ripartite in due gruppi: a) quelle non finanziarie il cui esercizio è sottoposto a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri ovvero dichiarazioni di inizio di attività ai sensi di leggi in tema di pubblica sicurezza o di altre norme di settore. In tale ambito rientrano: il recupero di crediti; la custodia e il trasporto valori; il commercio di cose antiche; la fabbricazione e il commercio di oro e oggetti preziosi; la gestione di case d’asta, gallerie d’arte o di case da gioco; la mediazione immobiliare; b) quelle di natura finanziaria, quali la mediazione creditizia e l’agenzia in attività finanziaria.
In materia tributaria, il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rivisitando le sanzioni penali, ha ridotto il novero dei "delitti fiscali" - che, in quanto tali, configurano reati presupposto del riciclaggio - a un ristretto numero di fattispecie gravi. Il rinnovato impianto repressivo è incentrato su tre fattispecie criminose che fanno riferimento alle imposte sui redditi e all’IVA: dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele e omessa dichiarazione; a esse si affiancano altre figure di rilevante attitudine lesiva, tra le quali l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Le violazioni delle norme tributarie sono strumento utilizzato per precostituire fondi di provenienza illecita da reinserire nel circuito economico ovvero possono rappresentare una delle manifestazioni di più articolate condotte criminose volte a immettere in attività economiche apparentemente lecite disponibilità derivanti da altri illeciti. Operazioni connesse a condotte che non costituiscono delitto sotto il profilo fiscale possono comunque costituire strumento per occultare attività criminose di altra natura.
____Note
(1) Nel giugno 2000 il GAFI ha individuato i seguenti "Paesi e territori non cooperativi": Bahamas, Cayman Islands, Cook Islands, Dominica, Israel, Lebanon, Liechtenstein, Marshall Islands, Nauru, Niue, Panama, Philippines, Russia, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines. Il Gafi si è riservato di valutare le iniziative assunte da tali Paesi per superare le carenze rilevate e di esaminare altre giurisdizioni. Alle valutazioni del GAFI sarà data adeguata diffusione da parte delle Autorità nazionali.
2. I destinatari del provvedimento
Le "Istruzioni" sono rivolte ai seguenti soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette:
le banche
le imprese di assicurazione
le Poste Italiane S.p.A.
le imprese di investimento
le società di gestione del risparmio e le SICAV
gli intermediari finanziari
i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale degli intermediari finanziari previste dagli artt. 113 e 155 del d.lgs. n. 385 del 1993
gli agenti di cambio
le società fiduciarie
la società Montetitoli e le società di gestione accentrata di strumenti finanziari
gli uffici della pubblica amministrazione che svolgono operazioni di contenuto finanziario; in tale contesto, rilevano anche le società che svolgono attività in regime di concessione, quali le società di riscossione dei tributi.
Tutti questi operatori - nel provvedimento indicati riassuntivamente con il termine "intermediari" - sono tenuti ad attivarsi al fine di adempiere correttamente agli obblighi segnaletici, a prescindere dalle peculiarità dell’attività svolta.
Il documento fornisce, in ogni caso, indicazioni utili per l’individuazione e la segnalazione di operazioni sospette da parte di soggetti diversi, ivi compresi quelli che svolgono le attività individuate dal d.lgs. n. 374/99.
1. L’adempimento degli obblighi segnaletici
Gli intermediari adottano politiche aziendali coerenti con le regole e i principi della disciplina antiriciclaggio, che costituiscono un aspetto rilevante dell’affidabilità nella presentazione sul mercato e nei rapporti con la clientela.
Al fine di assicurare il corretto adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette gli intermediari:
si rifiutano di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
prestano particolare attenzione a tentativi di operazioni e a operazioni proposte da utenti occasionali, specie qualora esse siano di rilevante ammontare o presentino modalità di esecuzione anomale;
inoltrano una segnalazione all’UIC anche con riferimento alle operazioni rifiutate o comunque non concluse;
considerano che l’obbligo di effettuare le segnalazioni vige per l’intera durata della relazione con il cliente e non è limitato, quindi, alle sole fasi di instaurazione o di chiusura del rapporto; la decisione dei clienti di interrompere un rapporto non rappresenta, di per sé, elemento di sospetto;
valutano i profili di eventuale anomalia anche con riferimento all’operatività di altri intermediari, nazionali ed esteri; in tale contesto, particolare attenzione va prestata all’attività che interessa intermediari di non elevata reputazione ovvero soggetti operanti in Paesi segnalati come "non cooperativi".
L’obbligo di segnalazione sussiste anche con riferimento a operazioni prive di importo. Per le operazioni che comportano movimenti finanziari, gli intermediari possono individuare una soglia minima di attenzione in base a criteri di funzionalità, economicità ed efficacia. Specifico rilievo è attribuito alla movimentazione del contante per importi non usuali.
La segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e costituisce una comunicazione funzionale all’avvio di approfondimenti sul piano economico e finanziario e, successivamente, di eventuali indagini investigative. L’adempimento degli obblighi segnaletici non esclude, quindi, che l’intermediario denunci fatti ritenuti penalmente rilevanti all’Autorità Giudiziaria.
Le operazioni di natura illecita che non presentano profili di sospetto su una connessione con fenomeni di riciclaggio, ma sono finalizzate a procurare un danno all’intermediario sono valutate ai fini di una segnalazione alla sola Autorità Giudiziaria.
Particolare attenzione è richiesta nella valutazione dell’operatività anomala riconducibile a soggetti in relazione ai quali sono pervenute richieste di informazioni nel quadro di indagini penali o per l’applicazione di misure di prevenzione. In tale ambito, gli intermediari valutano se integrare il contenuto delle informazioni trasmesse all’Autorità Giudiziaria con riferimento a tali nominativi ovvero se procedere alla segnalazione di una operazione sospetta con la massima tempestività (cfr. infra, 4.3.).
Gli intermediari si dotano di adeguate procedure interne atte a evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio. Il "rischio di riciclaggio" aumenta quando è minore la conoscenza del cliente e risultano inadeguati i controlli interni: tali elementi pregiudicano la capacità degli intermediari di assolvere correttamente agli obblighi in materia di segnalazione delle operazioni sospette e possono, in ultima analisi, minare la reputazione dell’intermediario.
2. La conoscenza della clientela
2.1 L’importanza di una approfondita conoscenza della clientela
Gli intermediari effettuano l’analisi del grado di anomalia di una operazione con riferimento alle caratteristiche del cliente che la pone in essere (2). Il dato oggettivo va integrato con le informazioni sul cliente in possesso dell’intermediario, nel valutare la coerenza e la compatibilità dell’operazione con il profilo economico-finanziario che deve essere dichiarato dal cliente medesimo; particolare attenzione è richiesta qualora risulti che il cliente non svolge attività con rilievo economico.
Ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività - sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli schemi contrattuali utilizzati - richiedono l’attivazione della procedura di segnalazione.
La valutazione delle operazioni è effettuata in base al patrimonio informativo sulle capacità e sulle necessità economiche del cliente in possesso degli intermediari; questi ultimi, pertanto, non devono farsi carico di ulteriori attività di accertamento, di competenza delle Autorità di ciò istituzionalmente incaricate.
Una approfondita conoscenza del cliente costituisce, da un lato, un momento fondamentale del percorso logico che porta alla valutazione dell’operazione ai fini dell’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta, dall’altro, un requisito essenziale dell’attività di intermediazione, in quanto consente di individuare i profili di rischio e le possibilità di sviluppo della relazione d’affari.
Gli intermediari assumono ogni opportuna iniziativa per affinare la conoscenza della clientela e cogliere eventuali contraddizioni tra il profilo economico del cliente e le prestazioni da questo richieste.
Gli intermediari si adoperano per instaurare con la clientela un rapporto di comunicazione in un clima di reciproca fiducia. I clienti sono resi edotti degli obblighi della normativa antiriciclaggio, delle finalità che questa si prefigge e della riservatezza nell’utilizzo delle informazioni raccolte; ciò favorisce la collaborazione nelle procedure di identificazione e nell’ottenere chiarimenti, ulteriori informazioni ovvero i documenti necessari. In tale contesto, qualora un cliente proponga modalità operative poco trasparenti l’intermediario deve illustrarne i possibili rischi e prospettare modalità corrette.
Gli organi aziendali devono predisporre misure atte ad assicurare che alla corretta identificazione anagrafica si accompagni l’acquisizione di informazioni esaurienti e veritiere sulla situazione economica e finanziaria del cliente nonché sulle motivazioni economiche sottostanti alle operazioni richieste o eseguite e alla relazione finanziaria nella quale esse si iscrivono.
Particolari cautele devono essere adottate nelle relazioni intrattenute mediante il canale telefonico o telematico per le operazioni che si configurano come particolarmente irrituali o che comportano rilevanti movimentazioni; in tali ipotesi andranno previsti specifici oneri informativi a carico della clientela.
La normativa antiriciclaggio prevede che, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso, gli organi investigativi informino l’Ufficio italiano dei cambi che, a sua volta, ne dà notizia all’intermediario segnalante.
La conoscenza dell’eventuale esito negativo di una segnalazione consente all’intermediario di rimuovere i motivi di sospetto sull’operatività del cliente, preservando così le proprie relazioni commerciali con il medesimo. Il processo di feedback produce anche effetti positivi di carattere più generale, consentendo di affinare i processi valutativi in essere presso gli intermediari.
____Note
(2) Nel documento con le locuzioni "clienti" o "clientela" si ricomprendono tutti i soggetti che hanno rapporti con gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi nonchè con gli altri destinatari degli obblighi di segnalazione, normalmente individuati con altri termini, quali utenti, investitori, assicurati, contraenti, acquirenti, affidati, ecc.
2.2. Gli strumenti per migliorare la conoscenza della clientela
La rilevazione e l’organizzazione accentrata dei dati relativi ai rapporti con il cliente costituiscono il presupposto per un compiuto esame del suo profilo economico - finanziario. Oggetto di rilevazione devono essere tutte le informazioni raccolte in ordine all’attività svolta, al contesto economico in cui si colloca, al fabbisogno di servizi finanziari, agli eventuali rapporti con altri intermediari.
Il necessario punto di partenza è rappresentato dai dati contenuti nell’anagrafe, che ricomprendono informazioni su tutti i rapporti direttamente e/o indirettamente intrattenuti con l’intermediario, le garanzie prestate e ricevute e le deleghe a operare rilasciate a terzi. Su tale livello di base si innestano, a seconda della complessità e dell’articolazione operativa degli intermediari, ulteriori livelli informativi attinenti alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale.
Nell’organizzare le proprie evidenze sulla clientela, gli intermediari tengono conto delle informazioni sui collegamenti significativi che i clienti intrattengono tra di loro e con altri soggetti. Assumono in proposito rilievo non solo l’esistenza di relazioni societarie di gruppo, ma anche i legami contrattuali, finanziari, commerciali o di altra natura che consentono di cogliere la giustificazione di operazioni che devono essere inquadrate in un contesto più ampio.
Elementi di giudizio sulla clientela devono essere acquisiti attraverso lo scambio di informazioni con altri intermediari appartenenti al medesimo gruppo o rientranti nell’ambito della vigilanza consolidata.
Gli intermediari tenuti alle segnalazioni devono acquisire le informazioni anche da soggetti esterni che gestiscono funzioni aziendali in outsourcing ovvero che svolgono attività di provider; la delega di funzioni aziendali a società o collaboratori esterni non può in ogni caso incidere negativamente sulla conoscenza della clientela da parte di ciascun intermediario e non può giustificare la mancata percezione di sintomi di anomalia di una operazione o di un rapporto.
Adeguate procedure assicurano l’utilizzo delle informazioni che la clientela è tenuta a fornire con riferimento alla propria situazione finanziaria e alla propensione al rischio nell’ambito della prestazione di servizi di investimento nonché delle comunicazioni che i clienti effettuano relativamente all’operatività con l’estero.
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