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PERMESSO DI SOGGIORNO: Senza lavoro, si torna a casa

Il permesso di soggiorno per «attesa occupazione» non può essere rinnovato: una volta scaduto, deve essere sostituito da un nuovo titolo abilitativo per lavoro (autonomo o subordinato), altrimenti per il cittadino extracomunitario scatta l’obbligo di lasciare l’Italia. Lo precisa il Tar Trentino con la sentenza n. 47 dell’11 febbraio 2011.È vero: la perdita del posto non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario (articolo 22, comma 11, Dlgs 286/98), che ben può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del titolo e comunque ...
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