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CARTE DI CREDITO & ANTIRICICLAGGIO: L’adeguata verifica “per corrispondenza”

Apprendo in questi giorni delle varie iniziative avviate da soggetti emittenti carte di credito[1] nel nostro Paese come gli Istituti di moneta elettronica che hanno inviato, a mezzo posta,  migliaia di richieste alla rispettiva clientela per ottemperare alle norme fissate dalla legislazione antiriciclaggio di cui al Decreto legislativo 231/07[2].


Di cosa si tratta?


Si tratta di acquisire una serie di dati ed informazioni da parte del cliente onde assicurare la c.d. “Adeguata verifica” nonché conoscere lo “scopo e natura della relazione” ovvero avere conferma scritta del “Titolare effettivo” del rapporto in essere.


Si è trattato di una iniziativa conseguente ad un’attività ispettiva del Servizio Vigilanza della Banca d’Italia che, dopo pesanti sanzioni amministrative, si è tentato di porre rimedio per rispettare i rigori della normativa antiriciclaggio.


 


Quello di conoscere il cliente, ovvero la persona fisica che sta dietro e che materialmente dispone delle risorse economiche costituisce il primo dovere di ogni intermediario finanziario chiamato dall’Istituzione a fornire la c.d. “Collaborazione attiva”.


 


Si tratta di un passaggio fondamentale per l’avvio di qualsivoglia relazione continuativa e/o in qualche caso, anche avente una natura occasionale.


 


A differenza del passato, le nuove norme in vigore dal dicembre 2007[3], impongono al cliente la sottoscrizione di apposita dichiarazione della quale si assume ogni responsabilità anche sotto il profilo penale (ex 2° e 3° comma dell’articolo 55 del D.lgs 231/07).


Appare evidente al riguardo la lettura critica di tali dichiarazioni da parte dell’intermediario finanziario in ordine alla corrispondenza alla realtà circa le informazioni fornite, da porre a base nella valutazione dell’operatività del cliente sotto il profilo finanziario ai fini di eventuali Segnalazioni di Operazioni sospette o, dell’Obbligo di astensione dall’avvio della relazione laddove l’Adeguata verifica risulti problematica o difficoltosa (ex art.23 del D.lgs 231/07).


 


Ad onor del vero qualche perplessità sorge spontanea a leggere siffatto modo di operare da parte di intermediari finanziari di primo livello come gli Istituti di moneta elettronica indicati alla lettera c) del 1° comma dell’articolo 11 del decreto antiriciclaggio.


L’Adeguata verifica “per corrispondenza” sembra essere un modo inedito e, mi si consenta, abbastanza bizzarro di interpretare le norme.


 


L’articolo 22 del decreto stabilisce che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela già acquisita – e questo sembra essere il caso che qui ci occupa – i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente.


 


Cosa significa? Si capisce che ci sono due strade, dove in ambo i casi sembra comprendere che sussiste la necessità circa la presenza fisica del cliente innanzi all’operatore deputato dall’Intermediario finanziario alla compilazione del Questionario antiriciclaggio[4].


Nel primo caso si aspetta il primo contatto utile (come dire, aspettando tempi ragionevoli ed  alla prima favorevole occasione in cui il cliente si presenta al cospetto dell'Intermediario finanziario), nel secondo caso invece, "valutare il rischio presente" (laddove fossi incappato in un cliente notoriamente ad altissimo rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo), convocarlo d'urgenza e procedere alla materiale compilazione del Questionario antiriciclaggio.


D’altro canto, se l’identificazione, ovvero l’Adeguata verifica e il riscontro del Titolare effettivo la faccio “per corrispondenza”, v’è da chiedersi,  come si possa fare  a comprendere e quindi valutare il c.d. “comportamento tenuto dal cliente al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale”?.


Dico questo in quanto trattasi di uno dei passaggi principali stabiliti dall’articolo 20 del decreto, laddove, con riferimento al cliente, fissa i criteri per la valutazione dell’Approccio basato sul rischio.


 


Allo stato, suggerisco, quasi come una ipotesi riparatoria, una lettura e verifica ex post dei dati ed informazioni inserite nell’Archivio Unico Informatico da parte degli IME interessati a questa singolare iniziativa.


La legge è una sola …  le interpretazioni sono molteplici. La vita è bella anche per questo.






In tal senso si esprime anche il Parere  nr.51 del 04.03.1997 del Comitato antiriciclaggio del Ministero dell'economia e delle finanze.


 


Ministero del Tesoro
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
SERVIZIO V - ANTIRICICLAGGIO,
CONTENZIOSO E VALUTARIO
Comitato Legge n°197/1991
SEDUTA DEL 4.3.1997
PARERE N° 51
OGGETTO: normativa antiriciclaggio; problematiche relative alla procedura di identificazione riguardante l’emissione di carte di credito e di debito.



E’ stata posta da una società emittente carte di credito la questione
delle modalità di identificazione delle persone cui venga rilasciata Carta Aggiuntiva o Supplementare ovvero Societaria.
In particolare è stato richiesto se l’identificazione di dette persone
possa avvenire a mezzo dello stesso titolare di Carta Base o, per le carte societarie, della Società che ha richiesto l’emissione della carta per i propri dipendenti o amministratori.
In via preliminare il Comitato osserva che la disciplina  antiriciclaggio prevede l’obbligo della identificazione fisica della clientela a meno che l’identificazione stessa non sia già avvenuta da parte dello stesso intermediario, o di altro intermediario
abilitato, e quest’ultimo abbia rilasciato idonea attestazione (art. 2 L. 197/1991, punto 1. Decreto Ministro del Tesoro 19.12.1991 e punto 3. Decreto Ministro del Tesoro 29.10.1993).
Tuttavia il Comitato osserva che le cosiddette carte supplementari
sono da ritenersi accessorie a quella base in quanto:
- è il titolare di quest’ultima a doverne chiedere il rilascio e ad essere responsabile per il pagamento delle relative spese;
- tutte le spese effettuate con la Carta Supplementare vengono addebitate sul conto della Carta Base;
- la cessazione del rapporto base implica l’automatica cessazione delle Carte Supplementari.
Per quanto sopra il Comitato esprime il parere che, nel caso di
emissione di carte di credito cosiddette supplementari o aggiuntive e delle carte societarie, non è necessaria l’identificazione fisica di coloro ai quali le stesse vengono rilasciate, essendo sufficiente che il titolare della Carta Base fornisca alla Società emittente i dati identificativi dei beneficiari, unitamente ad una fotocopia del
documento di riconoscimento.
Le società emittenti, comunque, dovranno aver già provveduto ad
identificare fisicamente il titolare della carta base, o direttamente, oppure attraverso una azienda di credito presso cui lo stesso titolare possieda un conto corrente.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
FL/ss







[1] American express Italia, Fiditalia, Deutsch bank etc





[3] Art. 21. Obblighi del cliente


1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.




inserito da Giovannifalcone il 2011-02-20 10:46:34
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