SERVIZIO INFORMAZIONI SISTEMA CREDITIZIO Circolare n. 140 dell’ 11 febbraio 1991
SERVIZIO INFORMAZIONI SISTEMA CREDITIZIO
Circolare n. 140 dell’ 11 febbraio 1991
ISTRUZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE DELLA
CLIENTELA PER SETTORI E GRUPPI DI ATTIVITA’ ECONOMICA
1° aggiornamento del 07.08.1998 – ristampa integrale
2° aggiornamento del 26.09.2006 – pagine da II.4 a II.14, II.24 e da III.5 a III.82
INDICE
CAPITOLO I CRITERI GENERALI p. I. 1
1. Introduzione p. I. 3
2. Unità istituzionale p. I. 4
3. Univocità della classificazione p. I. 5
4. Definizione di “quasi società” p. I. 5
5. Imprese pubbliche p. I. 6
6. Determinazione del soggetto rilevante allorchè fra due
enti intercorra un rapporto "organico" p. I. 6
7. Imprese consorziate: determinazione dell’impresa prevalente p. I. 6
8. Criteri per la classificazione delle cointestazioni p. I. 7
9. Classificazione per branche e gruppi di attivita' economica p. I. 7
10. Casi particolari di attribuzione del gruppo di attivita' economica
e criteri da adottare in casi dubbi p. I. 7
CAPITOLO II SETTORI DI ATTIVITA’ ECONOMICA p. II. 1
1. Introduzione p. II. 3
2. Settore: AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (cod. 001) p. II. 3
3. Settore: SOCIETA’ FINANZIARIE (cod. 023) p. II. 7
4. Settore: SOCIETA’ NON FINANZIARIE (cod. 004) p. II. 14
5. Settore: FAMIGLIE (cod. 006) p. II. 17
6. Settore: ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE
FAMIGLIE (cod. 008) p. II.19
7. Settore: RESTO DEL MONDO (cod.007) p. II.21
8. Settore: UNITA’ NON CLASSIFICABILI E NON
CLASSIFICATE (cod. 099) p. II.24
ALLEGATI p. III.1
Allegato 1 - SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE PER SETTORI p. III.3
Allegato 2 - CLASSIFICAZIONE PER BRANCHE E GRUPPI DI ATTIVITÀ
ECONOMICA p. III.11
Allegato 3 - SCHEMA PER BRANCHE E GRUPPI DI ATTIVITA'
ECONOMICA p. III.73
CIR. N. 140/11.02.91 – 1°agg./07.08.98
p. I. 1
CAPITOLO I
CRITERI GENERALI
CIR. N. 140/11.02.91 – 1°agg./07.08.98
p. I. 2
CIR. N. 140/11.02.91 – 1°agg./07.08.98
p. I. 3
1. Introduzione
La presente classificazione economica della clientela per settori fa
riferimento alle modalità seguite dall’ISTAT che riflettono, a loro volta, quelle
utilizzate nel Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali (SEC 95) di cui al
regolamento n.2223 del 25.6.96 del Consiglio dell’Unione Europea1.
Il SEC 95 è il sistema centrale di riferimento per le statistiche sociali ed
economiche dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, rappresenta lo standard
per la trasmissione dei dati di contabilità nazionale a tutte le organizzazioni
internazionali; soltanto nelle pubblicazioni a livello nazionale non è obbligatoria
una rigorosa conformità a tale sistema. E’ costituito principalmente:
a) dai conti per settore istituzionale che descrivono, in maniera sistematica, i
diversi stadi del processo economico (produzione, formazione, distribuzione,
redistribuzione del reddito, accumulazione finanziaria e non finanziaria).
Comprendono anche i conti patrimoniali intesi a descrivere gli stock di attività, di
passività e di patrimonio netto all’inizio e alla fine del periodo contabile.
L’articolazione in settori consente il raggruppamento delle unità istituzionali (per il
concetto di unità istituzionale si veda il paragrafo successivo) sulla base delle loro
principali funzioni nonché dei loro comportamenti e obiettivi;
b) dal quadro delle interdipendenze tra gli operatori economici e dai conti per
branca di attività economica che descrivono più dettagliatamente il processo di
produzione e i flussi di beni e servizi.
L’adozione di una classificazione della clientela che riflette l’impostazione
del SEC 95 persegue l’obiettivo di assicurare la comparabilità internazionale dei
dati, fattore di cruciale importanza in sede di analisi delle statistiche di paesi
diversi.
Per la rappresentazione dei processi di produzione, l'economia viene
suddivisa in branche ( a loro volta articolate in gruppi di attivita' economica), che
raggruppano le cosiddette unita' di produzione omogenea, che esercitano
un'attivita' esclusiva su un prodotto o su un gruppo di prodotti. Queste unita'
consentono di analizzare le relazioni tecnico-economiche che intervengono nel
processo di produzione.
1 Il SEC 95 rappresenta a sua volta l’applicazione a livello europeo del System of National Accounts (SNA 93)
adottato dalla Commissione Statistica delle Nazioni Unite.
CIR. N. 140/11.02.91 – 1°agg./07.08.98
p. I. 4
2. Unità istituzionale
Alla base del sistema di classificazione è il concetto di unità istituzionale
intesa quale centro elementare di decisione economica, caratterizzato da
uniformità di comportamento, da autonomia decisionale nell’esercizio della propria
funzione principale nonché dal possesso di una contabilità completa ovvero dalla
possibilità, dal punto di vista economico e giuridico, di compilare una contabilità
completa qualora ne sia fatta richiesta .
Una unità dispone di autonomia di decisione se:
a) ha il diritto di possedere, a pieno titolo, beni o attività e quindi è in grado di
scambiare la proprietà degli stessi mediante operazioni effettuate con altre unità
istituzionali2;
b) ha la capacità di prendere decisioni economiche e di esercitare attività
economica di cui ha diretta responsabilità;
c) ha la capacità di assumere, a proprio nome, impegni e perfezionare contratti.
Un’unità dispone di contabilità completa se compila sia un conto
“economico” sia uno stato “patrimoniale”.
Alla luce dei predetti criteri sono considerate unità istituzionali (2):
a) le società di capitale private e pubbliche;
b) le società cooperative;
c) i produttori pubblici dotati di personalità giuridica in forza di una normativa
specifica;
d) gli organismi senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica;
e) gli enti amministrativi pubblici;
f) le quasi-società, intendendo con queste gli organismi senza personalità
giuridica che dispongono di contabilità completa e, convenzionalmente, di
autonomia decisionale in quanto il loro comportamento economico e finanziario si
distingue da quello dei proprietari;
g) le famiglie, considerate per convenzione unità istituzionali anche se non sono
dotate di contabilità completa.
2 Le unità residenti fittizie, definite dal SEC 95 unità istituzionali, ai fini della presente normativa devono
essere classificate come l’unità principale di appartenenza. Sono considerate unità residenti fittizie quelle
parti di unità non residenti che possiedono un centro di interesse economico nel territorio del nostro Paese
( in quanto effettuano operazioni da almeno un anno o, se il periodo è inferiore, esercitano attività di
costruzione e la loro produzione à costituita da investimenti fissi ), ovvero le unità non residenti proprietarie
di terreni o fabbricati nel territorio nazionale, per le sole operazioni che interessano tali beni.
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p. I. 5
3. Univocità della classificazione
La classificazione delle unità istituzionali, individuate in base ai criteri
espressi nel precedente paragrafo, va effettuata in maniera univoca, ossia avuto
presente la sola funzione principale, a prescindere dalle finalità dei vari rapporti
intrattenuti con le istituzioni creditizie e dall’effettiva destinazione del credito.
Tale principio ammette le seguenti eccezioni:
a) i soggetti che, in analogia a quanto previsto dalla normativa valutaria, con
riferimento all’attività produttrice di reddito possono essere considerati “residenti” o
“non residenti” in funzione della causale dei singoli rapporti intrattenuti con gli
intermediari3;
b) i rapporti attinenti al servizio di tesoreria statale da intestare a una unità “Tesoro
dello Stato”, distinta dal Ministero del Tesoro che pure ne rimane giuridicamente
titolare. Vanno attribuite a tale unità tutte le emissioni di titoli del debito pubblico, di
certificati di credito e dei vaglia del Tesoro nonché, in genere, i prelevamenti e i
versamenti presso istituzioni creditizie dei fondi necessari al servizio di cassa dello
Stato.
4. Definizione di “quasi società”
Come già anticipato nel paragrafo 2 le “quasi società” identificano
organismi senza personalità giuridica che dispongono di una contabilità completa
e il cui comportamento economico e finanziario si differenzia da quello dei
proprietari, nel senso che la relazione “de facto” tra l’unità produttiva e i proprietari
è analoga a quella esistente tra una società di capitali e i suoi azionisti.
Sono ricomprese nell’ambito delle “quasi società”:
a) le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
b) le società semplici, le società di fatto, le imprese individuali ( intendendo per tali
gli artigiani, gli agricoltori, i piccoli imprenditori, i liberi professionisti e comunque
tutti coloro che svolgono un’attività in proprio), sempreché abbiano un numero di
addetti4 superiore alle cinque unità ovvero - nel caso di ausiliari finanziari -
impieghino almeno un addetto.
3 Ciò non vale per le segnalazioni alla Centrale dei rischi, ove, per le caratteristiche del servizio stesso, la
classificazione del soggetto deve sempre essere univoca per tutti i rapporti.
4 Per addetto si intende il lavoratore dipendente a tempo pieno, presente nell’impresa alla fine dell’anno.
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p. I. 6
5. Imprese pubbliche
Per imprese pubbliche si intendono le unità istituzionali che producono beni
e servizi destinabili alla vendita5 e che hanno natura giuridica pubblica o sono
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente dell’
Amministrazione Pubblica.
6. Determinazione del soggetto rilevante allorchè fra due enti intercorra un
rapporto "organico"
Per quanto attiene all’imputazione dei rapporti intrattenuti dagli intermediari
con i soggetti che abbiano natura di “organo” di un ente, si precisa che, qualora
tali soggetti siano dotati di autonomia decisionale e di contabilità completa, i
rapporti in discorso devono essere imputati a detti soggetti e non all’ente di cui
sono emanazione.
In tali fattispecie, la classificazione per settori di attività economica dovrà
essere effettuata facendo esclusivamente riferimento al nominativo risultante
dall’intestazione dei vari rapporti intercorrenti con gli intermediari.
7. Imprese consorziate: determinazione dell’impresa prevalente
Allorchè due o più imprese abbiano stipulato fra di esse un contratto
consortile, per l’imputazione dei rapporti con gli intermediari posti in essere dal
consorzio si deve far riferimento, ai fini dell’individuazione del settore di attività
economica (e del gruppo) di quest’ultimo, all’impresa, tra quelle aderenti al
consorzio, che può considerarsi “prevalente” in quanto presenta il totale più
elevato delle attività iscritte nell’ultimo bilancio approvato.
Gli eventuali consorzi fra istituzioni creditizie dovranno essere sempre
classificati nel Sottogruppo “Associazioni bancarie” (cod. 329).
Quanto precede non trova applicazione nel caso di consorzi costituiti sotto
forma di società (cfr. art. 2620 c.c.). In questo caso, devono essere seguiti i
normali criteri di classificazione della clientela, avendo cioè riguardo
esclusivamente alle caratteristiche della nuova società, non rilevando quelle delle
imprese che hanno disposto la costituzione del consorzio.
5 I ricavi ottenuti dalla vendita dei beni e servizi prodotti devono coprire stabilmente almeno il 50 per cento dei
costi di produzione.
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p. I. 7
8. Criteri per la classificazione delle cointestazioni
Qualora più soggetti risultino cointestatari di rapporti con gli intermediari,
profilandosi una relazione di responsabilità solidale fra questi avente autonoma
rilevanza, essi devono essere considerati alla stregua di un singolo cliente, da
classificare con riferimento al soggetto che per importanza economica può essere
considerato “prevalente” rispetto agli altri.
9. Classificazione per branche e gruppi di attivita' economica
La classificazione per gruppi di attivita' economica si articola in 23 branche
e in 191 gruppi ed interessa soltanto la clientela classificata nei seguenti settori:
a) Societa' non finanziarie
b) Famiglie - Sottosettore 061: FAMIGLIE PRODUTTRICI
Per l'attribuzione del comparto di attivita' economica, si e' ritenuto
opportuno adottare, in luogo del criterio dell'attivita' esclusiva su un prodotto o su
un gruppo di prodotti, che potrebbe comportare la scomposizione di uno stesso
operatore in piu' unita' di produzione omogenea, il criterio della "prevalenza",
funzionale alle esigenze informative specifiche delle rilevazioni creditizie, che
necessitano di una classificazione univoca dei soggetti controparte delle istituzioni
creditizie.
10. Casi particolari di attribuzione del gruppo di attivita' economica e criteri
da adottare in casi dubbi
a) Imprese consorziate: coerentemente con i principi fissati per la classificazione
per Settori (cfr. 7 ), in caso di contratto consortile va attribuito il gruppo di attivita'
dell'"impresa prevalente", mentre ai consorzi in forma societaria va assegnato il
gruppo relativo all'attivita' della societa'.
b) Cointestazioni: il gruppo di attivita' economica va attribuito con riferimento al
soggetto "piu' importante", individuato in base ai criteri indicati (cfr. 8 ) per la
classificazione per Settori.
c) nel caso di societa' di grandi dimensioni che svolgano attivita' tra loro
eterogenee e di pari importanza, deve essere considerata prevalente quell'attivita'
cui l'oggetto sociale dell'impresa considerata attribuisce maggior rilievo.
d) qualora, come di solito avviene, un'impresa produca e venda all'ingrosso i suoi
prodotti, e' da considerare prevalente il gruppo relativo alla produzione e non
quello relativo al commercio. Questo principio deve ritenersi valido anche se la
CIR. N. 140/11.02.91 – 1°agg./07.08.98
p. I. 8
produzione e' costituita dal semplice montaggio di pezzi acquistati presso altri
produttori.
e) i gruppi relativi al commercio all'ingrosso devono essere attribuiti
esclusivamente alle imprese che acquistano e rivendono prodotti all'ingrosso o
che si occupano di importazioni e esportazioni; invece alle imprese che acquistano
all'ingrosso per rivendere al dettaglio e' da assegnare sempre uno dei gruppi
relativi al commercio al minuto.
CIR. n. 140/11.02.91 – 2°agg./26.09.06 p. II . 1
CAPITOLO II
SETTORI DI ATTIVITA’ ECONOMICA
CIR. n. 140/11.02.91 – 2°agg./26.09.06 p. II. 2
CIR. n. 140/11.02.91 – 2°agg./26.09.06 p. II. 3
1. Introduzione
La presente classificazione prevede la suddivisione della clientela nei sette
settori di seguito indicati:
a) Amministrazioni pubbliche;
b) Società finanziarie;
c) Società non finanziarie;
d) Famiglie
e) Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;
f) Resto del mondo;
g) Unità non classificabili e non classificate.
Ciascun settore si articola in sottosettori e sottogruppi.
Le unità istituzionali appartenenti ai settori “Amministrazioni pubbliche” ,
“Società finanziarie”, “Società non finanziarie”, “Famiglie”, “Istituzioni senza scopo
di lucro al servizio delle famiglie” e “Unità non classificabili e non classificate”
costituiscono la clientela residente. La clientela ordinaria residente è formata dalla
stessa aggregazione escludendo dalle “Società finanziarie” i sottosettori “Autorità
bancarie centrali” (cod. 030), “Altre istituzioni finanziarie monetarie”: banche (cod.
024), “Altre istituzioni finanziarie monetarie: fondi comuni di investimento
monetario” (cod. 021) e “Altre istituzioni finanziarie monetarie: altri intermediari”
(cod. 035).
2. Settore: AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (cod. 001)
Il settore comprende tutte le unità istituzionali che agiscono da produttori di
beni e servizi non destinabili alla vendita e volti a soddisfare consumi collettivi (le
risorse principali di dette unità sono costituite, in prevalenza, da versamenti
obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori), ovvero che operano una
redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese.
Le unità istituzionali vanno classificate in questo settore se possiedono le
seguenti caratteristiche:
a) l’unità deve essere detenuta (nel senso di controllata) dagli organismi della
pubblica amministrazione in quanto organi di governo, centrale o locale, o in
quanto istituzioni la cui classificazione nel settore sia già stata effettuata;
b) in quanto produttore, l’unità deve svolgere in via principale attività di produzione
di servizi non destinabili alla vendita. Sono escluse le imprese pubbliche
CIR. n. 140/11.02.91 – 2°agg./26.09.06 p. II. 4
costituite sotto forma di società di capitali, le imprese pubbliche dotate di
personalità giuridica comprese nel settore “Società non finanziarie” ;
c) se l’unità è un’istituzione senza scopo di lucro, oltre ad essere controllata da
soggetti appartenenti alle amministrazioni pubbliche deve anche essere da
questa prevalentemente finanziata con trasferimenti a fondo perduto che non
siano contributi ai prodotti;
d) per gli enti che effettuano attività di tipo previdenziale, per controllo pubblico
deve intendersi la capacità dell’Amministrazione pubblica di fissare o approvare
i livelli dei contributi e delle prestazioni; inoltre i soggetti assicurati sono tenuti a
partecipare al regime ed a versare contributi in forza di disposizioni legislative o
regolamentari.
Al fine di garantire la coerenza con la contabilità economica nazionale, gli
intermediari dovranno classificare in tale settore le unità istituzionali che, insieme
agli organi dello Stato e alle amministrazioni locali sono riportati nell’elenco delle
amministrazioni pubbliche previsto dalla legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e
pubblicato annualmente dall’ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale1.
Sottosettore: AMMINISTRAZIONI CENTRALI (cod. 016)
Il sottosettore “Amministrazioni Centrali” comprende tutti gli organi
amministrativi dello Stato e gli altri enti centrali la cui competenza si estende
normalmente alla totalità del territorio, esclusi gli enti centrali di previdenza e
assistenza sociale. Vi fanno parte anche le istituzioni senza scopo di lucro, con
competenza estesa a tutto il territorio, controllate e finanziate in prevalenza dalle
amministrazioni centrali.
Appartengono inoltre a questo sottosettore gli enti che, pur operando in un
ambito territoriale limitato (per es. le stazioni agrarie sperimentali), possono essere
considerati come facenti parte della sfera d’azione dello Stato, sia perché i compiti
svolti rivestono comunque interesse di carattere generale sia perché gli enti in
questione dipendono strettamente da un Ministero o da un altro ente
dell’Amministrazione statale.
Tale carattere di dipendenza sussiste sicuramente ogniqualvolta si riscontra
uno dei seguenti requisiti:
a) l’ente è legato a un Ministero da un rapporto “organico” (per es. le Direzioni
provinciali del lavoro rispetto al Ministero del Lavoro e Previdenza sociale);
1 L’elenco pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere reperito nel sito internet dell’Istat all’indirizzo
www.Istat.it strumenti → definizioni e classificazioni → elenco delle amministrazioni pubbliche.
CIR. n. 140/11.02.91 – 2°agg./26.09.06 p. II. 5
b) il conto consuntivo dell’ente è annesso allo stato di previsione di spesa di un
Ministero;
c) l’ente è sottoposto alla vigilanza di un Ministero o della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Sottogruppo: Amministrazione statale e Organi costituzionali (cod. 102)
Appartengono a questo Sottogruppo:
a) la Presidenza della Repubblica, la Camera dei deputati, il Senato della
Repubblica, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, la Corte
Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura e la Corte dei Conti;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri.
Sottogruppo: Tesoro dello Stato (cod. 100)
Questo sottogruppo deve essere utilizzato per classificare il Ministero del
Tesoro in tutti i casi in cui quest’ultimo agisce in qualità di “gestore della Tesoreria
statale”. In particolare, tale fattispecie ricorre, oltre che nella richiesta di fidi e nel
deposito di somme occorrenti al regolare servizio di cassa dello Stato, anche
nell’emissione di titoli del debito pubblico, di certificati di credito e di vaglia del
“Tesoro”. Sono, inoltre, incluse le relative sezioni di Tesoreria provinciale.
Sottogruppo: Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell’attività
economica (cod. 165)
Sono inclusi in questo sottogruppo gli enti produttori di servizi economici, gli
enti di regolazione dell’attività economica, gli ...
Circolare n. 140 dell’ 11 febbraio 1991
ISTRUZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE DELLA
CLIENTELA PER SETTORI E GRUPPI DI ATTIVITA’ ECONOMICA
1° aggiornamento del 07.08.1998 – ristampa integrale
2° aggiornamento del 26.09.2006 – pagine da II.4 a II.14, II.24 e da III.5 a III.82
INDICE
CAPITOLO I CRITERI GENERALI p. I. 1
1. Introduzione p. I. 3
2. Unità istituzionale p. I. 4
3. Univocità della classificazione p. I. 5
4. Definizione di “quasi società” p. I. 5
5. Imprese pubbliche p. I. 6
6. Determinazione del soggetto rilevante allorchè fra due
enti intercorra un rapporto "organico" p. I. 6
7. Imprese consorziate: determinazione dell’impresa prevalente p. I. 6
8. Criteri per la classificazione delle cointestazioni p. I. 7
9. Classificazione per branche e gruppi di attivita' economica p. I. 7
10. Casi particolari di attribuzione del gruppo di attivita' economica
e criteri da adottare in casi dubbi p. I. 7
CAPITOLO II SETTORI DI ATTIVITA’ ECONOMICA p. II. 1
1. Introduzione p. II. 3
2. Settore: AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (cod. 001) p. II. 3
3. Settore: SOCIETA’ FINANZIARIE (cod. 023) p. II. 7
4. Settore: SOCIETA’ NON FINANZIARIE (cod. 004) p. II. 14
5. Settore: FAMIGLIE (cod. 006) p. II. 17
6. Settore: ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE
FAMIGLIE (cod. 008) p. II.19
7. Settore: RESTO DEL MONDO (cod.007) p. II.21
8. Settore: UNITA’ NON CLASSIFICABILI E NON
CLASSIFICATE (cod. 099) p. II.24
ALLEGATI p. III.1
Allegato 1 - SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE PER SETTORI p. III.3
Allegato 2 - CLASSIFICAZIONE PER BRANCHE E GRUPPI DI ATTIVITÀ
ECONOMICA p. III.11
Allegato 3 - SCHEMA PER BRANCHE E GRUPPI DI ATTIVITA'
ECONOMICA p. III.73
CIR. N. 140/11.02.91 – 1°agg./07.08.98
p. I. 1
CAPITOLO I
CRITERI GENERALI
CIR. N. 140/11.02.91 – 1°agg./07.08.98
p. I. 2
CIR. N. 140/11.02.91 – 1°agg./07.08.98
p. I. 3
1. Introduzione
La presente classificazione economica della clientela per settori fa
riferimento alle modalità seguite dall’ISTAT che riflettono, a loro volta, quelle
utilizzate nel Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali (SEC 95) di cui al
regolamento n.2223 del 25.6.96 del Consiglio dell’Unione Europea1.
Il SEC 95 è il sistema centrale di riferimento per le statistiche sociali ed
economiche dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, rappresenta lo standard
per la trasmissione dei dati di contabilità nazionale a tutte le organizzazioni
internazionali; soltanto nelle pubblicazioni a livello nazionale non è obbligatoria
una rigorosa conformità a tale sistema. E’ costituito principalmente:
a) dai conti per settore istituzionale che descrivono, in maniera sistematica, i
diversi stadi del processo economico (produzione, formazione, distribuzione,
redistribuzione del reddito, accumulazione finanziaria e non finanziaria).
Comprendono anche i conti patrimoniali intesi a descrivere gli stock di attività, di
passività e di patrimonio netto all’inizio e alla fine del periodo contabile.
L’articolazione in settori consente il raggruppamento delle unità istituzionali (per il
concetto di unità istituzionale si veda il paragrafo successivo) sulla base delle loro
principali funzioni nonché dei loro comportamenti e obiettivi;
b) dal quadro delle interdipendenze tra gli operatori economici e dai conti per
branca di attività economica che descrivono più dettagliatamente il processo di
produzione e i flussi di beni e servizi.
L’adozione di una classificazione della clientela che riflette l’impostazione
del SEC 95 persegue l’obiettivo di assicurare la comparabilità internazionale dei
dati, fattore di cruciale importanza in sede di analisi delle statistiche di paesi
diversi.
Per la rappresentazione dei processi di produzione, l'economia viene
suddivisa in branche ( a loro volta articolate in gruppi di attivita' economica), che
raggruppano le cosiddette unita' di produzione omogenea, che esercitano
un'attivita' esclusiva su un prodotto o su un gruppo di prodotti. Queste unita'
consentono di analizzare le relazioni tecnico-economiche che intervengono nel
processo di produzione.
1 Il SEC 95 rappresenta a sua volta l’applicazione a livello europeo del System of National Accounts (SNA 93)
adottato dalla Commissione Statistica delle Nazioni Unite.
CIR. N. 140/11.02.91 – 1°agg./07.08.98
p. I. 4
2. Unità istituzionale
Alla base del sistema di classificazione è il concetto di unità istituzionale
intesa quale centro elementare di decisione economica, caratterizzato da
uniformità di comportamento, da autonomia decisionale nell’esercizio della propria
funzione principale nonché dal possesso di una contabilità completa ovvero dalla
possibilità, dal punto di vista economico e giuridico, di compilare una contabilità
completa qualora ne sia fatta richiesta .
Una unità dispone di autonomia di decisione se:
a) ha il diritto di possedere, a pieno titolo, beni o attività e quindi è in grado di
scambiare la proprietà degli stessi mediante operazioni effettuate con altre unità
istituzionali2;
b) ha la capacità di prendere decisioni economiche e di esercitare attività
economica di cui ha diretta responsabilità;
c) ha la capacità di assumere, a proprio nome, impegni e perfezionare contratti.
Un’unità dispone di contabilità completa se compila sia un conto
“economico” sia uno stato “patrimoniale”.
Alla luce dei predetti criteri sono considerate unità istituzionali (2):
a) le società di capitale private e pubbliche;
b) le società cooperative;
c) i produttori pubblici dotati di personalità giuridica in forza di una normativa
specifica;
d) gli organismi senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica;
e) gli enti amministrativi pubblici;
f) le quasi-società, intendendo con queste gli organismi senza personalità
giuridica che dispongono di contabilità completa e, convenzionalmente, di
autonomia decisionale in quanto il loro comportamento economico e finanziario si
distingue da quello dei proprietari;
g) le famiglie, considerate per convenzione unità istituzionali anche se non sono
dotate di contabilità completa.
2 Le unità residenti fittizie, definite dal SEC 95 unità istituzionali, ai fini della presente normativa devono
essere classificate come l’unità principale di appartenenza. Sono considerate unità residenti fittizie quelle
parti di unità non residenti che possiedono un centro di interesse economico nel territorio del nostro Paese
( in quanto effettuano operazioni da almeno un anno o, se il periodo è inferiore, esercitano attività di
costruzione e la loro produzione à costituita da investimenti fissi ), ovvero le unità non residenti proprietarie
di terreni o fabbricati nel territorio nazionale, per le sole operazioni che interessano tali beni.
CIR. N. 140/11.02.91 – 1°agg./07.08.98
p. I. 5
3. Univocità della classificazione
La classificazione delle unità istituzionali, individuate in base ai criteri
espressi nel precedente paragrafo, va effettuata in maniera univoca, ossia avuto
presente la sola funzione principale, a prescindere dalle finalità dei vari rapporti
intrattenuti con le istituzioni creditizie e dall’effettiva destinazione del credito.
Tale principio ammette le seguenti eccezioni:
a) i soggetti che, in analogia a quanto previsto dalla normativa valutaria, con
riferimento all’attività produttrice di reddito possono essere considerati “residenti” o
“non residenti” in funzione della causale dei singoli rapporti intrattenuti con gli
intermediari3;
b) i rapporti attinenti al servizio di tesoreria statale da intestare a una unità “Tesoro
dello Stato”, distinta dal Ministero del Tesoro che pure ne rimane giuridicamente
titolare. Vanno attribuite a tale unità tutte le emissioni di titoli del debito pubblico, di
certificati di credito e dei vaglia del Tesoro nonché, in genere, i prelevamenti e i
versamenti presso istituzioni creditizie dei fondi necessari al servizio di cassa dello
Stato.
4. Definizione di “quasi società”
Come già anticipato nel paragrafo 2 le “quasi società” identificano
organismi senza personalità giuridica che dispongono di una contabilità completa
e il cui comportamento economico e finanziario si differenzia da quello dei
proprietari, nel senso che la relazione “de facto” tra l’unità produttiva e i proprietari
è analoga a quella esistente tra una società di capitali e i suoi azionisti.
Sono ricomprese nell’ambito delle “quasi società”:
a) le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
b) le società semplici, le società di fatto, le imprese individuali ( intendendo per tali
gli artigiani, gli agricoltori, i piccoli imprenditori, i liberi professionisti e comunque
tutti coloro che svolgono un’attività in proprio), sempreché abbiano un numero di
addetti4 superiore alle cinque unità ovvero - nel caso di ausiliari finanziari -
impieghino almeno un addetto.
3 Ciò non vale per le segnalazioni alla Centrale dei rischi, ove, per le caratteristiche del servizio stesso, la
classificazione del soggetto deve sempre essere univoca per tutti i rapporti.
4 Per addetto si intende il lavoratore dipendente a tempo pieno, presente nell’impresa alla fine dell’anno.
CIR. N. 140/11.02.91 – 1°agg./07.08.98
p. I. 6
5. Imprese pubbliche
Per imprese pubbliche si intendono le unità istituzionali che producono beni
e servizi destinabili alla vendita5 e che hanno natura giuridica pubblica o sono
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente dell’
Amministrazione Pubblica.
6. Determinazione del soggetto rilevante allorchè fra due enti intercorra un
rapporto "organico"
Per quanto attiene all’imputazione dei rapporti intrattenuti dagli intermediari
con i soggetti che abbiano natura di “organo” di un ente, si precisa che, qualora
tali soggetti siano dotati di autonomia decisionale e di contabilità completa, i
rapporti in discorso devono essere imputati a detti soggetti e non all’ente di cui
sono emanazione.
In tali fattispecie, la classificazione per settori di attività economica dovrà
essere effettuata facendo esclusivamente riferimento al nominativo risultante
dall’intestazione dei vari rapporti intercorrenti con gli intermediari.
7. Imprese consorziate: determinazione dell’impresa prevalente
Allorchè due o più imprese abbiano stipulato fra di esse un contratto
consortile, per l’imputazione dei rapporti con gli intermediari posti in essere dal
consorzio si deve far riferimento, ai fini dell’individuazione del settore di attività
economica (e del gruppo) di quest’ultimo, all’impresa, tra quelle aderenti al
consorzio, che può considerarsi “prevalente” in quanto presenta il totale più
elevato delle attività iscritte nell’ultimo bilancio approvato.
Gli eventuali consorzi fra istituzioni creditizie dovranno essere sempre
classificati nel Sottogruppo “Associazioni bancarie” (cod. 329).
Quanto precede non trova applicazione nel caso di consorzi costituiti sotto
forma di società (cfr. art. 2620 c.c.). In questo caso, devono essere seguiti i
normali criteri di classificazione della clientela, avendo cioè riguardo
esclusivamente alle caratteristiche della nuova società, non rilevando quelle delle
imprese che hanno disposto la costituzione del consorzio.
5 I ricavi ottenuti dalla vendita dei beni e servizi prodotti devono coprire stabilmente almeno il 50 per cento dei
costi di produzione.
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p. I. 7
8. Criteri per la classificazione delle cointestazioni
Qualora più soggetti risultino cointestatari di rapporti con gli intermediari,
profilandosi una relazione di responsabilità solidale fra questi avente autonoma
rilevanza, essi devono essere considerati alla stregua di un singolo cliente, da
classificare con riferimento al soggetto che per importanza economica può essere
considerato “prevalente” rispetto agli altri.
9. Classificazione per branche e gruppi di attivita' economica
La classificazione per gruppi di attivita' economica si articola in 23 branche
e in 191 gruppi ed interessa soltanto la clientela classificata nei seguenti settori:
a) Societa' non finanziarie
b) Famiglie - Sottosettore 061: FAMIGLIE PRODUTTRICI
Per l'attribuzione del comparto di attivita' economica, si e' ritenuto
opportuno adottare, in luogo del criterio dell'attivita' esclusiva su un prodotto o su
un gruppo di prodotti, che potrebbe comportare la scomposizione di uno stesso
operatore in piu' unita' di produzione omogenea, il criterio della "prevalenza",
funzionale alle esigenze informative specifiche delle rilevazioni creditizie, che
necessitano di una classificazione univoca dei soggetti controparte delle istituzioni
creditizie.
10. Casi particolari di attribuzione del gruppo di attivita' economica e criteri
da adottare in casi dubbi
a) Imprese consorziate: coerentemente con i principi fissati per la classificazione
per Settori (cfr. 7 ), in caso di contratto consortile va attribuito il gruppo di attivita'
dell'"impresa prevalente", mentre ai consorzi in forma societaria va assegnato il
gruppo relativo all'attivita' della societa'.
b) Cointestazioni: il gruppo di attivita' economica va attribuito con riferimento al
soggetto "piu' importante", individuato in base ai criteri indicati (cfr. 8 ) per la
classificazione per Settori.
c) nel caso di societa' di grandi dimensioni che svolgano attivita' tra loro
eterogenee e di pari importanza, deve essere considerata prevalente quell'attivita'
cui l'oggetto sociale dell'impresa considerata attribuisce maggior rilievo.
d) qualora, come di solito avviene, un'impresa produca e venda all'ingrosso i suoi
prodotti, e' da considerare prevalente il gruppo relativo alla produzione e non
quello relativo al commercio. Questo principio deve ritenersi valido anche se la
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p. I. 8
produzione e' costituita dal semplice montaggio di pezzi acquistati presso altri
produttori.
e) i gruppi relativi al commercio all'ingrosso devono essere attribuiti
esclusivamente alle imprese che acquistano e rivendono prodotti all'ingrosso o
che si occupano di importazioni e esportazioni; invece alle imprese che acquistano
all'ingrosso per rivendere al dettaglio e' da assegnare sempre uno dei gruppi
relativi al commercio al minuto.
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CAPITOLO II
SETTORI DI ATTIVITA’ ECONOMICA
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CIR. n. 140/11.02.91 – 2°agg./26.09.06 p. II. 3
1. Introduzione
La presente classificazione prevede la suddivisione della clientela nei sette
settori di seguito indicati:
a) Amministrazioni pubbliche;
b) Società finanziarie;
c) Società non finanziarie;
d) Famiglie
e) Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;
f) Resto del mondo;
g) Unità non classificabili e non classificate.
Ciascun settore si articola in sottosettori e sottogruppi.
Le unità istituzionali appartenenti ai settori “Amministrazioni pubbliche” ,
“Società finanziarie”, “Società non finanziarie”, “Famiglie”, “Istituzioni senza scopo
di lucro al servizio delle famiglie” e “Unità non classificabili e non classificate”
costituiscono la clientela residente. La clientela ordinaria residente è formata dalla
stessa aggregazione escludendo dalle “Società finanziarie” i sottosettori “Autorità
bancarie centrali” (cod. 030), “Altre istituzioni finanziarie monetarie”: banche (cod.
024), “Altre istituzioni finanziarie monetarie: fondi comuni di investimento
monetario” (cod. 021) e “Altre istituzioni finanziarie monetarie: altri intermediari”
(cod. 035).
2. Settore: AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (cod. 001)
Il settore comprende tutte le unità istituzionali che agiscono da produttori di
beni e servizi non destinabili alla vendita e volti a soddisfare consumi collettivi (le
risorse principali di dette unità sono costituite, in prevalenza, da versamenti
obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori), ovvero che operano una
redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese.
Le unità istituzionali vanno classificate in questo settore se possiedono le
seguenti caratteristiche:
a) l’unità deve essere detenuta (nel senso di controllata) dagli organismi della
pubblica amministrazione in quanto organi di governo, centrale o locale, o in
quanto istituzioni la cui classificazione nel settore sia già stata effettuata;
b) in quanto produttore, l’unità deve svolgere in via principale attività di produzione
di servizi non destinabili alla vendita. Sono escluse le imprese pubbliche
CIR. n. 140/11.02.91 – 2°agg./26.09.06 p. II. 4
costituite sotto forma di società di capitali, le imprese pubbliche dotate di
personalità giuridica comprese nel settore “Società non finanziarie” ;
c) se l’unità è un’istituzione senza scopo di lucro, oltre ad essere controllata da
soggetti appartenenti alle amministrazioni pubbliche deve anche essere da
questa prevalentemente finanziata con trasferimenti a fondo perduto che non
siano contributi ai prodotti;
d) per gli enti che effettuano attività di tipo previdenziale, per controllo pubblico
deve intendersi la capacità dell’Amministrazione pubblica di fissare o approvare
i livelli dei contributi e delle prestazioni; inoltre i soggetti assicurati sono tenuti a
partecipare al regime ed a versare contributi in forza di disposizioni legislative o
regolamentari.
Al fine di garantire la coerenza con la contabilità economica nazionale, gli
intermediari dovranno classificare in tale settore le unità istituzionali che, insieme
agli organi dello Stato e alle amministrazioni locali sono riportati nell’elenco delle
amministrazioni pubbliche previsto dalla legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e
pubblicato annualmente dall’ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale1.
Sottosettore: AMMINISTRAZIONI CENTRALI (cod. 016)
Il sottosettore “Amministrazioni Centrali” comprende tutti gli organi
amministrativi dello Stato e gli altri enti centrali la cui competenza si estende
normalmente alla totalità del territorio, esclusi gli enti centrali di previdenza e
assistenza sociale. Vi fanno parte anche le istituzioni senza scopo di lucro, con
competenza estesa a tutto il territorio, controllate e finanziate in prevalenza dalle
amministrazioni centrali.
Appartengono inoltre a questo sottosettore gli enti che, pur operando in un
ambito territoriale limitato (per es. le stazioni agrarie sperimentali), possono essere
considerati come facenti parte della sfera d’azione dello Stato, sia perché i compiti
svolti rivestono comunque interesse di carattere generale sia perché gli enti in
questione dipendono strettamente da un Ministero o da un altro ente
dell’Amministrazione statale.
Tale carattere di dipendenza sussiste sicuramente ogniqualvolta si riscontra
uno dei seguenti requisiti:
a) l’ente è legato a un Ministero da un rapporto “organico” (per es. le Direzioni
provinciali del lavoro rispetto al Ministero del Lavoro e Previdenza sociale);
1 L’elenco pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere reperito nel sito internet dell’Istat all’indirizzo
www.Istat.it strumenti → definizioni e classificazioni → elenco delle amministrazioni pubbliche.
CIR. n. 140/11.02.91 – 2°agg./26.09.06 p. II. 5
b) il conto consuntivo dell’ente è annesso allo stato di previsione di spesa di un
Ministero;
c) l’ente è sottoposto alla vigilanza di un Ministero o della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Sottogruppo: Amministrazione statale e Organi costituzionali (cod. 102)
Appartengono a questo Sottogruppo:
a) la Presidenza della Repubblica, la Camera dei deputati, il Senato della
Repubblica, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, la Corte
Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura e la Corte dei Conti;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri.
Sottogruppo: Tesoro dello Stato (cod. 100)
Questo sottogruppo deve essere utilizzato per classificare il Ministero del
Tesoro in tutti i casi in cui quest’ultimo agisce in qualità di “gestore della Tesoreria
statale”. In particolare, tale fattispecie ricorre, oltre che nella richiesta di fidi e nel
deposito di somme occorrenti al regolare servizio di cassa dello Stato, anche
nell’emissione di titoli del debito pubblico, di certificati di credito e di vaglia del
“Tesoro”. Sono, inoltre, incluse le relative sezioni di Tesoreria provinciale.
Sottogruppo: Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell’attività
economica (cod. 165)
Sono inclusi in questo sottogruppo gli enti produttori di servizi economici, gli
enti di regolazione dell’attività economica, gli ...

