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DECRETO MILLE PROROGHE 2011: E' legge



LEGGE 26 febbraio 2011 , n. 10



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29


dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da


disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia


tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (11G0052)



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno


approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga


la seguente legge:


Art. 1


1. Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di


termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti


in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, e'


convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla


presente legge.


2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello


della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita


nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica


italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla


osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 26 febbraio 2011


NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri


Visto, il Guardasigilli: Alfano


LAVORI PREPARATORI


Senato della Repubblica (atto n. 2518):


Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)


e dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 29 dicembre


2010.


Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e


5ª (Bilancio), in sede referente, il 7 gennaio 2011 con pareri delle


Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª,


14ª e questioni regionali.


Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede


consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita', il


12 e 18 gennaio 2011.


Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 19,


26, 27 gennaio; 1, 8, 9, 10 e 11 febbraio 2011.


Esaminato in aula l'1, 3, 10, 14 e 15 febbraio 2011 ed approvato


il 16 febbraio 2011.


Camera dei deputati (atto n. 4086):


Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V


(Bilancio), in sede referente, il 16 febbraio 2011, con pareri del


Comitato per la legislazione e delle Commissioni II, III, IV, VI,


VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.


Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 17 e


18 febbraio 2011.


Esaminato in aula il 22, 23 e 24 febbraio 2011 ed approvato, con


modificazioni, il 25 febbraio 2011.


Senato della Repubblica (atto n. 2518-B):


Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e


5ª (Bilancio), in sede referente, il 25 febbraio 2011.


Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente il 25


febbraio 2011.


Esaminato in aula ed approvato il 26 febbraio 2011.


Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE


AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225


All'articolo 1:


al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della


legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono soppresse;


dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:


«2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte


previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione,


di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n.


246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari


competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri


parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla


trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio


dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque


adottati.


2-ter. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19


febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: "non


oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre


il 31 dicembre 2011".


2-quater. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29


dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22


febbraio 2010, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) le parole: "il cui mandato e' scaduto il 31 dicembre 2009"


sono sostituite dalle seguenti: "il cui mandato e' scaduto il 31


dicembre 2010";


b) le parole: "il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010"


sono sostituite dalle seguenti: "il cui mandato scade entro il 31


dicembre 2011";


c) le parole: "a far data dal 1° gennaio 2010" sono sostituite


dalle seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2011";


d) le parole: "non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite


dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2011".


2-quinquies. I termini e i regimi giuridici indicati nella


tabella 1, allegata al presente decreto, la cui scadenza e' fissata


in data successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile


2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai


termini e ai regimi giuridici di cui all'articolo 4, comma 9, del


decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,


dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e a quelli di cui all'articolo 1,


comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica


31 maggio 1999, n. 195, per i quali resta ferma la previsione di cui


al comma 2 del presente articolo, nonche' a quelli di cui


all'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i


quali resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12, comma 7,


come modificato dall'articolo 2, comma 17-sexies, del presente


decreto.


2-sexies. Il termine di proroga, riferito alla "FONTE NORMATIVA.


articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,


convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102", di


cui alla tabella 1, si intende riferito anche agli idonei nei


concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni.


2-septies. L'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003,


n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,


n. 39, si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi


assunti attraverso il concordato dall'ente assuntore, ovvero dai suoi


successori o aventi causa, sono inefficaci, anche se contenuti in


emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini previsti


nel concordato».


All'articolo 2:


al comma 1, terzo periodo, le parole: «pari a 100 milioni di


euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 100 milioni di euro»;


dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:


«1-bis. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009,,


n. 191, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2011,


una parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella


misura dello 0,6 per cento del totale, e' riservata per le spese


dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei


progetti di cui al medesimo comma 117"


1-ter. Fino alla completa realizzazione del processo di


attuazione dei trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del


decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'autorita' competente


provvede alla ricognizione, limitatamente ai terreni agricoli e alle


valli da pesca della laguna di Venezia, dei compendi costituiti da


valli arginate alla data di entrata in vigore dell'articolo 28 del


codice della navigazione.


1-quater. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma


1, e alla tabella 1, con riferimento alla disposizione di cui


all'articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con


decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare


entro il medesimo termine di proroga di cui all'articolo 1, comma 1,


sono disciplinate le modalita' e le procedure di richiesta e rilascio


di un'autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di


idoneita' alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di


esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di


controllo delle cognizioni. Sono altresi' disciplinate la validita'


di tale autorizzazione e le modalita' dell'esercitazione alla guida


del ciclomotore, almeno in conformita' alle disposizioni di cui


all'articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30


aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in quanto


applicabili, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 170,


comma 2, dello stesso decreto legislativo, prevedendo altresi' che la


prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia


trascorso un mese dalla data del rilascio della predetta


autorizzazione, che tra una prova d'esame sostenuta con esito


sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese


e che nel limite di validita' dell'autorizzazione sia consentito


ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida. Si applicano


altresi' le disposizioni di cui all'articolo 122, commi 7, 8 e 9, del


predetto decreto legislativo. Il conducente che si esercita alla


guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta


autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta e' punito ai sensi


dell'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile


1992, n. 285, e successive modificazioni.


1-quinquies. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della


legge 19 febbraio 2004, n. 40, e' prorogato al 30 aprile 2011. Fatte


salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio


2004, n. 40, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 8 del


decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture


autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione


medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della


salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive


competenze, all'Istituto superiore di sanita' e al Centro nazionale


trapianti. Con decreto del Ministero della salute, di natura non


regolamentare, sono disciplinate le modalita' di comunicazione dei


dati di cui al presente comma da parte delle strutture autorizzate


all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente


assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che


disaggregata, rispettivamente all'Istituto superiore di sanita' e al


Centro nazionale trapianti. Le amministrazioni interessate provvedono


all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane,


strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza


nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


1-sexies. In attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 4


giugno 2010, n. 96, e con efficacia protratta fino alla data di


entrata in vigore delle disposizioni conseguenti all'Accordo


concernente i "requisiti minimi organizzativi, strutturali e


tecnologici delle attivita' sanitarie dei servizi trasfusionali e


delle unita' di raccolta e sul modello per le visite di verifica",


sancito in data 16 dicembre 2010 tra il Governo e le regioni e


province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' allo stesso


Accordo, il Ministro della salute, con propri decreti da emanare


entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di


conversione del presente decreto:


a) istituisce l'elenco nazionale dei valutatori per il sistema


trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue, per


lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 5 del decreto


legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;


b) definisce, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale


previsto dall'articolo 40, comma 4, della citata legge n. 96 del


2010, le modalita' per la presentazione da parte degli interessati e


per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle


istanze volte a ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende


autorizzati alla stipula delle convenzioni;


c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto


previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovra'


avvenire entro il 31 dicembre 2014, le modalita' attraverso le quali


l'Agenzia italiana del farmaco assicura l'immissione in commercio dei


medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio


nazionale nonche' l'esportazione del medesimo per la lavorazione in


Paesi comunitari e l'Istituto superiore di sanita' assicura il


relativo controllo di stato.


1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1-sexies


non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza


pubblica. Alle attivita' disposte dal comma 1-sexies si provvede


nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie


disponibili a legislazione vigente.


1-octies. Il Comitato per la verifica delle cause di servizio di


cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica


29 ottobre 2001, n. 461, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2013,


nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge


di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a


carico della finanza pubblica»;


dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:


«2-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni


di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti,


comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del


decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con


modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura


integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione


dei rifiuti puo' essere assicurata, anche in assenza di una


dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti


disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del


federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi,


delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di


aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti


modalita':


a) possono essere applicate nella regione interessata le


disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge 24


febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 2-quater del presente


Articolo, con limite di incremento dell'imposta raddoppiato rispetto


a quello ivi previsto;


b) i comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione


dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui


all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28


novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27


gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente


importo della predetta addizionale;


c) le province possono deliberare un'apposita maggiorazione


dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui


all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre


1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio


1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della


predetta addizionale.


2-ter. I comuni della regione Campania destinatari della


riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell'articolo 12


del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con


modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facolta'


prevista dal comma 2-bis, lettera b), del presente articolo,


deliberano, a decorrere dall'anno 2011, anche in assenza di una


dichiarazione dello stato di emergenza, un'apposita maggiorazione


dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui


all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28


novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27


gennaio 1989, n. 20, con un'aliquota indifferenziata e un gettito non


inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato


fino al 10 per cento.


2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,


dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:


"5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di


emergenza, il Presidente della regione interessata dagli eventi di


cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della


regione non rechi le disponibilita' finanziarie sufficienti per


effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura


degli oneri conseguenti alla stessa, e' autorizzato a deliberare


aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente


legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero


delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonche' ad


elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui


all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990,


n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori


rispetto alla misura massima consentita.


5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma


5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di


eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, puo' essere


disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione


civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della


legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e' corrispondentemente e


obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate


derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e


sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul


gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico


delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla


produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,


di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive


modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a


cinque centesimi al litro, e' stabilita con provvedimento del


direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare


maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di


riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si


applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento


dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del


comma 5-ter.


5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18


novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23


dicembre


1966, n. 1142, puo' intervenire anche nei territori per i quali


e' stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del


presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le


disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge


31 luglio 1997, n. 261. Con uno o piu' decreti di natura non


regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la


Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le


province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della


disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento,


stabilite le condizioni e le modalita' per la concessione delle


garanzie, nonche' le misure per il contenimento dei termini per la


determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da


applicare ai procedimenti in corso".


2-quinquies. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate


le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente


periodo: "Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli


aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e


delle finanze";


b) all'articolo 5, comma 5-bis:


1) al penultimo periodo, le parole: "e all'ISTAT" sono sostituite


dalle seguenti: ", all'ISTAT e alla competente sezione regionale


della Corte dei conti";


2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di


garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della


rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra


le contabilita' speciali".


2-sexies. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,


n. 20, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:


"c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione


delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai


sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.


225;".


2-septies. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre


2000, n. 340, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per i


provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della


legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo,


incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, e'


ridotto a complessivi sette giorni; in ogni pcaso l'organo emanante


ha facolta', con motivazione espressa, di dichiararli


provvisoriamente efficaci".


2-octies. I funzionari e commissari delegati, commissari di


Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del


Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali,


titolari di contabilita' speciali per la realizzazione di interventi,


programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attivita',


rendicontano nei termini e secondo le modalita' di cui all'articolo


5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti


sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero


dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo


inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla


competente sezione regionale della Corte dei conti. Le


amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al


presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e


finanziarie disponibili a legislazione vigente.


2-novies. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i


fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorita' portuali per la


realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia


stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro


il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione. Con decreto del


Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il


Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta


giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del


presente decreto, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti


revocati e all'individuazione della quota, per l'anno 2011, nel


limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle


seguenti finalita':


a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorita' portuali che


hanno attivato investimenti con contratti gia' sottoscritti o con


bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in


attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 991, della


legge 27 dicembre 2006, n. 296;


b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorita' i cui porti


sono interessati da prevalente attivita' di transhipment al fine di


garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5,


comma 7-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,


convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;


c) per le disponibilita' residuali alle Autorita' portuali che


presentano progetti cantierabili.


2-decies. Con il decreto di cui al comma 2-novies si provvede


altresi' all'individuazione delle somme che devono essere versate ad


apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio


dello Stato, nell'anno 2011, dalle Autorita' portuali interessate


dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti


capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture


e dei trasporti e delle somme di cui al comma 2-undecies. Con


successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,


di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli


anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei


finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies e ad assegnarle


alle Autorita' portuali, secondo criteri di priorita' individuati nei


medesimi decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i


vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera,


decorsi centottanta giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando


di gara, il finanziamento si intende revocato ed e' riassegnato ad


altri interventi con le medesime modalita' dei finanziamenti revocati


ai sensi del comma 2-novies.


2-undecies. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti


realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di


ammortamento a carico dello Stato, con i decreti di cui al comma


2-decies e' disposta la cessione della parte di finanziamento ancora


disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorita'


portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei


trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla


scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione


all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei


contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.


All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,


con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-bis,


8- ter e 8-quater sono abrogati. Le previsioni di cui al comma


2-novies non si applicano ai fondi trasferiti o assegnati alle


Autorita' portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi


da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse


nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n.


426.


2-duodecies. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 40,


quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si provvede


all'assegnazione di un contributo di euro 200.000 per l'anno 2011 a


favore dell'associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo.


Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della


dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto


periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.


2-terdecies. Le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma


219, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno


2011, nel limite di 2 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 2


milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della


dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto


periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.


2-quaterdecies. E' differita al 1° gennaio 2012 l'applicazione


dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,


con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le


federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa


di 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei


Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e


delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore


della legge di conversione del presente decreto, sono dettate


apposite modalita' attuative della presente disposizione, anche al


fine di prevedere misure che assicurino adeguate forme di controllo


sul rispetto del predetto limite di spesa. Al relativo onere si


provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della


dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto


periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. All'articolo 1, comma


2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in


fine, il seguente periodo: "Fino alla revisione organica della


disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto


continuano ad applicarsi anche al CONI".


2-quinquiesdecies. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui


all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n.


171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.


205, e' differito al 31 dicembre 2011. Entro tale termine, il


Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede,


con le procedure di cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno


2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto


2008, n. 133, all'adozione del regolamento di riordino o di


soppressione, previa liquidazione, dell'Ente per lo sviluppo


dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e


Irpinia. In caso di soppressione e messa in liquidazione, la


responsabilita' dello Stato e' limitata all'attivo in conformita'


alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Al relativo


onere, pari a 272.000 euro per l'anno 2011, l'Ente per lo sviluppo


dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e


Irpinia provvede con proprie disponibilita' di bilancio. Alla


compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e' indebitamento


netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo si provvede


mediante corrispondente utilizzo, per euro 272.000 per l'anno 2011 in


termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del


decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,


dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;


il comma 3 e' sostituito dal seguente:


«3. E' sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1°


gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall'articolo 39, commi


3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,


convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La


ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del


presente comma e' disciplinata, con decreto del Presidente del


Consiglio dei Ministri in modo da non determinare effetti


peggiorativi sui saldi di finanza pubblica»;


dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:


«3-bis. In ragione della straordinaria urgenza connessa alle


necessita' di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di


protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui


all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano


entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con


decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i


successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario ad


acta che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni


intervento necessario.


3-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si


provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3,


della legge 23 marzo 2001, n. 93, allo scopo appostate.


3-quater. All'articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.


78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.


122, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 3-bis, le parole: "entro lo stesso mese di gennaio


2011 con le modalita' stabilite" sono sostituite dalle seguenti:


"entro il mese di dicembre 2011 con le modalita' e i termini


stabiliti";


b) al comma 3-ter, le parole: "entro lo stesso mese di gennaio


2011 con le modalita' stabilite" sono sostituite dalle seguenti:


"entro il mese di dicembre 2011 con le modalita' e i termini


stabiliti".


3-quinquies. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003,


n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,


n. 39, dopo il comma 4-ter.1, e' inserito il seguente:


"4-ter.2. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non


risulti completato, in ragione del protrarsi delle conseguenze di


ordine economico e produttivo determinate dagli eventi sismici del


2009 nella regione Abruzzo che continuano a generare complessita'


nelle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a


terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo economico,


su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di


sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di esecuzione del


programma per i gruppi industriali con imprese o unita' locali nella


regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti


dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel


limite massimo di 2.500.000 euro per l'anno 2011, si provvede a


valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del


decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,


dalla legge 24 giugno 2009, n. 77".


3-sexies. Il comune dell'Aquila, in deroga all'articolo 14, comma


9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con


modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 24,


comma 1, del decreto, legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, puo'


stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011,


2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per


ciascun anno. I comuni montani della provincia dell'Aquila e di cui


all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,


convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con


popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che al 31 dicembre 2010


abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi


della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a tempo


determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa


complessivo di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di


personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e


nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto di stabilita'


interno, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapporto


tra spese per il personale e spesa corrente. I predetti contratti


sono consentiti nel rispetto del patto di stabilita' interno. Alla


compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento


netto derivanti dall'applicazione dei precedenti periodi si provvede


mediante corrispondente utilizzo, per euro 1 milione per ciascuno


degli anni 2011, 2012 e 2013, in termini di sola cassa, del fondo di


cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.


154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.


189.


3-septies. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle


attivita' nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di cui


all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,


convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,


l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di


belle arti e del Conservatorio di musica Alfredo Casella dell'Aquila


e' differito al 1° novembre 2012 con la conseguente proroga del


termine di operativita' dei rispettivi organi.


3-octies. Al fine di contribuire alla ripresa economica e


occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione


Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al capo III del decreto-legge


28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24


giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del


Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2007, n. 3614,


provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del sito


d'interesse nazionale di "Bussi sul Tirino", come individuato e


perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del


territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta


Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere e gli interventi di


bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente


attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di


consentirne la reindustrializzazione. Agli oneri derivanti


dall'attuazione del presente comma, nel limite di 15 milioni di euro


per l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di


euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui


all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,


convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.


3-novies. Agli enti locali della provincia dell'Aquila, soggetti


responsabili di impianti fotovoltaici, che alla data di entrata in


vigore del presente decreto abbiano ottenuto il preventivo di


connessione o la Soluzione tecnica minima generale di cui alla


delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. ARG/elt


99/08 del 23 luglio 2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a


quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro


dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta


Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, le condizioni previste per gli


impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma 173, della legge


24 dicembre 2007, n. 244, nonche' le tariffe incentivanti, di cui


all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19


febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23


febbraio 2007, previste per gli impianti entrati in esercizio entro


il 31 dicembre 2010.


3-decies. A decorrere dall'anno 2011 e' istituita, per il giorno


6 aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto del


6 aprile 2009 che ha colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni


abruzzesi, nonche' degli altri eventi sismici e delle calamita'


naturali che hanno colpito l'Italia. Tale giornata non costituisce


festivita' ai fini lavorativi»;


il comma 4 e' sostituito dal seguente:


«4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui


all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340, della legge 24


dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate


fino al 31 dicembre 2013»;


dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:


«4-bis. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24


dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi


in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge.


4-ter. A decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013


e' istituito, per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche,


ad esclusione di quelle delle comunita' ecclesiali o religiose, un


contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro, da


versare all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto


interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali e


dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni


applicative del presente comma, anche relative alle procedure di


riscossione e di versamento del contributo speciale.


4-quater. All'onere derivante dai commi 4 e 4-bis si provvede,


entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni


2011, 2012 e 2013:


a) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011, con le modalita' e


nell'ambito delle risorse indicate all'articolo 3;


b) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011 e quanto a euro


90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di


parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui


al comma 4-ter. L'eventuale maggior gettito eccedente il predetto


limite di spesa e' riassegnato allo stato di previsione del Ministero


per i beni e le attivita' culturali per essere destinato al


rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 del decreto


legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il


Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,


con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-ter,


della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, in


materia di concessione di contributi alle emittenti radiotelevisive,


comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese,


ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta,


Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, si applicano anche per


l'anno finanziario 2011. All'onere derivante dal presente comma, nel


limite di 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede a valere


sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13


dicembre 2010, n. 220.


4-sexies. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in


via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del


decreto-legge, 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,


dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito delle risorse


finanziarie disponibili di cui all'articolo 8, comma 4, del


decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,


dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di previdenza pubblici


possono proseguire l'attuazione dei piani di investimento deliberati


dai competenti organi dei predetti enti alla data del 31 dicembre


2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente


all'adozione da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011,


di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di


investimento inserite nei piani.


4-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del


regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8


luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in


carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del


presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a


tre mandati consecutivi.


4-octies. Sono prorogati per l'anno 2011 gli interventi di cui


all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006,


n. 296. Per le finalita' di cui al periodo precedente e' autorizzata


la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2011, da destinare al


rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale di cui


all'articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai


relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2011, si


provvede nell'ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la


banda larga dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nell'importo


complessivo deliberato dal CIPE in data 11 gennaio 2011.


4-novies. Il servizio all'estero del personale docente e


amministrativo della scuola e' prorogato, nella stessa sede, fino al


raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore


complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata


del servizio all'estero non puo' quindi essere superiore ai nove anni


scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica


conseguentemente al personale che abbia gia' prestato un servizio


all'estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici.


Limitatamente agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013,


sono sospese le procedure di mobilita' estero per estero relative al


predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le


iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i


lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilita' del


personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresi'


assicurati i trasferimenti d'ufficio e quelli da sedi particolarmente


disagiate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono


utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e


aggiornate per la destinazione all'estero del personale scolastico a


tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008,


2008-2009 e 2009-2010.


4-decies. Previa autorizzazione dell'Unione europea, la garanzia


richiesta ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e


dei trasporti 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale


n. 257 del 3 novembre 2010, e' concessa, entro il termine del 31


dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed


alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva del Presidente


del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalita'


di applicazione della comunicazione della Commissione europea "Quadro


temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno


dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi


economica e finanziaria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13


del 18 gennaio 2011.


4-undecies. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,


n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.


133, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 14 la parola: "6," e' soppressa;


b) al comma 15 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un


elenco contenente le sole informazioni necessarie per


l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per


l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse puo' essere


pubblicato nel sito internet della suddetta autorita' competente ai


fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali


specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni


preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse".


4-duodecies. Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo 55,


comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive


modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte


delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, e' fissato al


16 giugno. Per l'anno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari


ad euro 246 milioni, del Fondo per il proseguimento degli interventi


a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di


previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e'


ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione delle


Amministrazioni interessate e destinata agli interventi a sostegno


del settore dell'autotrasporto con le modalita' di cui all'articolo


1, comma 40, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.


4-terdecies. All'articolo 11-bis del decreto legislativo 21


novembre 2005, n. 286, il comma 3 e' sostituito dal seguente:


"3. Per l'esercizio dell'attivita' di commercio di tutte le


unita' di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli


articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,


di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".


4-quaterdecies. E' prorogato al 31 marzo 2011 il termine di cui


all'articolo 38, comma 2, primo periodo, della legge 1° agosto 2002,


n. 166, per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di


trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime


degli obblighi di servizio pubblico tra il Ministero delle


infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero


dell'economia e delle finanze, e la societa' Trenitalia Spa. Nelle


more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico il


Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a


corrispondere a Trenitalia le somme previste, per gli anni 2009 e


2010, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli


obblighi di servizio pubblico nel settore dei tra- sporti per


ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.


4-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2011 si applica la


disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero


2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle


controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione.


Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione,


pari a euro 800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione


della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto


periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.


4-sexiesdecies. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto


legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, dopo


le parole: "31 dicembre 2010" sono inserite le seguenti: "ad


eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli


autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono


autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare


nei limiti delle capacita' autorizzate alla data di entrata in vigore


della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.


225".


4-septiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 e' prorogato il


Commissario straordinario attualmente in carica presso l'Agenzia


nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).


4-duodevicies. Al fine di definire il sistema nazionale di


valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare,


ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.


400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della


legge di conversione del presente decreto, e' riorganizzata,


all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della


ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino


l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna


della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalita' e


protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa


pianta organica rimane quella gia' prevista dal regolamento di cui al


decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La


riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza


pubblica.


4-undevicies. Con regolamento da emanare, ai sensi


ddell'articoloicolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,


entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di


conversione del presente decreto, e' individuato il sistema nazionale


di valutazione definendone l'apparato che si articola:


a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e


ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di


miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del


personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;


b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di


istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di


valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado,


di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla


prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard


nazionali;


c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito


di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto


previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;


dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:


«5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo


19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,


convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'


differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione


della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta,


l'Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della


predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei comuni


dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione e' data


notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel


sito internet dell'Agenzia del territorio, nonche' presso gli uffici


provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla


data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale,


decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla


commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti


disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente


dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale


definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in


catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria


volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I


tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile


determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono


corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure


previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche


agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi


dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,


convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a


far data dal 2 maggio 2011.


5-ter. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del


Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, sono apportate


le seguenti modificazioni:


a) al comma 1, le parole: "entro tre mesi" sono sostituite dalle


seguenti: "entro sei mesi";


b) al comma 2, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle


seguenti: "entro nove mesi".


5-quater. All'articolo 7, comma 20, ultimo periodo, del


decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,


dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "per le stazioni


sperimentali" sono inserite le seguenti: ", il Banco nazionale di


prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali".


5-quinquies. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del


decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,


dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottava voce e' inserita la


seguente:


"Enti soppressi: Banco nazionale di prova per le armi da fuoco


portatili e per le munizioni commerciali. Amministrazione subentrante


nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni: CCIAA Brescia".


5-sexies. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio


2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio


2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine,


qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali


sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare


attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle


materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale


sottoscrizione dell'accordo".


5-septies. Le societa' di capitali di cui all'articolo 3-bis,


comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, devono


risultare in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro


delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008,


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008, entro


il 31 marzo 2011.


5-octies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge


24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato fino alla completa definizione


delle attivita' residue affidate al commissario liquidatore e


comunque non oltre il 31 dicembre 2014.


5-novies. Il termine di validita' del Programma nazionale


triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5,


comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con


decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali


3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta


Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, e' prorogato al 31 dicembre


2011.


5-decies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e


forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e


l'acquacoltura, adotta il Programma nazionale triennale della pesca,


di seguito denominato "Programma nazionale", contenente gli


interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela


dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitivita' delle


imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell'articolo 117 della


Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria.


5-undecies. Sono destinatari degli interventi del Programma


nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del


decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive


modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai singoli


interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle


iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo


26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle


cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di


pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni nazionali


delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali


stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento


nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale


contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi


riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli


interventi previsti dal Programma nazionale.


5-duodecies. Gli uffici della Direzione generale della pesca


marittima e dell'acquacoltura provvedono ad informare, con cadenza


annuale, la Commissione consultiva centrale circa l'andamento del


Programma nazionale, fornendo altresi' un quadro complessivo dei


risultati raggiunti. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 19 del


decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Dall'attuazione dei commi


da 5-novies al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori


oneri a carico della finanza pubblica.


5-terdecies. La durata dell'organo di cui all'articolo 10 del


decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,


dalla legge


15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e' prorogata


ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello


Stato, con le modalita' previste dallo stesso articolo 10. Non si


applica l'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del


Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85»;


dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:


«6-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il


comma 5 e' abrogato.


6-ter. Fino al 31 dicembre 2011, nonche' per gli anni 2012 e


2013, le risorse di cui all'articolo 585 del codice dell'ordinamento


militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei


limiti di 14,8 milioni di euro per l'anno 2011, di 9,6 milioni di


euro per l'anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l'anno 2013, sono


utilizzate ai fini di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24


dicembre 2007, n. 244. Alla compensazione degli effetti in termini di


fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del


precedente periodo, quantificati in 7,5 milioni di euro per l'anno


2011, 4,9 milioni di euro per l'anno 2012 e 3,4 milioni di euro per


l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo, in termini


di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del


decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,


dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.


6-quater. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28


dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26


febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: "si


applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al


31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano alle


promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre


2015".


6-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57, comma


5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di


cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica agli scrutini


per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica


di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con


decorrenza anteriore al 31 dicembre 2015.


6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato


dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di


solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura


previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto


del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di


rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso


di cui all'articolo 1, comma 1, della lege 22 .dicembre 1999, n. 512,


sono unificati nel "Fondo di rotazione per la solidarieta' alle


vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e


dell'usura", costituito presso il Ministero dell'interno, che e'


surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle


stesse condizioni gia' previsti per i predetti fondi unificati e


subentra in tutti i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di


entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano


le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 11, della legge 7


marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18, comma 1, della legge 23


febbraio 1999, n. 44, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 22


dicembre 1999, n. 512. E' abrogato l'articolo 1-bis della legge 22


dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di


entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,


con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della


legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo


provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei


regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16


agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28


maggio 2001, n. 284.


6-septies. Ferma restando l'aliquota massima di 17 posti fissata


dall'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'articolo 2,


comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le


seguenti modificazioni:


a) al primo periodo, le parole: "con almeno quattro anni di


servizio nella qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "con almeno


due anni di servizio nella qualifica";


b) al secondo periodo, le parole: "Ai dirigenti in possesso della


predetta anzianita' di servizio nella qualifica rivestita" sono


sostituite dalle seguenti: "Ai dirigenti in possesso di almeno


quattro anni di servizio nella qualifica rivestita".


6-octies. La disposizione di cui al comma 6-septies non deve in


ogni caso comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,


ne' dalla nomina dei dirigenti generali di pubblica sicurezza a


prefetto deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche dei


dirigenti generali di pubblica sicurezza e delle qualifiche


dirigenziali sottostanti.


6-novies. Al fine di assicurare la piena operativita' delle nuove


prefetture di Monza e della Brianza, di Fermo e di


Barletta-Andria-Trani, il termine per il conferimento degli incarichi


ai rispettivi prefetti e' differito fino al quindicesimo giorno


successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione


del presente decreto. Conseguentemente, e' ridotta da 9 a 6


l'aliquota di prefetti stabilita dall'articolo 237, comma 3, del


testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10


gennaio 1957, n. 3, ed e' incrementata di tre unita' la dotazione


organica della qualifica di prefetto di cui alla tabella B allegata


al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.


6-decies. Al fine di completare l'azione di contrasto della


criminalita' organizzata e di tutte le condotte illecite, anche


transnazionali, ad essa riconducibili, nonche' al fine di


incrementare fa cooperazione internazionale di polizia, anche in


attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia


all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di


collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di


proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il


Dipartimento della pubblica sicurezza puo' inviare presso le


rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le


procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del


Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive


modificazioni, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali


dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in


qualita' di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito


dagli stanziamenti di cui al comma 6-quaterdecies, comprese le venti


unita' di esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al


decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A


tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168,


comprensivo delle predette venti unita', e' aumentato delle ulteriori


unita' riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del


presente comma.


6-undecies. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli


esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del


Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per


la sicurezza di cui al comma 6-decies dipendono dal Servizio per la


cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della


polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo


svolgimento delle attivita' finalizzate alla realizzazione degli


obiettivi di cui al medesimo comma, nell'ambito delle linee guida


definite dal Comitato per la programmazione strategica per la


cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo


5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con


modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.


6-duodecies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del


testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9


ottobre 1990, n. 309, nonche' dai commi 6-decies e 6-quaterdecies del


presente articolo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo


17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro


dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e


dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la


compatibilita' finanziaria della presente disposizione con gli


equilibri della finanza pubblica, sono definiti il numero degli


esperti per la sicurezza e le modalita' di attuazione dei commi da


6-decies a 6-quinquiesdecies, comprese quelle relative alla


individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il


Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi


corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento


per le forze di polizia.


6-terdecies. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata


biennale ed e' prorogabile per non piu' di due volte. La durata


totale dell'incarico non puo' superare complessivamente i sei anni.


Esso e' equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o


comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di


polizia di appartenenza.


6-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione ei commi da


6- decies a 6-terdecies si provvede nei limiti delle disponi ilita'


di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al decreto


del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche'


attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno


2011 a valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge


24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi 553, 554,


555 e 556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,


cessano di avere efficacia a seguito dell'attuazione delle


disposizioni contenute nei commi da 6-decies a 6-terdecies del


presente articolo.


6-quinquiesdecies. All'articolo 11 del testo unico di cui al


decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono


apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 1, le parole: "al Servizio centrale antidroga" sono


sostituite dalle seguenti: "alla Direzione centrale per i servizi


antidroga" e dopo le parole: "in qualita' di esperti" sono inserite


le seguenti: "per la sicurezza";


b) al comma 2, le parole: "riservata agli esperti del Servizio


centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "riservata agli


esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi


antidroga";


c) al comma 3, le parole: "il Servizio centrale antidroga" sono


sostituite dalle seguenti: "la Direzione centrale per i servizi


antidroga";


d) al comma 4, le parole: "del Servizio centrale antidroga" sono


sostituite dalle seguenti: "della Direzione centrale per i servizi


antidroga"»;


al comma 7, capoverso 196-bis, al primo periodo, dopo le parole:


«dell'articolo 314 del» sono inserite le seguenti: «codice


dell'ordinamento militare di cui al»; al secondo periodo, le parole:


«, ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009,


n. 191» sono soppresse; all'ultimo periodo, le parole: «Commissario


di Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario


straordinario del Governo» e le parole: «dalla data di entrata in


vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 29


dicembre 2010»;


al comma 9:


alla lettera a), le parole: «Il Commissario straordinario,» sono


sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del


Governo»;


alla lettera b), capoverso 13-ter, dopo le parole: «all'articolo


253 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi


sull'ordinamento degli enti locali, di cui al», le parole:


«all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,


convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»


sono sostituite dalle seguenti: «al comma 14 del presente articolo»,


le parole: «all'80 per cento del trattamento economico spettante a


figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale» sono


sostituite dalle seguenti: «al costo complessivo annuo del personale


dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di


analoghe funzioni transattive», dopo le parole: «annuo per il


Commissario straordinario.», sono inserite le seguenti: «I


subcommissari percepiscono un'indennita', a valere sul predetto


fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in


base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le


funzioni di Commissario presso un comune in dissesto ai sensi della


Tabella A allegata al regolamento di cui al decreto


del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119. Gli


importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attivita' svolte


fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento», le parole:


«di Governo» sono soppresse e la parola: «risultano» e' sostituita


dalla seguente: «risultino»;


alla lettera c), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle


seguenti: «dai seguenti» e dopo le parole: «all'articolo 206 del»


sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento


degli enti locali, di cui al»;


dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:


«9-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17


settembre 2010, n. 156, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:


"In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi


retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici


economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere,


l'importo pari alla meta' dell'indennita' di rispettiva spettanza".


9-ter. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 82 del testo


unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al


decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive


modificazioni, si interpreta, con effetto dalla data di entrata in


vigore della legge di conversione del presente decreto, nel senso che


per le citta' metropolitane si intendono i comuni capoluogo di


regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio


2009, n. 42, e successive modificazioni.


9-quater. Al comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi


sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18


agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' aggiunto, in


fine, il seguente periodo: "In nessun caso gli oneri a carico dei


predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da


privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare,


per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto


dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente". Il comma 7


dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e'


abrogato»;


al comma 10:


l'alinea e' sostituito dal seguente: «All'articolo 307, comma 10,


del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo


15 marzo 2010, n. 66, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:»;


alla lettera d), nel primo capoverso, le parole: «dei citati


fondi» sono sostituite dalle seguenti: «delle quote riassegnate dei


citati fondi», le parole: «per confluire,» sono sostituite dalle


seguenti: «per confluire», le parole: «del decreto legislativo 15


marzo 2010, n. 66» sono soppresse e, nel terzo capoverso, le parole:


«in un range» sono sostituite dalle seguenti: «in una misura


compresa»;


al comma 11, nell'alinea, dopo le parole: «All'articolo 314 del»


sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui


al», alla lettera a), l'ultimo periodo e' soppresso, alla lettera b),


al primo periodo, le parole: «Le quote dei fondi o le risorse


derivanti dalla cessione» sono soppresse e, al secondo periodo, le


parole: «del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,» sono


soppresse e le parole: «Ministero delle difesa» sono sostituite dalle


seguenti: «Ministero della difesa»;


il comma 12 e' sostituito dal seguente:


«12. Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma


4, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto


legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 11 del


presente articolo, non siano avviate entro dodici mesi dalla data di


entrata in vigore del presente decreto, si procede secondo quanto


previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.


351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.


410»;


dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:


«12-bis. Al fine di garantire la continuita' del servizio


pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla


Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l'anno


2011, 2 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma


sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la


gestione dei servizi di navigazione lacuale. E' comunque fatto salvo


quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio


1957, n. 614. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente


disposizione, pari a euro 2 milioni per l'anno 2011, si provvede


mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui


all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre


2010, n. 220.


12-ter. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7-sexies


del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con


modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' prorogata per gli


anni 2011 e 2012, con riferimento agli avanzi di amministrazione


risultanti dai bilanci 2009 e 2010.


12-quater. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 della


legge 12 marzo 1999, n. 68, e' elevato a novanta giorni per i datori


di lavoro del settore minerario, con l'esclusione del personale di


sottosuolo e di quello adibito alle attivita' di movimentazione e


trasporto del minerale, al quale si applicano le disposizioni


dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge.


12-quinquies. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo


stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorplogici


Che hanno colpito il territorio, nonche' per la copertura degli oneri


conseguenti allo stesso, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di


euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari


a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la


regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e


2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli


anni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per


ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di


Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009. All'onere


derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per


l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240,


della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente


ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di


pari importo le risorse disponibili, gia' preordinate, con delibera


CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di


risanamento ambientale. Per l'anno 2012 si provvede mediante


corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di


conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013,


nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della


missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero


dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo


parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero


dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


12-sexies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre


2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre


2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 7-bis,


del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con


modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di


esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di


immobili ad uso abitativo, le parole: "al 31 dicembre 2010" sono


sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2011". Ai fini della


determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito


delle persone fisiche dovuto per l'anno 2012 non si tiene conto dei


benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8


febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione


del presente comma, pari a 3,38 milioni di euro per l'anno 2012, si


provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di


spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre


2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre


2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di


politica economica.


12-septies. All'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del


decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,


dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle parole: "Il Servizio


sanitario nazionale" sono premesse le seguenti: "A decorrere dal 31


maggio 2010". Fermo quanto previsto dal primo periodo del presente


comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono


l'importo previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 6, del


decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla


legge n. 122 del 2010, anche in relazione ai farmaci erogati in


regime di Servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra la


data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e


la legge di conversione del medesimo decreto; l'importo e' versato


all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalita' stabilite


con determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.


12-octies. 11 Ministero della salute, di concerto con il


Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza


permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province


autonome di Trento e di Bolzano, e' autorizzato a sottoscrivere, con


le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1,


comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive


modificazioni, accordi di programma, a valere sulle risorse di cui


all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive


modificazioni, per il finanziamento successivo di interventi gia'


realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario


corrente. I citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli


interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva


programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni


interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi piani di


rientro ed in coerenza con l'Accordo tra il Governo, le regioni e le


province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la


definizione delle modalita' e procedure per l'attivazione dei


programmi di investimento in sanita'.


12-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15,


primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' integrata per


l'anno 2011 di 15 milioni di euro per le esigenze degli enti di cui


all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,


convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100,


con esclusione di quelli di cui al comma 16-quinquies del presente


articolo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse


rivenienti dal comma 12-septies, secondo periodo.


12-decies. Al fine di garantire, senza pregiudizio per le


amministrazioni di provenienza, la prosecuzione della attivita' di


cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,


al comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 13, dopo le parole:


"sono collocati fuori ruolo" sono inserite le seguenti: ", se ne


fanno richiesta,". La facolta' di essere collocati fuori ruolo, su


richiesta, prevista dall'articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del


citato decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato ai sensi


del presente comma, si applica anche ai componenti in carica alla


data di entrata in vigore della legge di conversione del presente


decreto che continuano ad operare fino al termine del mandato.


12-undecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre


2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni


20042010" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2011" e


le parole: "2.000 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "1.800


unita'". E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di


cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del


decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con


modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo


prorogato al 31 ottobre 2010 dall'articolo 1, comma 5-ter, del


decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con


modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Gli enti non


commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre


2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio della sospensione


fino al 31 dicembre 2011 dei termini di pagamento di contributi,


tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in


qualita' di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011,


senza necessita' di ulteriori provvedimenti attuativi. Per


l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e'


autorizzata


la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere


si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente


riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per


occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 7, del


decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,


dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, quanto a 12,5 milioni di euro,


a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 40, quarto


periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai


sensi del presente provvedimento. Il Ministro dell'economia e delle


finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le


occorrenti variazioni di bilancio.


12-duodecies. Al fine di fare fronte alla grave crisi in cui


versa il settore lattiero-caseario, sono differiti al 30 giugno 2011


i termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre


2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28


marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30


maggio 2003, n. 119, e al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,


convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come


prorogato dall'articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.


78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.


122. Agli oneri conseguenti, valutati in 5 milioni di euro per l'anno


2011, si provvede a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo


1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,


come incrementate ai sensi del presente provvedimento.


12-terdecies. All'articolo 44-bis, comma 1, del decreto-legge 30


dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27


febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite


dalle seguenti: "31 dicembre 2011"»;


al comma 13, alla lettera a), le parole: «Tale accordo,» sono


sostituite dalle seguenti: «Tale accordo» e, alla lettera b), la


parola: «alinea» e' sostituita dalle seguenti: «lettera a)»;


dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti:


«16-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2011 nonche' per


ciascuno degli anni 2012 e 2013, nelle more della costituzione di una


organizzazione intergovernativa denominata Global Risk Modelling


Organisation al fine di stabilire standard uniformi e condivisi per


il calcolo e la divulgazione di dati di vulnerabilita', pericolosita'


e di rischio derivanti da diverse tipologie di disastri naturali ed


indotti dall'uomo, a scala mondiale, e' autorizzata la spesa di 0,3


milioni di euro per assicurare la partecipazione della Repubblica


italiana alla Fondazione denominata Global Earthquake Model (GEM),


con sede in Italia, nella citta' di Pavia. A tal fine le risorse di


cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.


262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.


286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio


nell'esercizio 2011. Le predette risorse sono versate all'entrata del


bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a euro 0,3


milioni, per la copertura per il 2011 degli oneri di cui al primo


periodo e, per la parte residua, al Fondo per interventi strutturali


di politica economica, di cui all'articolo IO, comma 5, del


decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con


modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. All'onere di cui


al primo periodo relativo agli anni 2012 e 2013 si provvede mediante


corrispondente riduzione del Fondo di cui al periodo precedente.


16-ter. Fino al 31 dicembre 2011 e' prorogato il finanziamento a


favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di


Milano Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari a 3 milioni


di euro.


16-quater. Fino al 30 aprile 2011 e' autorizzato, ai sensi della


legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 4.500.000 al


fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del


decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,


dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attivita' di


infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attivita'


degli uffici giudiziari e della sicurezza.


16-quinquies. Al fine di assicurare la prosecuzione delle


relative attivita' esercitate, per l'anno 2011 e' riconosciuto un


contributo di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni


lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del


decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni,


dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un'incidenza del


costo del personale non superiore, nell'ultimo bilancio approvato, ad


un rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi da biglietteria e


che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori,


nell'ultimo bilancio approvato, al 70 per cento dell'ammontare del


contributo statale. Al fine di compensare gli oneri derivanti


dall'attuazione dei commi 16-ter e 16-quater e del primo periodo del


presente comma, pari rispettivamente a 3 milioni di euro, 4,5 milioni


di euro e 6 milioni di euro per l'anno 2011, le risorse di cui


all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,


convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,


non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le


predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato,


quanto a euro 13,5 milioni, per la copertura degli oneri di cui ai


commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma e, per


la parte residua, per essere riassegnate, nell'anno 2011, al Fondo


per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo


10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,


con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo


onere di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del


presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per


euro 15 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo


di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.


154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.


189.


16-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del


decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,


dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, non utilizzate al 31 dicembre


2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di


euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo


sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere


integralmente destinate ad incrementare, nell'anno 2011, la dotazione


finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della


legge 13 dicembre 2010, n. 220. Conseguentemente, per le attivita' di


ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonche' per la


promozione di attivita' sportive, culturali e sociali, ivi previste,


e' destinata, per l'anno 2011, una quota non inferiore a 40 milioni


di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente


utilizzo, per euro 120 milioni per l'anno 2011 in termini di sola


cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7


ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4


dicembre 2008, n. 189.


16-septies. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo


entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla


prima installazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del


Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta


Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un


puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica, in aderenza


alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del


disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le


modalita' tecniche di cui all'appendice D della norma UNI EN 12818,


per la verifica dell'idoneita' del manufatto, da eseguire a cura di


personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma


UNI EN 473. L'omessa esecuzione delle verifiche descritte determina


automaticamente l'obbligo per il proprietario del serbatoio di


collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata


in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno


raggiunto i venticinque anni di esercizio, l'esecuzione delle


verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I


costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle


imprese fornitrici dei serbatoi.


16-octies. Allo scopo di consentire la proroga delle attivita'


connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sull'intero


territorio nazionale, e' incrementato di 1.500.000 euro per l'anno


2011 il contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto


nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Al relativo onere, pari


a 1,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, quanto a 250.000


euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo


speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale


2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"


della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del


Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo


parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo


Ministero, e, quanto a 1.250.000 euro, mediante riduzione


dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del


decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,


dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge


25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6


agosto 2008, n. 133.


16-novies. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione


in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica


di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il


31 dicembre 2011, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria


della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad


assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della


Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della


fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI


- Radiotelevisione italiana Spa, nel limite massimo di spesa gia'


previsto per la convenzione a legislazione vigente.


16-decies. Il termine di cui all'articolo 24, comma 1, del


decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e' prorogato di dodici mesi,


limitatamente alle controversie in materia di condominio e di


risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e


natanti»;


al comma 17, le parole: «n. 67, convertito, con modificazioni,»


sono sostituite dalle seguenti: «n. 67, convertito»;


dopo il comma 17, sono inseriti i seguenti:


«17-bis. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in


attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del


Vertice G20 di Londra e di Pittsburgh del 2009, del Vertice G20 di


Toronto del 2010 e della risoluzione del Consiglio dei Governatori


della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) del 14


maggio 2010, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 18


maggio 1998, n. 160, sono prorogate per consentire l'estensione della


partecipazione al capitale della BERS, nella misura di ulteriori


76.695 azioni di capitale a chiamata, cui corrisponde un valore di


766.950.000 euro. Trattandosi di capitale a chiamata, non sono


previsti pagamenti per tale sottoscrizione.


17-ter. Fermi gli effetti degli atti amministrativi gia' adottati


e la destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i


provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui


all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,


convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,


e successive modificazioni, il termine di cui all'articolo 1, comma


862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive


modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2011.


17-quater. Al fine di consentire la proroga delle operazioni di


sospensione dell'ammortamento dei mutui, le garanzie ipotecarie gia'


prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell'ammortamento


per volonta' del creditore o per effetto di legge continuano ad


assistere il rimborso, secondo le modalita' convenute, del debito che


risulti all'originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il


compimento di alcuna formalita' o annotazione. Resta fermo quanto


previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in


materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°


settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si


applica anche al finanziamento erogato dalla banca a1 mutuatario in


qualita' di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di


cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di


obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999,


n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo al cessionario


secondo il piano di ammortamento in essere al momento della


sospensione e per l'importo delle rate oggetto della sospensione


stessa. In tal caso la banca e' surrogata di diritto nelle garanzie


ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalita' o annotazione,


ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale


soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto


dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni


bancarie garantite.


17-quinquies. Qualora la banca, al fine di realizzare la


sospensione dell'ammortamento di cui al comma 17-quater, riacquisti


il credito in precedenza oggetto di un'operazione di


cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di


obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne da' notizia


mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un


unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso


cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque


prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la


loro validita' ed il loro grado a favore della banca cessionaria


senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione.


17-sexies. All'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre


2009, n. 196, le parole: "mese di aprile" sono sostituite dalle


seguenti: "30 settembre".


17-septies. La prosecuzione delle attivita' di cui all'articolo


2, comma 586, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' assicurata, a


decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse destinate


agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, in ogni caso


nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Per l'anno 2011 lo


Stato e' autorizzato a sottoscrivere fino a 1 milione di euro di


quote di societa' di gestione del risparmio finalizzate a gestire


fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a


investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli


della realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul


territorio nazionale e con effetti di lungo periodo. All'onere


derivante dall'attuazione del secondo periodo del presente comma,


pari a 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede mediante


corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di


conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013,


nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della


missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero


dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo


parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo


Ministero.


17-octies. Ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza


prudenziale con riferimento all'esercizio dell'attivita' di


bancoposta, entro il 30 giugno 2011 Poste italiane Spa costituisce,


con delibera dell'assemblea, su proposta del consiglio di


amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio


dell'attivita' di bancoposta, come disciplinata dal regolamento di


cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144,


per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto


della societa'. La deliberazione dell'assemblea determina i beni e i


rapporti giuridici compresi in tale patrimonio e le regole di


organizzazione, gestione e controllo del patrimonio. Il patrimonio


destinato costituito ai sensi del presente comma e' disciplinato dai


commi da 17-novies a 17 -duodecies e dalle norme del codice civile


ivi espressamente richiamate.


17-novies. La deliberazione dell'assemblea di cui al comma


17-octies e' depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del


codice civile. Si applica il secondo comma dell'articolo 2447-quater


del codice civile. Decorso il termine di cui al secondo comma


dell'articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione


nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi


previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati


esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni sorte


nell'ambito dell'esercizio dell'attivita' di bancoposta e


costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di


Poste italiane Spa e da altri eventuali patrimoni destinati. Qualora


la deliberazione prevista dal comma 17-octies non disponga


diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione


all'esercizio dell'attivita' di bancoposta, Poste italiane Spa


risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva la


responsabilita' illimitata della societa' per le obbligazioni


derivanti da fatto illecito. Si applicano il secondo, terzo e quarto


comma dell'articolo 2447-quinquies del codice civile.


17-decies. E' deliberata dall'assemblea ogni eventuale successiva


modifica delle regole di organizzazione, gestione e controllo del


patrimonio destinato nonche' il trasferimento allo stesso di beni o


rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste italiane


Spa. Si applica il comma 17-novies.


17-undecies. Con riferimento al patrimonio destinato, Poste


italiane Spa tiene separatamente i libri e le scritture contabili


prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. I beni e


i rapporti compresi nel patrimonio destinato ai sensi del comma


17-octies sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della


societa'. Si applica l'articolo 2447-septies, commi secondo, terzo e


quarto, del codice civile. Il rendiconto separato e' redatto in


conformita' ai principi contabili internazionali. L'assemblea di cui


all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile e' convocata per


l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010 entro


centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.


17-duodecies. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, commi da


165 a 176, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, Poste italiane Spa


puo' acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di


banche. Restano ferme le autorizzazioni previste dal testo unico di


cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' i


provvedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, ove


richiesti.


17-terdecies. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008,


n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,


n. 2, al comma 13, ultimo periodo, le parole: "puo' essere estesa


all'esercizio successivo" sono sostituite dalle seguenti: "puo'


essere reiterata" e, dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:


"15-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e


15, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle


assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre


2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilita' corretta di


cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, per l'esercizio


2010 e fino al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di


iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a


permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati


dell'Unione europea. Tale misura, in relazione all'evoluzione della


situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere


reiterata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,


sentito l'ISVAP. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente


comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o


indirettamente incidono sul calcolo della solvibilita' corretta.


15-ter. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del


codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7


settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nell'ambito del


gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di


valutazione conseguente all'applicazione del comma 15-bis. L'ISVAP


disciplina con regolamento modalita', condizioni e limiti di


attuazione del medesimo comma, anche al fine di assicurare la


coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente


incidono sul calcolo della solvibilita' corretta".


17-quaterdecies. Il termine di un anno per l'adempimento del


dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo,


del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui


al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come prorogato, da


ultimo, dall'articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 30 dicembre


2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio


2010, n. 25, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i


soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una


partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal


primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite


derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra


investitori, fermo restando che tale partecipazione non potra' essere


incrementata»;


dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:


«20. Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore


della legge di conversione del presente decreto, ai sensi


dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29


settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima


rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un


ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il


debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di


difficolta' posta a base della concessione della prima dilazione.


21. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,


convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,


dopo il comma 6, e' inserito il seguente:


"6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i


versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie


spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1°


aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attivita' rese


dalla stessa Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini


statutari, segue il principio della prededuzione, con le modalita',


le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei


rapporti con i competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse


sequestrate in forma di denaro intestate 'Fondo unico giustizia',


Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o piu' conti


correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono


un tasso d'interesse attivo allineato alle migliori condizioni di


mercato, nonche' un adeguato livello di solidita' e di affidabilita'


ed idonei livelli di servizio".


22. Fino al 31 marzo 2011, in funzione delle finalita' di


potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione


fiscale nonche' delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio


della spesa pubblica, anche al fine di assicurare la prosecuzione


degli adempimenti connessi all'attuazione della legge 5 maggio 2009,


n. 42, e della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' autorizzato il


completamento del programma di cui al bando di concorso del 5 agosto


2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 67


del 1° settembre 2009, nonche' del programma di cui al bando di


concorso del 28 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,


4a serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2007, mediante utilizzo


delle relative graduatorie, a valere sulle disponibilita' di cui al


comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,


convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,


anche per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 102,


della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo


9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con


modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del


Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di


personale da assegnare ai singoli dipartimenti.


23. Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1, comma 25,


della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di tre anni.


All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il


termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti


giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate


a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27


dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorre


dall'anno 2005. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro a


decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione


dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai


fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma


"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"


dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze


per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento


relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.


24. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo,


della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della


richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali


relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario


del 28 e 29 marzo 2010, e' differito al trentesimo giorno successivo


alla data di entrata in vigore della legge di conversione del


presente decreto. Le quote di rimborso relative all'anno 2010


maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del


presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione, entro


quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine, e


l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste


dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e


successive modificazioni.


25. La disciplina normativa vigente alla data di entrata in


vigore della legge di conversione del presente decreto nelle materie


di cui ai commi da 26 a 28 si applica fino all'entrata in vigore


delle disposizioni previste dal comma 26.


26. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.


38, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:


"7-bis. I principi contabili internazionali, che sono adottati


con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre


2010, si applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio con le


modalita' individuate a seguito della procedura prevista nel comma


7-ter.


7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro


novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di


cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle


finanze, acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilita'


e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono stabilite


eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove


compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina


di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare


riguardo alla funzione del bilancio di esercizio.


7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove


necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del


decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di


coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e


dell'IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma


7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate


entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del


regolamento UE".


27. All'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di


cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.


917, dopo le parole: "19 luglio 2002," sono inserite le seguenti:


"anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista


dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio


2005, n. 38,".


28. Le disposizioni di coordinamento previste dall'articolo 4,


comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,


introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono essere


emanate, entro il 31 maggio 2011, per i principi contabili


internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore nel


periodo compreso tra il l° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.


29. Le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30


dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27


febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni commesse dal 28


febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di


conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze


fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e


al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011


e al 31 maggio 2011.


30. All'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n.


350, le parole: "e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di


entrata in vigore della presente legge," sono soppresse.


31. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n.


66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n.


126, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di


conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:


"dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del


decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato".


32. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all'articolo 3,


commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati


in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di


conversione del presente decreto, il termine di cui all'articolo 2,


comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito,


con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, decorre dalla


data di entrata in vigore della legge di conversione del presente


decreto. Dall'applicazione delle norme dei commi da 30 al presente


comma, primo periodo, del presente articolo non puo' derivare una


permanenza in servizio superiore di oltre cinque anni ai limiti


massimi previsti dai rispettivi ordinamenti.


33. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono


apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 129, dopo la lettera g), e' inserita la seguente:


"g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi 6,


7 e 38. L'esclusione delle spese di cui al comma 38 opera nel limite


di 200 milioni di euro";


b) dopo il comma 130 e' inserito il seguente:


"130-bis. Ai fini della determinazione degli obiettivi di


ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese


correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale 'Ordinamento


degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali'


ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto


capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione


di cui al presente comma e' determinata con decreto del Ministro


dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza


permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province


autonome di Trento e di Bolzano, assumendo a riferimento i dati


comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25


settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20


novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del


presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di


emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di


cui al presente comma";


c) al comma 135, dopo le parole: "alla spesa di personale," sono


inserite le seguenti: "ai trasferimenti correnti e continuativi a


imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali


private,";


d) dopo il comma 138 e' inserito il seguente:


"138-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 138, le regioni


definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative previo


confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non


istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali";


e) il comma 140 e' sostituito dal seguente:


"140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti


locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province


autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entita' dei


pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il


termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e


di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con


riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi


occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi


di finanza pubblica";


f) al comma 143, nel primo periodo, la parola: "doppio" e'


sostituita dalla seguente: "triplo";


g) dopo il comma 148, e' inserito il seguente:


"148-bis. Le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al


comma 148 si considerano adempienti al patto di stabilita' interno a


tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le


seguenti prescrizioni:


a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la


sanita', in misura non superiore all'importo annuale minimo dei


corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine


riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle


spese correnti, al netto delle spese per la sanita', ad un importo


non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni


dell'ultimo triennio;


b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;


c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo


con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di


collaborazione continuata e di somministrazione, anche con


riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'


divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come


elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante


legale e il responsabile del servizio finanziario certificano


trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e


b) e di cui alla presente lettera. La certificazione e' trasmessa,


entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al


Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della


Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione


della certificazione le regioni si considerano inadempienti a tutti


gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi


compresa quella di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31


maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30


luglio 2010, n. 122, hanno effetto decorso il termine perentorio


previsto per l'invio della certificazione".


34. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo


14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,


con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono


completati entro il 30 giugno 2011. L'attuazione degli atti indicati


nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo restando il


termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre


2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio


2010, n. 26.


35. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27


dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "strutture private" sono


inserite le seguenti: "ospedaliere e ambulatoriali" e dopo le parole:


"decreto legislativo n. 502 del 1992;" sono inserite le seguenti: "le


regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire


che dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di


tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonche'


degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre


2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui


all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del


1992;".


36. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010,


n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.


122, al secondo periodo, le parole: "fermo restando quanto previsto


all'articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.


269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.


326" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quanto gia' previsto


dalla vigente normativa".


37. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all'articolo


1, comma 103, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di


spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano.


38. L'importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione


agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7


giugno 2010, in sede di riparto delle disponibilita' finanziarie per


il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 in applicazione


dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,


convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,


corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare alla


copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali


disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal


servizio per malattia, viene attribuito alle regioni dal Ministero


della salute sulla base dei criteri individuati, in sede di comitato


costituito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le


regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo


2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.


105 del 7 maggio 2005, previa valutazione congiunta degli effetti


della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi


accertamenti medico-legali.


39. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.


220, e' sostituito dal seguente:


"108. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al


decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: 'il 15 per


cento' sono sostituite dalle seguenti: 'il 12 per cento per l'anno


2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e 1'8 per cento a decorrere


dall'anno 2013'".


40. All'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010,


n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.


122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' alle


associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al


decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".


41. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n.


244, le parole: "Per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite


dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2012".


42. All'articolo 63, comma 1, numero 2), del testo unico di cui


al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "della


Regione" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per i comuni


con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la


partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3


per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma


718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".


43. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma


117 e' sostituito dal seguente:


"117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del


decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,


dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo


14, le parole: `Entro il 31 dicembre 2011' sono sostituite dalle


seguenti: 'Entro il 31 dicembre 2013' e, dopo il secondo periodo, e'


inserito il seguente: 'Le disposizioni di cui al secondo periodo non


si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel


caso in cui le societa' gia' costituite: a) abbiano, al 31 dicembre


2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano


subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a


perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi,


perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato


gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite


medesime'".


44. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge


regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i


consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti parco


istituiti con legge regionale sono esclusi dall'applicazione della


disposizione di cui all'articolo 2, comma 186, lettera e), della


legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dall'attuazione


del presente comma, valutati in euro 800.000 per l'anno 2011, si


provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente,


relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della


legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in


bilancio come spese rimodulabili, per l'anno 2011, fino a concorrenza


dell'onere.


45. Entro il mese di marzo 2011, il Ministero dell'interno


corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti


alle regioni a statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti


effettuati nel primo trimestre 2010, ai sensi del decreto del


Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta


Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Detto acconto, per la parte


imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, e' portato in


detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei


provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per l'anno


2011, i trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell'interno


in favore degli enti locali, diversi da quelli indicati nel periodo


precedente, sono determinati in base alle disposizioni recate


dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,


convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ed


alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.


Sono prorogate per l'anno 2011 le disposizioni in materia di


compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito


delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27


dicembre 2002, n. 289.


46. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per


la successiva proroga del programma "carta acquisti", di cui al comma


32 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,


convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,


nonche' per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce


di popolazione in condizione di maggiore bisogno, e' avviata una


sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni


con piu' di 250.000 abitanti.


47. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della


legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro


del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il


Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite:


a) le modalita' di selezione degli enti caritativi destinatari


delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale


di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla


natura no profit degli enti e alle loro finalita' statutarie, alla


diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il


soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione


di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai


servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio e'


prestato;


b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle


quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti


di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto


dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al


decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;


c) le modalita' di rendicontazione sull'utilizzo delle carte


acquisti e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in


carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della


condizione di poverta', emarginazione ed esclusione sociale della


persona in condizione di bisogno;


d) le modalita' di adesione dei comuni sul cui territorio e'


attivata la sperimentazione, finalizzata all'identificazione degli


enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale,


all'integrazione con gli interventi di cui il comune e' titolare,


all'eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti


mediante versamenti al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del


decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,


dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui


beneficiari degli interventi di contrasto alla poverta'.


48. La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla


data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi


selezionati ai sensi del comma 47. Per le risorse necessarie alla


sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo


81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,


con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite


massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.


49. All'articolo 1, primo comma, del testo unico delle leggi


concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli


stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche


Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5


gennaio 1950, n. 180, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:


"Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo


rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennita' di


buona uscita, indennita' di anzianita', indennita' premio di


servizio) non possono essere ceduti".


50. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno l'efficacia


abrogativa gia' disposta per le disposizioni di legge di cui alle


voci 69844 (legge 13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2 aprile 1951,


n. 302), 70139 (legge 11 aprile 1955, n. 379) e 70772 (legge 26


luglio 1965, n. 965), che si intendono soppresse nell'Allegato 1 al


decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212. Ai sensi e per gli


effetti di cui al presente comma, la legge n. 114 del 1950,


limitatamente agli articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del 1951, citate


nel presente comma, sono incluse nell'Allegato 1 al decreto


legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, con effetto dalla data di


entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.


51. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto


legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in


materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di


lavoro, le parole: "entro trentasei mesi" sono sostituite dalle


seguenti: "entro quarantotto mesi".


52. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more


dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto


del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010,


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per


l'assunzione di dirigenti, e' autorizzata a prorogare, per il tempo


necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, fino


all'entrata in servizio dei vincitori dell'anzidetto concorso, gli


incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5,


del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato


dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in


scadenza il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di 3 unita'.


All'onere derivante dal presente comma, pari a 400.000 euro, si


provvede a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 1,


comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.


53. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,


convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e


successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 1, dopo le parole: "2009, 2010 e 2011" sono inserite


le seguenti: ", 2012, 2013 e 2014";


b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:


"1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono


reintegra-bili negli anni nei quali puo' essere presentata la


richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma


1".


54. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il


comma 1 e' aggiunto il seguente:


"1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui


all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come


modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di


sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano


efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011".


55. In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo


accordo di Basilea, le attivita' per imposte anticipate iscritte in


bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal


reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo


unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente


della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' quelle relative al


valore dell'avviamento e delle altre attivita' immateriali, i cui


componenti negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai fini


delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d'imposta


qualora nel bilancio individuale della societa' venga rilevata una


perdita d'esercizio.


56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di


approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci ed opera


per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati


del medesimo bilancio approvato, tra:


a) la perdita d'esercizio, e


b) il rapporto fra le attivita' per imposte anticipate indicate


al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve.


57. Il credito d'imposta di cui al comma 55 non e' rimborsabile


ne' produttivo di interessi. Esso puo' essere ceduto ovvero puo'


essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi


dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il


credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre


alla formazione del reddito di impresa ne' della base imponibile


dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Con decorrenza dal


periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio,


non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle


attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta.


58. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro


dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono


essere stabilite modalita' di attuazione del presente articolo.


59. Nel comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre


2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio


2009, n. 2, al penultimo periodo, le parole: "non superiore ad un


nono" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore ad un decimo".


In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le


disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo


d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di


conversione del presente decreto e rilevano ai fini del versamento in


acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle


attivita' produttive per il medesimo periodo d'imposta.


60. All'onere derivante dai commi da 55 a 57, pari a 141 milioni


di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di


parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle


disposizioni di cui al comma 59. Il Ministro dell'economia e delle


finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le


occorrenti variazioni di bilancio.


61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente


l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la


prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto


inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso


non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data


di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


62. Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,


di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,


n. 917, dopo il comma 5-quater e' aggiunto il seguente:


"5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del


risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli


con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel


territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge


30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge


25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono


soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta


sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto


legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. Le


ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non


si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2


dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29


settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi


ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la


giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo


medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dagli


articoli 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies del predetto decreto


nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e


successive modificazioni".


63. Dopo l'articolo 26-quater del decreto del Presidente della


Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente:


"Art. 26-quinquies. - (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti


dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici). - 1.


Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del


testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del


Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla


partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio


con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con


sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio


dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30


settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25


novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle


quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le societa' di


gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del


collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis


del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui


all'articolo 23 del presente decreto incaricati della loro


negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le


quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di


deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata ai sensi


dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24


febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui


all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni


sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al


suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai soggetti non


residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a


sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.


2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo,


nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una


societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello


Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di


investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione


accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo


80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.


58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri


compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste


per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:


a) versare la ritenuta di cui al comma 1;


b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta


dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per


comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la


suddetta ritenuta.


3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi


distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di


investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di


riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il


costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o


azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o


azioni e' rilevato dai prospetti periodici.


4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo di acconto


nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni


sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico


delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della


Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo,


in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del


predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b)


dell'articolo 73, comma 1, del medesimo testo unico e stabili


organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti


di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti


di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi


dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a


titolo d'imposta.


5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1


percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del


decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.


6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si


considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a


rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti


diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il


trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo


caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione


della ritenuta la necessaria provvista".


64. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.


461, sono apportate le seguenti modifiche:


a) nel quarto periodo del comma 2, dopo le parole: "Per i


soggetti non residenti" sono inserite le seguenti: "nonche' per le


plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso


di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del


risparmio";


b) nel secondo periodo del comma 5, dopo le parole: "Qualora sia


revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia,


amministrazione o deposito" sono inserite le seguenti: "o siano


rimborsate anche parzialmente le quote o azioni di organismi di


investimento collettivo del risparmio,".


65. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto


legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: "dai commi 3 e


3-bis dell'articolo 26" sono inserite le seguenti: "e la ritenuta del


12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies".


66. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5


dicembre 2005, n. 252, le parole: "nonche' la ritenuta prevista,


nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26


del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973" sono sostituite


dalle seguenti: "le ritenute del 12,50 per cento previste dagli


articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600


del 1973".


67. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre


2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre


2001, n. 410, dopo le parole: "dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e


5," sono inserite le seguenti: "e quella del 12,50 per cento di cui


all'articolo 26-quinquies".


68. La lettera a) dell'articolo 3, comma 2, del decreto


legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente:


"a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad


esclusione delle societa' di investimento a capitale variabile".


69. Le disposizioni di cui ai commi da 62 a 68 esplicano effetto


a partire dal 1° luglio 2011.


70. Le societa' di gestione del risparmio, le societa' di


investimento a capitale variabile (SICAV) e i soggetti incaricati del


collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del


decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con


modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, prelevano


l'imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato alla data


del 30 giugno 2011 e versano tale imposta in un numero massimo di


undici rate a partire dal 16 febbraio 2012.


71. Con effetto dal 1° luglio 2011 i risultati negativi di


gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di


investimento e dalle SICAV ai sensi dell'articolo 9 della legge 23


marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.


344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.


512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.


649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.


84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali


disposizioni possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle


societa' di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti


incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di


cui al richiamato articolo 11-bis, in compensazione dei redditi


soggetti alle ritenute operate ai sensi dell'articolo 26-quinquies


del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.


600, introdotto dal comma 63 del presente articolo, senza limiti di


importo. Le societa' di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti


incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo


11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al


fondo o al comparto al quale e' imputabile il risultato negativo


compensato il 12,50 per cento del relativo ammontare.


72. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i


risultati negativi di cui al comma 71 non siano stati utilizzati, ai


partecipanti e' riconosciuta una minusvalenza di pari ammontare


computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68 del


testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del


Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi


degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.


461. A tal fine la societa' di gestione del risparmio, la SICAV e il


soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano


apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della


minusvalenza spettante a ciascun partecipante.


73. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla


ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del


Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal


rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo


in valori mobiliari (OICVM) gia' soggetti ad imposta sostitutiva ai


sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo


11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del


decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con


modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo


14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla


data del 30 giugno 2011, si assume il valore delle quote o azioni


rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del


valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o


acquisto.


74. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze


realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del


testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del


Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la


cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM


di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o


il valore di acquisto e' aumentato o diminuito di un ammontare pari,


rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore


delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla


predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o


acquisto.


75. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli


OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il


credito d'imposta di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23


marzo 1983, n. 77, al comma 4 dell'articolo 11 della legge 14 agosto


1993, n. 344, al comma 4 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30


settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25


novembre 1983, n. 649, e al comma 2 dell'articolo 14 del decreto


legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e' riconosciuto nella misura del


15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano


percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° luglio 2011


fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente


fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti


periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi


prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.


76. Sui proventi realizzati attraverso la distribuzione o il


rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute


alla data del 30 giugno 2011, la somma di cui all'articolo 9, comma


1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e' riconosciuta


nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1° luglio


2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente


esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai


prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello medio


ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione


o acquisto. Le societa' di gestione del risparmio, le SICAV e i


soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui


all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,


provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della


banca depositaria ove esistente, computandola in diminuzione dal


versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista


dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della


Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.


77. Sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui


al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito


d'imposta di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, del


decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' riconosciuto nella


misura del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel


rendiconto del fondo pensione dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza


della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle


predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data


del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data


di sottoscrizione o acquisto. Il credito d'imposta concorre a formare


il risultato della gestione del fondo pensione ed e' detratto


dall'imposta sostitutiva dovuta.


78. Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonche' per


quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario


anche in assenza di un formale contratto di custodia o


amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di


investimento collettivo del risparmio, intrattenuti alla data del 30


giugno 2011 con gli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, del


decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta sostitutiva


di cui al medesimo articolo e' applicata, anche in mancanza di


opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale


regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre


2011, con effetto dal 1° luglio 2011. A tal fine il contribuente


fornisce all'intermediario gli elementi e la documentazione necessari


alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se


necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento


dell'imposta.


79. Sono abrogati con effetto dal 1° luglio 2011:


a) l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'articolo 11


della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell'articolo


11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con


modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1


nonche' il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto


legislativo 14 gennaio 1992, n. 84;


b) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;


c) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;


d) il comma 4-bis dell'articolo 45 del testo unico delle imposte


sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22


dicembre 1986, n. 917;


e) il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del


decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;


f) le parole: "da quote di organismi di investimento collettivo


mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo


articolo 8, nonche'" del comma 4 dell'articolo 7 del decreto


legislativo 21 novembre 1997, n. 461.


80. L'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e'


sostituito dal seguente:


"Art. 10-ter. - (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote


di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di


diritto estero). - 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1,


lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al


decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,


derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo


in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva


2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio


2009, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati


aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi


nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis


del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono collocate nel


territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico


delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui


al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti


incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o


della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del


12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in


costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli


compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di


liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di


sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni


caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore


delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alla


data di acquisto delle quote o azioni medesime.


2. La ritenuta del 12,50 per cento e' altresi' applicata dai


medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo


44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui


redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento


collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla


direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13


luglio 2009, e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei


quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea


e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che


sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi


dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui


redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello


Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in


materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo


24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi


distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di


investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di


riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il


valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o


azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o acquisto e' documentato


dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo e'


documentato con una dichiarazione sostitutiva.


3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2


si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a


diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per


successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al


soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria


provvista.


4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata a titolo di


acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le


partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65


del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) societa' in nome


collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo


5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere


a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e


stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e


degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo.


Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o


esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e'


applicata a titolo d'imposta.


5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano


collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti


all'estero, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo


23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.


600, che intervengono nella loro riscossione.


6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del


testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione


a organismi di investimento collettivo' in valori mobiliari di


diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a


formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano


percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano


percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o


liquidazione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o


acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote o azioni si


assume dividendo il costo complessivo delle quote o azioni acquistate


o sottoscritte per la loro quantita'.


7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati


all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29


settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione


operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle


imposte sui redditi.


8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari


di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli


investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni


stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni


relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente


corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti non


residenti in Italia.


9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente


agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca


analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani".


81. Nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto


legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "dal comma 1" sono


sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 2 e 5".


82. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5


dicembre 2005, n. 252, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle


seguenti: "dai commi 1, 2 e 5".


83. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 82 si applicano ai


proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011.


84. Alle minori entrate derivanti dai- commi da 62 a 83, pari a


6,7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per


l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di


rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui


all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine


sono versate, in ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio


dello Stato e restano acquisite all'erario».


All'articolo 3:


al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:


«b) quanto a euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione


dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della


legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto ad euro 30 milioni per


l'anno 2011, mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui


all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della medesima legge 13


dicembre 2010, n. 220. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo


1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' integrata di 15


milioni di euro per l'anno 2011. All'onere derivante dal secondo


periodo della presente lettera, pari a 15 milioni di euro per l'anno


2011, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di


cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre


2010, n. 220»;


dopo il comma 2, e' inserito il seguente:


«2-bis. Le disponibilita' di bilancio di cui all'articolo 1,


comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con


modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative all'anno


2010, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo, sono


riassegnate per le medesime finalita' al Fondo di cui all'articolo


7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,


convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Alla


compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento


netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede


mediante corrispondente utilizzo, per euro 49,5 milioni per l'anno


2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma


2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con


modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».


Alla tabella 1:


nel titolo, le parole: «previsto dall'articolo 1» sono sostituite


dalle seguenti: «articolo 1, comma 1»;


nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 6, comma 1,


lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36» sono


aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive


modificazioni»;


nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 7, comma 2,


del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161» sono aggiunte, in


fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;


nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «articolo 5, comma 6,


lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,


convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,


articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,


convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»


e' sostituita dalla seguente: «articolo 21-bis, comma 1, primo e


secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,


convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e


successive modificazioni; articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29


novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28


gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni»;


nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 20, comma


5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con


modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2007, n. 31, comprese anche le


disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4,


comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con


modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139» le parole: «28


febbraio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2008»;


nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «articolo 31, comma 1,


della legge l° agosto 2002, n. 166» e' sostituita dalla seguente:


«articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e


successive modificazioni»;


nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «articolo 5, comma 1,


del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con


modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» e' sostituita


dalla seguente: «articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9


maggio 2005, n. 96»;


nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «Consiglio nazionale


per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 3


della legge 21 dicembre 1999, n. 508» e' sostituita dalla seguente:


«articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,


convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»;


nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «Consiglio nazionale


della pubblica istruzione di cui all'articolo 16 del decreto del


Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416» e' sostituita


dalla seguente: «articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30


dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26


febbraio 2010, n. 25»;


nella colonna «TERMINE» le parole: «data di entrata in vigore del


presente decreto-legge» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle


seguenti: «31 dicembre 2010»;


le seguenti voci sono soppresse:


«1° gennaio 2011 - articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre


2007, n. 244»;


«31 dicembre 2010 - articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31


maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30


luglio 2010, n. 122»;


«31 dicembre 2010 - Programma nazionale triennale della pesca e


dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto


legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro


delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007,


pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236


del 10 ottobre 2007, nei limiti delle risorse disponibili di cui


all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267»;


«31 dicembre 2010 - articolo 2, comma 100, lettera a), della


legge 23 dicembre 1996, n. 662. decreto del Ministro delle


infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello


sviluppo economico e dell'economia e delle finanze 21 settembre 2010,


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010»;


«31 dicembre 2010 - articolo 245, comma 1, del decreto


legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. articolo 1, comma 2, del


decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con


modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24»;


«31 dicembre 2010 - articolo 19, commi 8, 9 e 10, del


decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,


dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;


«30 aprile 2011 - articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre


2009, n. 196»;


«31 dicembre 2010 - articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre


2007, n. 244»;


«un anno - articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico


in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°


settembre 1993, n. 385».


inserito da Giovannifalcone il 2011-03-02 09:32:43
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