BONUS BEBE': Spetta anche allo straniero
Compete al giudice ordinario decidere sulle controversie instaurate dagli immigrati per contrastare provvedimenti amministrativi discriminatori.
È quanto hanno sancito per prima volta dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione con l’ordinanza numero 3670 del 15 febbraio 2011. È il caso di una coppia di immigrati che si era rivolta al Tribunale perché il bonus bebè era stato riconosciuto dal comune di Brescia solo ai cittadini italiani. Di fronte ai giudici l’ente locale aveva sollevato una questione di giurisdizione sostenendo che sulla legittimità degli atti amministrativi dovesse decidere il Tar. Una tesi, questa, disattesa da Piazza Cavour secondo cui sono in gioco interessi di rango costituzionale. Insomma, dice la massima ufficiale, “la Corte è intervenuta, per la prima volta, a regolare la giurisdizione in ordine ad un’azione antidiscriminazione rivolta contro un provvedimento autoritativo emesso da una pubblica amministrazione, stabilendo che, versandosi in materia di diritti soggettivi assoluti, come si desume dal quadro costituzionale, sovranazionale ed interno di riferimento, la giurisdizione debba appartenere esclusivamente al giudice ordinario ed i provvedimenti amministrativi discriminatori debbano ritenersi emessi in carenza di poteri. Nella specie, un Comune, dopo aver concesso un contributo per ogni nuovo nato alle famiglie non abbienti (cd. bonus bebé), escludendo gli stranieri, ed aver subito in relazione a tanto, un’azione antidiscriminazione promossa da alcuni cittadini extracomunitari, disponeva, all’esito del provvedimento giurisdizionale che accertava la violazione del principio di parità ed estendeva il contributo ai genitori stranieri, la revoca del beneficio sia alle famiglie italiane che straniere. Anche questo provvedimento veniva denunciato come discriminatorio e, nel corso del giudizio civile, veniva contestata la giurisdizione del giudice ordinario, affermata, invece, dalla Suprema Corte sia con riferimento alla fase cautelare che a quella a cognizione piena dell’azione antidiscriminazione disciplinata dall’art. 4 del d.lgs n. 215 del 2003 e 44 d.lgs n. 286 del 1998.
È quanto hanno sancito per prima volta dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione con l’ordinanza numero 3670 del 15 febbraio 2011. È il caso di una coppia di immigrati che si era rivolta al Tribunale perché il bonus bebè era stato riconosciuto dal comune di Brescia solo ai cittadini italiani. Di fronte ai giudici l’ente locale aveva sollevato una questione di giurisdizione sostenendo che sulla legittimità degli atti amministrativi dovesse decidere il Tar. Una tesi, questa, disattesa da Piazza Cavour secondo cui sono in gioco interessi di rango costituzionale. Insomma, dice la massima ufficiale, “la Corte è intervenuta, per la prima volta, a regolare la giurisdizione in ordine ad un’azione antidiscriminazione rivolta contro un provvedimento autoritativo emesso da una pubblica amministrazione, stabilendo che, versandosi in materia di diritti soggettivi assoluti, come si desume dal quadro costituzionale, sovranazionale ed interno di riferimento, la giurisdizione debba appartenere esclusivamente al giudice ordinario ed i provvedimenti amministrativi discriminatori debbano ritenersi emessi in carenza di poteri. Nella specie, un Comune, dopo aver concesso un contributo per ogni nuovo nato alle famiglie non abbienti (cd. bonus bebé), escludendo gli stranieri, ed aver subito in relazione a tanto, un’azione antidiscriminazione promossa da alcuni cittadini extracomunitari, disponeva, all’esito del provvedimento giurisdizionale che accertava la violazione del principio di parità ed estendeva il contributo ai genitori stranieri, la revoca del beneficio sia alle famiglie italiane che straniere. Anche questo provvedimento veniva denunciato come discriminatorio e, nel corso del giudizio civile, veniva contestata la giurisdizione del giudice ordinario, affermata, invece, dalla Suprema Corte sia con riferimento alla fase cautelare che a quella a cognizione piena dell’azione antidiscriminazione disciplinata dall’art. 4 del d.lgs n. 215 del 2003 e 44 d.lgs n. 286 del 1998.

