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BONUS BEBE': Spetta anche allo straniero

Compete al giudice ordinario decidere sulle controversie instaurate dagli immigrati per contrastare provvedimenti amministrativi discriminatori.
È quanto hanno sancito per prima volta dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione con l’ordinanza numero 3670 del 15 febbraio 2011. È il caso di una coppia di immigrati che si era rivolta al Tribunale perché il bonus bebè era stato riconosciuto dal comune di Brescia solo ai cittadini italiani. Di fronte ai giudici l’ente locale aveva sollevato una questione di giurisdizione sostenendo che sulla legittimità degli atti amministrativi dovesse decidere il Tar. Una tesi, questa, disattesa da Piazza Cavour secondo cui sono in gioco interessi di rango costituzionale. Insomma, dice la massima ufficiale, “la Corte è intervenuta, per la prima volta, a regolare la giurisdizione in ordine ad un’azione antidiscriminazione rivolta contro un provvedimento autoritativo emesso da una pubblica amministrazione, stabilendo che, versandosi in materia di diritti soggettivi assoluti, come si desume dal quadro costituzionale, sovranazionale ed interno di riferimento, la giurisdizione debba appartenere esclusivamente al giudice ordinario ed i provvedimenti amministrativi discriminatori debbano ritenersi emessi in carenza di poteri. Nella specie, un Comune, dopo aver concesso un contributo per ogni nuovo nato alle famiglie non abbienti (cd. bonus bebé), escludendo gli stranieri, ed aver subito in relazione a tanto, un’azione antidiscriminazione promossa da alcuni cittadini extracomunitari, disponeva, all’esito del provvedimento giurisdizionale che accertava la violazione del principio di parità ed estendeva il contributo ai genitori stranieri, la revoca del beneficio sia alle famiglie italiane che straniere. Anche questo provvedimento veniva denunciato come discriminatorio e, nel corso del giudizio civile, veniva contestata la giurisdizione del giudice ordinario, affermata, invece, dalla Suprema Corte sia con riferimento alla fase cautelare che a quella a cognizione piena dell’azione antidiscriminazione disciplinata dall’art. 4 del d.lgs n. 215 del 2003 e 44 d.lgs n. 286 del 1998.



 










  

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             Procedimento   Civile Ordinanza   n. 03670/2011
Sezione U
Udienza del 11/01/2011
Depositato il 15/02/2011

                         REPUBBLICA ITALIANA           Ud. 11/01/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 20691/2009
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:


ordinanza
sul ricorso 20691/2009 proposto da: COMUNE DI BRESCIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato DI AMATO Astolfo, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARICONDA VINCENZO, EMILIO BATTAGLIA, per delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro H.A., W.M.P.G., N. S., H.A., ASGI - ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 44, presso lo studio dell'avvocato GENTILI Carla Maria, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati POLIZZI EUGENIO, GUARISO ALBERTO, per delega a margine del controricorso; - controricorrenti - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 13390/2009 del TRIBUNALE di BRESCIA; uditi gli avvocati Alessio DI AMATO per delega dell'avvocato Vincenzo Mariconda, Alberto GUARISO; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/01/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte, rigettando il ricorso in epigrafe indicato, con ordinanza statuiscano la giurisdizione del giudice ordinario, condannando il Comune alle spese.

PREMESSO IN FATTO


Il Comune di Brescia, con Delib. giunta 21 novembre 2008, istitui' un contributo di mille Euro per ogni nato (c.d. "bonus bebe'"), con l'espressa finalita' di far fronte al problema della bassa natalita' nelle famiglie cittadine meno abbienti, ponendo pertanto le condizioni, oltre a quelle dei limiti di reddito, che almeno un genitore fosse cittadino italiano e residente da non meno di due anni nel comune. A seguito di tale provvedimento proposero ricorso al locale tribunale,ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 44 (c.d. "T.U. sull'immigrazione") e D.Lgs. n. 215 del 2003, art. 4 (c.d. "legge sulla parita' di trattamento tra persone di diversa razza e origine etnica"), gli immigrati H.A., N.S., W.M.P.G. e H.A., nonche' l'ASGI-Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, lamentandone la natura discriminatoria nei confronti di quei genitori in possesso,come gli istanti, di tutti gli altri requisiti per la concessione del beneficio,ad eccezione di quello della cittadinanza. Il ricorso verune accolto dal giudice adito, con ordinanza cautelare del 26.1.09, poi confermata dal collegio in sede di reclamo, facendosi obbligo al resistente comune di rimuovere il trattamento discriminatorio, riconoscendo il contributo anche ai genitori stranieri, ove in possesso degli altri requisiti. Con successiva Delib. giunta 30 gennaio 2009 il Comune di Brescia, preso atto del provvedimento giudiziale e considerato che "l'estensione del beneficio...risulterebbe in contrasto con la finalita' prioritaria di sostegno alla natalita' delle famiglie di cittadinanza italiana...", dispose la revoca del contributo per tutte le famiglie, sia italiane, sia straniere. Denunciandone la natura ritorsiva,ai sensi del D.Lgs. n. 215 del 2003, art. 4 bis, l'ASGI, l' H. e gli altri istanti adirono ancora il tribunale per la rimozione del nuovo provvedimento, richiesta che venne accolta con ordinanza del 12.3.09,confermata in sede di reclamo, disponendosi la cessazione della condotta discriminatoria, mediante il ripristino delle condizioni di cui all'originaria delibera, eccetto quella della cittadinanza. A seguito di tale decisione il Comune di Brescia, con citazione del 26/30.6.09, convenne l'ASGI, l' H. e gli altri innanzi al Tribunale di Brescia,instaurando ex art. 669 octies c.p.c., il giudizio di merito,al fine precipuo di far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e revocarsi l'ordinanza cautelare del 12.3.09, tenuto conto della natura amministrativa e discrezionale del provvedimento impugnato dalle controparti, e, nel corso del conseguente giudizio, nel quale i convenuti si erano costituiti ribadendo le proprie precedenti posizioni, con ricorso dell'8.9.10 ha chiesto il regolamento preventivo di giurisdizione. Hanno resistito,con comune controricorso, gli intimati. Sono state infine depositate memorie da ambo le parti.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilita' del regolamento,essendo stato questo proposto in presenza delle ...
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