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REGOLAMENTO COMUNITARIO: Blocco capitali del Colonnello

 L 58 


3 marzo 2011 Legislazione 


Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


IT


 


 


 


II Atti non legislativi


REGOLAMENTI


★ Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1


★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2011 del Consiglio, del 28 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazionidi fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14


★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 206/2011 del Consiglio, del 28 febbraio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India . . . . . . . . . . . . . . . . . .18


★ Regolamento (UE) n. 207/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione,la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (Difeniletere, pentabromo derivato e PFOS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27


★ Regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei laboratori di riferimento dell’Unione europea ( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. ISSN 1725-258X L 58 54 o anno 3 marzo 2011 Legislazione ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE (segue) Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT Edizione in lingua italiana Sommario Prezzo: 4 EUR


★ Regolamento (UE) n. 209/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011, che chiude i procedimentiantidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese e dispone la cessazione della registrazione di tali importazioni imposta dai regolamenti (UE) n. 570/2010 e (UE) n. 811/201036Regolamento di esecuzione (UE) n. 210/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39


DIRETTIVE


★ Direttiva 2011/19/UE della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva tau-f luvalinato e che modifica la decisione 2008/934/CE ( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41


★ Direttiva 2011/20/UE della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il fenoxycarb come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE ( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45


★ Direttiva 2011/21/UE della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva cletodim e che modifica la decisione 2008/934/CE ( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49


DECISIONI


★ Decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53


III Altri attiSPAZIO ECONOMICO EUROPEO


★ Decisione del Comitato misto SEE n. 114/2010, del 10 novembre 2010, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63


★ Decisione del Comitato misto SEE n. 115/2010, del 10 novembre 2010, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69


★ Decisione del Comitato misto SEE n. 116/2010, del 10 novembre 2010, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 IT Sommario (segue) ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE (segue in 3 a pagina di copertina)II(Atti non legislativi)REGOLAMENTIREGOLAMENTO (UE) N. 204/2011 DEL CONSIGLIOdel 2 marzo 2011concernente misure restrittive in considerazione della situazione in LibiaIL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolarel’articolo 215,vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ( 1 ), adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea,vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,considerando quanto segue:(1) In conformità alla risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 26 febbraio 2011, la decisione 2011/137/PESC, dispone un embargo sulle armi, un divieto relativo alle attrezzature per la repressioneinterna, nonché restrizioni all’ammissione e il congelamentodei fondi e delle risorse economiche di determinatepersone ed entità coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, ivi compreso il coinvolgimento in aggressioni nei confronti della popolazionee delle infrastrutture civili in violazione del diritto internazionale. Tali persone fisiche o giuridiche ed entità sono elencati negli allegati della decisione.(2) Alcune di tali misure rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazioneuniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.(3) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolareil diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparzialee il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformementea tali diritti.(4) Il presente regolamento rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e il carattere giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.(5) La facoltà di modificare gli elenchi figuranti agli allegati II e III del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Libia e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione degli allegati III e IV della decisione 2011/137/PESC.(6) La procedura di modifica degli elenchi di cui agli allegati II e III del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entitào agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebberiesaminare la decisione alla luce di tali osservazionie informarne di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo interessati.(7) Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entitàe organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento.Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazioneal trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 2 ), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardoal trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 3 ).IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/1( 1 ) Cfr. pag. 53 della presente Gazzetta ufficiale.( 2 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.( 3 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.(8) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:Articolo 1Ai fini del presente regolamento si intende per:a) «fonti», tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, in particolare, ma non in via esaustiva:i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitalio risorse finanziarie;b) «congelamento di fondi», il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione,la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;c) «risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;d) «congelamento delle risorse economiche», il blocco preventivodella loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, l’affitto e le ipoteche;e) «assistenza tecnica», qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzioneo altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimentodel funzionamento o delle competenze o servizidi consulenza, comprese le forme orali di assistenza;f) «comitato delle sanzioni», il comitato del Consiglio di sicurezzadelle Nazioni Unite istituito a norma del punto 24 della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR»);g) «territorio dell’Unione», i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.Articolo 21. È vietato:a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente,attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato I, originarie o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla lettera a).2. È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Libia attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione internaelencate nell’allegato I, a prescindere dal fatto che il prodottointeressato sia originario o meno della Libia.3. Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamenteesportato in Libia da personale dell’ONU, da personaledell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentantidei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale.4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare la vendita,la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioniche ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzaturesono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.Articolo 31. È vietato:a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinenteai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 1 ) (elenco comunedelle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione,alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebberoessere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato I, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;IT L 58/2 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011( 1 ) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenzafinanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o nell’allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunquepersona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c).2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo o ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni.3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare la fornituradi assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamentead uso umanitario o protettivo.Articolo 4Al fine di impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazionesono vietati dal presente regolamento, per tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o escono da tale territorio dirette in Libia o provenienti da tale paese, oltre alle norme che disciplinano l’obbligo di fornire informazioni prima dell’arrivo o della partenza, stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazionidoganali del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 1 ), e del regolamento (CEE) n. 2454/93 che ne fissa talune disposizioni d'applicazione ( 2 ), la persona che forniscetali informazioni dichiara se i beni rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione,fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.Questi elementi aggiuntivi sono presentati alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato, per iscritto o utilizzando una dichiarazione in dogana, a seconda dei casi.Articolo 51. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti,posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e III.2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e III o utilizzato a loro beneficio.3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.Articolo 61. Figurano nell’allegato II le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011).2. Nell’allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi non inclusi nell’allegato II che il Consiglio ha identificato, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2011/137/PESC, come persone e entità, o loro complici,che hanno ordinato, controllato o altrimenti diretto la commissione di gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, anche pianificando, comandando, ordinando o conducendo aggressioni in violazione del diritto internazionale, ivi compresi i bombardamenti aerei, contro le popolazioni e le infrastrutture civili, o come persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, oppure le entità da loro possedute o controllate.3. Gli allegati II e III riportano i motivi di inserimento nell'elencodelle persone, entità ed organismi forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato II.4. Gli allegati II e III riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consigliodi sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegatoII. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato II è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/3( 1 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.( 2 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.Articolo 71. In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse ritengonoappropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui agli allegati II e III e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinalie cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale custodia o gestione di fondi o risorse economiche congelati;a condizione che, se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato II, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.2. In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie,a condizione che:a) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismodi cui all’allegato II, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata, eb) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismodi cui all’allegato III, l’autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione,i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una specifica autorizzazione.Articolo 8In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membrielencate nell’allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, a condizione che:a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 5 sono stati inseriti negli allegati II o III o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciataprima di tale data;b) i fondi o le risorse economiche in questione vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincoloo riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinanoi diritti dei creditori;c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un’entità o di un organismo elencati negli allegati II o III;d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrarioall’ordine pubblico dello Stato membro interessato;e) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismodi cui all’allegato II, lo Stato membro abbia notificatoil vincolo o la sentenza al comitato delle sanzioni, ef) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismodi cui all’allegato III, lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.Articolo 91. L’articolo 5, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, ob) pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 5 sono stati designati dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezzao dal Consiglio,purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati conformemente all’articolo 5, paragrafo 1.2. L’articolo 5, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi dell’Unione accreditino i conti congelati quando ricevonofondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica,di un’entità o di un organismo figurante nell’elenco, purchéogni versamento su tali conti sia anch’esso congelato. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competentepertinente in merito a tali transazioni.IT L 58/4 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011Articolo 10In deroga all’articolo 5 e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati II o III sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato IV, possono autorizzare,alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:a) l’autorità competente in questione abbia stabilito che:i) i fondi o le risorse economiche siano utilizzati per un pagamento da una persona, un’entità o un organismo di cui agli allegati II o III;ii) il pagamento non viola l’articolo 5, paragrafo 2;b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismodi cui all’allegato II, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzionedi concedere un’autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi;c) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismodi cui all’allegato III, lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.Articolo 111. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuatoritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilitàper la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.2. Il divieto di cui all’articolo 5, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebberoviolato il divieto in questione.Articolo 12Non è concesso alcun diritto, incluso i diritti ai fini di indennizzoo altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazioneo un diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell'UNSCR 1970 (2011) - comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione o ad essa connesse - o le misure contemplate nel presente regolamento, al governo della Libia o nei confronti di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale governo.Articolo 131. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche,le entità e gli organismi sono tenuti:a) a fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, quale indicata sui siti web elencati nell’allegato IV, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati conformemente all’articolo 4, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione,direttamente o attraverso gli Stati membri, eb) a collaborare con detta autorità competente per la verifica di queste informazioni.2. Qualsiasi informazione fornita o ricevuta conformemente al presente articolo è utilizzata unicamente per gli scopi per i quali è stata fornita o ricevuta.Articolo 14Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamentedelle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.Articolo 15La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato IV in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.Articolo 161. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioniinserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entitào un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato II.2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza l'allegato III.3. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimentonell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzoè noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilitàdi formulare osservazioni.IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/54. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisionee ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica,l'entità o l'organismo.5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismoo di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica l'allegato II di conseguenza.6. L’elenco di cui all’allegato III è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.Articolo 171. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzionida irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.Articolo 18Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informareo comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzoe gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato IV.Articolo 19Il presente regolamento si applica:a) nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’internoo all’esterno del territorio dell’Unione;d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamentead attività economiche esercitate interamente o parzialmenteall’interno dell’Unione.Articolo 20Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazionenella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011.Per il ConsiglioIl presidenteMARTONYI J.IT L 58/6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011ALLEGATO IElenco del materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna di cui agli articoli 2, 3 e 41. Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:1.1. armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 1 ) (elenco comune delle attrezzature militari);1.2. munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamenteprogettati;1.3. congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.2. Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.3. Veicoli:3.1. veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;3.2. veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;3.3. veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;3.4. veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;3.5. veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;3.6. componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.Nota 1 Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.Nota 2 Ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.4. Sostanze esplosive e attrezzature collegate:4.1. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazionee i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l’attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l’innesco di un’esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);4.2. cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari;4.3. Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:a) amatolo;b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto);c) nitroglicole;d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN);e) cloruro di picrile;f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/7( 1 ) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell’elenco comune delle attrezzature militari:5.1. giubbotti antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;5.2. elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossae scudi balistici.Nota Questo punto non sottopone ad autorizzazione:— le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;— le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell’elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell’uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.8. Filo spinato tagliente.9. Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.10. Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l’uso degli articoli di cui al presente elenco.IT L 58/8 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011ALLEGATO IIElenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 11. GHEDDAFI, Aisha MuammarData di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.Figlia di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.2. GHEDDAFI, Hannibal MuammarNumero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20.9.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.3. GHEDDAFI, Khamis MuammarData di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressionedelle manifestazioni.Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.4. GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu MinyarData di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia.Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate. Ha ordinato la repressione delle manifestazioni; è responsabile di violazioni dei diritti umani.Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.5. GHEDDAFI, MutassimData di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.Consigliere per la sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.6. GHEDDAFI, Saif al-IslamDirettore della Fondazione Gheddafi. Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25.6.1972.Tripoli, Libia.Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che istigano alla violenza contro i manifestanti.Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/9ALLEGATO IIIElenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 2NomeInformazioni identificativeMotiviData di inserimento nell'elenco1.ABDULHAFIZ, Colonnello Mas'udPosizione: Comandante delle forze armateNo 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell'Intelligencemilitare.28.2.20112.ABDUSSALAM, Abdussalam MohammedPosizione: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Tripoli, LibiaMembro di spicco del Comitato rivoluzionario.Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI.28.2.20113.ABU SHAARIYAPosizione: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esternaImportante membro del regime. Cognatodi Muammar GHEDDAFI.28.2.20114.ASHKAL, Al-BarraniPosizione: Vicedirettore, Intelligence militareMembro di alto livello del regime.28.2.20115.ASHKAL, OmarPosizione: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari. Luogo di nascita: Sirte, LibiaComitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.28.2.20116.AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader MohammedPosizione: Capo dell'Ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari Numero di passaporto B010574 Data di nascita: 1/7/1950Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.28.2.20117.DIBRI, Abdulqader YusefPosizione: Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI. Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Houn, LibiaResponsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.28.2.20118.DORDA, Abu Zayd UmarPosizione: direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esternaFedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna.28.2.20119.JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr YunisPosizione: Ministro della difesa Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, LibiaResponsabile di tutte le azioni delle forze armate.28.2.201110.MATUQ, Matuq MohammedPosizione: Segretario per i servizi. Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: KhomsMembro di alto livello del regime. Coinvolgimentonei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressionedel dissenso e delle violenze.28.2.201111.QADHAF AL-DAM, Ahmed MohammedData di nascita: 1952 Luogo di nascita: EgittoCugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritieneche dal 1995 sia al comando di un battaglione d'élite dell'esercito incaricatodella sicurezza personale di Gheddafie che svolga un ruolo chiave nell'Organizzazioneper la sicurezza esterna. È stato coinvolto nella pianificazionedelle operazioni contro i dissidentilibici all'estero ed è stato direttamentecoinvolto in attività terroristiche.28.2.2011IT L 58/10 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011NomeInformazioni identificativeMotiviData di inserimento nell'elenco12.QADHAF AL-DAM, Sayyid MohammedData di nascita: 1948 Luogo di nascita: Sirte, LibiaCugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamentodi armi.28.2.201113.GHEDDAFI, Mohammed MuammarPosizione: Presidente della Società generale libica delle Poste e Telecomunicazioni. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, LibiaFiglio of Muammar GHEDDAFI. Associazionestretta con il regime.28.2.201114.GHEDDAFI, SaadiPosizione: Comandante delle forze speciali. Numero di passaporto: 014797 Data di nascita: 25/5/1973 Luogo di nascita: Tripoli, LibiaFiglio di Muammar GHEDDAFI. Associazionestretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressionedelle manifestazioni.28.2.201115.GHEDDAFI, Saif al- ArabData di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, LibiaFiglio di Muammar GHEDDAFI. Associazionestretta con il regime.28.2.201116.AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah (Al-Megrahi)Posizione: Direttore dell'intelligence militare. Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: SudanCoinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim.Condannato in contumacia per l'attentatodinamitardo al volo UTA. Cognatodi Muammar GHEDDAFI.28.2.201117.AL-BARASSI, Safia FarkashData di nascita: 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, LibiaMoglie di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.28.2.201118.SALEH, BachirData di nascita: 1946 Luogo di nascita: TraghenCapo del gabinetto del Leader. Associazione stretta con il regime.28.2.201119.Generale TOHAMI, KhaledData di nascita: 1946 Luogo di nascita: GenzurDirettore dell'Ufficio per la sicurezza interna.Associazione stretta con il regime.28.2.201120.FARKASH, Mohammed BoucharayaData di nascita: 1/7/1949 Luogo di nascita: Al-BaydaDirettore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna. Associazione stretta con il regime.28.2.2011IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/11ALLEGATO IVElenco delle autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 10 e all’articolo 13, paragrafo 1, e indirizzo per le notifiche alla Commissione europeaA. Autorità competenti di ciascuno Stato membro:BELGIOhttp://www.diplomatie.be/eusanctionsBULGARIAhttp://www.mfa.government.bgREPUBBLICA CECAhttp://www.mfcr.cz/mezinarodnisankceDANIMARCAhttp://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/GERMANIAhttp://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.htmlESTONIAhttp://www.vm.ee/est/kat_622/IRLANDAhttp://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519GRECIAhttp://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/SPAGNAhttp://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspxFRANCIAhttp://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ITALIAhttp://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htmCIPROhttp://www.mfa.gov.cy/sanctionsLETTONIAhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIAhttp://www.urm.ltLUSSEMBURGOhttp://www.mae.lu/sanctionsUNGHERIAhttp://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/MALTAhttp://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.aspPAESI BASSIhttp://www.minbuza.nl/sanctiesIT L 58/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011AUSTRIAhttp://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=POLONIAhttp://www.msz.gov.plPORTOGALLOhttp://www.min-nestrangeiros.ptROMANIAhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVENIAhttp://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/SLOVACCHIAhttp://www.foreign.gov.skFINLANDIAhttp://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteetSVEZIAhttp://www.ud.se/sanktionerREGNO UNITOwww.fco.gov.uk/competentauthoritiesB. Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:Commissione europeaServizio degli strumenti di politica esteraCHAR 12/106B-1049 Bruxelles/BrusselBelgioE-mail: relex-sanctions@ec.europa.euTel.: (32 2) 295 55 85Fax: (32 2) 299 08 73IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/13REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 205/2011 DEL CONSIGLIOdel 28 febbraio 2011che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’IndiaIL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunitàeuropea ( 1 ) («il regolamento antidumping di base»), in particolarel’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), previa consultazione del comitato consultivo,considerando quanto segue:A. PROCEDIMENTO1. Inchiesta precedente e misure antidumping in vigore(1) Nell’agosto 2001 con il regolamento (CE) n. 1676/2001 ( 2 ) il Consiglio ha istituito un dazio antidumpingdefinitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l’altro, dell’India. Le misure consistevano in un dazio antidumping ad valorem compresotra lo 0 % e il 62,6 % istituito nei confronti delle importazioni provenienti da produttori esportatori inseritiin un elenco, con un’aliquota del dazio residuo del 53,3 % applicata alle importazioni da tutte le altre società.(2) Con il regolamento (CE) n. 366/2006 ( 3 ) nel marzo 2006 il Consiglio ha modificato le misure istituite mediante il regolamento (CE) n. 1676/2001. Il dazio antidumping così istituito, la cui aliquota era compresa tra lo 0 % e il 18 %, teneva conto dei risultati del riesame in previsionedella scadenza dei dazi compensativi definitivi di cui al regolamento (CE) n. 367/2006 ( 4 ).(3) Nell’agosto 2006, in seguito a un riesame intermedio riguardante la sovvenzione di un produttore indiano di fogli di PET, il Consiglio ha, con il regolamento (CE) n. 1288/2006 ( 5 ), modificato il dazio antidumping definitivoistituito nei confronti di tale produttore dal regolamento(CE) n. 1676/2001.(4) Con il regolamento (CE) n. 1424/2006 ( 6 ) il Consiglio ha modificato nel settembre 2006 il regolamento (CE) n. 1676/2001 nei confronti di un produttore indiano di fogli di PET, in seguito alla richiesta di un nuovo produttore esportatore. Il regolamento modificato ha stabilitoun margine di dumping del 15,5 % e istituito un’aliquota di dazio antidumping del 3,5 % per la società in questione, tenendo conto del margine di sovvenzione all’esportazione accertato per la società medesima dall’inchiestaantisovvenzione che ha determinato l’adozione del regolamento (CE) n. 367/2006. Giacché la società non aveva un dazio compensativo individuale si è applicatal’aliquota di dazio stabilita per tutte le altre società.(5) Nel novembre 2007, con il regolamento (CE) n. 1292/2007 ( 7 ) (,) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India in seguito ad un riesame in previsionedella scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base. Con lo stesso regolamento è stato chiuso il riesame intermedio parziale, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, relativo a un produttore esportatore indiano.(6) Nel gennaio 2009, in seguito a un riesame intermedio parziale che la Commissione ha avviato di propria iniziativain merito alla sovvenzione di cinque produttori indianidi fogli di PET, con il regolamento (CE) n. 15/2009 ( 8 ), il Consiglio ha modificato il dazio antidumpingdefinitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1292/2007 nei confronti di tali società e i dazi compensatividefinitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 367/2006.(7) Il regolamento (CE) n. 1292/2007 ha inoltre mantenuto l’estensione delle misure nei confronti di Brasile e Israele, con l’esenzione di alcune società. L’ultima modifica del regolamento (CE) n. 1292/2007 a questo proposito è stata introdotta con il regolamento di esecuzione (UE) n. 806/2010 del Consiglio, del 13 settembre 2010, che modifica i regolamenti (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 relativamente alla concessione dell’esenzionedalle misure istituite da tali regolamenti a un esportatoreisraeliano di polietilene tereftalato (PET) originario dell’India e pone termine alla registrazione delle importazionieffettuate da tale esportatore ( 9 ).(8) È opportuno osservare che la società Vacmet India Limitedè soggetta a un dazio antidumping residuo del 17,3 % a norma del regolamento (CE) n. 1292/2007.IT L 58/14 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.( 2 ) GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.( 3 ) GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 6.( 4 ) GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 15.( 5 ) GU L 236 del 31.8.2006, pag. 1.( 6 ) GU L 270 del 29.9.2006, pag. 1.( 7 ) GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1.( 8 ) GU L 6 del 10.1.2009, pag. 1.( 9 ) GU L 242 del 15.9.2010, pag. 6.2. Misure compensative in vigore(9) La Vacmet India Limited è inoltre soggetta a un dazio compensativo del 19,1 % a norma del regolamento (CE) n. 367/2006.3. Domanda di riesame intermedio parziale(10) Il 7 agosto 2009 la Commissione ha ricevuto una domandadi riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda, di portata limitata all’esame del dumping, è stata presentata dalla Vacmet India Limited, un produttoreesportatore dell’India («il richiedente»). Il richiedente ha sostenuto nella sua domanda che le circostanze alla base dell’istituzione delle misure sono mutate e che il mutamento intervenuto è di natura permanente. Il richiedenteha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non è più necessario applicare la misura al livello attuale per compensare il dumping.4. Apertura di un riesame(11) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo,che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato il 14 gennaio 2010 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 1 ) («avviso di apertura»), l’avvio di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo3, del regolamento di base, di portata limitata all’esame delle pratiche di dumping per quanto concerne il richiedente.(12) Scopo dell’inchiesta di riesame intermedio parziale era anche quello di valutare, in funzione dei risultati del riesame, la necessità di modificare l’aliquota del dazio applicabile attualmente alle importazioni del prodotto in esame provenienti dai produttori esportatori del paese interessato non citati singolarmente nell’articolo 2, paragrafo2, del regolamento (CE) n. 1292/2007, vale a dire l’aliquota del dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» in India.(13) Il 14 gennaio 2010 la Commissione ha inoltre annunciato,con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ), l’avvio di un riesame intermedioparziale delle misure compensative, di portata limitataalla verifica dell’esistenza di sovvenzioni per quanto concerne il richiedente.5. Inchiesta(14) L’inchiesta relativa al livello di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 («periodo dell’inchiesta ai fini del riesame» o «PIR»).(15) La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente,le autorità del paese esportatore e l’industria dell’Unione dell’apertura dell’inchiesta di riesame intermedioparziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilitàdi comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.(16) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato.(17) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioniritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente.B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE1. Prodotto in esame(18) Il prodotto interessato dal presente riesame è lo stesso prodotto definito dal regolamento che istituisce le misure in vigore [regolamento (CE) n. 1292/2007], vale a dire fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India, attualmente classificati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90.2. Prodotto simile(19) Come nelle inchieste precedenti, la presente inchiesta ha dimostrato che i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodottiin India ed esportati nell’Unione e i fogli di polietilenetereftalato (PET) prodotti e venduti localmente sul mercato indiano, nonché i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti e venduti da produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base.(20) Questi prodotti sono pertanto considerati simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.C. DUMPINGa) Valore normale(21) Per determinare il valore normale, è stato innanzitutto stabilito se il volume complessivo delle vendite interne del prodotto simile fosse rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire se queste vendite corrispondessero ad almeno il 5 % del volume delle vendite del prodotto in esame esportato nell’UE. La Commissione ha stabilito che il volume complessivo delle vendite del prodotto simile effettuate dal richiedente sul mercato interno era rappresentativo.Questo test di rappresentatività è stato poi effettuato in base al tipo. È emerso che per due tipi non vi erano state vendite sul mercato interno.(22) La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercatointerno del prodotto simile potessero essere consideratecome avvenute nell’ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamentodi base. A questo scopo è stata determinata per il prodotto simile venduto sul mercato indiano la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirentiindipendenti sul mercato interno durante il PIR. Oltre il 90 % delle vendite sul mercato interno è risultato remunerativo.IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/15( 1 ) GU C 8 del 14.1.2010, pag. 27.( 2 ) GU C 8 del 14.1.2010, pag. 29.(23) Per i tipi di prodotti venduti sul mercato interno e che hanno superato il test di rappresentatività di cui al considerando21, si è stabilito che, per un tipo di prodotto, nessuna delle transazioni sul mercato interno era remunerativae che quindi queste non erano avvenute nell’ambitodi normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.(24) Per quanto riguarda i tipi di prodotti venduti in quantitativisufficienti e nell’ambito di normali operazioni commercialiin India, il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi pagati o pagabili da acquirenti indipendentia norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamentodi base. Per gli altri tipi, segnatamente il tipo di cui al considerando 23 e i tipi non venduti sul mercato interno, il valore normale è stato costruito sulla base dei costi di fabbricazione sostenuti dal richiedente per il modelloin questione esportato, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per i profitti a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.(25) Dato il livello considerevole di vendite remunerative effettuatesul mercato interno nel corso di normali operazionicommerciali, le SGAV e i profitti sono stati calcolati sulla base di tutte le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno.b) Prezzo all’esportazione(26) Ogniqualvolta le vendite all’esportazione di fogli di PET erano state effettuate direttamente ad acquirenti indipendentinell’UE, i prezzi all’esportazione sono stati stabiliti in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamentodi base, ovvero in funzione dei prezzi effettivamentepagati o pagabili.(27) Per le vendite all’esportazione verso l’UE effettuate attraversouna società collegata, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi ai quali i prodotti importatisono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente, a norma dell’articolo 2, paragrafo9, del regolamento di base.(28) A tal fine sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita al primo acquirente indipendente nel mercato dell’Unione. Per queste vendite è stato inoltre detratto un congruo margine per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Le percentuali utilizzate per calcolare i profitti e le spese generali, amministrative e di vendita erano conformi a quelle riportate nel conto profittie perdite della società collegata.c) Confronto(29) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per garantire un confronto equo tra il valorenormale e il prezzo all’esportazione si è tenuto conto, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamentodi base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto dimostrato, hanno inciso sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tale scopo sono stati effettuatigli opportuni adeguamenti, se applicabili e giustificati,per tener conto delle differenze di costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, commissioni, costi finanziari e spese d’imballaggio pagati dal richiedente.d) Margine di dumping(30) Come previsto dall’articolo 2, paragrafo 11, del regolamentodi base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondentedel prodotto in esame. Il confronto non ha dimostrato l’esistenza di pratiche di dumping.D. CARATTERE DURATURO DEL CAMBIAMENTO DI CIRCOSTANZE(31) In conformità all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamentodi base, è stato inoltre verificato se il cambiamentodi circostanze asserito dal richiedente poteva ragionevolmenteessere considerato come duraturo.(32) L’inchiesta ha dimostrato che anche il margine di dumpingindicativo calcolato per le vendite all’esportazione del richiedente verso paesi terzi durante il PIR era negativo.In termini di volume, queste vendite erano nettamentesuperiori rispetto alle vendite all’esportazione verso l’UE.(33) È inoltre emerso che il richiedente, a partire dal 2007, ha effettuato importanti investimenti per migliorare il suo processo di produzione e per produrre la materia prima di base necessaria per la fabbricazione del prodotto in esame. Questi cambiamenti hanno comportato, in particolare,una diminuzione dei costi e spiegano quindi l’impattodiretto sul margine di dumping della società. Il cambiamento di circostanze può ritenersi duraturo.(34) Si ritiene perciò che le circostanze che hanno condotto all’apertura del presente riesame intermedio non dovrebberoin un futuro prossimo evolvere in modo tale da inficiarne le conclusioni. Si è pertanto concluso che il cambiamento delle circostanze è di natura duratura e che l’applicazione della misura antidumping al suo livello attuale non è più giustificata.E. MISURE ANTIDUMPING(35) In base alle conclusioni della presente inchiesta di riesamesi ritiene opportuno modificare, fissandolo allo 0 %, il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dal richiedente.(36) A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base e dell’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazionioggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ( 1 ), nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell’intento di porre rimedio a unaIT L 58/16 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011( 1 ) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all’esportazione. Come indicato al considerando 9, il richiedente è soggettoa un dazio compensativo. Poiché il dazio antidumpingistituito nei confronti del richiedente è dello 0 % in relazione al prodotto in esame, questa situazione non si verifica nel caso in oggetto.(37) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva proporre una modifica dell’aliquota del dazio applicabile al richiedente ed è stata data loro la possibilità di presentareosservazioni.(38) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, le risultanze definitive sono state debitamente modificate,HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:Articolo 1La tabella dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/2007 è così modificata mediante la seguente aggiunta: «Vacmet India Limited, Anant Plaza, IInd Floor, 4/117-2 A, Civil Lines, Church Road, Agra-282002, Uttar Pradesh, India0,0A992».Articolo 2Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2011.Per il ConsiglioIl presidenteFELLEGI T.IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/17REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 206/2011 DEL CONSIGLIOdel 28 febbraio 2011recante modifica del regolamento (CE) n. 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’IndiaIL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 22, paragrafo 1,vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), previa consultazione del comitato consultivo,considerando quanto segue:A. PROCEDIMENTO1. Inchiesta precedente e misure compensative in vigore(1) Con il regolamento (CE) n. 2597/1999 ( 2 ), nel dicembre 1999 il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato(PET) («il prodotto in esame») attualmente classificatiai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90, originaridell’India. Le misure consistevano in un dazio compensativo ad valorem compreso tra il 3,8 % e il 19,1 % istituito sulle importazioni provenienti dagli esportatori inseriti nell’elenco, con un’aliquota di dazio residuo del 19,1 % per le importazioni del prodotto in esame provenienti da tutte le altre società. Il periodo dell’inchiesta iniziale era compreso tra il 1 o ottobre 1997 e il 30 settembre 1998.(2) Con il regolamento (CE) n. 367/2006 ( 3 ) [«regolamento (CE) n. 367/2006»], nel marzo 2006 il Consiglio ha mantenuto il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2597/1999 sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India, in seguito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame era compreso tra il 1 o ottobre 2003 e il 30 settembre 2004.(3) Nell’agosto 2006, in seguito a un riesame intermedio riguardante la sovvenzione di un produttore indiano di fogli di PET, con il regolamento (CE) n. 1288/2006 ( 4 ) il Consiglio ha modificato il dazio compensativo definitivo istituito nei confronti di tale società dal regolamento (CE) n. 367/2006.(4) Nel settembre 2007, in seguito a un riesame intermedio parziale riguardante la sovvenzione di un altro produttoreindiano di fogli di PET, con il regolamento (CE) n. 1124/2007 ( 5 ) il Consiglio ha modificato il dazio compensativodefinitivo istituito nei confronti di tale società dal regolamento (CE) n. 367/2006.(5) Nel gennaio 2009, in seguito a un riesame intermedio parziale che la Commissione ha avviato di propria iniziativain merito alla sovvenzione di cinque produttori indianidi fogli di PET, con il regolamento (CE) n. 15/2009 ( 6 ) il Consiglio ha modificato il dazio compensativodefinitivo istituito dal regolamento (CE) n. 367/2006 nei confronti di tali società e i dazi antidumpingdefinitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1292/2007 ( 7 ).(6) Nel giugno 2010, in seguito a un riesame intermedio parziale riguardante la sovvenzione di un produttore indianodi fogli di PET, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 579/2010 ( 8 ) il Consiglio ha modificato il dazio compensativo definitivo istituito nei confronti di tale societàdal regolamento (CE) n. 367/2006.(7) È opportuno osservare che la società Vacmet India Limitedè attualmente soggetta ad un dazio compensativo del 19,1 % a norma del regolamento (CE) n. 367/2006.2. Misure antidumping in vigore(8) La società Vacmet India Limited è soggetta ad un dazio antidumping residuo del 17,3 % a norma del regolamento(CE) n. 1292/2007.3. Apertura di un riesame intermedio parziale(9) Il 7 agosto 2009 la Commissione ha ricevuto una domandadi riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base. La richiesta, di portata limitata all’esame delle sovvenzioni, è stata presentatadalla Vacmet India Limited, un produttore esportatoredell’India («il richiedente»). Il richiedente ha sostenutonella sua domanda che le circostanze alla base dell’istituzione delle misure erano mutate e che il mutamentointervenuto è di natura duratura. Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non è più necessario mantenere la misura al livello attuale per controbilanciare gli effetti delle sovvenzioni.IT L 58/18 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011( 1 ) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.( 2 ) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.( 3 ) GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 15.( 4 ) GU L 236 del 31.8.2006, pag. 1.( 5 ) GU L 255 del 29.9.2007, pag. 1.( 6 ) GU L 6 del 10.1.2009, pag. 1.( 7 ) GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1.( 8 ) GU L 168 del 2.7.2010, pag. 1.(10) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo,che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha avviato, con un avviso di apertura pubblicato il 14 gennaio 2010 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 1 ) («avviso di apertura»), un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamentodi base, di portata limitata alla verifica dell’esistenzadi sovvenzioni per quanto concerne il richiedente.(11) Scopo dell’inchiesta di riesame intermedio parziale era anche quello di valutare, in funzione dei risultati del riesame, la necessità di modificare l’aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dai produttori esportatori del paese interessato non citati singolarmente nell’articolo 1, paragrafo2, del regolamento (CE) n. 367/2006, vale a dire l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» in India.(12) Il 14 gennaio 2010 la Commissione ha inoltre annunciato,con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ), l’apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping, di portata limitata all’esame delle pratiche di dumping per quanto concerne il richiedente.4. Inchiesta(13) L’inchiesta relativa al livello delle sovvenzioni ha riguardatoil periodo compreso tra il 1 o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 («periodo dell’inchiesta ai fini del riesame» o «PIR»).(14) La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente,il governo dell’India («GOI») e l’industria dell’Unione dell’avvio dell’inchiesta di riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedereun’audizione.(15) Per ottenere le informazioni necessarie ai fini dell’inchiesta,la Commissione ha inviato un questionario al richiedentee uno al GOI.(16) Il richiedente ha collaborato pienamente all’inchiesta, mentre le autorità competenti del GOI non hanno fornitouna risposta al questionario entro i termini fissati. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioniritenute necessarie al fine di determinare la sovvenzione.È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente.B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE1. Prodotto in esame(17) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso prodottodefinito dal regolamento che istituisce le misure in vigore [regolamento (CE) n. 367/2006], vale a dire fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India, attualmenteclassificati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90.2. Prodotto simile(18) Come nelle inchieste precedenti, l’inchiesta ha dimostrato che i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti in India ed esportati nell’Unione e i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti e venduti sul mercato indiano, nonché i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti e venduti da produttori dell’Unione sul mercato dell’UE presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base.(19) Questi prodotti sono pertanto considerati come simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.C. SOVVENZIONI1. IntroduzioneSistemi nazionali(20) In base alle informazioni fornite dal richiedente e dall’industriadell’Unione sono stati esaminati i seguenti sistemi, che comporterebbero la concessione di sovvenzioni:a) sistema di credito sui dazi d’importazione (Duty EntitlementPassbook Scheme);b) sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d’importazionesui beni strumentali (Export Promotion CapitalGoods Scheme);c) sistema di autorizzazione preventiva (Advance AuthorisationScheme) (noto in precedenza come Advance Licence Scheme — sistema di licenze preventive);d) Sovvenzioni in conto capitale.(21) I sistemi da a) a c) di cui sopra hanno come base la legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) [ForeignTrade Act (Development and Regulation)] del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il GOI a pubblicare notifiche riguardanti la politica di esportazione e importazione, che sono sintetizzatenei documenti sulla politica del commercio estero, pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e aggiornati periodicamente. Due documenti della politica sul commercio estero risultano pertinenti nella fattispecie per il PIR, ovvero FT-policy 04-09 e FT-policy 09-14. Il GOI ha inoltre fissato le procedure di applicazione delle politiche FT 04-09 e 09-14 nel «manuale di procedura, vol. I» (rispettivamente «HOP I 04-09» e «HOP I 09-14»). Il manuale è aggiornato regolarmente.IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/19( 1 ) GU C 8 del 14.1.2010, pag. 29.( 2 ) GU C 8 del 14.1.2010, pag. 27.(22) Il sistema indicato alla lettera d) è gestito dalle autorità dello Stato dell’Uttar Pradesh.2. Sistema di credito sui dazi d’importazione («DEPBS»)a) Base giuridica(23) Il sistema DEPBS è descritto nel dettaglio al paragrafo 4.3 del documento FT-policy 04-09 e del documento FT- policy 09-14 nonché al capitolo 4 dell’HOP I 04-09 e dell’HOP I 09-14.b) Ammissibilità(24) Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori o gli operatori commerciali esportatori.c) Attuazione pratica del DEPBS(25) Un esportatore può chiedere crediti DEPBS, calcolati in percentuale del valore dei prodotti esportati nell’ambito di tale sistema. Le autorità indiane hanno fissato aliquote DEPBS per la maggior parte dei prodotti, incluso il prodottoin esame. Queste sono stabilite in base alle norme SION (Standard Input Output Norms), che tengono conto di un presunto contenuto di fattori produttivi importati nel prodotto destinato all’esportazione e dell’incidenza dei dazi doganali su queste presunte importazioni, indipendentementedal fatto che i dazi all’importazione siano stati pagati o meno.(26) Per poter beneficiare di tale regime una società deve esportare. Al momento dell’operazione di esportazione, l’esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui specifica che tale operazione avviene nell’ambito del DEPBS. Per consentire l’esportazione delle merci, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita per l’esportazione. Questo documento indica, tra l’altro, l’importodel credito DEPBS che deve essere concesso per quella determinata operazione di esportazione. In questa fase della procedura, l’esportatore è informato del vantaggiodi cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, il GOI non ha più la facoltà di decidere a sua discrezione se concedere un credito DEPBS.(27) È stato constatato che, secondo le norme di contabilità dell’India, i crediti DEPBS possono essere registrati in base alla contabilità per competenza come entrate nei conti commerciali, dopo l’adempimento dell’obbligo di esportazione. Tali crediti possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successivedi qualsiasi tipo di merce, ad eccezione dei beni strumentali e delle merci soggette a restrizioni d’importazione.Le merci importate beneficiando di tali crediti possono essere vendute sul mercato interno (con il pagamentodell’imposta sulle vendite) o utilizzate in altro modo. I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di rilascio.(28) Le domande di crediti DEPBS sono presentate per via elettronica e possono comprendere un numero illimitato di operazioni d’esportazione. Di fatto, non esistono scadenzefisse per i crediti DEPBS. Il sistema elettronico di gestione dei DEPBS non esclude automaticamente le operazionid’esportazione presentate dopo le scadenze indicateal punto 4.47 dell’HOP I 04-09 e dell’HOP I 09-14. Inoltre, come stabilito chiaramente al punto 9.3 dell’HOP I 04-09 e dell’HOP I 09-14, le domande pervenute dopo la scadenza dei termini di presentazione possono sempre essere prese in considerazione contro pagamento di un’esigua penale (10 % del beneficio).(29) Si è accertato che il richiedente ha beneficiato di questo regime durante il PIR.d) Conclusioni relative al DEPBS(30) I crediti DEPBS costituiscono una sovvenzione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito DEPBS costituisce un contributo finanziario del GOI, in quanto è utilizzato per compensare i dazi all’importazione,riducendo così le entrate del GOI derivanti dal pagamento dei dazi altrimenti dovuti. Il credito DEPBS offre anche un vantaggio all’esportatore perché ne migliora la liquidità.(31) Il DEPBS è inoltre condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabilea norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.(32) Questo regime non può essere considerato un regime consentito di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva,a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle disposizioni dell’allegato I, lettera i), dell’allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell’allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzionedaziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è obbligato a utilizzare effettivamentenel processo di produzione le merci importatein esenzione dai dazi e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Inoltre, non esistono sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano utilizzati nel processodi produzione del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione,ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Infine, l’esportatore può usufruire dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importi fattori produttivi. Per ottenere i vantaggiè sufficiente che l’esportatore esporti semplicemente le merci, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Quindi, anche gli esportatoriche acquistano tutti i loro fattori produttivi sul mercato locale e non importano alcun prodotto utilizzabilecome fattore di produzione sono ammessi a beneficiaredel DEPBS.IT L 58/20 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011e) Calcolo dell’importo della sovvenzione(33) In conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base e al metodo di calcolo usato per questo regime nel regolamento (CE) n. 367/2006, l’importodella sovvenzione compensabile è stato calcolato in base al vantaggio di cui si è constatato l’ottenimento da parte del beneficiario durante il PIR. A tale proposito, il vantaggio è stato considerato come conferito al beneficiarioal momento dell’effettuazione dell’operazione di esportazione nell’ambito di questo regime. In quel momentoil GOI è tenuto a rinunciare ai dazi doganali, il che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamentodi base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, indicante tra l’altro l’importo del credito DEPBS concesso per tale operazione di esportazione, il GOI non può più discrezionalmente decidere se concedere o meno la sovvenzione.In considerazione di ciò, è opportuno valutare che il vantaggio conferito a titolo del DEPBS corrisponde alle somme dei crediti acquisiti sulle operazioni di esportazioneeffettuate nell’ambito di tale regime durante il PIR.(34) Nei casi in cui sono state presentate richieste giustificate, le tasse che hanno necessariamente dovuto essere versate per ricevere la sovvenzione sono state dedotte dai crediti così calcolati per ottenere l’importo delle sovvenzioni usato come numeratore, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, tale importo delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato totale all’esportazione durante il periodo dell’inchiestadi riesame (denominatore), in quanto la sovvenzioneè subordinata all’andamento delle esportazioni e non ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.(35) L’aliquota della sovvenzione di cui il richiedente ha fruito durante il PIR grazie a questo regime è pari al 7,9 %.3. Sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d’importazione sui beni strumentali (Export PromotionCapital Goods Scheme – «EPCGS»)a) Base giuridica(36) La descrizione dettagliata del sistema EPCGS si trova al capitolo 5 del documento FT-policy 04-09 e del documentoFT-policy 09-14 nonché al capitolo 5 dell’HOP I 04-09 e dell’HOP I 09-14.b) Ammissibilità(37) Possono beneficiare del regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttorie a fornitori di servizi.c) Attuazione pratica(38) A condizione che osservi l’obbligo di esportare i prodotti, una società può importare beni strumentali (nuovi e, dall’aprile 2003, usati di non oltre dieci anni) pagando un’aliquota di dazio ridotta. A tale scopo, su domanda e versamento di una tassa, il GOI rilascia una licenza EPCGS. Dall’aprile 2000 tale sistema concede una riduzionedel dazio all’importazione, fissandolo al 5 %, su tutti i beni strumentali importati nel quadro del sistema stesso.(39) Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il fabbricantenazionale dei beni strumentali può avvalersi della facoltà di importare in franchigia dal dazio le componentinecessarie alla fabbricazione di tali beni. In alternativa,il fabbricante nazionale può beneficiare dei vantaggiconnessi a presunte esportazioni per quanto riguardala fornitura di beni strumentali al titolare di una licenza EPCGS.(40) Si è accertato che il richiedente ha beneficiato di questo regime durante il PIR.d) Conclusioni relative all’EPCGS(41) L’EPCGS fornisce sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisceun contributo finanziario concesso dal GOI, in quanto con tale concessione esso rinuncia a entrate che sarebbero altrimenti dovute. La riduzione dei dazi avvantaggiainoltre l’esportatore che vede la propria liquidità migliorata dai dazi all’importazione risparmiati.(42) Il sistema EPCGS è inoltre condizionato di diritto all’andamentodelle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. Pertanto, a norma dell’articolo 4, paragrafo4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, esso è ritenuto specifico e compensabile.(43) Questo regime non può essere considerato un regime consentito di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva,a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I regimi consentiti, descritti all’allegato I, punto i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono consumati nel processo produttivo dei prodotti destinatiall’esportazione.e) Calcolo dell’importo della sovvenzione(44) A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati,ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell’industriain questione. Conformemente alla prassi consolidatal’importo così calcolato, relativo al PIR, è stato adeguatoaggiungendo gli interessi maturati in tale periodo, affinché corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d’interessecommerciale vigente in India durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Quando sono state presentate richieste motivate, le spese sostenute per ottenere la sovvenzionesono state dedotte a norma dell’articolo 7, paragrafo1, lettera a), del regolamento di base.IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/21(45) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione così calcolato è stato ripartito sul fatturato all’esportazione durante il PIR (denominatore),in quanto la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni e non a quantitativi fabbricati,prodotti, esportati o trasportati.(46) Per quanto riguarda le importazioni nel quadro di questo sistema, dall’inchiesta è emerso che alcuni materiali potevanoessere utilizzati sia per la produzione del prodotto in esame sia per quella di altri prodotti. Si è constatato tuttavia che alcuni materiali sono stati utilizzati in uno stabilimento destinato unicamente alla produzione di foglidi PET. Pertanto, in termini di calcolo del vantaggio per il richiedente, il denominatore da utilizzare per questi materiali sarebbe il fatturato all’esportazione del prodotto in esame e non il fatturato all’esportazione complessivo.(47) L’aliquota della sovvenzione di cui il richiedente ha fruito durante il PIR grazie a questo regime è pari al 2,4 %.4. Sistema di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme – «AAS»)a) Base giuridica(48) La descrizione dettagliata del sistema figura ai punti da 4.1.1 a 4.1.14 dei documenti FT-policy 04-09 e FT-policy09-14 nonché ai punti da 4.1 a 4.30 dell’HOP I 04- 09 e dell’HOP I 09-14. Ai tempi della precedente inchiestache, a norma del regolamento (CE) n. 367/2006, ha portato all’istituzione del dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, questo sistema si chiamava Sistema di licenze preventive (Advance Licence Scheme).b) Ammissibilità(49) Il sistema AAS consiste, come descritto dettagliatamente nel considerando 50, in sei sottosistemi che differiscono, tra l’altro, per quanto riguarda il diritto a beneficiarne. Sono ammessi a beneficiare dell’AAS per le esportazioni fisiche e dell’AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» ai produttori fornitori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell’AAS per le forniture intermedie. I contraenti principaliche riforniscono le categorie di cui al punto 8.2 del documento FT-policy 04-09, come i fornitori di un’unità orientata all’esportazione (export oriented unit – «EOU»), possono beneficiare dell’AAS per le esportazioni presunte.I fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono invece beneficiare dei vantaggi per le «esportazioni presunte» grazie ai sottosistemi dei buoni di approvvigionamento anticipato (advance release orders – «ARO») e delle lettere di credito interne di compensazione.c) Attuazione pratica(50) Le autorizzazioni preventive possono essere rilasciate per:i) esportazioni fisiche: è il sottosistema principale, che permette l’importazione esente da dazi di fattori produttivinecessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto di esportazione. In questo contesto, il termine«fisico» indica che il prodotto di esportazione deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie, compresi i tipi di prodotto di esportazione, sono specificati nella licenza;ii) fabbisogno annuo: questa autorizzazione non è legata a uno specifico prodotto di esportazione, bensì a un gruppo più ampio di prodotti (ad esempio prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importarein esenzione da dazi, fino a un determinato valore limite che dipende dal precedente andamento delle sue esportazioni, qualsiasi materiale destinato alla fabbricazione di articoli che rientrano in tale gruppo di prodotti. Egli può scegliere di esportare qualsiasi prodotto che rientra nel gruppo di prodotti ed è stato fabbricato utilizzando questi materiali esenti da dazi;iii) forniture intermedie: questo sottosistema riguarda i casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto di esportazione dividendo il processo produttivo.Il produttore esportatore che produce il prodottointermedio può importare i fattori di produzionein esenzione da dazi e può ottenere a tal fine un AAS per le forniture intermedie. L’esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato a esportare il prodotto finito;iv) esportazioni presunte: questo sottosistema permette al contraente principale di importare in esenzione da dazi fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte» alle categorie di acquirenti di cui al punto 8.2, lettere da b) a f) e lettere g), i) e j) del documentoFT policy 04-09. Per «esportazioni presunte» si intendono le operazioni in cui i prodotti forniti non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte, a condizione che le merci siano fabbricate in India, varie categorie di forniture, come la fornituradi prodotti a un’unità orientata all’esportazione («EOU») o a una società con sede in una zona economicaspeciale («SEZ»);v) buono di approvvigionamento anticipato («ARO»): il titolaredi un’autorizzazione preventiva che intende procurarsi i fattori di produzione da fonti locali invecedi importarli direttamente, ha la possibilità di approvvigionarsi mediante buoni di approvvigionamentoanticipato (ARO). In questo caso le autorizzazionipreventive sono convalidate come ARO e girate al fornitore locale alla consegna delle merci specificate nel buono. La girata dell’ARO conferisce al fornitore locale il diritto ai vantaggi delle esportazionipresunte indicati al punto 8.3 del documento FT-policy 04-09 (vale a dire AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborsodel dazio finale per le esportazioni presunte). Il sistema degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore invece di rimborsarli all’esportatore finale,IT L 58/22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011sotto forma di restituzione/rimborso di dazi. Il rimborsodi imposte/dazi è disponibile sia per i fattori produttivi locali sia per quelli importati;vi) lettera di credito interna di compensazione: anche questo sottosistema riguarda le forniture locali al titolare di un’autorizzazione preventiva, che può aprire una letteradi credito interna presso una banca a favore di un fornitore locale. L’autorizzazione sarà convalidata dalla banca per le importazioni dirette, solo per il valore e il volume delle merci acquistate a livello locale e non importate. Il fornitore indiano avrà diritto ai benefici relativi alle esportazioni presunte, secondo quanto previsto dal punto 8.3 del documentoFT-policy 04-09 (cioè AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborsodel dazio finale sulle esportazioni presunte).(51) Durante il PIR il richiedente ha ottenuto concessioni nell’ambito dell’AAS, connesse al prodotto in esame. Il richiedente ha utilizzato uno dei sottosistemi, l’AAS per le esportazioni fisiche. Non è quindi necessario stabilire la compensabilità degli altri sottosistemi non utilizzati.(52) Per consentire le verifiche delle autorità indiane, il titolare di un’autorizzazione preventiva è tenuto per legge a tenere«una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati in esenzione da dazio/acquistati sul mercato interno» in uno specifico formato (punti 4.26 e 4.30 e appendice 23 dell’HOP I 04-09 e dell’HOP I 09-14), vale a dire un registro del consumo effettivo. Questo registro deve essere verificato da un perito contabilegiurato esterno/analista esterno di costi e lavori che rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le relative registrazioni sono stati esaminati e che le informazionifornite secondo l’appendice 23 sono esatte e corrette a tutti gli effetti.(53) Per quanto riguarda il sottosistema per le esportazioni fisiche, utilizzato nel PIR dal richiedente, il volume e il valore delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal GOI e sono specificati sull’autorizzazione. Inoltre, al momento dell’importazione e dell’esportazione, le operazioni corrispondenti devono essere specificate sull’autorizzazione dai funzionari del governo. Il volume delle importazioni ammesse nell’ambitodell’AAS è fissato dal GOI sulla base delle norme SION che esistono per la maggior parte dei prodotti, tra cui il prodotto in esame. I materiali importati non sono trasferibili e vanno utilizzati per produrre il prodotto destinato all’esportazione. L’obbligo di esportazione deve essere osservato entro un termine prescritto dal rilascio della licenza (24 mesi con la possibilità di due proroghe di sei mesi ciascuna).(54) L’attuale inchiesta ai fini del riesame intermedio ha stabilitoche gli obblighi di verifica fissati dalle autorità indiane non sono stati rispettati e non hanno trovato riscontro nella pratica. Il richiedente non disponeva di un sistema che consentisse di verificare quali fattori produttivivenissero utilizzati nella fabbricazione del prodottoesportato e in quali quantità, come stabilito nell’appendice23 del documento sulla politica del commercio estero e in conformità all’allegato II, parte II, punto 4, del regolamento di base. Infatti, non esistevano registrazioni del consumo effettivo.(55) I cambiamenti avvenuti nell’amministrazione del documentoFT-policy 04-09, entrati in vigore nell’autunno del 2005 (obbligo di invio del registro dei consumi alle autorità indiane nell’ambito della procedura di rimborso), non sono ancora stati applicati nel caso del richiedente. L’attuazione pratica di questa disposizione non ha quindi potuto essere verificata in questa fase.d) Conclusioni relative all’AAS(56) L’esenzione dai dazi all’importazione costituisce una sovvenzioneai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, ovvero un contributo finanziario del GOI che ha conferito un vantaggio all’esportatore oggetto dell’inchiesta.(57) Inoltre, l’AAS per le esportazioni fisiche è chiaramente condizionato, di diritto, all’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile secondo l’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Nel quadro del regime in questione una società non può ottenere alcun vantaggio senza un impegno di esportazione.(58) Il sottosistema utilizzato nel presente caso non può essereconsiderato un sistema ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamentodi base. Esso non è conforme alle disposizioni dell’allegato I, lettera i), dell’allegato II (definizione e disposizionisulla restituzione del dazio) e dell’allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione daziaria sostitutiva)del regolamento di base. Le autorità indiane non hanno applicato in modo efficace né il meccanismo o la procedura di verifica nuovi, né quelli precedenti per stabilirequali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato, e in che quantità (cfr. l’allegato II, parte II, punto 4, del regolamento di base e, nel caso dei sistemi di restituzione sostitutiva, l’allegato III, parte II, punto 2, del medesimo regolamento).Le SION relative al prodotto in esame non si sono rivelate sufficientemente precise. Esse non possono essere considerate un metodo di verifica del consumo reale poiché non permettono al GOI di verificare con sufficiente precisione la quantità di fattori produttivi consumatinella produzione destinata all’esportazione. Inoltre,il GOI non ha effettuato un ulteriore esame sulla base dei fattori produttivi effettivamente consumati, anche se normalmente tale esame sarebbe necessario in assenza di un sistema di verifica applicato in modo efficace (allegato II, parte II, punto 5, e allegato III, parte II, punto 3, del regolamento di base).IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/23(59) Il sottosistema è quindi compensabile.e) Calcolo dell’importo della sovvenzione(60) In assenza di sistemi ammessi di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consistenella remissione dell’importo totale dei dazi all’importazionenormalmente dovuti al momento dell’importazionedei fattori produttivi. A tale riguardo va notato che il regolamento di base non prevede soltanto la compensazionedi una remissione «in eccesso» dei dazi. Conformementeall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e all’allegato I, lettera i), del regolamento di base, la remissionein eccesso dei dazi può essere compensata solo se sono rispettate le condizioni contenute negli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in questione, tali condizioni non sono tuttavia state soddisfatte. Quindi, se non viene dimostrata una procedura di controllo adeguata,la suddetta eccezione per i sistemi di restituzione del dazio non è applicabile e, invece della compensazione della presunta remissione in eccesso, si applica la compensazionenormale dell’importo dei dazi non pagati (rinunciaa entrate). Come stabilito dall’allegato II, parte II, e dall’allegato III, parte II, del regolamento di base, non spetta all’autorità incaricata dell’inchiesta calcolare la remissionein eccesso dei dazi. Al contrario, conformementeall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che essa individui elementi di prova sufficienti per non riconoscere l’adeguatezzadi un presunto sistema di verifica.(61) L’importo della sovvenzione per il richiedente che ha utilizzato l’AAS è stato calcolato in base ai dazi all’importazionenon prelevati (dazio doganale di base e dazio doganale supplementare speciale) sui materiali importati nell’ambito del sottosistema durante il PIR (numeratore). A norma dell’articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamentodi base, sono state dedotte, dietro presentazionedi richieste giustificate, le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importodella sovvenzione è stato ripartito in base al fatturatodelle esportazioni del prodotto in esame realizzato durante il PIR, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.(62) L’aliquota della sovvenzione di cui il richiedente ha fruito durante il PIR grazie a questo sistema è pari allo 0,2 %.5. Sovvenzioni in conto capitale («CS»)a) Base giuridica(63) Nelle inchieste precedenti riguardanti i fogli di PET, compresal’inchiesta che ha condotto all’istituzione, con il regolamento (CE) n. 367/2006, del dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, sono stati esaminati vari sistemi dello Stato indiano che contemplano incentivi a società locali. I regimi di Stato rientrano nel «sistema di incentivi» poiché contemplano diversi tipi di incentivi. L’inchiesta precedente ha accertato che il diritto di una società a beneficiare del regime poteva essere stabilito nel «certificato di ammissibilità» o nel «certificato di autorizzazione». Tuttavia, come nel caso della presente inchiesta, potevano esistere anche sovvenzioni ad hoc come sovvenzioniin conto capitale.b) Ammissibilità(64) Per poter beneficiare del regime, di norma, le società devono investire nelle aree meno sviluppate di uno stato installandovi un nuovo stabilimento industriale o effettuandograndi investimenti di capitale o diversificando l’attività di uno stabilimento già esistente.c) Attuazione pratica(65) In base alle risposte fornite al questionario, nel 2009 il richiedente ha ricevuto dal governo dell’Uttar Pradesh («GUP») un importo considerevole come sovvenzione in conto capitale per installare nuovi stabilimenti di produzione.È stato spiegato che la sovvenzione in conto capitalericevuta è legata all’installazione di nuovi stabilimentidi produzione, ovvero è destinata a coprire le spese per gli investimenti effettuati dal richiedente. Secondoil richiedente, si trattava di una sovvenzione pura, sotto forma di sussidio, destinata a migliorare il capitale netto.(66) Dall’inchiesta è inoltre emerso che, a causa di investimentieffettuati in precedenza, il richiedente può ottenere il rimborso dell’IVA e dell’imposta centrale sulle vendite («CST») dal dipartimento delle imposte commerciali dell’Uttar Pradesh. Il «certificato di ammissibilità» prevede un limite massimo che la società può richiedere. Il sistemaè stato utilizzato dalla società per quattro anni. Su base mensile, è stato richiesto il rimborso degli importi versati a titolo di IVA e CST applicate rispettivamente alle vendite all’interno dello Stato e alle vendite tra uno Stato e l’altro, anche durante il PIR.d) Conclusioni(67) La sovvenzione in conto capitale è un trasferimento direttodi fondi, ovvero un sussidio al richiedente. È una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Si tratta di un contributo finanziario da parte del governo dello Stato dell’Uttar Pradesh che conferisce un vantaggio diretto al richiedente.(68) Il rimborso dell’IVA e della CST è una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il rimborso costituisce un contributo finanziario accordato dal governo dello Stato dell’Uttar Pradesh, poiché tale concessione rappresenta una rinuncia a entrate che sarebberoaltrimenti dovute. Il rimborso delle imposte conferisceanche un vantaggio al richiedente perché ne migliora la liquidità.IT L 58/24 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011(69) Le sovvenzioni non dipendono di diritto dall’andamento delle esportazioni. A causa della mancata cooperazione da parte delle autorità del governo dello Stato dell’Uttar Pradesh, la Commissione non è tuttavia potuta giungere a una conclusione definitiva su detto sistema circa la specificitàe l’applicazione pratica di tale legge e il livello di discrezionalità di cui gode l’autorità concedente nel decideresulle domande. È infatti impossibile determinare con certezza il rispetto dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera b), dato che non si è potuto stabilire se il governo dello Stato dell’Uttar Pradesh abbia applicato criteri o condizioni oggettivi nella concessione della sovvenzione.Pertanto, benché si sia dimostrato che il sistemanon è specifico di diritto, non è ancora chiaro se non sia specifico di fatto. Di conseguenza, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera c), e dell’articolo 4, paragrafo 2, quarto comma, del regolamentodi base, esso è ritenuto specifico e compensabile.e) Calcolo dell’importo della sovvenzione(70) Per quanto riguarda la sovvenzione in conto capitale per l’installazione di nuovi stabilimenti di produzione, l’importodella sovvenzione è stato calcolato, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, ripartendola sovvenzione in conto capitale su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento/ vita utile dei beni strumentali in questa industria in quanto la sovvenzione può essere connessa all’acquisto di capitale fisso. A detto importo sono stati aggiunti gli interessi perché corrisponda al valore effettivo del vantaggionel tempo. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d’interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importodella sovvenzione è stato ripartito in base al totale del fatturato delle esportazioni e delle vendite sul mercato nazionale durante il PIR (considerato come denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione non è condizionataall’andamento delle esportazioni e non è stata accordatain riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.(71) Per quanto riguarda i rimborsi dell’IVA e dell’imposta centrale sulle vendite, l’importo della sovvenzione è stato calcolato sulla base dell’importo dei rimborsi effettuati durante il PIR. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito in base al totale del fatturatodelle esportazioni e delle vendite sul mercato nazionaledurante il PIR (considerato come denominatore appropriato),in quanto la sovvenzione non è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.(72) Sulla scorta di quanto precede, l’aliquota della sovvenzionedi cui il richiedente ha fruito durante il PIR grazie alle sovvenzioni in conto capitale è pari allo 0,5 %.6. Importo delle sovvenzioni compensabili(73) Il richiedente è attualmente soggetto ad un dazio compensativodel 19,1 %.(74) Nel corso dell’attuale riesame intermedio parziale, l’importo(ad valorem) delle sovvenzioni compensabili per il richiedente è risultato dell’11,0 %, come si evince dalla tabella che segue: REGIME→DEPBS (*)EPCGS (*)AAS (*)CSTotaleSOCIETÀ↓%%%%%Vacmet India Limited7,92,40,20,511,0(*) Le sovvenzioni con un asterisco sono sovvenzioni all’esportazione(75) Stante quanto sopra, si è concluso che il livello di sovvenzionedel produttore esportatore interessato è diminuito.7. Misure compensative(76) Inoltre, si è valutato se le mutate circostanze relative ai regimi esaminati potessero essere considerate di carattere duraturo.(77) L’inchiesta ha confermato che l’importo della sovvenzioneconcessa al richiedente era sceso considerevolmenteal di sotto dell’aliquota del dazio attualmente applicabile.Questa diminuzione del livello complessivo della sovvenzione è dovuta principalmente ad un calo significativo dei vantaggi nel quadro del DEPBS. Stante quanto precede, sembrano esservi indicazioni del fatto che il richiedente continuerà a ricevere in futuro sovvenzionid’importo inferiore all’aliquota del dazio cui è attualmentesoggetto.(78) Poiché è stato dimostrato che il richiedente beneficia di una sovvenzione molto inferiore al passato e che è probabileche continuerà a ricevere sovvenzioni di importo inferiore a quello stabilito nell’inchiesta iniziale, è opportunomodificare il livello della misura per tener conto delle nuove risultanze.(79) Stante quanto precede, il dazio compensativo modificato dovrebbe essere portato al livello del nuovo tasso di sovvenzione risultante dal presente riesame intermedio parziale, in quanto il margine di pregiudizio calcolato nell’inchiesta antisovvenzione iniziale resta più elevato.IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/25(80) Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 597/2009, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell’intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all’esportazione. Tuttavia, poiché il dazio antidumping stabilito per il richiedentein relazione al prodotto in esame, a seguito del parallelo riesame intermedio antidumping, è pari allo 0 %, questa situazione non si verifica nel caso in oggetto.(81) Per quanto riguarda il dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dai produttoriesportatori non individualmente citati nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 367/2006, ossia il dazio da applicarsi a «tutte le altre società» in India, va notato che le modalità effettive dei regimi esaminati e la loro compensabilità non sono mutaterispetto all’inchiesta precedente. Quindi non è necessarioricalcolare il tasso di sovvenzione e l’aliquota del dazio per tali società. Di conseguenza, le aliquote del dazio applicabili a tutte le società diverse dal richiedente restano invariate.(82) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva proporre una modifica dell’aliquota del dazio applicabile al richiedente ed è stata data loro la possibilità di presentareosservazioni.(83) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, le risultanze definitive sono state modificate di conseguenza,HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:Articolo 1La tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 367/2006 è così modificata mediante l’inserimento della seguenteriga: «Vacmet India Limited, Anant Plaza, IInd Floor, 4/117-2 A, Civil Lines, Church Road, Agra-282002, Uttar Pradesh, India11,0A992».Articolo 2Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2011.Per il ConsiglioIl presidenteFELLEGI T.IT L 58/26 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011REGOLAMENTO (UE) N. 207/2011 DELLA COMMISSIONEdel 2 marzo 2011recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (Difeniletere, pentabromo derivato e PFOS)LA COMMISSIONE EUROPEA,visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione,la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanzechimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( 1 ), in particolare l’articolo 131,considerando quanto segue:(1) L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 introducerestrizioni relativamente all’immissione sul mercatoe all’uso del difeniletere, del pentabromo derivato e dei sulfonati di perfluorottano (PFOS) sotto le voci 44 e 53.(2) Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinantiorganici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE ( 2 ) recepisce nel diritto dell’Unione gli impegnidefiniti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinantiorganici persistenti (di seguito, «la convenzione»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio ( 3 ), e nel protocollo del 1998 alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti (di seguito, «il protocollo»), approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio ( 4 ).(3) Dopo la proposta di inserimento delle sostanze trasmessa dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, dalla Norvegia e dal Messico, il comitato di esame degli inquinantiorganici persistenti istituito a norma della convenzione ha concluso i lavori sulle sostanze proposte che risultano rispondenti ai criteri della convenzione. In occasione della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 all’8 maggio 2009 (di seguito «COP 4»), è stato convenuto di inserire le nove sostanze negli allegati della convenzione, includendoviil pentabromodifeniletere e i PFOS.(4) Il regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati I e III ( 5 ), recepisce le decisioni della COP 4 poichéinclude le sostanze elencate nella Convenzione, nel Protocollo o in entrambi, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. Fra queste sostanze appaiono anche il pentabromodifeniletere e i PFOS. Il regolamento (CE) n. 850/2004 vieta la produzione e l’immissione sul mercato delle sostanze elencate nell’allegato I e disciplina la gestionedei rifiuti che contengono tali sostanze. Per i PFOS, le deroghe applicabili ai sensi del regolamento REACH dell’allegato XVII sono mantenute e elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 con alcune modifiche in linea con la decisione della COP 4.(5) Le restrizioni relative a difeniletere, pentabromo derivato e PFOS contenute nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono, pertanto, superflue, e le voci 44 e 53 devono essere cancellate.(6) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:Articolo 1Le voci 44 e 53 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono cancellate.IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/27( 1 ) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.( 2 ) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.( 3 ) GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.( 4 ) GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35.( 5 ) GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29.Articolo 2Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011.Per la CommissioneIl presidenteJosé Manuel BARROSOIT L 58/28 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011REGOLAMENTO (UE) N. 208/2011 DELLA COMMISSIONEdel 2 marzo 2011che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei laboratori di riferimento dell’Unione europea(Testo rilevante ai fini del SEE)LA COMMISSIONE EUROPEA,visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ( 1 ), in particolare l’articolo 19, punto iv),visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( 2 ), in particolare l’articolo 32, paragrafo 5,vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ( 3 ), in particolare l’articolo 55, paragrafo 1,considerando quanto segue:(1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i compiti generali,le responsabilità e i requisiti dei laboratori comunitaridi riferimento per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali e gli animali vivi. I laboratori comunitaridi riferimento per i mangimi e gli alimenti sono elencati nella parte I e quelli per la salute degli animali e gli animali vivi nella parte II dell’allegato di tale regolamento.(2) Con il regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione,del 28 febbraio 2008, relativo ai laboratori comunitaridi riferimento per le malattie degli equini ad eccezionedella peste equina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) con i suoi laboratori di ricerca in patologia animale e zoonosi e in patologia e malattie che colpiscono gli equini, siti in Francia, è stata designata come laboratorio comunitario di riferimento per le malattiedegli equini diverse dalla peste equina.(3) Con il regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione,del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitaridi riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilitàe compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), il Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages dell’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Nancy, Francia, è stato designato come laboratoriocomunitario di riferimento per la rabbia.(4) La Francia e la Danimarca hanno ufficialmente informato la Commissione di modifiche relative alla denominazione di laboratori indicati nei citati regolamenti. Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, i laboratori elencati nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004, in precedenza denominati «laboratori comunitaridi riferimento», devono ora essere denominati «laboratori di riferimento dell’Unione europea (UE)».(5) È importante mantenere aggiornato l’elenco dei laboratori di riferimento dell’Unione europea figurante nei regolamenti(CE) n. 882/2004, (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008. Questi regolamenti devono quindi essere modificatidi conseguenza.(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentaree la salute degli animali,HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:Articolo 1L’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.Articolo 2Nel regolamento (CE) n. 180/2008, l’articolo 1 è sostituito dal seguente:«Articolo 11. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,de l’environnement et du travail (ANSES) con i suoi laboratori per la sanità animale e le malattie degli equini, Francia, è designata come laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina per il periodo dal 1 o luglio 2008 al 30 giugno 2013.2. Le funzioni, i compiti e le procedure del laboratorio di riferimento dell’Unione europea di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la collaborazione con i laboratori preposti alla diagnosi delle malattie infettive degli equini negli Stati membri sono indicati nell’allegato del presente regolamento.»IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/29( 1 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.( 2 ) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.( 3 ) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.( 4 ) GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4.( 5 ) GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29.Articolo 3Nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 737/2008, il primo comma è sostituito dal seguente:«Il Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Francia, è designato come laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la rabbia per il periodo dal 1 o luglio 2008 al 30 giugno 2013.»Articolo 4Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011.Per la CommissioneIl presidenteJosé Manuel BARROSOIT L 58/30 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011ALLEGATOL’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal seguente:«ALLEGATO VIILABORATORI DI RIFERIMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (UE)(ex “LABORATORI COMUNITARI DI RIFERIMENTO”)I. LABORATORI DI RIFERIMENTO DELL’UE PER I MANGIMI E GLI ALIMENTI1. Laboratorio di riferimento dell’UE per il latte e i prodotti a base di latteANSES Laboratoire de sécurité des alimentsMaisons-AlfortFrancia2. Laboratorio di riferimento dell’UE per le analisi e i test riguardanti le zoonosi (salmonella)Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)BilthovenPaesi Bassi3. Laboratorio di riferimento dell’UE per il monitoraggio delle biotossine marineAgencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)VigoSpagna4. Laboratorio di riferimento dell’UE per il monitoraggio delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalviThe laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas)WeymouthRegno Unito5. Laboratorio di riferimento dell’UE per Listeria monocytogenesANSES — Laboratoire de sécurité des alimentsMaisons-AlfortFrancia6. Laboratorio di riferimento dell’UE per gli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo Staphylococcus aureusANSES — Laboratoire de sécurité des alimentsMaisons-AlfortFrancia7. Laboratorio di riferimento dell’UE per Escherichia coli, compreso E. coli verotossigenico (VTEC)Istituto Superiore di Sanità (ISS)RomaItalia8. Laboratorio di riferimento dell’UE per CampylobacterStatens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)UppsalaSvezia9. Laboratorio di riferimento dell’UE per i parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus e Anisakis)Istituto Superiore di Sanità (ISS)RomaItaliaIT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/3110. Laboratorio di riferimento dell’UE per la resistenza antimicrobicaFødevareinstituttetDanmarks Tekniske UniversitetKøbenhavnDanimarca11. Laboratorio di riferimento dell’UE per le proteine nei mangimiCentre wallon de recherches agronomiques (CRA-W)GemblouxBelgio12. Laboratori di riferimento dell’UE per i residui di medicinali veterinari e contaminanti negli alimenti di origine animalea) Per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria A, punti 1, 2, 3 e 4 e nella categoria B, punti 2 d e 3 d):Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)BilthovenPaesi Bassib) Per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punto 1 e punto 3 e), di carbadox e olaquindox:ANSES — Laboratoire de FougèresFranciac) Per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria A, punto 5 e nella categoria B, punti 2 a), 2 b) e 2 e):Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)BerlinGermaniad) Per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punto 3 c):Istituto Superiore di SanitàRomaItalia13. Laboratorio di riferimento dell’UE per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)Il laboratorio di cui all’allegato X, capitolo B del regolamento (CE) n. 999/2001:The Veterinary Laboratories AgencyAddlestoneRegno Unito14. Laboratorio di riferimento dell’UE per gli additivi impiegati nell’alimentazione degli animaliIl laboratorio di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale ( 1 ):Centro comune di ricerca della Commissione europeaGeelBelgio15. Laboratorio di riferimento dell’UE per gli organismi geneticamente modificati (OGM)Il laboratorio di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ( 2 ):Centro comune di ricerca della Commissione europeaIspraItaliaIT L 58/32 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011( 1 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.( 2 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.16. Laboratorio di riferimento dell’UE per i materiali destinati a venire in contatto con gli alimentiCentro comune di ricerca della Commissione europeaIspraItalia17. Laboratori di riferimento dell’UE per i residui di pesticidia) Cereali e mangimi:FødevareinstituttetDanmarks Tekniske UniversitetKøbenhavnDanimarcab) Alimenti di origine animale e prodotti ad alto contenuto di grassi:Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) FreiburgFreiburgGermaniac) Frutta e verdura, compresi i prodotti ad alto contenuto di acqua e di acidi:Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)Burjassot-ValenciaSpagnaGrupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG)AlmeríaSpagnad) Metodi monoresidui:Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) StuttgartFellbachGermania18. Laboratorio di riferimento dell’UE per i metalli pesanti nei mangimi e negli alimentiCentro comune di ricerca della Commissione europeaGeelBelgio19. Laboratorio di riferimento dell’UE per le microtossineCentro comune di ricerca della Commissione europeaGeelBelgio20. Laboratorio di riferimento dell’UE per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)Centro comune di ricerca della Commissione europeaGeelBelgio21. Laboratorio di riferimento dell’UE per le diossine e i PCB nei mangimi e negli alimentiChemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) FreiburgFreiburgGermaniaIT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/33II. LABORATORI DI RIFERIMENTO DELL’UE PER LA SALUTE DEGLI ANIMALI E PER GLI ANIMALI VIVI1. Laboratorio di riferimento dell’UE per la peste suina classicaIl laboratorio di cui alla direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ( 1 ).2. Laboratorio di riferimento dell’UE per la peste equinaIl laboratorio di cui alla direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina ( 2 ).3. Laboratorio di riferimento dell’UE per l’influenza aviariaIl laboratorio di cui alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ( 3 ).4. Laboratorio di riferimento dell’UE per la malattia di NewcastleIl laboratorio di cui alla direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle ( 4 ).5. Laboratorio di riferimento dell’UE per la malattia vescicolare dei suiniIl laboratorio di cui alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ( 5 ).6. Laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie dei pesciVeterinærinstituttetAfdeling for Fjerkræ, Fisk og PelsdyrDanmarks Tekniske UniversitetAarhusDanimarca7. Laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie dei molluschiIfremer — Institut français de recherche pour l’exploitation de la merLa TrembladeFrancia8. Laboratorio di riferimento dell’UE per il controllo dell’azione dei vaccini antirabbiciIl laboratorio di cui alla decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici ( 6 ).9. Laboratorio di riferimento dell’UE per la febbre catarrale degli oviniIl laboratorio di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ( 7 ).10. Laboratorio di riferimento dell’UE per la peste suina africanaIl laboratorio di cui alla direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana ( 8 ).11. Laboratorio di riferimento dell’UE per la zootecniaIl laboratorio di cui alla decisione 96/463/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l’organismo di riferimento incaricato di collaborare all’uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura ( 9 ).IT L 58/34 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011( 1 ) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.( 2 ) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19.( 3 ) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.( 4 ) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.( 5 ) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.( 6 ) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.( 7 ) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.( 8 ) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.( 9 ) GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.12. Laboratorio di riferimento dell’UE per l’afta epizooticaIl laboratorio di cui alla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE ( 1 ).13. Laboratorio di riferimento dell’UE per la brucellosiANSES — Laboratoire de santé animaleMaisons-AlfortFrancia14. Laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie degli equini diverse dalla peste equinaANSES — Laboratoire de santé animale/Laboratoire de pathologie équineMaisons-AlfortFrancia15. Laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie dei crostaceiCentre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas)WeymouthRegno Unito16. Laboratorio di riferimento dell’UE per la rabbiaANSES — Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de NancyMalzevilleFrancia17. Laboratorio di riferimento dell’UE per la tubercolosi bovinaVISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de MadridMadridSpagna»IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/35( 1 ) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.REGOLAMENTO (UE) N. 209/2011 DELLA COMMISSIONEdel 2 marzo 2011che chiude i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese e dispone la cessazione della registrazione di tali importazioni imposta dai regolamenti (UE) n. 570/2010 e (UE) n. 811/2010LA COMMISSIONE EUROPEA,visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunitàeuropea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 9 e 14,visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ( 2 ), in particolare gli articoli 14 e 24,sentito il comitato consultivo,considerando quanto segue:A. PROCEDURA1. Procedimento antidumping e registrazione delle importazioni(1) In data 3 giugno 2010 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa a importazioni nell’Unione oggetto di dumping pregiudizievole di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese (RPC). La denuncia conteneva anche una richiesta di registrazione delle importazioni a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.(2) La denuncia è stata sporta da Option NV («il denunziante»), l’unico produttore noto di modem WWAN dell’Unione, che rappresenta il 100 % della produzione totale dell’Unione.(3) La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping e del conseguente notevole pregiudizio, tali da giustificare l’apertura di un procedimento antidumping.(4) La Commissione, sentito il comitato consultivo, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea( 3 ), ha pertanto avviato un procedimento antidumpingrelativo alle importazioni nell’Unione europea di modem WWAN originari della RPC e attualmente classificatisotto i codici NC ex 8471 80 00 ed ex 8517 62 00.(5) Il 1 o luglio 2010, col regolamento (UE) n. 570/2010 ( 4 ), la Commissione ha sottoposto all’obbligo di registrazione le importazioni dei prodotti di questo tipo originari della RPC.(6) La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento il denunziante, i produttori esportatori della RPC, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, le associazioni di importatori o di utilizzatori notoriamente interessati, i fornitori di materie prime e di servizi e i rappresentanti della RPC. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro il termine stabilito nell’avviso di apertura.(7) Conformemente alle disposizioni dell’articolo 16 del regolamentodi base, la Commissione ha effettuato alcune delle visite di verifica di norma richieste. Per quanto riguarda il dumping e in particolare ai fini dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione si è concentrata sulle questioni menzionate all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), e in particolare sulle distorsioni connesse alla presa delle decisioni, alla gestionedelle società, ai prestiti, al finanziamento delle società e ai crediti all’esportazione. Anche se sono apparsealcune prime indicazioni di distorsioni, dato che questo procedimento antidumping è stato chiuso l’esame non è stato proseguito.2. Procedimento antisovvenzioni e registrazione delle importazioni(8) In data 2 agosto 2010 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa a importazioni nell’Unione oggetto di sovvenzioni pregiudizievoli di modem WWAN originari della RPC. La denuncia conteneva anche una richiesta di registrazione delle importazioni a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009.(9) La denuncia è stata sporta da Option NV («il denunziante»), l’unico produttore noto di modem WWAN dell’Unione, che rappresenta il 100 % della produzione totale dell’Unione.(10) La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di sovvenzioni e del conseguente notevole pregiudizio, tali da giustificare l’apertura di un procedimentoantisovvenzioni.IT L 58/36 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.( 2 ) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.( 3 ) GU C 171 del 30.6.2010, pag. 9.( 4 ) GU L 163 del 30.6.2010, pag. 34.(11) La Commissione, sentito il comitato consultivo, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea( 1 ), ha pertanto avviato un procedimento antisovvenzionirelativo alle importazioni nell’Unione europea di modem WWAN originari della RPC e attualmente classificatisotto i codici NC ex 8471 80 00 ed ex 8517 62 00.(12) Il 17 settembre 2010, col regolamento (UE) n. 811/2010 ( 2 ), la Commissione ha sottoposto all’obbligo di registrazione le importazioni dei prodotti di questo tipo originari della RPC.(13) La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento il denunziante, i produttori esportatori della RPC, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, le associazioni di importatori o di utilizzatori notoriamente interessati, i fornitori di materie prime e di servizi e i rappresentanti della RPC. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro il termine stabilito nell’avviso di apertura.B. RITIRO DELLE DENUNCE E CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI(14) Con due lettere in data 26 ottobre 2010 indirizzate alla Commissione, Option NV ha ritirato le denunce antidumpinge antisovvenzioni relative alle importazioni di modem WWAN originari della RPC. Le denunce sono state ritirate perché Option NV ha concluso un accordo di cooperazione con un produttore esportatore della RPC.(15) A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 597/2009, se il denunziante ritira la sua denuncia il procedimento può essere chiuso, purchéla chiusura non sia contraria all’interesse dell’Unione.(16) La Commissione ritiene che i procedimenti in questione possano essere chiusi, poiché dalle inchieste antidumping e antisovvenzioni non sono emersi elementi indicanti che la chiusura sarebbe contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state informate e hanno avuto l’opportunitàdi presentare le loro osservazioni.(17) A seguito del ritiro delle denunce, una società ha preso contatto con la Commissione, dichiarando di essere un produttore di modem WWAN dell’Unione. La società ha poi sostenuto che i procedimenti dovrebbero essere portatiavanti nonostante il ritiro delle denunce. È da notare che questa società si è manifestata per la prima volta dopo la scadenza dei termini concessi in entrambi i procedimentialle parti interessate per manifestarsi e rendere noto il loro punto di vista in quanto produttore dell’Unione e, di conseguenza, non ha appoggiato prima del loro ritiro le denunce presentate da Option.(18) È inoltre da notare che le asserzioni e le informazioni presentate da questa società non erano tali da indurre la Commissione a concludere che sarebbe nell’interesse dell’Unione portare avanti i procedimenti in questione, aperti in seguito alle denunce di Option, dopo il ritiro di queste ultime. In questo contesto, si è dovuto tener conto, riguardo alle asserite operazioni della società nell’Unione in relazione ai modem WWAN, della capacitàeffettiva della società i) di svolgere un ruolo nel mercato dell’Unione dei modem WWAN e inoltre ii) di supplire a un’eventuale carenza dell’offerta, nel caso in cui fossero imposte misure. Sulla base delle informazioni fornite al riguardo nell’ambito dei procedimenti in questione,si è concluso che sarebbe sproporzionato proseguirel’inchiesta e imporre misure dopo il ritiro delle denunce.(19) Non sono pervenute altre osservazioni indicanti che la chiusura dei procedimenti in questione non sarebbe nell’interesse dell’Unione.(20) Date queste circostanze, la Commissione conclude pertantoche i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni nell’Unione di modem WWAN originari della RPC devono essere chiusi senza imposizionedi misure.(21) Occorre pertanto disporre la cessazione della registrazionedelle importazioni di modem WWAN originari della RPC e dichiarati sotto i codici NC ex 8471 80 00 ed ex 8517 62 00 in applicazione dei regolamenti (UE) n. 570/2010 e (UE) n. 811/2010 e abrogare detti regolamenti,HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:Articolo 1I procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioninell’Unione di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese e attualmenteclassificati sotto i codici NC ex 8471 80 00 ed ex 8517 62 00 sono chiusi.Articolo 2Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita in applicazione all’articolo 1 dei regolamenti(UE) n. 570/2010 e (UE) n. 811/2010.Articolo 3I regolamenti (UE) n. 570/2010 e (UE) n. 811/2010 sono abrogati.IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/37( 1 ) GU C 249 del 16.9.2010, pag. 7.( 2 ) GU L 243 del 16.9.2010, pag. 37.Articolo 4Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011.Per la CommissioneIl presidenteJosé Manuel BARROSOIT L 58/38 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 210/2011 DELLA COMMISSIONEdel 2 marzo 2011recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoliLA COMMISSIONE EUROPEA,visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti(CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,considerando quanto segue:Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodottie i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:Articolo 1I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.Articolo 2Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 2011.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011.Per la Commissione, a nome del presidente,José Manuel SILVA RODRÍGUEZDirettore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo ruraleIT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/39( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.( 2 ) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.ALLEGATOValori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli(EUR/100 kg)Codice NCCodice paesi terzi ( 1 )Valore forfettario all'importazione0702 00 00IL122,2MA43,9TN113,1TR107,4ZZ96,70707 00 05TR171,7ZZ171,70709 90 70MA32,3TR127,5ZZ79,90805 10 20EG54,7IL78,1MA53,8TN48,8TR66,6ZA37,9ZZ56,70805 50 10MA45,9TR54,7ZZ50,30808 10 80BR55,2CA126,3CL90,0CN91,2MK54,8US106,6ZZ87,40808 20 50AR89,7CL110,5CN40,4US96,8ZA105,2ZZ88,5( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».IT L 58/40 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011DIRETTIVEDIRETTIVA 2011/19/UE DELLA COMMISSIONEdel 2 marzo 2011che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva tau- fluvalinato e che modifica la decisione 2008/934/CE(Testo rilevante ai fini del SEE)LA COMMISSIONE EUROPEA,visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( 1 ), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,considerando quanto segue:(1) I regolamenti (CE) n. 451/2000 ( 2 ) e n. 1490/2002 ( 3 ) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende la sostanza tau-fluvalinato.(2) In conformità all'articolo 11 sexies del regolamento (CE) n. 1490/2002, il notificante ha rinunciato a sostenere l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progettodi relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze ( 4 ), che prevede la non iscrizione del tau-fluvalinato.(3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazionedella procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione,del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazionedella direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nel suo allegato I ( 5 ).(4) La domanda è stata presentata alla Danimarca, che era stata designata Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 451/2000. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisitidi sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.(5) La Danimarca ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare. Tale relazione è stata trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione il 1 o ottobre 2009. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato le osservazioni ricevute alla Commissione. A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul tau-fluvalinato il 17 giugno 2010 ( 6 ). Il progetto di relazionedi valutazione, la relazione supplementare e la conclusione dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed adottati il 28 gennaio 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativa al tau- fluvalinato.IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/41( 1 ) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.( 2 ) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.( 3 ) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.( 4 ) GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11.( 5 ) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.( 6 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tau- fluvalinato (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva tau- fluvalinato). EFSA Journal 2010; 8(7):1645. [70 pp.]. doi: 10.2903/j.efsa.2010.1645. Disponibile online: www.efsa.europa.eu(6) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitaricontenenti tau-fluvalinato possono considerarsi conformi, in generale, alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il tau-fluvalinato nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possanoessere rilasciate conformemente alle disposizioni di detta direttiva.(7) Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggettaa condizioni. È quindi opportuno chiedere al richiedentedi presentare ulteriori informazioni comprovanti i risultati della valutazione del rischio, sulla base delle conoscenzescientifiche più recenti, per quanto riguarda il rischio per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio e i possibili effetti sull'ambiente della potenziale alterazione enantioselettiva delle matrici ambientali.(8) È necessario prevedere un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioniderivanti dall'iscrizione.(9) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti tau-fluvalinato, in modo da garantireil rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle relative condizioni dell'allegato I. È opportuno che gli Stati membrimodifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti, secondo le disposizioni della direttiva91/414/CEE. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazionee la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegatoIII, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, secondo i principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.(10) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegatoI della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizionid'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commerciodei prodotti fitosanitari ( 1 ), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti per quanto concerne l'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso ad un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive che modificano l'allegatoI finora adottate.(11) È quindi opportuno modificare di conseguenza la direttiva91/414/CEE.(12) La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del tau-fluvalinato e la revoca delle autorizzazioni per i prodottifitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la voce relativaal tau-fluvalinato nell'allegato di detta decisione.(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione2008/934/CE.(14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:Articolo 1L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato in conformitàall'allegato della presente direttiva.Articolo 2La voce relativa al tau-fluvalinato nell'allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.Articolo 3Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicanoimmediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioninonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o dicembre 2011.Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengonoun riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.IT L 58/42 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011( 1 ) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.Articolo 41. In conformità alla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tau-fluvalinatoentro il 30 novembre 2011.Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni indicate nell'allegato I di detta direttiva per quanto riguarda il tau-fluvalinato, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa a tale sostanza attiva, e verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione disponga di un fascicolo, o vi abbia accesso, rispondente ai requisiti di cui all'allegato II di detta direttiva, conformemente alle condizioni dell'articolo 13 della stessa direttiva.2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente tau-fluvalinato come unica sostanza attivao come una sostanza attiva associata ad altre, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformementeai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo rispondente ai requisiti dell'allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al tau-fluvalinato nell'allegato I di detta direttiva.In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:a) nel caso di un prodotto contenente tau-fluvalinato come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppureb) nel caso di un prodotto contenente tau-fluvalinato come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.Articolo 5La presente direttiva entra in vigore il 1 o giugno 2011.Articolo 6Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011.Per la CommissioneIl presidenteJosé Manuel BARROSOIT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/43ALLEGATOLa voce seguente è aggiunta alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE: NumeroNome comune, numeri d'identificazioneDenominazione IUPACPurezza (1 )Entrata in vigoreScadenza dell'iscrizioneDisposizioni specifiche«335Tau-fluvalinato Numero CAS: 102851-06-9 Numero CIPAC: 786(RS)-α-ciano-3-fenossibenzilN-(2-cloro- α,α α- trifluoro-p-tolil)-D-valinato(Rapporto tra isomeri 1:1)≥ 920 g/kg (1:1 rapporto tra gli isomeri R-α-ciano e S-α-ciano) Impurità: Toluene: non più di 5 g/kg1o giugno 201131 maggio 2021PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tau-fluvalinato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: a) al rischio per gli organismi acquatici e a far sì che le condizioni di impiego prescrivano l'applicazione di misure adeguate di attenuazione dei rischi; b) al rischio per gli artropodi non bersaglio e a far sì che le condizioni di impiego prescrivano l'applicazione di misure adeguate di attenuazione dei rischi; c) il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparatoe verificato a fronte della specificazione del materiale tecnico prodotto commercialmente. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni di confermaper quanto riguarda: — il rischio di bioaccumulo/biomagnificazione nell'ambiente acquatico, — il rischio per gli artropodi non bersaglio. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissionetali informazioni di conferma entro il 31 maggio 2013. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti informazionidi conferma due anni dopo l'adozione delle indicazioni specifiche, riguardo al possibile impatto sull'ambiente della potenziale alterazione enantioselettivadelle matrici ambientali.»(1 ) Ulteriori particolari sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.IT L 58/44 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011DIRETTIVA 2011/20/UE DELLA COMMISSIONEdel 2 marzo 2011che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il fenoxycarb come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE(Testo rilevante ai fini del SEE)LA COMMISSIONE EUROPEA,visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( 1 ), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,considerando quanto segue:(1) I regolamenti (CE) n. 451/2000 ( 2 ) e n. 1490/2002 ( 3 ) della Commissione fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Detto elenco comprendeva il fenoxycarb.(2) In conformità all'articolo 11 sexies del regolamento (CE) n. 1490/2002, il notificante ha rinunciato a sostenere l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progettodi relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze ( 4 ), che prevede la non iscrizione del fenoxycarb.(3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazionedella procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione,del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazionedella direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nel suo allegato I ( 5 ).(4) La domanda è stata presentata ai Paesi Bassi, designati Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 451/2000. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisitidi sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.(5) I Paesi Bassi hanno valutato gli ulteriori dati forniti dal richiedente e hanno elaborato una relazione supplementare.Detta relazione è stata trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione il 10 dicembre 2009. L'Autorità ha trasmessola relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato le osservazioni ricevute alla Commissione. A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione, in data 13 settembre 2010, le proprie conclusioni sul fenoxycarb ( 6 ). Il progettodi relazione di valutazione, la relazione supplementaree le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il riesame si è concluso il 28 gennaio 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissionerelativo al fenoxycarb.(6) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitaricontenenti fenoxycarb possono essere considerati conformi, in generale, alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli utilizzi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il fenoxycarb nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possanoessere rilasciate conformemente alle disposizioni di tale direttiva.IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/45( 1 ) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.( 2 ) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.( 3 ) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.( 4 ) GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11.( 5 ) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.( 6 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusioni sulla revisioneinter pares della valutazione del rischio dei pesticidi relativa alla sostanza attiva fenoxycarb. EFSA Journal 2010; 8(12):1779. [75 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1779. Disponibile online all'indirizzo:www.efsa.europa.eu(7) Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggettaa condizioni. Pertanto è opportuno che il richiedentesia tenuto a presentare informazioni attestanti la valutazione dei rischi per gli artropodi non bersaglio e per le larve delle api.(8) È necessario prevedere un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioniderivanti dall'iscrizione.(9) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti fenoxycarb in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenticondizioni dell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato,occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del dossier completo previstodall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitarioe ad ogni suo utilizzo previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.(10) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegatoI della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizionid'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commerciodei prodotti fitosanitari ( 1 ), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioniesistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso ad un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcunnuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive che modificano l'allegatoI finora adottate.(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva91/414/CEE.(12) La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del fenoxycarb e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la riga riguardante il fenoxycarbnell'allegato di detta decisione.(13) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.(14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:Articolo 1L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformementeall'allegato della presente direttiva.Articolo 2La riga riguardante il fenoxycarb nell'allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.Articolo 3Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicanoimmediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioninonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o dicembre 2011.Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengonoun riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalitàdel riferimento sono decise dagli Stati membri.Articolo 41. In applicazione della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membrimodificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistentiper i prodotti fitosanitari contenenti fenoxycarb come sostanza attiva entro il 30 novembre 2011.Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva riguardantiil fenoxycarb, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione, e che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere a un dossier conformealle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, conformementealle condizioni di cui all'articolo 13 della medesima.IT L 58/46 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011( 1 ) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente fenoxycarb come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 maggio 2011, è oggetto di riesame da parte degli Stati membri, conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato III della medesima e tenendo conto della parte B della voce relativa al fenoxycarb figurante nell'allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, gli Stati membri stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:a) nel caso di un prodotto contenente fenoxycarb come unica sostanza attiva, modificano o revocano se necessario l'autorizzazioneentro il 31 maggio 2015; oppureb) nel caso di un prodotto contenente fenoxycarb come una di più sostanze attive, modificano o revocano se necessario l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca nelle rispettivedirettive di iscrizione della sostanza o delle sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.Articolo 5La presente direttiva entra in vigore il 1 o giugno 2011.Articolo 6Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011.Per la CommissioneIl presidenteJosé Manuel BARROSOIT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/47ALLEGATOLa voce seguente va aggiunta alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE: N.Nome comune, numeri d'identificazioneDenominazione IUPACPurezza (1 )Entrata in vigoreScadenza dell'iscrizioneDisposizioni specifiche«339Fenoxycarb Numero CAS: 79127-80-3 Numero CIPAC: 425[2-(4-fenossifenossi)etil]carbammato di etile≥ 970 g/kg Impurità: Toluene: max 1 g/kg1o giugno 201131 maggio 2021PARTE A Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come insetticida.PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorretener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenoxycarb, in particolare delle appendici I e II, approvatodal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione a: — la protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazionedei rischi, se del caso, — il rischio per le api e gli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misuredi attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di informazioniche confermino la valutazione dei rischi per gli artropodi non bersaglio e per le larve delle api. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedentepresenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 maggio 2013.»(1 ) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.IT L 58/48 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011DIRETTIVA 2011/21/UE DELLA COMMISSIONEdel 2 marzo 2011che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva cletodim e che modifica la decisione 2008/934/CE(Testo rilevante ai fini del SEE)LA COMMISSIONE EUROPEA,visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( 1 ), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,considerando quanto segue:(1) I regolamenti (CE) n. 451/2000 ( 2 ) e (CE) n. 1490/2002 ( 3 ) della Commissione stabiliscono le modalitàattuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende la sostanza cletodim.(2) In conformità all'articolo 11 sexies del regolamento (CE) n. 1490/2002, il notificante ha rinunciato a sostenere l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progettodi relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze ( 4 ), che prevede la non iscrizione del cletodim.(3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazionedella procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione,del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazionedella direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nel suo allegato I ( 5 ).(4) La domanda è stata presentata ai Paesi Bassi, designati Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.(5) I Paesi Bassi hanno valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e hanno redatto una relazione supplementare.Tale relazione è stata trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione il 1 o dicembre 2009. L'Autorità ha trasmessola relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato le osservazioni ricevute alla Commissione. A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul cletodim il 10 settembre 2010 ( 6 ). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e la conclusionedell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membrie dalla Commissione nell'ambito del comitato permanenteper la catena alimentare e la salute degli animali ed adottati il 28 gennaio 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativa al cletodim.(6) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitaricontenenti cletodim possono considerarsi conformi,in generale, alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il cletodim nell'allegato I, affinchéin tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei prodottifitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere rilasciate conformemente alle disposizioni di detta direttiva.IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/49( 1 ) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.( 2 ) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.( 3 ) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.( 4 ) GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11.( 5 ) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.( 6 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance clethodim(Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva cletodim). EFSA Journal 2010; 8(9):1771. [93 pp.]. doi:10.2903/ j.efsa.2010.1771. Disponibile online: www.efsa.europa.eu(7) Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggettaa condizioni. È quindi opportuno chiedere al richiedentedi presentare ulteriori informazioni comprovanti i risultati della valutazione del rischio, sulla base delle conoscenzescientifiche più recenti, per quanto riguarda le valutazioni dell'esposizione delle acque sotterranee e del suolo e la definizione di residuo per la valutazione del rischio.(8) È necessario prevedere un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioniderivanti dall'iscrizione.(9) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti cletodim, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle relative condizioni dell'allegatoI. È opportuno che gli Stati membri modifichino,sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioniesistenti, secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiegoprevisto, secondo i principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.(10) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegatoI della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizionid'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commerciodei prodotti fitosanitari ( 1 ), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti per quanto concerne l'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso ad un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive che modificano l'allegatoI finora adottate.(11) È quindi opportuno modificare di conseguenza la direttiva91/414/CEE.(12) La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del cletodim e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la voce relativa al cletodimnell'allegato di detta decisione.(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione2008/934/CE.(14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:Articolo 1L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato in conformitàall'allegato della presente direttiva.Articolo 2La voce relativa al cletodim nell'allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.Articolo 3Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicanoimmediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioninonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o dicembre 2011.Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengonoun riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.Articolo 41. In conformità alla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cletodim entro il 30 novembre 2011.Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni indicate nell'allegato I di detta direttiva per quanto riguarda il cletodim, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa a tale sostanza attiva, e verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione disponga di un fascicolo, o vi abbia accesso, rispondente ai requisiti di cui all'allegato II di detta direttiva, conformemente alle condizioni dell'articolo 13 della stessa direttiva.IT L 58/50 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011( 1 ) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente cletodim come unica sostanza attiva o come una sostanza attiva associata ad altre, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformementeai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo rispondente ai requisiti dell'allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al cletodim nell'allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conformealle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:a) nel caso di un prodotto contenente cletodim come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazioneentro il 31 maggio 2015; oppureb) nel caso di un prodotto contenente cletodim come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario,l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state iscritte nell'allegatoI della direttiva 91/414/CEE.Articolo 5La presente direttiva entra in vigore il 1 o giugno 2011.Articolo 6Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011.Per la CommissioneIl presidenteJosé Manuel BARROSOIT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/51ALLEGATOLa voce seguente è aggiunta alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE: NumeroNome comune, numeri d'identificazioneDenominazione IUPACPurezza (1 )Entrata in vigoreScadenza dell'iscrizioneDisposizioni specifiche«336Cletodim Numero CAS: 99129-21-2 Numero CIPAC: 508(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-cloro-allil-ossimino]propil}-5-[(2RS)-2-(etiltio)propil]-3- idrossi-cyclohex-2-en-1-one≥ 930 g/kg Impurità: toluene max. 4 g/kg1o giugno 201131 maggio 2021PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida sulle barbabietole da zucchero. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorretener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cletodim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici,degli uccelli e dei mammiferi e provvedono affinché le condizioni di impiego prescrivano l'applicazione di misure adeguate di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni di conferma, sulla base delle conoscenze scientifichepiù recenti, per quanto riguarda: — le valutazioni dell'esposizione delle acque sotterranee e del suolo, — la definizione di residuo per la valutazione del rischio. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedentepresenti alla Commissione tali informazioni di confermaentro il 31 maggio 2013.»(1 ) Ulteriori particolari sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.IT L 58/52 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011DECISIONIDECISIONE 2011/137/PESC DEL CONSIGLIOdel 28 febbraio 2011concernente misure restrittive in considerazione della situazione in LibiaIL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,considerando quanto segue:(1) Il 23 febbraio 2011 l'Unione europea ha espresso grave preoccupazione per la situazione in corso in Libia. L'UE ha condannato con fermezza la violenza e l'uso della forza contro i civili e deplorato la repressione nei confrontidi dimostranti pacifici.(2) L'UE ha rinnovato la sua richiesta di porre immediatamentefine all'uso della forza e di adottare provvedimenti intesi a rispondere alle legittime richieste della popolazione.(3) Il 26 febbraio 2011 il Consiglio di sicurezza delle NazioniUnite («il Consiglio di sicurezza») ha adottato la risoluzione 1970 («UNSCR 1970(2011)»), che ha introdottomisure restrittive nei confronti della Libia e nei confronti di persone ed entità coinvolte in violazioni gravi dei diritti umani in Libia, ivi compreso il coinvolgimentoin attacchi nei confronti della popolazioni e delle infrastrutture civili in violazione del diritto internazionale.(4) Data la gravità della situazione in Libia, l'UE ritiene necessarioimporre misure restrittive supplementari.(5) Inoltre, è necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:Articolo 11. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento direttio indiretti alla Libia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonchémateriale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.2. È vietato:a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale mercenario armato, in relazione ad attività militario alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati;b) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza finanziaria in relazione alle attività militari o alla fornitura, alla manutenzionee all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunquepersona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati;c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).Articolo 21. L’articolo 1 non si applica:a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzatoa fini di repressione interna, destinato unicamente all'usoumanitario o protettivo;b) ad altra forma di fornitura, vendita o trasferimento di armamentie materiale connesso;c) alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale, in relazione a tale materiale;d) alla prestazione di assistenza finanziaria in relazione a tale materiale;autorizzati preventivamente, se del caso, dal comitato istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011) («il comitato»).IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/532. L’articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione europeao dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale.Articolo 3È vietato l'approvvigionamento in Libia, da parte dei cittadini degli Stati membri, mediante le loro navi o le loro aeromobili di bandiera, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio della Libia.Articolo 41. Gli Stati membri, in accordo con le rispettive autorità e legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazionecivile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, tutti i carichi diretti in Libia o provenientida tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma della presente decisione.2. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili,stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma della presente decisione.3. Gli Stati membri cooperano, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, alle ispezioni e alle operazioni di smaltimentoeffettuate a norma dei paragrafi 1 e 2.4. Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Libia o provenienti da tale paese sono soggetti all’obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni supplementariper tutti i beni in entrata o in uscita da uno Stato membro.Articolo 51. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedirel'ingresso o il transito nel loro territorio:a) alle persone elencate nell'allegato I dell'UNSCR 1970 (2011) e alle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), elencate nell'allegato I;b) alle persone non contemplate dall'allegato I che sono coinvolteo complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia e che sono, tra l'altro, coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale,fra cui bombardamenti aerei su civili e infrastrutture, ovvero alle persone che agiscono per loro, o per loro conto o sotto la loro direzione, elencate nell'allegato II.2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se il comitato stabilisce che:a) il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; ob) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazionenazionale in Libia e di stabilità nella regione.4. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se:a) l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimentogiudiziario; ob) è uno Stato membro a decidere caso per caso se tale ingresso o transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità in Libia e a informarne successivamente il comitato entro quarantott'ore dalla decisione in questione.5. Il paragrafo 1, lettera b), lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:a) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativainternazionale;b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall’ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione;c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; od) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.6. Si considera che le disposizioni del paragrafo 5 si applicanoanche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).7. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 5 o 6.8. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1, lettera b), quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di parteciparea riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Libia.IT L 58/54 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.20119. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 8 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni,il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.10. Nei casi in cui, ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 8, uno Stato membro autorizzi l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.Articolo 61. Tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente:a) dalle persone ed entità elencate nell'allegato II dell'UNSCR 1970 (2011), nonché dalle altre persone ed entità indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate, elencate nell'allegatoIII;b) dalle persone ed entità non contemplate dall'allegato III che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigerein altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia e che sono, tra l'altro, coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del dirittointernazionale, fra cui bombardamenti aerei su civili e infrastrutture, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate, elencate nell'allegato IV,sono congelati.2. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui al paragrafo 1, o a loro beneficio, fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo, direttamente o indirettamente.3. Sono ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche che sono:a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali in conformità delle legislazioni nazionali; oc) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle legislazioni nazionali, connessi alla normale custodia o gestione di fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche congelati,purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato,se del caso, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo e il comitatonon abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono:a) necessari per coprire spese straordinarie, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato, ove opportuno, e approvazione di quest'ultimo; ob) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria,amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attivitàfinanziarie e risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di adozione dell'UNSCR1970 (2011) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato, ove opportuno.5. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto conclusoprima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e purché lo Stato membro pertinente abbia notificato al comitato, se del caso, l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzarelo scongelamento dei fondi, delle attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelatidi:a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, ob) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive,IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/55purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.Articolo 7Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzoo altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazioneo diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell'UNSCR 1970(2011) - comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione e ad essa connesse - o le misure contemplate nella presente decisionenei confronti delle persone o entità indicate elencate negli allegati I, II, III o IV, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Libia, governo libico compreso, o di qualsiasipersona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.Articolo 81. Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I e III sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.2. Il Consiglio, deliberando su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politicadi sicurezza, predispone gli elenchi di cui agli allegati II e IV e adotta le relative modifiche.Articolo 91. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità negli allegati I e III.2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), esso modifica di conseguenzagli allegati II e IV.3. Il Consiglio trasmette la decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, incluse le ragioni dell'inserimento nell'elenco, direttamente se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o entità la possibilitàdi presentare osservazioni.4. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.Articolo 101. Gli allegati I, II, III e IV riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità interessate forniti dal Consigliodi sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I e III.2. Gli allegati I, II, III e IV riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I e III. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi,la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazionipossono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione,il numero di registrazione e il luogo di attività. Gli allegati I e III riportano inoltre la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato.Articolo 11Per massimizzare l’impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe.Articolo 121. La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificatao abrogata, segnatamente in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza.2. Le misure di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) sono riesaminate periodicamentee almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce,in conformità della procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.Articolo 13La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2011.Per il ConsiglioIl presidenteMARTONYI J.IT L 58/56 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011ALLEGATO IElenco delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)1. AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader MohammedNumero di passaporto: B010574. Data di nascita: 1/7/1950.Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari. I comitati rivoluzionari sono coinvolti in atti di violenza contro i dimostranti.Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.2. DIBRI, Abdulqader YusefData di nascita: 1946. Luogo di nascita: Houn, Libia.Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI. Responsabile della sicurezza del regime. Ha diretto in passato atti di violenza contro i dissidenti.Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.3. DORDA, Abu Zayd UmarDirettore, Organizzazione esterna di sicurezza. Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna.Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.4. JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr YunisData di nascita: 1952. Luogo di nascita: Jalo, Libia.Ministro della Difesa. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate.Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.5. MATUQ, Matuq MohammedData di nascita: 1956. Luogo di nascita: Khoms.Segretario per i servizi. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e della violenza.Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.6. QADHAF AL-DAM, Sayyid MohammedData di nascita:1948. Luogo di nascita: Sirte, Libia.Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamentodi armi.Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.7. GHEDDAFI, Aisha MuammarData di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.Figlia di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.8. GHEDDAFI, Hannibal MuammarNumero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20/9/1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.9. GHEDDAFI, Khamis MuammarData di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressionedelle manifestazioni.Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/5710. GHEDDAFI, Mohammed MuammarData di nascita: 1970. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.11. GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu MinyarData di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia.Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle Forze Armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni, violazioni dei diritti umani.Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.12. GHEDDAFI, MutassimData di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.Consigliere per la sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.13. GHEDDAFI, SaadiNumero di passaporto: 014797. Data di nascita: 25/5/1973. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.Comandante delle Forze Speciali. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.14. GHEDDAFI, Saif al-ArabData di nascita: 1982. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.15. GHEDDAFI, Saif al-IslamNumero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25/6/1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.Direttore, Fondazione Gheddafi. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che incitano alla violenza contro i dimostranti.Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.16. AL-SENUSSI, Colonnello AbdullahData di nascita: 1949. Luogo di nascita: Sudan.Direttore dell'intelligence militare. Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI.Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.IT L 58/58 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011ALLEGATO IIElenco delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)NomeInformazioni identificativeMotiviData di inserimento nell'elenco1.ABDULHAFIZ, Colonnello Mas’udPosizione: Comandante delle forze armateN o 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell'Intelligencemilitare.28.2.20112.ABDUSSALAM, Abdussalam MohammedPosizione: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Tripoli, LibiaMembro di spicco del Comitato rivoluzionario.Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI.28.2.20113.ABU SHAARIYAPosizione: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esternaImportante membro del regime. Cognatodi Muammar GHEDDAFI.28.2.20114.ASHKAL, Al-BarraniPosizione: Vicedirettore, Intelligence militareMembro di alto livello del regime.28.2.20115.ASHKAL, OmarPosizione: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari. Luogo di nascita: Sirte, LibiaComitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.28.2.20116.QADHAF AL-DAM, Ahmed MohammedData di nascita: 1952 Luogo di nascita: EgittoCugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritieneche dal 1995 sia al comando di un battaglione d'élite dell'esercito incaricatodella sicurezza personale di Gheddafie che svolga un ruolo chiave nell'Organizzazioneper la sicurezza esterna. È stato coinvolto nella pianificazionedelle operazioni contro i dissidentilibici all'estero ed è stato direttamentecoinvolto in attività terroristiche.28.2.20117.AL-BARASSI, Safia FarkashData di nascita: 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, LibiaMoglie di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.28.2.20118.SALEH, BachirData di nascita: 1946 Luogo di nascita: TraghenCapo del gabinetto del Leader. Associazione stretta con il regime.28.2.20119.Generale TOHAMI, KhaledData di nascita: 1946 Luogo di nascita: GenzurDirettore dell'Ufficio per la sicurezza interna.Associazione stretta con il regime.28.2.201110.FARKASH, Mohammed BoucharayaData di nascita: 1/7/1949 Luogo di nascita: Al-BaydaDirettore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna. Associazione stretta con il regime.28.2.2011IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/59ALLEGATO IIIElenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a)1. GHEDDAFI, Aisha MuammarData di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.Figlia di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.2. GHEDDAFI, Hannibal MuammarNumero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20/9/1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.3. GHEDDAFI, Khamis MuammarData di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressionedelle manifestazioni.Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.4. GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu MinyarData di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia.Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle Forze Armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni, violazioni dei diritti umani.Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.5. GHEDDAFI, MutassimData di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.Consigliere della sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.6. GHEDDAFI, Saif al-IslamDirettore, Fondazione Gheddafi. Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25/6/1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che incitano alla violenza contro i dimostranti.Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.IT L 58/60 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011ALLEGATO IVElenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)NomeInformazioni identificativeMotiviData di inserimentonell'elenco1.ABDULHAFIZ, Colonnello Mas'udPosizione: Comandante delle forze armateN o 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell'Intelligencemilitare.28.2.20112.ABDUSSALAM, Abdussalam MohammedPosizione: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Tripoli, LibiaMembro di spicco del Comitato rivoluzionario.Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI.28.2.20113.ABU SHAARIYAPosizione: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esternaImportante membro del regime. Cognatodi Muammar GHEDDAFI.28.2.20114.ASHKAL, Al-BarraniPosizione: Vicedirettore, Intelligence militareMembro di alto livello del regime.28.2.20115.ASHKAL, OmarPosizione: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari. Luogo di nascita: Sirte, LibiaComitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.28.2.20116.AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader MohammedPosizione: Capo dell'Ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari Numero di passaporto B010574 Data di nascita: 1/7/1950Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.28.2.20117.DIBRI, Abdulqader YusefPosizione: Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI. Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Houn, LibiaResponsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.28.2.20118.DORDA, Abu Zayd UmarPosizione: direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esternaFedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna.28.2.20119.JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr YunisPosizione: Ministro della difesa Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, LibiaResponsabile di tutte le azioni delle forze armate.28.2.201110.MATUQ, Matuq MohammedPosizione: Segretario per i servizi. Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: KhomsMembro di alto livello del regime. Coinvolgimentonei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressionedel dissenso e delle violenze.28.2.201111.QADHAF AL-DAM, Ahmed MohammedData di nascita: 1952 Luogo di nascita: EgittoCugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritieneche dal 1995 sia al comando di un battaglione d'élite dell'esercito incaricatodella sicurezza personale di Gheddafie che svolga un ruolo chiave nell'Organizzazioneper la sicurezza esterna. È stato coinvolto nella pianificazionedelle operazioni contro i dissidentilibici all'estero ed è stato direttamentecoinvolto in attività terroristiche.28.2.2011IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/61NomeInformazioni identificativeMotiviData di inserimentonell'elenco12.QADHAF AL-DAM, Sayyid MohammedData di nascita: 1948 Luogo di nascita: Sirte, LibiaCugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamentodi armi.28.2.201113.GHEDDAFI, Mohammed MuammarPosizione: Presidente della Società generale libica delle Poste e Telecomunicazioni. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, LibiaFiglio of Muammar GHEDDAFI. Associazionestretta con il regime.28.2.201114.GHEDDAFI, SaadiPosizione: Comandante delle forze speciali. Numero di passaporto: 014797 Data di nascita: 25/5/1973 Luogo di nascita: Tripoli, LibiaFiglio di Muammar GHEDDAFI. Associazionestretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressionedelle manifestazioni.28.2.201115.GHEDDAFI, Saif al- ArabData di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, LibiaFiglio di Muammar GHEDDAFI. Associazionestretta con il regime.28.2.201116.AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah (Al-Megrahi)Posizione: Direttore dell'intelligence militare. Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: SudanCoinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim.Condannato in contumacia per l'attentatodinamitardo al volo UTA. Cognatodi Muammar GHEDDAFI.28.2.201117.AL-BARASSI, Safia FarkashData di nascita: 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, LibiaMoglie di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.28.2.201118.SALEH, BachirData di nascita: 1946 Luogo di nascita: TraghenCapo del gabinetto del Leader. Associazione stretta con il regime.28.2.201119.Generale TOHAMI, KhaledData di nascita: 1946 Luogo di nascita: GenzurDirettore dell'Ufficio per la sicurezza interna.Associazione stretta con il regime.28.2.201120.FARKASH, Mohammed BoucharayaData di nascita: 1/7/1949 Luogo di nascita: Al-BaydaDirettore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna. Associazione stretta con il regime.28.2.2011IT L 58/62 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011III(Altri atti)SPAZIO ECONOMICO EUROPEODECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 114/2010del 10 novembre 2010che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEEIL COMITATO MISTO SEE,visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo,in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,considerando quanto segue:(1) L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 60/2010 dell’11 giugno 2010 ( 1 ).(2) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 357/2008 della Commissione, del 22 aprile 2008, che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioniper la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 2 ).(3) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 571/2008 della Commissione, del 19 giugno 2008, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguardai criteri di revisione dei programmi di controllo annuali concernenti la BSE ( 3 ).(4) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di salmonellaenteritidis e di salmonella typhimurium nei tacchini ( 4 ).(5) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 746/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioniper la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 5 ).(6) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione, del 23 settembre 2008, che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio riguardo ai mezzi di identificazione degli animali e al contenuto dei documenti di trasporto ( 6 ).(7) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 956/2008 della Commissione, del 29 settembre 2008, che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recantedisposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazionedi alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili( 7 ).(8) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarieper l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodottie che stabilisce un elenco di specie vettrici ( 8 ).(9) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 103/2009 della Commissione, del 3 febbraio 2009, che modifica gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recantedisposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazionedi alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili( 9 ).IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/63( 1 ) GU L 244 del 16.9.2010, pag. 3.( 2 ) GU L 111 del 23.4.2008, pag. 3.( 3 ) GU L 161 del 20.6.2008, pag. 4.( 4 ) GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3.( 5 ) GU L 202 del 31.7.2008, pag. 11.( 6 ) GU L 256 del 24.9.2008, pag. 5.( 7 ) GU L 260 del 30.9.2008, pag. 8.( 8 ) GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.( 9 ) GU L 34 del 4.2.2009, pag. 11.(10) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 129/2009 della Commissione, del 13 febbraio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 197/2006 per quanto riguarda la validità delle misure transitorie relative ai prodotti alimentari non più destinati al consumo umano ( 1 ).(11) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 162/2009 della Commissione, del 26 febbraio 2009, che modifica gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recantedisposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazionedi alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili( 2 ).(12) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 163/2009 della Commissione, del 26 febbraio 2009, che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recantedisposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazionedi alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili( 3 ).(13) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 199/2009 della Commissione, del 13 marzo 2009, che dispone una deroga transitoria al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fornitura diretta di piccole quantità di carni fresche ottenute da branchi di polli da carne e di tacchini ( 4 ).(14) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 213/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1003/2005 per quanto riguarda le modalità di controllo e di analisi della Salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus e di tacchini ( 5 ).(15) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 759/2009 della Commissione, del 19 agosto 2009, che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina ( 6 ).(16) Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/53/CE della Commissione, del 30 aprile 2008, che modifica l’allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (SVC) ( 7 ).(17) Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazionee alla registrazione dei suini ( 8 ).(18) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/392/CE della Commissione, del 30 aprile 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda una pagina informativa su Internet per la messa a disposizione per via elettronica delle informazionirelative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti ( 9 ).(19) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/650/CE della Commissione, del 30 luglio 2008, che modifica la direttiva 82/894/CEE concernente la notifica delle malattiedegli animali nella Comunità al fine di includere talunemalattie nell’elenco delle malattie soggette all’obbligodi denuncia e di escludere da tale elenco l’encefalomielitesuina da enterovirus ( 10 ).(20) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/815/CE della Commissione, del 20 ottobre 2008, recante approvazionedi alcuni programmi nazionali di lotta contro la salmonella nei polli da carne della specie Gallus gallus ( 11 ).(21) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/896/CE della Commissione, del 20 novembre 2008, relativa a orientamenti per i programmi di sorveglianza zoosanitariabasati sulla valutazione dei rischi di cui alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio ( 12 ).(22) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/908/CE della Commissione, del 28 novembre 2008, che autorizzadeterminati Stati membri a rivedere il proprio programmaannuale di controllo della BSE ( 13 ).(23) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalitàdi applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglioper quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d’acquacoltura ( 14 ).(24) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/177/CE della Commissione, del 31 ottobre 2008, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di indenne da malattia di Stati membri, zone e compartimenti( 15 ).(25) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/247/CE della Commissione, del 16 marzo 2009, che modifica la decisione 2003/322/CE per quanto riguarda l’alimentazionedi alcune specie di uccelli necrofagi in Bulgaria con taluni materiali della categoria 1 ( 16 ).IT L 58/64 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011( 1 ) GU L 44 del 14.2.2009, pag. 3.( 2 ) GU L 55 del 27.2.2009, pag. 11.( 3 ) GU L 55 del 27.2.2009, pag. 17.( 4 ) GU L 70 del 14.3.2009, pag. 9.( 5 ) GU L 73 del 19.3.2009, pag. 5.( 6 ) GU L 215 del 20.8.2009, pag. 3.( 7 ) GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 27.( 8 ) GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 31.( 9 ) GU L 138 del 28.5.2008, pag. 12.( 10 ) GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 42.( 11 ) GU L 283 del 28.10.2008, pag. 43.( 12 ) GU L 322 del 2.12.2008, pag. 30.( 13 ) GU L 327 del 5.12.2008, pag. 24.( 14 ) GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94.( 15 ) GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15.( 16 ) GU L 73 del 19.3.2009, pag. 20.(26) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/722/CE della Commissione, del 29 settembre 2009, che modifica la decisione 2003/324/CE per quanto riguarda una derogaal divieto di riciclaggio all’interno della specie relativamenteall’alimentazione di alcuni animali da pelliccia in Lettonia ( 1 ).(27) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/771/CE della Commissione, del 20 ottobre 2009, recante approvazionedi alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella nei tacchini ( 2 ).(28) Il regolamento (CE) n. 1251/2008 abroga le decisioni della Commissione 1999/567/CE ( 3 ) e 2003/390/CE ( 4 ) che sono integrate nell’accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.(29) La direttiva 2008/71/CE abroga la direttiva 92/102/CEE del Consiglio ( 5 ), che è integrata nell’accordo e deve pertantoessere abrogata ai sensi del medesimo.(30) La decisione 2009/177/CE abroga le decisioni della Commissione2002/300/CE ( 6 ) e 2002/308/CE ( 7 ) che sono integrate nell’accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.(31) Il paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I precisa che le disposizioni riguardanti gli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali di acquacolturanon si applicano all’Islanda e che quando un atto non si applica o si applica solo in parte all’Islanda, ciò viene dichiarato in relazione all’atto specifico. Occorre pertanto dichiarare, in relazione alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio ( 8 ), già integrata nell’accordo, che essa non si applica all’Islanda.(32) La presente decisione si applica all’Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I, per i settori che non si applicavano all’Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007 ( 9 ).(33) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,DECIDE:Articolo 1Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come specificatonell’allegato della presente decisione.Articolo 2I testi dei regolamenti (CE) n. 357/2008, (CE) n. 571/2008, (CE) n. 584/2008, (CE) n. 746/2008, (CE) n. 933/2008, (CE) n. 956/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 103/2009, (CE) n. 129/2009, (CE) n. 162/2009, (CE) n. 163/2009, (CE) n. 199/2009, (CE) n. 213/2009 e (CE) n. 759/2009, delle direttive 2008/53/CE e 2008/71/CE e delle decisioni 2008/392/CE, 2008/650/CE, 2008/815/CE, 2008/896/CE, 2008/908/CE, 2008/946/CE, 2009/177/CE, 2009/247/CE, 2009/722/CE e 2009/771/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.Articolo 3La presente decisione entra in vigore l’11 novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*).Articolo 4La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplementoSEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.Per il Comitato misto SEEIl presidenteStefán Haukur JÓHANNESSONIT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/65( 1 ) GU L 257 del 30.9.2009, pag. 38.( 2 ) GU L 275 del 21.10.2009, pag. 28.( 3 ) GU L 216 del 14.8.1999, pag. 13.( 4 ) GU L 135 del 3.6.2003, pag. 19.( 5 ) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32.( 6 ) GU L 103 del 19.4.2002, pag. 24.( 7 ) GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28.( 8 ) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.( 9 ) GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27.(*) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.ALLEGATOIl capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue:1) al punto 7b [regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio] della parte 1.1 viene aggiunto il testo seguente:«— 32008 R 0933: Regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione del 23 settembre 2008 (GU L 256 del 24.9.2008, pag. 5),— 32009 R 0759: Regolamento (CE) n. 759/2009 della Commissione del 19 agosto 2009 (GU L 215 del 20.8.2009, pag. 3).Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:Nella tabella dei codici per paese che figura nella nota 1 è aggiunto il testo seguente: IslandaIS352NorvegiaNO578»;2) il testo del punto 7 (direttiva 92/102/CEE del Consiglio) della parte 1.1 è soppresso;3) dopo il punto 7c [regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 viene inserito il punto seguente:«7d. 32008 L 0071: Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 31).»;4) al punto 8a (direttiva 2006/88/CE del Consiglio) della parte 3.1, al punto 5a (direttiva 2006/88/CE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 4a (direttiva 2006/88/CE del Consiglio) della parte 8.1 viene aggiunto il testo seguente:«, modificata da:— 32008 L 0053: Direttiva 2008/53/CE della Commissione del 30 aprile 2008 (GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 27).»;5) al punto 5a (direttiva 2005/94/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il testo seguente:«Questo atto non si applica all’Islanda.»;6) al punto 10 (direttiva 82/894/CEE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:«— 32008 D 0650: Decisione 2008/650/CE della Commissione, del 30 luglio 2008 (GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 42).»;7) dopo il punto 41 [regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione] della parte 3.2 viene aggiunto il seguente punto:«42. 32008 D 0896: Decisione 2008/896/CE della Commissione, del 20 novembre 2008, relativa a orientamenti per i programmi di sorveglianza zoosanitaria basati sulla valutazione dei rischi di cui alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 322 del 2.12.2008, pag. 30).»;8) nella parte 4.2, il punto 51 (decisione 1999/567/CE della Commissione), il punto 65 (decisione 2002/300/CE della Commissione), il punto 66 (decisione 2002/308/CE della Commissione) e il punto 72 (decisione 2003/390/CE della Commissione) sono soppressi;9) dopo il punto 85 [regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione] della parte 4.2 vengono inseriti i seguenti punti:«86. 32008 R 1251: Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).87. 32008 D 0392: Decisione 2008/392/CE della Commissione, del 30 aprile 2008, recante modalità di applicazionedella direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda una pagina informativa su Internet per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni relative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimentidi trasformazione riconosciuti (GU L 138 del 28.5.2008, pag. 12).88. 32008 D 0946: Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantenadegli animali d’acquacoltura (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94).89. 32009 D 0177: Decisione 2009/177/CE della Commissione, del 31 ottobre 2008, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di indenne da malattia di Stati membri, zone e compartimenti (GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15).»;IT L 58/66 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.201110) al punto 8b [regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 e al punto 25 [regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione] della parte 7.2 viene aggiunto il seguente trattino:«— 32009 R 0213: Regolamento (CE) n. 213/2009 della Commissione del 18 marzo 2009 (GU L 73 del 19.3.2009, pag. 5).»;11) al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 sono aggiunti i seguenti trattini:«— 32008 R 0357: Regolamento (CE) n. 357/2008 della Commissione del 22 aprile 2008 (GU L 111 del 23.4.2008, pag. 3),— 32008 R 0571: Regolamento (CE) n. 571/2008 della Commissione del 19 giugno 2008 (GU L 161 del 20.6.2008, pag. 4),— 32008 R 0746: Regolamento (CE) n. 746/2008 della Commissione del 17 giugno 2008 (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 11),— 32008 R 0956: Regolamento (CE) n. 956/2008 della Commissione del 29 settembre 2008 (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 8),— 32009 R 0103: Regolamento (CE) n. 103/2009 della Commissione del 3 febbraio 2009 (GU L 34 del 4.2.2009, pag. 11),— 32009 R 0162: Regolamento (CE) n. 162/2009 della Commissione del 26 febbraio 2009 (GU L 55 del 27.2.2009, pag. 11),— 32009 R 0163: Regolamento (CE) n. 163/2009 della Commissione del 26 febbraio 2009 (GU L 55 del 27.2.2009, pag. 17).»;12) al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è aggiunto il seguente adattamento:«H. Al punto c), della sezione B, del capitolo D, dell’allegato IX, dopo la frase “destinati ad uno Stato membro di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 546/2006” è aggiunto il seguente testo:“o alla Norvegia”,»;13) al punto 45 [regolamento (CE) n. 197/2006 della Commissione] della parte 7.2 viene aggiunto il seguente trattino:«— 32009 R 0129: Regolamento (CE) n. 129/2009 della Commissione del 13 febbraio 2009 (GU L 44 del 14.2.2009, pag. 3).»;14) al punto 47 [regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione] della parte 7.2 è aggiunto il testo seguente:«, modificato da:— 32008 R 0584: Regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione del 20 giugno 2008 (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3).»;15) dopo il punto 50 (decisione 2008/486/CE della Commissione) della parte 7.2 vengono aggiunti i seguenti punti:«51. 32008 R 0584: Regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di salmonella enteritidis e di salmonella typhimurium nei tacchini (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3).52. 32009 R 0199: Regolamento (CE) n. 199/2009 della Commissione, del 13 marzo 2009, che dispone una deroga transitoria al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fornitura diretta di piccole quantità di carni fresche ottenute da branchi di polli da carne e di tacchini (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 9).»;16) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 4i (decisione 2007/874/CE della Commissione) della parte 7.2 sono inseriti i punti seguenti:«4j. 32008 D 0815: Decisione 2008/815/CE della Commissione, del 20 ottobre 2008, recante approvazione di alcuni programmi nazionali di lotta contro la salmonella nei polli da carne della specie Gallus gallus (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 43).4k. 32009 D 0771: Decisione 2009/771/CE della Commissione, del 20 ottobre 2009, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella nei tacchini (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 28).»;17) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 41a (decisione 2007/667/CE della Commissione) della parte 7.2 viene inserito il punto seguente:«41b. 32008 D 0908: Decisione 2008/908/CE, della Commissione, del 28 novembre 2008, che autorizza determinatiStati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 24).»;IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/6718) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 42 (decisione 2003/322/CE della Commissione) della parte 7.2 è inserito il seguente trattino:«— 32009 D 0247: Decisione 2009/247/CE della Commissione del 16 marzo 2009 (GU L 73 del 19.3.2009, pag. 20).»;19) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 43 (decisione 2003/324/CE della Commissione) della parte 7.2 è inserito il seguente trattino:«— 32009 D 0722: Decisione 2009/722/CE della Commissione del 29 settembre 2009 (GU L 257 del 30.9.2009, pag. 38).»IT L 58/68 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 115/2010del 10 novembre 2010che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEEIL COMITATO MISTO SEE,visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo,in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,considerando quanto segue:(1) L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 60/2010 dell’11 giugno 2010 ( 1 ).(2) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).(3) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 616/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, che attua la direttiva 2005/94/CE del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione di compartimenti avicoli e compartimentidi altri volatili in cattività in relazione all’influenzaaviaria e misure complementari di biosicurezza preventiva in detti compartimenti ( 3 ).(4) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 789/2009 della Commissione, del 28 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda la protezione contro gli attacchi dei vettori e i requisiti minimi per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale ( 4 ).(5) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1156/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l’esenzione dal divieto di uscita, di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio, di determinati animali di specie ricettive ( 5 ).(6) Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli ( 6 ).(7) Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animalidella specie bovina riproduttori di razza pura ( 7 ).(8) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/437/CE della Commissione, dell’8 giugno 2009, che modifica la decisione 2007/268/CE sull’attuazione di programmi di vigilanza sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri ( 8 ).(9) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/600/CE della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazioneche alcuni Stati membri e loro regioni sono ufficialmenteindenni da brucellosi bovina ( 9 ).(10) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/601/CE della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica l’allegato I della decisione 2004/233/CE con riguardo alle voci relative alla Germania nell’elenco dei laboratori autorizzati a controllare l’efficacia della vaccinazione antirabbicain alcuni carnivori domestici ( 10 ).(11) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/621/CE della Commissione, del 20 agosto 2009, che modifica la decisione 2008/185/CE relativamente all’inclusione dell’Irlanda del Nord nell’elenco delle regioni che applicanoun programma nazionale di controllo approvato della malattia di Aujeszky ( 11 ).(12) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/761/CE della Commissione, del 15 ottobre 2009, recante modificadella decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che la Scozia è ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ( 12 ).(13) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/779/CE della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modificaall’allegato I della decisione 2004/233/CE con riguardoalla voce relativa alla Danimarca nell’elenco dei laboratori autorizzati a controllare l’efficacia della vaccinazioneantirabbica in alcuni carnivori domestici ( 13 ).IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/69( 1 ) GU L 244 del 16.9.2010, pag. 3.( 2 ) GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4.( 3 ) GU L 181 del 14.7.2009, pag. 16.( 4 ) GU L 227 del 29.8.2009, pag. 3.( 5 ) GU L 313 del 28.11.2009, pag. 59.( 6 ) GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7.( 7 ) GU L 323 del 10.12.2009, pag. 1.( 8 ) GU L 145 del 10.6.2009, pag. 45.( 9 ) GU L 204 del 6.8.2009, pag. 39.( 10 ) GU L 204 del 6.8.2009, pag. 43.( 11 ) GU L 217 del 21.8.2009, pag. 5.( 12 ) GU L 271 del 16.10.2009, pag. 34.( 13 ) GU L 278 del 23.10.2009, pag. 58.(14) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/869/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica gli allegati XI, XII, XV e XVI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica e le norme minime di sicurezza che tali laboratori sono tenutia rispettare ( 1 ).(15) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/976/UE della Commissione, del 15 dicembre 2009, che modifica l’allegato D della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda i test diagnostici per la leucosi bovina enzootica ( 2 ).(16) La direttiva 2008/119/CE abroga la direttiva 91/629/CEE del Consiglio ( 3 ), che è integrata nell’accordo e deve pertantoessere abrogata ai sensi del medesimo.(17) La direttiva 2009/157/CE abroga la direttiva 77/504/CEE del Consiglio ( 4 ), che è integrata nell’accordo e deve pertantoessere abrogata ai sensi del medesimo.(18) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura.La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo.(19) La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein,DECIDE:Articolo 1Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come specificatonell’allegato della presente decisione.Articolo 2I testi dei regolamenti (CE) n. 180/2008, (CE) n. 616/2009, (CE) n. 789/2009 e (CE) n. 1156/2009, delle direttive 2008/119/CE e 2007/157/CE e delle decisioni 2009/437/CE, 2009/600/CE, 2009/601/CE, 2009/621/CE, 2009/761/CE, 2009/779/CE, 2009/869/CE e 2009/976/UE nella lingua norvegese, da pubblicarenel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.Articolo 3La presente decisione entra in vigore l’11 novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*).Articolo 4La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplementoSEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.Per il Comitato misto SEEIl presidenteStefán Haukur JÓHANNESSONIT L 58/70 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011( 1 ) GU L 315 del 2.12.2009, pag. 8.( 2 ) GU L 336 del 18.12.2009, pag. 36.( 3 ) GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 28.( 4 ) GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8.(*) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.ALLEGATOIl capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue:1) al punto 11 [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 è aggiunto il seguente trattino:«— 32008 R 0180: Regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008 (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4).»;2) il testo del punto 1 (direttiva 77/504/CEE del Consiglio) della parte 2.1 è soppresso;3) dopo il punto 1 (direttiva 77/504/CEE del Consiglio, soppressa) della parte 2.1 è inserito il seguente punto:«1a. 32009 L 0157: Direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 1).Questo atto non si applica all’Islanda.»;4) al punto 1a (direttiva 2003/85/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:«— 32009 D 0869: Decisione 2009/869/CE della Commissione del 27 novembre 2009 (GU L 315 del 2.12.2009, pag. 8).»;5) al punto 38 (decisione 2007/268/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il quanto segue:«, modificata da:— 32009 D 0437: Decisione 2009/437/CE della Commissione dell’8 giugno 2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 45).»;6) al punto 40 [regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione] della parte 3.2 sono aggiunti i seguenti trattini:«— 32009 R 0789: Regolamento (CE) n. 789/2009 della Commissione del 28 agosto 2009 (GU L 227 del 29.8.2009, pag. 3),— 32009 R 1156: Regolamento (CE) n. 1156/2009 della Commissione del 27 novembre 2009 (GU L 313 del 28.11.2009, pag. 59).»;7) dopo il punto 42 (decisione 2008/896/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il seguente punto:«43. 32009 R 0616: Regolamento (CE) n. 616/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, che attua la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, per quanto riguarda l’autorizzazione di compartimenti avicoli e compartimenti di altri volatili in cattività in relazione all’influenza aviaria e misure complementari di biosicurezza preventiva in detti compartimenti (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 16).Questo atto non si applica all’Islanda.»;8) al punto 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto il seguente trattino:«— 32009 D 0976: Decisione 2009/976/UE della Commissione del 15 dicembre 2009 (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 36).»;9) al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini:«— 32009 D 0600: Decisione 2009/600/CE della Commissione del 5 agosto 2009 (GU L 204 del 6.8.2009, pag. 39),— 32009 D 0761: Decisione 2009/761/CE della Commissione del 15 ottobre 2009 (GU L 271 del 16.10.2009, pag. 34).»;IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/7110) al punto 76 (decisione 2004/233/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini:«— 32009 D 0601: Decisione 2009/601/CE della Commissione del 5 agosto 2009 (GU L 204 del 6.8.2009, pag. 43),— 32009 D 0779: Decisione 2009/779/CE della Commissione del 22 ottobre 2009 (GU L 278 del 23.10.2009, pag. 58).»;11) al punto 84 (decisione 2008/185/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:«— 32009 D 0621: Decisione 2009/621/CE della Commissione del 20 agosto 2009 (GU L 217 del 21.8.2009, pag. 5).»;12) dopo il punto 89 (decisione 2009/177/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente punto:«90. 32008 R 0180: Regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4).Questo atto non si applica all’Islanda.»;13) il testo del punto 4 (direttiva 91/629/CEE del Consiglio) della parte 9.1 è soppresso;14) al punto 11 (direttiva 2008/120/CE del Consiglio) della parte 9.1 viene aggiunto il seguente punto:«12. 32008 L 0119: Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7).Questo atto non si applica all’Islanda.»IT L 58/72 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 116/2010del 10 novembre 2010che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEEIL COMITATO MISTO SEE,visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo,in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,considerando quanto segue:(1) L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 81/2010 del 2 luglio 2010 ( 1 ).(2) Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/141/CE della Commissione, del 23 novembre 2009, che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeoe del Consiglio per quanto riguarda ai i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communisL., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. ( 2 ).(3) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,DECIDE:Articolo 1Al punto 33 (direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo viene aggiunto il trattino seguente:«— 32009 L 0141: Direttiva 2009/141/CE della Commissionedel 23 novembre 2009 (GU L 308 del 24.11.2009, pag. 20).»Articolo 2I testi della direttiva 2009/141/CE nelle lingue islandese e norvegese,da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.Articolo 3La presente decisione entra in vigore l’11 novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*).Articolo 4La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplementoSEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.Per il Comitato misto SEEIl presidenteStefán Haukur JÓHANNESSONIT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/73( 1 ) GU L 277 del 21.10.2010, pag. 34.( 2 ) GU L 308 del 24.11.2009, pag. 20.(*) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 117/2010del 10 novembre 2010che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEEIL COMITATO MISTO SEE,visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo,in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,considerando quanto segue:(1) L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisionedel Comitato misto SEE n. 138/2009 del 4 dicembre 2009 ( 1 ).(2) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/231/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, recante modifica della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia ( 2 ).(3) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/322/CE della Commissione, del 18 aprile 2008, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia ( 3 ).(4) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/298/CE della Commissione, del 26 marzo 2009, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia ( 4 ).(5) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/157/UE della Commissione, del 12 marzo 2010, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia ( 5 ),DECIDE:Articolo 1Al punto 3k (decisione 2006/502/CE della Commissione) del capitolo XIX dell’allegato II dell’accordo è aggiunto il quanto segue:«, modificata da:— 32007 D 0231: Decisione 2007/231/CE della Commissionedel 12 aprile 2007 (GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16),— 32008 D 0322: Decisione 2008/322/CE della Commissionedel 18 aprile 2008 (GU L 109 del 19.4.2008, pag. 40),— 32009 D 0298: Decisione 2009/298/CE della Commissionedel 26 marzo 2009 (GU L 81 del 27.3.2009, pag. 23),— 32010 D 0157: Decisione 2010/157/UE della Commissionedel 12 marzo 2010 (GU L 67 del 17.3.2010, pag. 9).»Articolo 2I testi delle decisioni 2007/231/CE, 2008/322/CE, 2009/298/CE e 2010/157/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.Articolo 3La presente decisione entra in vigore l’11 novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*).Articolo 4La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplementoSEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.Per il Comitato misto SEEIl presidenteStefán Haukur JÓHANNESSONIT L 58/74 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011( 1 ) GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 31.( 2 ) GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16.( 3 ) GU L 109 del 19.4.2008, pag. 40.( 4 ) GU L 81 del 27.3.2009, pag. 23.( 5 ) GU L 67 del 17.3.2010, pag. 9.(*) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 118/2010del 10 novembre 2010che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEEIL COMITATO MISTO SEE,visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo,in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,considerando quanto segue:(1) L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisionedel Comitato misto SEE n. 138/2009 del 4 dicembre 2009 ( 1 ).(2) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/251/CE della Commissione, del 17 marzo 2009, che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato ( 2 ).(3) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/153/UE della Commissione, dell’11 marzo 2010, che proroga la validità della decisione 2009/251/CE che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato ( 3 ),DECIDE:Articolo 1Dopo il punto 3m (decisione 2008/357/CE della Commissione) del capitolo XIX dell’allegato II dell’accordo viene inserito il punto seguente:«3n. 32009 D 0251: Decisione 2009/251/CE della Commissione,del 17 marzo 2009, che impone agli Stati membridi garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato (GU L 74 del 20.3.2009, pag. 32), modificatada:— 32010 D 0153: Decisione 2010/153/UE della Commissionedell’11 marzo 2010 (GU L 63 del 12.3.2010, pag. 21).»Articolo 2I testi delle decisioni 2009/251/CE e 2010/153/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.Articolo 3La presente decisione entra in vigore l’11 novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*).Articolo 4La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplementoSEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.Per il Comitato misto SEEIl presidenteStefán Haukur JÓHANNESSONIT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/75( 1 ) GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 31.( 2 ) GU L 74 del 20.3.2009, pag. 32.( 3 ) GU L 63 del 12.3.2010, pag. 21.(*) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 119/2010del 10 novembre 2010che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEEIL COMITATO MISTO SEE,visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo,in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,considerando quanto segue:(1) L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisionedel Comitato misto SEE n. 8/2006 del 27 gennaio 2006 ( 1 ).(2) Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici( 2 ).(3) Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all’istituzione,a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile ( 3 ),DECIDE:Articolo 1Dopo il punto 3 (direttiva 2004/57/CE della Commissione ) del capitolo XXIX dell’allegato II dell’accordo vengono aggiunti i punti seguenti:«4. 32007 L 0023: Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissionesul mercato di articoli pirotecnici (GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1).5. 32008 L 0043: Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazionee tracciabilità degli esplosivi per uso civile (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8).»Articolo 2I testi delle direttive 2007/23/CE e 2008/43/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.Articolo 3La presente decisione entra in vigore l’11 novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*).Articolo 4La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplementoSEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.Per il Comitato misto SEEIl presidenteStefán Haukur JÓHANNESSONIT L 58/76 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011( 1 ) GU L 92 del 30.3.2006, pag. 29.( 2 ) GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1.( 3 ) GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8.(*) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 120/2010del 10 novembre 2010che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEEIL COMITATO MISTO SEE,visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo,in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,considerando quanto segue:(1) L’allegato IX dell’accordo è stato modificato dalla decisionedel Comitato misto SEE n. 85/2010 del 2 luglio 2010 ( 1 ).(2) Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari(OICVM) (rifusione) ( 2 ).(3) Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/83/CE della Commissione, del 27 luglio 2009, che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizionitecniche relative alla gestione del rischio ( 3 ).(4) Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenzialedell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE ( 4 ).(5) Occorre integrare nell’accordo la raccomandazione 2009/384/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari( 5 ).(6) La direttiva 2009/65/CE abroga, a decorrere dal 1 o luglio 2011, la direttiva 85/611/CEE del Consiglio ( 6 ), che è integrata nell’accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 1 o luglio 2011.(7) La direttiva 2009/110/CE abroga, a decorrere dal 30 aprile 2011, la direttiva 2000/46/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), che è integrata nell’accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 30 aprile 2011.(8) La direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ), che è stata integrata nell’accordo dalla decisionedel Comitato misto SEE n. 115/2003 ( 9 ) del 26 settembre 2003, ha abrogato la direttiva 77/92/CEE del Consiglio ( 10 ), che è integrata nell’accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,DECIDE:Articolo 1L’allegato IX dell’accordo è modificato come segue:1) i punti 30 (direttiva 85/611/CEE del Consiglio) e 30a (direttiva2007/16/CE della Commissione) diventano i punti 30a e 30b;2) prima del nuovo punto 30a (direttiva 85/611/CEE del Consiglio)viene inserito il seguente punto:«30. 32009 L 0065: Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernenteil coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).»;3) il testo del nuovo punto 30a (direttiva 85/611/CEE del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 1 o luglio 2011;4) il punto 15 (direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) diventa il punto 15a;5) prima del nuovo punto 15a (direttiva 2000/46/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente punto:«15. 32009 L 0110: Direttiva 2009/110/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica,che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7);IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/77( 1 ) GU L 277 del 21.10.2010, pag. 39.( 2 ) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.( 3 ) GU L 196 del 28.7.2009, pag. 14.( 4 ) GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.( 5 ) GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22.( 6 ) GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.( 7 ) GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.( 8 ) GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.( 9 ) GU L 331 del 18.12.2003, pag. 34.( 10 ) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 14.6) il testo del nuovo punto 15a (direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso a decorreredal 30 aprile 2011;7) al punto 14 (direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) vengono aggiunti i seguenti trattini:«— 32009 L 0083: Direttiva 2009/83/CE della Commissionedel 27 luglio 2009 (GU L 196 del 28.7.2009, pag. 14),— 32009 L 0110: Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).»;8) al punto 23b (direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeoe del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:«— 32009 L 0110: Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).»;9) dopo il punto 43 (raccomandazione 2007/657/CE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:«44. 32009 H 0384: Raccomandazione 2009/384/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22).»;10) il testo del punto 13 (direttiva 77/92/CEE del Consiglio) è soppresso;11) i punti 29f (direttiva 2004/72/CE della Commissione) e 29g (direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) diventano i punti 29c e 29d;12) il punto 29ga (direttiva 2007/14/CE della Commissione) diventa il punto 29da;13) il punto 29h [regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione]diventa il punto 29e.Articolo 2I testi delle direttive 2009/65/CE, 2009/83/CE e 2009/110/CE e della raccomandazione 2009/384/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.Articolo 3La presente decisione entra in vigore l’11 novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*).Articolo 4La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplementoSEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.Per il Comitato misto SEEIl presidenteStefán Haukur JÓHANNESSONIT L 58/78 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011(*) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 121/2010del 10 novembre 2010che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEEIL COMITATO MISTO SEE,visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo,in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,considerando quanto segue:(1) L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisionedel Comitato misto SEE n. 108/2010 del 1 o ottobre2010 ( 1 ).(2) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/187/UE della Commissione, del 25 marzo 2010, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose( 2 ),DECIDE:Articolo 1Al punto 13c (direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il seguentetrattino:«— 32010 D 0187: Decisione 2010/187/UE della Commissionedel 25 marzo 2010 (GU L 83 del 30.3.2010, pag. 24).»Articolo 2I testi della decisione 2010/187/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.Articolo 3La presente decisione entra in vigore l’11 novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*).Articolo 4La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplementoSEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.Per il Comitato misto SEEIl presidenteStefán Haukur JÓHANNESSONIT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/79( 1 ) GU L 332 del 16.12.2010, pag. 58.( 2 ) GU L 83 del 30.3.2010, pag. 24.(*) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 122/2010del 10 novembre 2010che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEEIL COMITATO MISTO SEE,visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo,in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,considerando quanto segue:(1) L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisionedel Comitato misto SEE n. 108/2010 del 1 o ottobre2010 ( 1 ).(2) La raccomandazione 2010/19/UE della Commissione, del 13 gennaio 2010, relativa allo scambio sicuro di dati elettronici tra Stati membri per verificare l’univocità delle carte del conducente emesse ( 2 ) deve essere inserita nell’accordo,DECIDE:Articolo 1Dopo il punto 36a (direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeoe del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il testo seguente:«ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTOLe parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:36b. 32010 H 0019: Raccomandazione 2010/19/UE della Commissione, del 13 gennaio 2010, relativa allo scambiosicuro di dati elettronici tra Stati membri per verificarel’univocità delle carte del conducente emesse (GU L 9 del 14.1.2010, pag. 10).»Articolo 2I testi della raccomandazione 2010/19/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.Articolo 3La presente decisione entra in vigore l’11 novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*).Articolo 4La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplementoSEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.Per il Comitato misto SEEIl presidenteStefán Haukur JÓHANNESSONIT L 58/80 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011( 1 ) GU L 332 del 16.12.2010, pag. 58.( 2 ) GU L 9 del 14.1.2010, pag. 10.(*) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 123/2010del 10 novembre 2010che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEEIL COMITATO MISTO SEE,visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo,in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,considerando quanto segue:(1) L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisionedel Comitato misto SEE n. 108/2010 del 1 o ottobre2010 ( 1 ).(2) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione, del 6 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativiapplicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili( 2 ),DECIDE:Articolo 1Al punto 66l [regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il testo seguente:«, modificato da:— 32010 R 0285: Regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione del 6 aprile 2010 (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 19).»Articolo 2I testi del regolamento (UE) n. 285/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.Articolo 3La presente decisione entra in vigore l’11 novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*).Articolo 4La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplementoSEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.Per il Comitato misto SEEIl presidenteStefán Haukur JÓHANNESSONIT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/81( 1 ) GU L 332 del 16.12.2010, pag. 58.( 2 ) GU L 87 del 7.4.2010, pag. 19.(*) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 124/2010del 10 novembre 2010che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEEIL COMITATO MISTO SEE,visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo,in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,considerando quanto segue:(1) L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisionedel Comitato misto SEE n. 93/2010 del 2 luglio 2010 ( 1 ).(2) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati ( 2 ), come rettificato dalla GU L 328 del 15.12.2009, pag. 83.(3) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/442/CE della Commissione, del 5 giugno 2009, recante attuazionedella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la rendicontazione ( 3 ), come rettificata dalla GU L 322 del 9.12.2009, pag. 40,DECIDE:Articolo 1Nell’allegato XX dell’accordo, dopo il punto 1j (direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseritii punti seguenti:«1ja. 32008 R 1205: Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12), come rettificato dalla GU L 328 del 15.12.2009, pag. 83.1jb. 32009 D 0442: Decisione 2009/442/CE della Commissione,del 5 giugno 2009, recante attuazione della direttiva2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la rendicontazione (GU L 148 dell’11.6.2009, pag. 18), come rettificata dalla GU L 322 del 9.12.2009, pag. 40.»Articolo 2I testi del regolamento (CE) n. 1205/2008, rettificato dalla GU L 328 del 15.12.2009, pag. 83, e della direttiva 2009/442/CE, rettificata dalla GU L 322 del 9.12.2009, pag. 40, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.Articolo 3La presente decisione entra in vigore l’11 novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisionedel Comitato misto SEE n. 55/2010 del 30 aprile 2010 ( 4 ).Articolo 4La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplementoSEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.Per il Comitato misto SEEIl presidenteStefán Haukur JÓHANNESSONIT L 58/82 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011( 1 ) GU L 277 del 21.10.2010, pag. 47.( 2 ) GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12.( 3 ) GU L 148 dell’11.6.2009, pag. 18.(*) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.( 4 ) GU L 181 del 15.7.2010, pag. 23.DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 125/2010del 10 novembre 2010che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEEIL COMITATO MISTO SEE,visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo,in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,considerando quanto segue:(1) L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisionedel Comitato misto SEE n. 93/2010 del 2 luglio 2010 ( 1 ).(2) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/967/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitariodi qualità ecologica ai rivestimenti del suolo di materie tessili ( 2 ).(3) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/18/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitariodi qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno ( 3 ),DECIDE:Articolo 1Dopo il punto 2z (decisione 2009/543/CE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo sono inseriti i punti seguenti:«2za. 32009 D 0967: Decisione 2009/967/CE della Commissione,del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo di materie tessili (GU L 332 del 17.12.2009, pag. 1).2zb. 32010 D 0018: Decisione 2010/18/CE della Commissione,del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno (GU L 8 del 13.1.2010, pag. 32).»Articolo 2I testi delle decisioni 2009/967/CE e 2010/18/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.Articolo 3La presente decisione entra in vigore l’11 novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*).Articolo 4La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplementoSEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.Per il Comitato misto SEEIl presidenteStefán Haukur JÓHANNESSONIT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/83( 1 ) GU L 277 del 21.10.2010, pag. 47.( 2 ) GU L 332 del 17.12.2009, pag. 1.( 3 ) GU L 8 del 13.1.2010, pag. 32.(*) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 126/2010del 10 novembre 2010che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEEIL COMITATO MISTO SEE,visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo,in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,considerando quanto segue:(1) L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisionedel Comitato misto SEE n. 93/2010 del 2 luglio 2010 ( 1 ).(2) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/915/CE della Commissione, del 30 ottobre 2008, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemidi monitoraggio degli Stati membri risultanti dall’esercizio di intercalibrazione ( 2 ),DECIDE:Articolo 1Dopo il punto 13caa (direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XX dell’accordo è inserito il seguente punto:«13cab. 32008 D 0915: Decisione 2008/915/CE della Commissione,del 30 ottobre 2008, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultantidall’esercizio di intercalibrazione (GU L 332 del 10.12.2008, pag. 20).»Articolo 2I testi della decisione 2008/915/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.Articolo 3La presente decisione entra in vigore l’11 novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*).Articolo 4La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplementoSEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.Per il Comitato misto SEEIl presidenteStefán Haukur JÓHANNESSONIT L 58/84 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011( 1 ) GU L 277 del 21.10.2010, pag. 47.( 2 ) GU L 332 del 10.12.2008, pag. 20.(*) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 127/2010del 10 novembre 2010che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEEIL COMITATO MISTO SEE,visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo,in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,considerando quanto segue:(1) L’allegato XXII dell’accordo è stato modificato dalla decisionedel Comitato misto SEE n. 113/2010 del 1 o ottobre2010 ( 1 ).(2) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/64/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa all’adeguatezzadelle autorità competenti di alcuni paesi terzi in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeoe del Consiglio ( 2 ),DECIDE:Articolo 1Nell’allegato XXII dell’accordo, dopo il punto 10fa (decisione 2008/627/CE della Commissione) viene aggiunto il punto seguente:«10fb. 32010 D 0064: Decisione 2010/64/UE della Commissione,del 5 febbraio 2010, relativa all’adeguatezza delle autorità competenti di alcuni paesi terzi in conformitàalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeoe del Consiglio (GU L 35 del 6.2.2010, pag. 15).»Articolo 2I testi della decisione 2010/64/UE nelle lingue islandese e norvegese,da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.Articolo 3La presente decisione entra in vigore l’11 novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*).Articolo 4La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplementoSEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.Per il Comitato misto SEEIl presidenteStefán Haukur JÓHANNESSONDichiarazione comune delle parti contraenti in merito alla decisione n. 127/2010 che integra nell’accordo la decisione 2010/64/UE della Commissione«La decisione 2010/64/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa all’adeguatezza delle autorità competenti di alcuni paesi terzi in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguarda il riconoscimento dell’adeguatezza delle autorità di paesi terzi. L’integrazione di tale decisione lascia impregiudicato il campo d’applicazione dell’accordo SEE.»IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/85( 1 ) GU L 332 del 16.12.2010, pag. 63.( 2 ) GU L 35 del 6.2.2010, pag. 15.(*) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.IV(Atti adottati prima del 1 o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom)DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTAN. 167/09/COLdel 27 marzo 2009in merito alla locazione e alla vendita della base aerea di Lista (Norvegia)L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA ( 1 ),VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ), in particolaregli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,VISTO l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia ( 3 ), in particolare l’articolo 24,VISTO l’articolo 1, paragrafo 3, della parte I e l’articolo 4, paragrafo2, della parte II del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia ( 4 ),VISTA la Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE ( 5 ) e in particolare la parte V relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità,DOPO AVER INVITATO le parti interessate a presentare osservazioniconformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3 ( 6 ),VISTE le osservazioni trasmesse,considerando quanto segue:I. FATTI1. PROCEDIMENTOLa decisione n. 183/07/COL di avviare il procedimento d’indagineformale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel supplemento SEE. L’Autorità ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. L’Autorità ha ricevuto osservazionida Lista Lufthavn AS. Con lettera del 4 dicembre 2007 (doc. n. 455712), l’Autorità ha trasmesso le osservazioni alle autorità norvegesi fornendo loro l’opportunità di esprimersi in merito. Con lettera del 12 dicembre 2007 (doc. n. 457245), le autorità norvegesi hanno presentato le loro osservazioni.L’Autorità ha nominato un esperto, il sig. Geir Saastad, incaricandolodi condurre una valutazione da perito indipendente della base aerea di Lista. La nomina dell’esperto è divenuta effettiva il 14 aprile 2008. L’obiettivo della missione dell’esperto era quello di determinare: i) il valore di mercato della base aerea; e ii) il valore da associare alle obbligazioni relative a terreni e fabbricati.La relazione finale del perito indipendente è stata trasmessa all’Autorità nel mese di maggio 2008.Con lettera datata 18 luglio 2008 (doc. n. 486089), l’Autorità ha richiesto alle autorità norvegesi di fornire ulteriori informazioni.Le autorità norvegesi hanno fornito le informazioni richieste mediante lettera datata 28 agosto 2008 (doc. n. 489312).2. DESCRIZIONE DELLE MISURE OGGETTO DI INDAGINEDue misure distinte sono state oggetto di indagine da parte dell’Autorità: la locazione e la vendita della base aerea di Lista.2.1. DESCRIZIONE DELLA BASE AEREA DI LISTANella proposta n. 50 (1994-1995) al Parlamento ( 7 ), il ministero della Difesa ha presentato la sua proposta sulla chiusura della base aerea. Il ministero della Difesa ha proposto una cosiddetta «alternativa di sviluppo». Nell’ambito del piano, le forze armate norvegesi avrebbero valutato l’insieme dei fabbricati per decidere quali non avrebbero potuto o dovuto essere utilizzati per scopiIT L 58/86 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011( 1 ) In appresso denominata «Autorità».( 2 ) In appresso denominato «accordo SEE».( 3 ) In appresso denominato «accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».( 4 ) In appresso denominato il «protocollo 3».( 5 ) Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall’Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (in appresso «GU») L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1. La guida è stata modificata da ultimo il 16 dicembre 2008 ed è in appresso denominata«guida sugli aiuti di Stato». La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è disponibile sul sito Internet dell’Autorità: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/state_aid_guidelines/( 6 ) Pubblicato nella GU C 250 del 25.10.2007, pag. 28, e nel supplementoSEE n. 50 del 25.10.2007, pag. 13.( 7 ) La St.prp. n. 50 (1994-1995) del 12 giugno 1995 faceva seguito alla risoluzione in cui il Parlamento aveva deciso in merito alla riorganizzazionedelle forze armate norvegesi. Come parte della riorganizzazione,la base aerea di Lista doveva essere chiusa a partire dal 1 o gennaio 1996.industriali o commerciali. I fabbricati che avrebbero potuto essereusati per fini commerciali/industriali avrebbero dovuto essereconservati per un periodo massimo di dieci anni al fine di analizzare le possibilità di sviluppo commerciale e disporre il migliore utilizzo possibile della base aerea.Per dare seguito alla relazione del Parlamento, sono state redatte varie relazioni per avere un panorama delle condizioni generali della base aerea di Lista (le autorità norvegesi hanno solo presentatouna relazione in materia di sicurezza antincendio datata 24 gennaio 2002 in cui TekØk ha riferito sulle norme vigenti al momento, raccomandato miglioramenti e calcolato i costi dei lavori consigliati).La base aerea di Lista copre 5 000 000 m 2 di terreno. L’insieme dei fabbricati è composto da magazzini, caserme, mense e aviorimesseche rappresentano un totale di circa 28 000 m 2 . La proprietà include altresì una pista e una zona umida.Secondo il piano settoriale comunale della base aerea di Lista approvato dal Consiglio comunale di Farsund, la proprietà potrebbeessere adibita ad attività commerciali, ivi compresi i servizi di aviazione, lo sviluppo pubblico, l’artigianato e l’industria.L’area intorno a Slevdalsvannet, che racchiude la zona umida e un deposito di munizioni per le forze armate norvegesi,è stata riservata all’utilizzo delle stesse forze armate norvegesi,dei servizi aeroportuali e per la tutela della natura. Circa 1 900 000 m 2 potrebbero essere destinati a scopi industriali. Porzioni di territorio e alcuni fabbricati sono protetti conformementeal piano di protezione nazionale da parte delle forze armate norvegesi, tra cui:— tre aviorimesse e un simulatore per la difesa aerea,— una mensa, e— parti del territorio, comprese piste, vie di rullaggio e una parte della rete stradale.2.2. LA LOCAZIONE DELLA BASE AEREA DI LISTANell’ambito della riorganizzazione delle proprietà delle forze armate norvegesi, nel 1994-1995 si è convenuto in merito alla cessazione, a partire dal 1 o luglio 1996, delle attività aeree militari della base aerea di Lista.Il 27 giugno 1996, la Norwegian Defence Estates Agency (di seguito la «NDEA») ha stipulato un contratto di locazione di 10 anni con la Lista Airport Development AS (di seguito «LAD») di durata compresa tra il 1 o luglio 1996 e il 30 giugno 2006 con possibilità per la LAD di affittare la base aerea per un ulteriore periodo di dieci anni. L’impresa era di proprietà del Comune di Farsund (20 %) e di investitori locali (80 %). Il contratto interessavanove edifici, corrispondenti a circa 12 500 m 2 e la pista, per un totale di 421 610 m 2 .L’obiettivo principale del contratto era quello di sviluppare, nell’ambito dell’attuazione dell’«alternativa di sviluppo» ed entro il periodo massimo di dieci anni, servizi aerei commerciali nella base aerea.Il 1 o luglio 1996 il contratto di locazione è stato trasferito alla Lista Lufthavn AS (di seguito «LILAS») che, in quanto tale, è stata costituita in data 3 maggio 1996.In base al contratto di locazione la LILAS avrebbe affittato una porzione specifica degli edifici e la pista per un prezzo annuo di 10 000 NOK da rivedere ogni cinque anni. Alla NDEA sarebbe altresì spettato il 15 % del reddito di LILAS derivante dal subaffittodegli edifici. Nel periodo compreso tra il 1 o luglio 1996 e il mese di settembre 2002, la LILAS ha stipulato vari contratti di subaffitto. La rendita corrisposta alla NDEA per il subaffitto è stata pari a 245 405 NOK.In base al contratto di locazione il titolare della base aerea era responsabile della manutenzione esterna degli edifici e della pista. La responsabilità era limitata a 1 500 000 NOK l’anno. In considerazione di questo obbligo, il titolare aveva diritto a una ripartizione dei profitti. Conformemente all’articolo 3 del contratto di locazione, nel caso in cui il profitto generato conseguentementeall’uso commerciale della base aerea superasse i 4 500 000 NOK il titolare della base aerea avrebbe diritto al 20 % dei profitti in eccesso rispetto a tale importo.Per un determinato periodo sono stati operati servizi commerciali.Braathen Safe e Air Stord hanno condotto servizi commercialifino al 1 o novembre 1999. Nel corso dell’anno 2000, la LILAS ha continuato a indagare in merito alla possibilità di ripristinare i voli di linea e sviluppare l’aeroporto come terminal merci con il trasporto aereo internazionale di merci verso l’Europa.La LILAS è riuscita a ripristinare un volo di linea tra Oslo e Lista operato da Cost Air nel corso del 2001 mentre nel 2002 non sono stati operati voli presso l’aeroporto di Lista. Giacché la LILAS non ha perseguito il suo obiettivo iniziale di creare serviziaerei commerciali presso la base aerea, le entrate nel corso degli anni 1996-2002 non hanno mai superato i 4 500 000 NOK annui.Alla fine del periodo iniziale di dieci anni, la LILAS aveva la possibilità di prolungare il contratto di locazione per altri dieci anni. Nel caso in cui non avesse esercitato tale diritto, la LILAS poteva acquistare un’area specifica della base aerea al prezzo di 10 000 000 NOK. Inoltre, in base al contratto, la LILAS aveva la possibilità, nel caso in cui la NDEA avesse deciso di vendere la base aerea di LISTA in blocco nel corso del periodo di locazione, di acquisire interamente la base aerea al prezzo di 25 000 000 NOK. Con lettera datata 13 dicembre 2002, la LILAS ha rinunciato al suo diritto di prelazione rispetto all’acquistoin blocco della base aerea di Lista e dunque la base aerea è stata venduta alla Lista Flypark AS.Nel mese di giugno 2006, conformemente ai termini del contrattodi locazione, la LILAS ha esercitato il suo diritto di prelazioneper l’acquisto dalla Lista Flypark AS di porzioni della base aerea di Lista per un importo di 10 000 000 NOK.IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/872.3. LA VENDITA DELLA BASE AEREA DI LISTAIl 12 settembre 2002, la NDEA ha venduto la base aerea di Lista alla Lista Flypark AS. Per lo Stato norvegese, la vendita ha comportato un esborso netto a favore della Lista Flypark AS di 10 875 000 NOK. Al fine di analizzare i termini e le condizioni della vendita, occorre distinguere due fasi successive: da un lato la valutazione del valore di mercato della proprietà e dall’altro la valutazione delle obbligazioni relative a terreni e fabbricati.2.3.1. Azioni intraprese per reperire un acquirente della base aereaNel 1997 la LILAS ha contattato la NDEA per avviare i negoziatiper l’acquisto della base aerea. Il 21 ottobre 1998 il comunedi Farsund e la LILAS hanno convenuto una strategia per l’acquisto della proprietà. I negoziati tra la NDEA, il comune di Farsund e la LILAS sono stati tuttavia interrotti il 22 febbraio 1999 a fronte di un mancato accordo tra le parti sul prezzo.Nel corso del 2000, la NDEA ha inserito numerosi annunci sulla stampa locale (Farsund Avis) e regionale (Fedrelandsvennen e Stavanger Aftenblad) per la vendita della proprietà. Il tipo di vendita previsto in quel periodo era di porzioni di proprietà. La pubblicità non ha tuttavia condotto ad alcuna vendita.Il 16 e 17 agosto 2001, la NDEA ha organizzato la Conferenza di Lista a cui sono stati invitati 7 000-8 000 investitori potenziali.Scopo della conferenza era quello di presentare alle parti interessate la base aerea di Lista e la possibile trasformazione della base stessa da uso militare a civile. Dopo la conferenza è stato nominato un consulente, il sig. Hjort, affinché fornisse assistenza durante la vendita. Egli ha concluso che «la base aerea era difficile da vendere a operatori del settore immobiliare giacchénon vi erano acquirenti con buona solvibilità e perché le potenzialità di utilizzo della proprietà erano molto limitate a causa del contratto con la LILAS».Ad agosto 2001, la NDEA ha deciso che la proprietà dovesse essere venduta in blocco per evitare che talune aree della base aerea perdessero del tutto l’interesse dei potenziali acquirenti.Nel contesto dei negoziati condotti all’inizio del 2002 con gli operatori del settore immobiliare Intervest Eiendom AS e InterconsultProsjektutvikling AS, la NDEA ha ordinato alla Verditakste alla OPAK, due aziende che si occupano della valutazionedei beni immobili, di condurre due stime del valore. I negoziati non hanno avuto successo, ma il 12 settembre 2002 è stato raggiunto un accordo di vendita tra la NDEA e la Lista Flypark AS.2.3.2. Il prezzo di acquistoIl prezzo di acquisto si è basato su tre elementi: i) il prezzo reale da corrispondere per la proprietà; ii) un pagamento supplementarecorrispondente al 50 % del prezzo netto di rivendita; e iii) un importo corrispondente al 30 % degli utili netti derivanti dal contratto di locazione.i) Prezzo della proprietàLa relazione della OPAK, datata 29 maggio 2002, ha operato una distinzione fra i tre scenari seguenti: la vendita della proprietàa un nuovo acquirente (32 000 000 NOK), la vendita della proprietà al locatario sulla base del suo diritto di prelazionesull’acquisto di parte dell’edificio e del terreno affittato alla fine del periodo di dieci anni di locazione (34 000 000 NOK) e la vendita della proprietà al locatario sulla base del suo diritto di prelazione sull’acquisto della proprietà in blocco durante il periododi locazione (25 000 000 NOK).La relazione della Verditakst, datata 7 giugno 2002, ha concluso che il valore di mercato della proprietà era pari a 1 100 000 NOK.Il prezzo di vendita è stato in realtà concordato sulla base della valutazione della Verditakst (11 000 000 NOK).Sulla base della relazione in materia di sicurezza antincendio citata in precedenza, dal valore della proprietà è stato dedotto un importo di 7 500 000 NOK per tenere conto degli interventi necessari per adeguarsi alle norme vigenti in materia di sicurezzaantincendio. Il prezzo di vendita della proprietà è stato dunque ridotto a 3 500 000 NOK.ii) Spartizione del 50 % del prezzo netto di rivenditaConformemente all’articolo 3 del contratto di vendita, alla NDEA è stato concesso il 50 % di qualunque reddito generato dalla vendita di lotti della proprietà. La vendita di due lotti ha comportato il trasferimento di 795 263 NOK alla NDEA. Sono in pendenza ulteriori 5 000 000 NOK per i quali c’è ancora disaccordo sull’interpretazione di tale disposizione, in relazione all’acquisto da parte della LILAS dell’area su cui aveva un’opzionenell’ambito del contratto di locazione.iii) 30 % dell’utile netto derivante dal contratto di locazioneAlla NDEA spettava inoltre il 30 % di qualsivoglia profitto dopo le imposte generato nell’ambito del contratto di locazione. Tuttaviatra il 2003 e il 2006 la Lista Flypark AS non ha generato utili.2.3.3. Il valore associato alle obbligazioni relative a terreni e fabbricatiSi è convenuto che l’acquirente sarebbe stato risarcito per le obbligazioni connesse alla proprietà che non erano state tenute in considerazione nella stima. Il risarcimento ha coperto i seguenticosti:i) risarcimento per le installazioni tecniche (per esempio, le linee elettriche di trasmissione): 3 500 000 NOKLa NDEA ha assunto la responsabilità di contribuire alla trasformazione della base aerea da base militare ad attività commerciale conformemente alla decisione del Parlamento: «conformemente alla risoluzione del Parlamento, le forze armate sono obbligate a preparare l’area per uso civile. Tale obbligazione riguarda soprattutto qualsivoglia impegno nei confronti dei proprietari dei terreni adiacenti rispetto al sistema di drenaggio, nonché la promozione di nuove infrastrutturein connessione con lo sviluppo dell’area»;IT L 58/88 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011ii) risarcimento connesso allo sviluppo di nuove infrastrutture: 5 500 000 NOKLa NDEA è stata nuovamente obbligata a sostenere i costi di trasformazione della base aerea da uso militare a civile;iii) risarcimento relativo al contratto di locazione con la LILAS: 5 375 000 NOKIn base al contratto di locazione il titolare della base aerea è responsabile per i costi operativi e per la manutenzione esterna degli edifici e della pista. Tali responsabilità sono state tuttavia limitate a 1 500 000 NOK l’anno. Giacché la NDEA era, al momento della vendita nel 2002, obbligata a corrispondere alla LILAS un importo annuo di 1 500 000 NOK per circa altri quattro anni, è stato accredito alla Lista Flypark AS l’importo di 5 375 000 NOK per soddisfare questi obblighi nei confronti della LILAS.Tali risarcimenti complessivi – pari a 14 375 000 NOK – vanno considerati a fronte di un prezzo di vendita di 3 500 000 NOK. Le autorità norvegesi hanno quindi versato all’acquirente 10 875 000 NOK.3. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ NORVEGESI3.1. OSSERVAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA LILAS3.1.1. Nessun aiuto o vantaggio concesso alla LILAS nell’ambitodel contratto di locazioneLe autorità norvegesi hanno indicato che, sebbene l’affitto specificatonel contratto di locazione fosse in effetti pari a 10 000 NOK l’anno, tale valore non rispecchiava in modo accurato il reale importo versato alla NDEA. In effetti la NDEA aveva altresì diritto al 15 % degli utili della LILAS derivanti dal subaffitto degli edifici. Inoltre, nel caso in cui il reddito lordo connesso all’aviazione commerciale avesse superato i 4 500 000 NOK annui, alla NDEA sarebbe spettato anche il 20 % del reddito oltre tale soglia.Il reddito derivante dal subaffitto corrisposto alla NDEA è stato pari a 245 405 NOK. Secondo le autorità norvegesi, il reddito derivante dal subaffitto di 245 405 NOK deve essere aggiunto all’affitto annuale di 10 000 NOK. L’affitto totale durante il periodo di locazione fino alla vendita nel 2002 è stato pari a 310 405 NOK.Le autorità norvegesi sostengono inoltre che la LILAS doveva sviluppare e far funzionare la proprietà e occuparsi della sua manutenzione per i servizi aerei commerciali nella base aerea, attività che equivalevano a un onere di servizio pubblico. In questo contesto l’importo dell’affitto corrisposto dovrebbe essere considerato trascurabile ai fini della valutazione del contratto di locazione. Nel caso il progetto fosse andato a buon fine, i profitti della LILAS nell’ambito del contratto di locazione avrebberopotuto essere consistenti. D’altro lato, se dovessero essere rispettate le previsioni più moderate, allora la locazione della base aerea, a causa del rischio finanziario del contratto di locazionedeterminato da costi sostanziali inevitabili, non sarebbe stata conveniente per la LILAS.3.1.2. Nessun effetto sul commercio tra gli Stati SEELe autorità norvegesi hanno sostenuto che non vi fossero indicazionirelativamente al fatto che tali aiuti avessero comportato delle conseguenze per il commercio tra gli Stati SEE nonché falsato la concorrenza. Esse hanno fatto riferimento agli orientamentiin materia di aiuti di stato concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali ( 8 ) in base ai quali quello di Lista verrebbe classificato come un aeroporto della categoria D, vale a dire quella dei piccoli aeroporti regionali,con un volume annuo di traffico passeggeri inferiore a 1 milione. Il bacino di utenti complessivo dell’aeroporto di Lista è di 32 000 persone. Gli orientamenti in materia aeroportuale stabiliscono che «è poco probabile che i finanziamenti concessi ai piccoli aeroporti regionali (categoria D) siano tali da falsare la concorrenza e da incidere sugli scambi in misura contraria al comune interesse» ( 9 ).3.1.3. Nessuna concessione di aiuti illegittimiLe autorità norvegesi sostengono che nel rivedere i termini del contratto di locazione occorrerebbe far riferimento ai nuovi orientamenti in materia aeroportuale ( 10 ). In effetti, anche se non erano stati ancora adottati al momento della stipula del contratto di locazione, le autorità norvegesi sostengono che i nuovi orientamenti in materia aeroportuale «si aggiungono più che si sostituiscono» ai precedenti orientamenti e dovrebbero dunque essere presi in considerazione.Le autorità norvegesi sostengono che alla LILAS è stato affidato un onere di servizio pubblico corrispondente al «funzionamento delle infrastrutture, ivi compresa la manutenzione e la gestione delle infrastrutture aeroportuali». Fanno quindi riferimento ai nuovi orientamenti in materia aeroportuale che stabiliscono quanto segue: «tali finanziamenti non costituiscono aiuti di Stato se rappresentano compensazioni di servizio pubblico erogateper la gestione dell’aeroporto, rispettando le condizioni dettate dalla Corte di giustizia nella sentenza Altmark. […] simili aiuti potrebbero essere dichiarati compatibili con il funzionamentodell’accordo SEE solo in virtù dell’articolo 61, paragrafo3, lettera a) o c), subordinatamente a determinate condizioni,nelle regioni svantaggiate, oppure in virtù dell’articolo 59, paragrafo 2, in presenza di determinati presupposti per cui essi risultano necessari per la prestazione di un servizio di interesse economico generale e non incidono sugli scambi in misura contraria agli interessi delle parti contraenti».Il comune di Farsund, dove è ubicata la base aerea, è ammissibileagli aiuti regionali.IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/89( 8 ) Cfr. http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/state_aid_ guidelines/( 9 ) Cfr. paragrafo 29 degli orientamenti in materia di aiuti di stato concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali.( 10 ) I nuovi orientamenti in materia aeroportuale si riferiscono agli orientamenti adottati il 20 dicembre 2005, vale a dire dopo la stipula del contratto di locazione con la LILAS.Le autorità norvegesi concludono dunque che ogni aiuto concessoalla LILAS è corrisposto a un risarcimento che non ha superato l’importo necessario per coprire i costi sostenuti nell’esercizio dell’onere di servizio pubblico conferitole.3.2. OSSERVAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI VENDITA3.2.1. Nessun aiuto o vantaggio concesso alla Lista Flypark AS nell’ambito della venditaLe autorità norvegesi sostengono che sebbene non fossero state pienamente osservate le condizioni di cui alla sezione 2.2 della guida sugli aiuti di Stato riguardante gli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e di fabbricati da parte di pubbliche autorità «la maggioranza dei potenziali acquirenti era stata adeguatamente informata in merito alla volontà della NDEA di venderela base aerea». In effetti, come indicato in precedenza nella sezione 2.3.1 sono state intraprese molte azioni per reperire un acquirente.Le autorità norvegesi hanno ulteriormente sottolineato che il prezzo di vendita ha rispecchiato in modo accurato il valore della proprietà e gli obblighi legali a essa connessi. Si riferiscono al fatto che il reale prezzo di acquisto corrispondeva non solo al prezzo della proprietà ma anche ad altre componenti quali il 50 % della partecipazione agli utili derivanti dalla rivendita e la spartizione del 30 % dell’utile netto della Lista Flypark AS (cfr. precedente sezione 2.3.2).3.2.2. Nessun effetto sul commercio tra gli Stati SEELe autorità norvegesi hanno ribadito i punti di cui alla precedentesezione 3.1.2.3.2.3. Nessuna concessione di aiuti illegittimiLe autorità norvegesi hanno riportato le proprie osservazioni in merito al contratto di locazione stipulato con la LILAS.4. OSSERVAZIONI DA PARTE DI TERZICon lettera datata 15 novembre 2007 (documento n. 452517), lo studio legale che rappresentava la Lista Lufthavn AS ha presentatole proprie osservazioni in merito alla decisione dell’Autoritàdi avviare un procedimento d’indagine formale ( 11 ).Le osservazioni si limitavano al contratto di locazione e non hanno affrontato la questione della vendita dei terreni.4.1. NESSUN AIUTO O VANTAGGIO CONCESSO ALLA LILAS NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONEL’affitto annuale de facto non è stato pari a 10 000 NOK giacchéla NDEA ha ricevuto 245 405 NOK dal subaffitto. Inoltre alla LILAS – attraverso il contratto di locazione – è stato affidatol’onere del servizio pubblico per far funzionare e gestire la base aerea di Lista. Tale onere di servizio generale ha comportatolimiti significativi alle possibilità della LILAS di sfruttare la base aerea per altri scopi. Nel 2001 il costo totale di tali operazioniè stato approssimativamente pari a 5 500 000 NOK l’anno. Alla luce dei costi significativi, il 9 maggio 2006 è stato inserito nel contratto di locazione un limite annuo di 1 500 000 NOK. La LILAS e i suoi azionisti hanno subito perdite consistenti conseguentemente alla stipula del contratto di locazione ( 12 ).4.2. NESSUN EFFETTO SUL COMMERCIO TRA GLI STATI SEEIl contratto della LILAS è strettamente connesso alla locazione della base aerea di Lista per oneri di servizio pubblico relativi alla gestione e al funzionamento della base aerea in sé e non all’esecuzione di voli di linea e al trasporto aereo internazionale di merci. A questo proposito gli aiuti concessi nell’ambito del contratto di locazione non avrebbero alcun effetto sul commercioai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.4.3. TUTTI GLI AIUTI CONCESSI ALLA LILAS SAREBBERO LEGITTIMINel caso in cui l’Autorità concludesse che sono stati concessi aiuti alla LILAS, essi sarebbero comunque compatibili con l’accordoSEE sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali.4.4. NESSUNA BASE PER UNA DECISIONE DI RECUPEROInfine, il contratto di locazione è stato stipulato il 27 giugno 1996. L’unica richiesta di informazioni inviata nei successivi dieci anni ha riguardato la potenziale concessione di aiuti attraversola vendita ma non il contratto di locazione. Il periodo di dieci anni non è stato dunque interrotto da nessuna azione dell’Autorità. L’articolo 15 del protocollo 3 stabilisce quanto segue: «i poteri dell’Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguardail recupero degli aiuti sono soggetti a un periodo limite di 10 anni».II. VALUTAZIONE1. LA LOCAZIONE DI PARTE DELLA BASE AEREA DI LISTAIl contratto di locazione con la LAD è stato stipulato il 27 giugno 1996 ed è entrato in vigore il 1 o luglio 1996.L’articolo 15 del protocollo 3 stabilisce quanto segue:«1. i poteri dell’Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti a un periodo limite di 10 anni;IT L 58/90 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011( 11 ) Decisione n. 183/07/COL, cfr. nota 6.( 12 ) I rendiconti della LILAS per il periodo 1997-2006 evidenziano una perdita accumulata di circa 10 500 000 NOK.2. il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresadall’Autorità di vigilanza EFTA o da uno Stato EFTA, che agisca su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione dell’Autoritàdi vigilanza EFTA è oggetto di un procedimento dinanzialla Corte EFTA;3. ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente».La prima richiesta di informazioni riguardante la questione della misura di aiuto potenziale nella forma del contratto di locazione è stata inviata il 28 marzo 2007. L’Autorità reputa che, in tale data, si fosse concluso il periodo limite di dieci anni giacché il contratto vincolante per le parti era entrato in vigore il 27 giugno 1996. Non sarebbe dunque possibile alcun recupero. Inoltre, il contratto di locazione in sé era scaduto in tale data, dal momento che la LILAS non aveva utilizzato l’opzione di rinnovare il contratto per altri dieci anni. Il contratto di locazioneha dunque cessato di esistere il 30 giugno 2006 e non vi sono ulteriori effetti risultanti da tale contratto.In tali circostanze una decisione dell’Autorità sulla classificazionecome aiuti delle misure in questione e della loro eventuale compatibilità con l’accordo SEE sarebbe priva di effetto pratico ( 13 ).2. LA VENDITA DELLA BASE AEREA DI LISTA2.1. LA PRESENZA DI AIUTI DI STATOL’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE recita:«salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibilicon il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccinodi falsare la concorrenza».La guida sugli aiuti di Stato riguardante gli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e di fabbricati da parte di pubbliche autorità fornisce ulteriori informazioni circa il modo in cui l’Autorità interpreta e applica le disposizioni dell’accordo SEE che disciplinano gli aiuti di Stato nella valutazione delle vendite di terreni ed edifici pubblici. La sezione 2.1 descrive una vendita attraverso una procedura di offerta incondizionata, mentre la sezione 2.2 descrive una vendita in assenza di una procedura di offerta incondizionata (mediante la valutazione di periti indipendenti). Entrambe le procedure consentono agli Stati EFTA di trattare le vendite di terreni e fabbricati in modo che siano esclusi a priori elementi di aiuti di Stato.2.2. PRESENZA DI RISORSE STATALIL’aiuto deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali. La NDEA è un organismo statale e le sue risorse sono statali.La vendita di terreni e fabbricati di proprietà pubblica a un valore inferiore a quello di mercato implica l’intervento di risorsestatali. Tuttavia, la guida sugli aiuti di Stato riguardante gli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e di fabbricati da parte di pubbliche autorità prevede due casi in cui, laddove siano soddisfatte le condizioni applicabili, il prezzo corrisposto per la proprietà sia mantenuto al livello tale da corrispondere al giusto valore di mercato escludendo dunque la presenza di risorse statali.Come osservato in precedenza, occorre distinguere tra due situazioni:i casi in cui la vendita ha avuto luogo attraverso una procedura di offerta incondizionata [cfr. punto i) sotto] e quelli in cui la vendita ha avuto luogo facendo riferimento alle stime del valore condotte da periti indipendenti [cfr. punto ii) sotto].i) Vendita attraverso una procedura di offerta incondizionataLe autorità norvegesi riconoscono che «il procedimento è iniziatocome procedura di offerta incondizionata relativa alla vendita di porzioni della base aerea. Nel 2000 sono stati pubblicatiin vari quotidiani, quali Farsund avis, Fedrelandsvennen e Stavanger Aftenblad annunci che elencavano gli usi possibili della base aerea».Né la pubblicità né la cosiddetta «Conferenza di Lista» hanno condotto ad alcuna vendita. Il procedimento non ha interessato il caso della vendita della base aerea in blocco. Questo è confermatodal rapporto del revisore generale che ha concluso che prima dell’inizio dei negoziati con la Lista Flypark AS nel marzo 2002 non fosse stata né effettuata una valutazione dell’intera proprietà né annunciata pubblicamente la vendita prevista. L’Autorità ritiene dunque che non vi sia stata alcuna procedura di offerta incondizionata connessa alla vendita in blocco della base aerea e che sia pertanto esclusa la possibilità di precludere l’esistenza dell’aiuto di Stato su tale base, conformemente alla sezione 2.1 della guida sugli aiuti di Stato riguardante gli elementidi aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e di fabbricati.ii) Vendita in assenza di una procedura di offerta incondizionata(valutazione di periti indipendenti)La sezione 2.2 della guida sugli aiuti di Stato riguardante gli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e di fabbricati da parte di pubbliche autorità relativa alla vendita in assenza di una procedura di offerta incondizionata stabilisce che: «qualora le pubbliche autorità non intendano seguire la procedura di cui alla sezione 2.1, prima delle trattative in vista della vendita deve essere eseguita una valutazione indipendente,da parte di uno o più periti estimatori indipendenti, per stabilire il valore di mercato sulla base di indicatori diIT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/91( 13 ) Cfr. per analogia la decisione della Commissione del 25 settembre 2007 relativa alle misure cui la Spagna ha dato attuazione a favore di IZAR, caso C 47/2003, non ancora pubblicato, e la decisione 2006/238/CE della Commissione, del 9 novembre 2005, concernentela misura cui la Francia ha dato esecuzione in favore di Mines de potasse d’Alsace (GU L 86 del 24.3.2006, pag. 20).mercato e di norme di valutazione generalmente riconosciuti. Il prezzo di mercato in tal modo determinato rappresenta il prezzo minimo di vendita che può essere accettato senza configurare un aiuto di Stato» (grassetto aggiunto).Le autorità norvegesi hanno indicato che la NDEA ha ordinato alla OPAK e alla Verditakst AS, due aziende che si occupano della valutazione dei beni immobili, di condurre due stime del valore. Le valutazioni sono state condotte nei mesi di maggio e giugno 2002 rispettivamente. Se da un lato sembrerebbe che i negoziati siano iniziati già nel mese di marzo 2002, non vi sono indicazioni in merito al raggiungimento di un accordo sul prezzo prima della redazione delle conclusioni di entrambe le relazioni. Entrambe le relazioni hanno stimato un valore di mercato per la proprietà, escludendo le obbligazioni relative alle norme vigenti in materia di sicurezza antincendio, le migliorie tecniche o alle infrastrutture o il contratto di locazione.Il prezzo corrisposto dall’acquirente è stato determinato con riferimento alla relazione di valutazione condotta dalla Verditakst,vale a dire 11 000 000 NOK.Tuttavia, la OPAK ha concluso che il valore della proprietà alla data della vendita fosse pari a 32 000 000 NOK e che il prezzo di vendita stabilito nel contratto di locazione fosse pari a 25 000 000 NOK per l’intero aeroporto.Dinanzi a una varietà simile di valutazioni, l’Autorità ha avviato un procedimento di indagine formale e nominato un esperto indipendente, il sig. Geir Saastad, il cui compito era quello di:— confrontare tutte le stime del valore fornite all’Autorità;— determinare: i) il valore di mercato della base aerea; e ii) il valore delle obbligazioni relative a terreni e fabbricati.L’esperto ha altresì valutato se il comportamento dello Stato nella vendita della proprietà sia coinciso con quello di un investitoredel mercato privato o se invece un investitore del mercatoprivato avrebbe agito diversamente. Nel farlo, l’esperto ha tenuto in considerazione la natura particolare della proprietà e le difficoltà che le autorità norvegesi sostengono di aver affrontatoa causa del contratto di locazione esistente stipulato con la LILAS e la possibilità per quest’ultima di acquistare la proprietà alla fine di un periodo di 10 anni.L’esperto ha valutato i metodi impiegati nelle due valutazioni esistenti e ha concluso che la relazione della OPAK, se da un lato applica prezzi di affitto contenuti che probabilmente rispecchianole tariffe attualmente in vigore, dall’altro non tiene in considerazione il fatto che una parte della proprietà sia affittata alla LILAS per un importo fisso (10 000 NOK l’anno) che è notevolmente inferiore a quello considerato un canone di affitto di mercato. Anche l’indennità per gli edifici rimasti sfitti e i lavori di manutenzione sembrerebbe «di gran lunga troppo bassa». In questo senso l’esperto ha indicato che costi del 20 % connessi agli edifici rimasti sfitti su base annua non sarebberoeccessivi considerata la natura della proprietà. Inoltre l’esperto ha indicato che dovrebbero essere aggiunti significativi costi operativi e di manutenzione. Congiuntamente queste spese ridurrebbero il valore del flusso di cassa da 26 milioni NOK (come stimato dalla OPAK) a 10 milioni NOK. Infine il valore del terreno in sé avrebbe dovuto essere scontato per tenere in considerazione la difficoltà nel vendere i lotti del sito. L’esperto ha altresì notato, nell’ambito delle sue osservazioni sulla relazionedella OPAK, che il prezzo di vendita indicato nel contrattodi locazione di 25 000 000 NOK era del tutto ipotetico.Anche la relazione della Verditakst non è riuscita a tenere in considerazione il fatto che parte della proprietà è affittata alla LILAS a un tasso che rappresenta una riduzione significativa del reddito rispetto alla premessa che la proprietà dovrebbe essere affittata al prezzo di mercato. Tuttavia i tassi di mercato utilizzaticorrispondono a quelli che l’esperto stesso aveva ipotizzato (cfr. sezione 4 della relazione). Inoltre, l’esperto osserva che la Verditakst aveva applicato degli importi per i costi operativi e di manutenzione che corrispondono ai valori standard applicati dall’industria. Infine osserva che la stima del valore dei terreni in sé è più prudente di quella della OPAK, evidenziandone la maggiore adeguatezza rispetto a una più elevata.Nel confrontare le due relazioni l’esperto ha riscontrato che: «la differenza principale tra le valutazioni risiede nei rispettivi calcolidei costi operativi e di manutenzione. La valutazione della Verditakst rispecchia i valori standard applicati dall’industria immobiliare, mentre quella della OPAK non fa altrettanto».L’esperto ha concluso che: «il prezzo di vendita applicato nella transazione del 2002 sembrerebbe essere equivalente al valore di mercato stimato. La base aerea di Lista è stata venduta in un momento in cui c’era un interesse limitato per questo tipo di proprietà. Il mercato immobiliare e i mercati finanziari avevano subito un ribasso, proprio nel momento in cui la proprietà può solo essere descritta come complicata e remota.I criteri applicati dalla Verditakst nella sua valutazione erano più corretti di quelli applicati nella valutazione della OPAK. L’obiezione principale alla valutazione della OPAK è quella che non sia riuscita ad applicare normali spese operative nel calcolare il valore della proprietà. Il risarcimento per le obbligazioni trasferite dalla NDEA alla Lista Flypark AS in relazione alla vendita non sembra irragionevolmente alto considerato l’elevato numero di fabbricati sul posto e la dimensione dell’area interessata» (grassetto aggiunto).L’esperto ha insistito sul fatto che a ogni valutazione di un’area come quella della base aerea di Lista verrà attribuita un’incertezzaconsiderevole. Ciò può essere spiegato con i seguenti fattori:— il sito è remoto rispetto ad aree urbanizzate con un mercato immobiliare misurabile. Questo influenza non solo i prezzi del terreno ma anche quelli di affitto,IT L 58/92 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011— l’area comprende una base aerea in cui sono state condotte in passato attività militari. Esistono poche o nessuna proprietàdi riferimento confrontabili, e— il terreno e i fabbricati hanno un considerevole bisogno di essere ristrutturati e sottoposti a manutenzione.Alla luce della relazione dell’esperto indipendente, l’Autorità ritiene che la base aerea sia stata venduta al valore di mercato.In primo luogo, il reale prezzo di vendita corrispondeva alla stima del valore di mercato assegnato nella relazione della Verditakst.Il fatto che la valutazione della OPAK sul valore di mercato fosse nettamente superiore non fornisce in quanto tale motivi per concludere che ci sia stato un aiuto di Stato ( 14 ).In realtà l’esperto nominato dall’Autorità segnala, come citato in precedenza, diversi fattori che stanno a indicare che la stima del valore di mercato della OPAK fosse troppo elevata e che i criteri applicati dalla Verditakst fossero più corretti di quelli applicati dalla OPAK stessa. Anche l’Autorità è dell’opinione che il mercatoimmobiliare di Lista sia atipico e difficile da valutare e, come osservato dal sig. Saastad, che verrà attribuita una considerevoleincertezza a ciascuna valutazione di un’area come quella della base aerea di Lista. In effetti la divergenza delle due valutazioni condotte nel 2002 sembrerebbe sostenere l’incertezzaconnessa al mercato locale. È anche vero che non solo la NDEA non è riuscita a vendere i lotti di terreno, ma anche la Lista Flypark AS, dal momento in cui ha acquistato la proprietà nel 2002, ha ottenuto scarsi risultati nella vendita dei lotti di terreno per l’avvio delle imprese. Il basso valore di mercato della base aerea è ulteriormente confermato dalla lunghezza e difficoltàdel processo di vendita in sé, che è durato dal 1997 al 2002.L’elemento finale nel prezzo corrisposto è il valore attribuito a taluni costi, che è stato dedotto dal valore della proprietà per ottenere il prezzo finale. La sezione 2.2 della guida sugli aiuti di Stato riguardante gli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e di fabbricati da parte di pubbliche autorità prevede nello specifico che «obbligazioni speciali legate ai terrenie fabbricati e non all’acquirente o alle sue attività economichepossono essere collegate alla vendita». Gli svantaggi economiciderivanti da tali obbligazioni possono dar luogo a compensazioneattraverso una riduzione del prezzo di vendita.In relazione a tali obbligazioni, l’esperto osserva che gli importi non sono irragionevolmente elevati, considerata l’area a cui sono connessi, e che non è insolito che il valore di queste obbligazioni superi quello della proprietà in sé. Se da un lato la procedura di trasferimento di fondi è descritta come «molto insolita», l’Autorità ritiene che questo non influisca sulla stima del valore delle obbligazioni stesse.Alla luce delle precedenti considerazioni e congiuntamente al fatto che una proprietà carica di diritti di prelazione od opzioni di acquisto sarà difficile da vendere, l’Autorità ritiene che, per quanto riguarda la vendita della base aerea, non esistono prove che siano state impiegate risorse statali e che fosse presente un aiuto dello Stato.3. CONCLUSIONIAlla luce di quanto sopra esposto, l’Autorità ritiene che la venditadella base aerea di Lista non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE,HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:Articolo 1È chiuso il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo4, in combinato disposto con l’articolo 13, della parte II del protocollo 3 relativo alla locazione della base aerea di Lista.Articolo 2L’Autorità di vigilanza EFTA ritiene che la vendita della base aerea di Lista non abbia costituito aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61 dell’accordo SEE.Articolo 3Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.Articolo 4Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2009.Per l’Autorità di vigilanza EFTA Per SANDERUD PresidenteKurt JÄGER Membro del CollegioIT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/93( 14 ) Cfr., per analogia, le cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99, Diputación Foral de Álava, Raccolta 2002, pag. II-1275, punto 85.


 


★ Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2010, del 10 novembre 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE . . . . . . . . . . . . . . . .74★ Decisione del Comitato misto SEE n. 118/2010, del 10 novembre 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE . . . . . . . . . . . . . . . .75★ Decisione del Comitato misto SEE n. 119/2010, del 10 novembre 2010, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE . . . . . . . . . . . . . . . .76★ Decisione del Comitato misto SEE n. 120/2010, del 10 novembre 2010, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77★ Decisione del Comitato misto SEE n. 121/2010, del 10 novembre 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79★ Decisione del Comitato misto SEE n. 122/2010, del 10 novembre 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80★ Decisione del Comitato misto SEE n. 123/2010, del 10 novembre 2010, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81★ Decisione del Comitato misto SEE n. 124/2010, del 10 novembre 2010, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82★ Decisione del Comitato misto SEE n. 125/2010, del 10 novembre 2010, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83★ Decisione del Comitato misto SEE n. 126/2010, del 10 novembre 2010, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84★ Decisione del Comitato misto SEE n. 127/2010, del 10 novembre 2010, che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85IV Atti adottati prima del 1 o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom★ Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 167/09/COL, del 27 marzo 2009, in merito alla locazione e alla vendita della base aerea di Lista (Norvegia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 IT Sommario (segue)PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L + C, unicamente edizione su carta22 lingue ufficiali dell’UE1 100 EUR all’annoGazzetta ufficiale dell’UE, serie L + C, su carta + DVD annuale22 lingue ufficiali dell’UE1 200 EUR all’annoGazzetta ufficiale dell’UE, serie L, unicamente edizione su carta22 lingue ufficiali dell’UE770 EUR all’annoGazzetta ufficiale dell’UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)22 lingue ufficiali dell’UE400 EUR all’annoSupplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimanamultilingue: 23 lingue ufficiali dell’UE300 EUR all’annoGazzetta ufficiale dell’UE, serie C — Concorsilingua/e del concorso50 EUR all’annoL’abbonamento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, pubblicata nelle lingue ufficiali dell’Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell’Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall’obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.L’abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.L’abbonamento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. 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inserito da Giovannifalcone il 2011-03-06 10:04:08
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