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INTERRUZIONE FORNITURA ELETTRICA: La responsabilità del black out del 2003 è del gestore e non dell'ENEL SpA

Niente risarcimento all’utente per il mega-stop alla fornitura di energia elettrica che paralizzò l’Italia circa otto anni orsono. La sentenza in commento, emessa dal Tribunale di Potenza, trae origine dall’appello presentato da ENEL S.p.a avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Avigliana ha accolto la richiesta di risarcimento danni avanzata da un consumatore per i danni occorsi in occasione del black out del 28 settembre 2003, il quale riteneva l’Enel S.p.a responsabile in quanto distributore della energia elettrica.
Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure il Tribunale di Potenza, in sede di gravame, accoglie l’appello affermando che “nel caso di interruzione di somministrazione di energia elettrica per black-out prolungato, non è imputabile all’ENEL la responsabilità dei danni derivati se l’inadempimento è stato determinato dalla impossibilità della prestazione per causa ad essa non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. Impossibilità derivante a sua volta da comportamenti (posti in essere dal gestore della rete) configuranti impedimenti all’esecuzione della fornitura”. Le argomentazioni poste a fondamento della sentenza si fondano principalmente sul principio secondo il quale il rapporto contrattuale che intercorre tra Enel S.p.a e Gestore della Rete – contratto di somministrazione in base al quale la seconda fornisce energia elettrica alla prima, che la ridistribuisce sul territorio nazionale – affonda le proprie radici legislative nel D.lgs n. 79 del 1999 che riduce l’ENEL S.p.a a mera distributrice e venditrice dell’energia elettrica, essendo l’attività di produzione e trasmissione svolta da altri soggetti che conferiscono l’energia alla Rete di Trasmissione ...
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