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AUTO RICICLAGGIO Il “nero” aziendale come disponibilità extracontabile

La stampa specializzata del recente periodo ha ripreso con particolare enfasi i contenuti riportati nell’ultima Circolare della Guardia di finanza indirizzata ai Reparti operativi sul territorio a commento delle metodologie investigative sulle Segnalazioni di Operazioni Sospette[1].

L’importante documento diffuso dai vertici delle Fiamme Gialle, offre una panoramica allargata della nozione di “operazione sospetta” alla luce della nuova definizione di riciclaggio introdotta dall’articolo 2 del decreto legislativo 231/07[2], entrato in vigore il 29 dicembre dell’anno 2007. 

Il riferimento, anche per effetto di una sorta di naturale deformazione professionale connaturata alle peculiarità del Corpo della Guardia di finanza, ha inteso sottolineare la connessione esistente fra l’indagine antiriciclaggio e il contrasto alla evasione fiscale o alle frodi comunitarie e nazionali, ai traffici illeciti, ai reati contro la Pubblica Amministrazione e, più in generale agli illeciti economici e finanziari.

Si deduce pertanto che, allo stato, abbiamo una fattispecie criminale del riciclaggio o impiego di denaro di provenienza illecita – rispettivamente riferibile agli articoli 648 bis e ter del c.p. – dove rimane indispensabile la presenza del soggetto terzo ed estraneo al reato presupposto del delitto non colposo[3] e la seconda forma di riciclaggio, decisamente più ampia, introdotta dall’articolo 2 del decreto legislativo 231/07.

Questa seconda definizione fa scattare l’obbligo della “Segnalazione di Operazione Sospetta” da parte dei soggetti tenuti alla “Collaborazione attiva” (Intermediari finanziari di primo e secondo livello, Professionisti e Altri soggetti) con modalità decisamente allargate, perché comprendenti anche casi di auto riciclaggio realizzati dagli stessi soggetti resisi responsabili dei  reati presupposto.

Con riferimento a tale obbligo, la citata Circolare della Guardia di finanza, afferma testuale:

“”Rispetto al passato, la comunicazione non è più strettamente legata al concetto penale di riciclaggio o di reimpiego di denaro o di beni ai sensi degli artt. 648 bis e ter del c.p., bensì a tutti i casi previsti, ai fini amministrativi, dall’art.2 del decreto 231.””

Sembra comprendere che la nuova versione del riciclaggio prevista dall’articolo 2 del decreto legislativo 231/07[4], contempli anche condotte illecite costituenti violazioni amministrative.

Mi sia consentito di esprimere qualche dubbio in proposito.

Una lettura attenta del già citato articolo 2 ci consente di escludere, in tutti i contesti ivi descritti, che vanno dalla conversione al trasferimento, dall’occultamento alla dissimulazione, dall’acquisto alla detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, il carattere amministrativo della condotta da parte dell’autore dell’illecito.

Quindi possiamo vedere che si parla di attività criminosa, quale elemento comune e caratterizzante l’intera novella normativa e non certo comportamenti illeciti aventi una mera rilevanza di carattere amministrativo.

La distinzione appare tanto più importante, al fine di poter classificare l’evasione fiscale quale reato presupposto al riciclaggio, anche e soprattutto partendo da una soglia economica di riferimento di particolare entità e rilevanza, escludendo a priori evasioni d’imposta di lieve o ridotte dimensioni.

Facciamo qualche esempio:

a.     Falsa fatturazione e/o frode fiscale

La emissione e/o annotazione di fatture per operazioni inesistenti finalizzate alla presentazione di dichiarazioni fraudolente, ovvero utilizzando altri artifici, con lo scopo di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero ottenere un credito o indebito rimborso dell’IVA, anche sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie, ...

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