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LEGGE 22 MAGGIO 2010, NR.73: Contrasto alle frodi fiscali internazionali


 



 



 



TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. 40



Testo del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del


26 marzo 2010), coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73 (in questa stessa


Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in


materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma


dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione


tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti


recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari



settori.»



 


. (10A06582) (GU n. 120 del 25-5-2010)



Avvertenza:


Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero


della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle


disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei


decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni


ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre


1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo


unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni


del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge


di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,


trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia


degli atti legislativi qui riportati.


Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate


con caratteri corsivi.


Tali modifiche sul video sono tra i segni ((.....))


A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.


400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della


Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla


legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello


della sua pubblicazione.


Art. 1


Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie


internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei


cosiddetti «caroselli» e «cartiere»


1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei


cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle


nuove regole europee e sulla fatturazione elettronica, i soggetti


passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente


all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini definiti con


decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro


trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,


tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e


ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di


operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi


cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in


data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della


Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del


Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato


nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23


novembre 2001.


2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' escludere, con


proprio decreto di natura non regolamentare, l'obbligo di cui al


comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di


settori di attivita' svolte negli stessi Paesi; con lo stesso


decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode


fiscale, l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a Paesi


cosiddetti non black list, nonche' a specifici settori di attivita' e


a particolari tipologie di soggetti.


3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero


per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si


applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11, ((


comma 1, )) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella


stessa logica non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18


dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.


4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali (( e


ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti,


)) con decorrenza dal 1º maggio 2010, anche la comunicazione relativa


alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per


trasferimento all'estero della sede sociale delle societa' (( nonche'


tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie,


quali conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni societarie, sono


obbligatorie, )) da parte dei soggetti tenuti, mediante la


comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31


gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2


aprile 2007, n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese


delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,


dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale per la previdenza


sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli


infortuni sul lavoro.


5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le disposizioni


contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413,


e nell'articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si


applicano anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo


(IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima


il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio


1984, n. 413, deve intendersi riferito all'assenza di carichi


pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria concernenti violazioni


degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero


alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di idonea


garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto


di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa


di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano


definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di


cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono


collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1)


del primo comma del medesimo articolo.


6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei


crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi


di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui


fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche


territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali


amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e


secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti


dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti


crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai


sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello


Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione


della contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di


bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici


gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti


a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai


contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9


luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente


istituiti.


(( 6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia di indebiti


relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, il recupero


coattivo delle somme indebitamente erogate dall'Istituto nazionale


della previdenza sociale (INPS) nonche' dei crediti vantati


dall'Istituto medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della


legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai sensi dell'articolo


6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito,


con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' effettuato


mediante ruoli ai sensi e con le modalita' previste dal decreto del


Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.


6-ter. L'INPS provvede a determinare i criteri, i termini e le


modalita' di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 6-bis


nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo.


6-quater. All'articolo 3, comma 25-bis, primo periodo, del


decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con


modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole:


«l'attivita' di riscossione» sono inserite le seguenti: «, spontanea


e coattiva,».


6-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13


aprile 1999, n. 112, e' abrogato con effetto dal 1º gennaio 2011. ))


Art. 2


Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione


finanziaria ed effettivita' del recupero di imposte italiane


all'estero e di adeguamento comunitario


1. In fase di prima applicazione della direttiva Ecofin del 19


gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di crediti per imposte


italiane:


a) all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29


settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:


«Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a


quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la


notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata


mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento


all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri


dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della


sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui


all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti


indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di


ricevimento e' effettuata all'indirizzo estero indicato dal


contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice


fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo


periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano


le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).


La notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente


effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano


comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza


o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti,


e le successive variazioni, con le modalita' previste con


provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La


comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo


giorno successivo a quello della ricezione.»;


b) le nuove disposizioni in materia di notificazione operano


simmetricamente ai fini della riscossione e, conseguentemente, al


quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della


Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto» sono


aggiunte le seguenti: «; per la notificazione della cartella di


pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni


di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del


Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».


(( 1-bis. Al fine di contribuire al perseguimento della maggiore


efficienza e funzionalita' dell'amministrazione


economico-finanziaria, fermo restando quanto previsto dall'articolo


21, comma 9, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con


modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 2,


comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,


con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, i soggetti


gia' appartenenti alle diverse categorie di personale


dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi compreso quello di


cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,


n. 165, in possesso di specifiche esperienze e professionalita',


possono essere trasferiti, a domanda, nei ruoli del personale


dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle Agenzie


fiscali o del Ministero dell'economia e delle finanze, con


provvedimento adottato dall'Agenzia ovvero dall'amministrazione


interessata, d'intesa con l'amministrazione di provenienza, previa


verifica della disponibilita' di organico e valutate le esigenze


organizzative e funzionali sulla base di apposita tabella di


corrispondenza approvata con decreto di natura non regolamentare del


Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso il passaggio di


ruolo avviene senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a


legislazione vigente ai predetti organismi. I dipendenti trasferiti


mantengono il trattamento economico corrisposto all'atto


dell'inquadramento. Per le finalita' indicate al presente comma,


all'articolo 83, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno


2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto


2008, n. 133, dopo le parole: «Agenzie fiscali», sono inserite le


seguenti: «, nonche' tra le predette Agenzie e il Ministero


dell'economia e delle finanze,»; nello stesso periodo, dopo le


parole: «fascia in servizio» sono inserite le seguenti: «presso il


Ministero ovvero»; nel secondo periodo, dopo le parole: «di lavoro in


essere presso» sono inserite le seguenti: «il Ministero ovvero


presso». La presente disposizione non si applica al personale in


servizio a tempo determinato.


1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo


dell'amministrazione economico-finanziaria, potenziando


l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista della sua


trasformazione, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 1º


ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29


novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione


II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999,


n. 300, e successive modificazioni, le direzioni territoriali


dell'economia e delle finanze sono soppresse. La riduzione delle


dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello


non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare


gli obiettivi fissati dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge


30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge


26 febbraio 2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni


territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate


prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento


dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero


presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o piu' decreti


di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle


finanze; con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo


esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e


sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da


trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni territoriali


dell'economia e delle finanze e' trasferito, a domanda,


prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,


anche in soprannumero con riassorbimento al momento della cessazione


dal servizio a qualunque titolo, ovvero e' assegnato alle ragionerie


territoriali dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell'articolo


4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con


modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive


modificazioni. Nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei


monopoli di Stato non si applicano le disposizioni di cui


all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,


con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive


modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle


finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera


e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla


data di entrata in vigore della legge di conversione del presente


decreto, sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo


interno del Ministero. ))


2. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla


concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici


di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e


conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di


natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in


forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni diverso


provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti,


anche se gia' adottato, e' nullo e le somme percepite dai


concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le


amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti


convenzionali ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse


quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano


l'effettivita' di clausole idonee a garantire l'introduzione di


sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza,


proporzionalita' e non automaticita', a fronte di casi di


inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al


concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali


sanzioni in funzione della gravita' dell'inadempimento, nonche'


l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del


principio di effettivita' della clausola di decadenza dalla


concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed


economicita' del relativo procedimento nel rispetto del principio di


partecipazione e del contraddittorio.


(( 2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7


luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e


fuori dei casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro puo'


essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione


rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze -


Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente nelle


sedi e con le modalita' previste dalla relativa convenzione di


concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalita' o


apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; e'


conseguentemente abrogata la lettera b) del comma 11 dell'articolo


11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,


convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.


2-ter. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica


sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e


successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi


prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge


l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro,


e' da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei


medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la


raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle


finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui


al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,


e' richiesta altresi' per la gestione delle sale ove si installano


gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del


predetto testo unico, e successive modificazioni. Nell'ambito del


piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui


all'articolo 15-ter del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,


convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,


sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio


e alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui


all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno


1931, n. 773, e successive modificazioni.


2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a


2-quater, accertate annualmente con decreto del Ministero


dell'economia e delle finanze, affluiscono, per l'anno 2010, al fondo


di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.


296, e, per l'anno 2011, sono destinate al rifinanziamento per l'anno


2011 del regime di devoluzione del 5 per mille dell'imposta sul


reddito delle persone fisiche. A decorrere dall'anno 2012 le medesime


maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero


dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui


all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio


2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,


n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle


missioni internazionali di pace.


2-sexies. Stante il protrarsi, per motivi tecnici, della


sperimentazione dei sistemi di gioco di cui all'articolo 12, comma 1,


lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con


modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive


modificazioni, e al fine di determinare la certezza delle condizioni


di affidamento dell'esercizio e della raccolta agli operatori


interessati, le procedure previste dall'articolo 21, comma 7, del


decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,


dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono avviate a far data dal 16


maggio 2011. Conseguentemente, al n. 4) del richiamato articolo 12,


comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito,


con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, le parole: «30 giugno


2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2010».


2-septies. Al fine della deflazione del contenzioso e


dell'economicita' delle relative procedure, i soggetti di cui


all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.


203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.


248, possono definire le controversie, pendenti alla data di entrata


in vigore della legge di conversione del presente decreto e relative


alle attivita' svolte, fino al 30 giugno 1999, in proprio o da loro


partecipate, nell'esercizio in concessione del servizio di


riscossione, derivanti dalle contestazioni di cui agli articoli 83 e


90 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.


43, dalle pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre di cui


all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,


convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e


successive modificazioni, ovvero da atti di citazione introduttivi di


giudizi di responsabilita'.


2-octies. La definizione di cui al comma 2-septies si realizza con


il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme


dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in


mancanza, all'ultimo atto amministrativo o all'invito a dedurre o


all'atto di citazione. Tale percentuale e' individuata, con decreto


del Ministero dell'economia e delle finanze, in misura pari al


rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati


dall'Agenzia delle entrate e il carico affidato dalla stessa Agenzia


negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni. Il decreto


individua, altresi', il termine e le modalita' per il versamento.


2-novies. Una copia della ricevuta del versamento di cui al comma


2-octies e' prodotta all'organo amministrativo o giurisdizionale


presso il quale pende la controversia.


2-decies. Restano escluse dalla definizione di cui al comma


2-septies le controversie relative all'attivita' di riscossione dei


tributi e delle altre entrate delle regioni, degli enti locali e


delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di


quella delle entrate costituenti risorse proprie dell'Unione europea.


2-undecies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a


2-decies, pari a 50 milioni di euro nell'anno 2010, accertate con


decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono nel


medesimo anno, nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui


all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e


nel limite di 3 milioni di euro sono destinate a copertura


finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal comma


4-quinquies del presente articolo. La parte residua delle maggiori


entrate derivanti dai predetti commi e' destinata ad incrementare,


nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2010, lo stanziamento


iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n.


191, alla rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze »,


missione «comunicazioni», programma «sostegno all'editoria», voce


«legge n. 67 del 1987». A tal fine, all'articolo 1 comma 2, del


decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con


modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono soppresse le


parole da: «le associazioni le cui pubblicazioni periodiche» fino


alla fine del comma. A fronte del citato stanziamento, le tariffe


postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del


citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con


modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come modificato


dal presente comma, possono essere ridotte con decreto del Ministro


dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e


delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in


ogni caso la tariffa agevolata non deve essere superiore al 50 per


cento della tariffa ordinaria e deve comunque rispettare il limite


massimo di spesa indicato al presente comma. Il rimborso dovuto a


favore della societa' Poste italiane Spa non puo' essere superiore al


predetto importo. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al


monitoraggio degli oneri derivanti dal presente comma con riguardo


alle disposizioni di cui al terzultimo e quartultimo periodo; nel


caso in cui l'andamento della spesa sia tale da determinare un


possibile superamento della spesa autorizzata, con decreto adottato


con le modalita' indicate al presente comma e' stabilita la


sospensione o la riduzione dell'agevolazione.


3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della


disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto


previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio


2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,


n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneita' di applicazione di


tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle


infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello


sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui


al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e


non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di


entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni


attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del


servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o,


comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la


materia. Con il suddetto decreto sono, altresi', definiti gli


indirizzi generali per l'attivita' di programmazione e di


pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei


Comuni, dei titoli autorizzativi.


4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidita'


giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della


normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata


in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque gia'


versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23


dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del


citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i


quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade


successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente


comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della


finanza pubblica.


4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi


comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto, il numero 16)


del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della


Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e'


sostituito dal seguente:


«16) le prestazioni del servizio postale universale, nonche' le


cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie,


effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione».


4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a


decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in


vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatti


salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto


obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione


della norma di esenzione previgente.


4-quater. Al fine di potenziare l'Amministrazione finanziaria, al


comma 23-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009,


n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,


n. 25, le parole: «di 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2011» sono


sostituite dalle seguenti: «di 9.300.000 euro a decorrere dall'anno


2011».


4-quinquies. Per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere


un consumo consapevole anche al fine di garantire ai consumatori


un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi


in commercio e proteggerli dai falsi, e' istituito un fondo presso il


Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5


milioni di euro per l'anno 2010 destinato a misure di sostegno e


incentivazione in favore delle imprese dei distretti del settore


tessile e dell'abbigliamento che volontariamente applicano il sistema


di etichettatura dei prodotti, di cui alla legge 8 aprile 2010, n.


55. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite con


decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il


Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di


categoria delle imprese e le associazioni sindacali e dei


consumatori, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in


vigore della legge di conversione del presente decreto.


4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a 5,9


milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere


sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis. Agli oneri


derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno


2010, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, a valere sulle


maggiori entrate di cui al comma 2-undecies, e, quanto a 2 milioni di


euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.


4-septies. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi


comunitari, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e


successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 14, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla


seguente:


«e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche


o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro,


con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o


ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in


assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e


delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai


sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n.


266»;


b) all'articolo 14, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita


dalla seguente:


«e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con


esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad


estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte


di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero


dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli


di Stato».


4-octies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1,


lettera a), del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con


modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con provvedimento


dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze -


Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' stabilita la data


entro la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara di cui


all'articolo 21 del medesimo decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,


convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,


effettuano il versamento delle somme dovute all'esito


dell'aggiudicazione. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma


per l'anno 2010, accertate con decreto del Ministero dell'economia e


delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 1, comma


1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


4-novies. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle


dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla


base dei criteri e delle modalita' di cui al decreto del Presidente


del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta


Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai


contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,


una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e' destinata


in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':


a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non


lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto


legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,


nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei


registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7


della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e


fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo


10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del


1997;


b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';


c) finanziamento della ricerca sanitaria;


d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di


residenza del contribuente;


e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche,


riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale


italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attivita' di


interesse sociale.


4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla


legge 20 maggio 1985, n. 222.


4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi al riparto


redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi


destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche


a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente


la destinazione delle somme ad essi attribuite.


4-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente


del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e


delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,


dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle


politiche sociali e il Ministro della salute, sono stabiliti le


modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le


modalita' del riparto delle somme stesse nonche' le modalita' e i


termini del recupero delle somme non spettanti.


4-terdecies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui


al comma 4-novies, lettera e), ai fini dell'individuazione dei


soggetti che possono accedere al contributo, delle modalita' di


rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le


disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del


Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato


nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato


dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile


2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009.


Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio


dei Ministri adottato per la disciplina delle modalita' di ammissione


al riparto del cinque per mille per l'anno 2010.


4-quaterdecies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi


da 4-novies a 4-terdecies si provvedera' solo successivamente


all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le


risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 2-quinquies.


4-quinquiesdecies. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1


della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,


sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle fondazioni


riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1,


lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».


4-sexiesdecies. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 3 della


legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono


aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle altre fondazioni


riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o


prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a),


del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».


4-septiesdecies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la


presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo


1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16


marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno


2007, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del


Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta


Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, per l'integrazione documentale


delle domande tempestivamente presentate in via telematica,


rispettivamente per l'esercizio finanziario 2007 e per quello 2008,


dagli enti individuati nei commi 4-quinquiesdecies e 4-sexiesdecies.


))


(continuazione)


Art. 3


Deflazione del contenzioso


e razionalizzazione della riscossione


1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione concentrando e


razionalizzando le risorse dell'Amministrazione finanziaria, si


dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso


tributario in essere e accelerarne la riscossione:


a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre


1992, n. 546, le parole: «a norma degli articoli 137 e seguenti del


codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma


dell'articolo 16» e, dopo le parole: «dell'originale notificato,»,


sono inserite le seguenti: «ovvero copia autentica della sentenza


consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di


deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio


postale unitamente all'avviso di ricevimento»;


b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo,


dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se


l'importo delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000


euro,» e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto


legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il


versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori


a 50.000 euro,»;


c) il comma 2 dell'articolo 52 del predetto decreto legislativo


e' abrogato.


2. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo


31 dicembre 1992, n. 546, relative alle sentenze delle commissioni


tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della


Commissione tributaria centrale.


(( 2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei


termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della


Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle


liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955,


n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole


di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le


controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a


ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di


conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali


risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei


primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalita':


a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione


tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto


istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto


assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato.


Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della


Commissione tributaria centrale e' riconosciuto solo nei confronti


dell'estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di


presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro


minimi per garantire che l'attivita' delle sezioni di cui


all'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia


esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti


carichi e' motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre


2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle


citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro


il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice


presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie


provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;


b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di


cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari


al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi


dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e


successive modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale


pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.


89. A tal fine, il contribuente puo' presentare apposita istanza alla


competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data


di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,


con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla


presente lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di


cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale


delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le


maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate annualmente


con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono


al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge


10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9


aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di


finanziamento delle missioni internazionali di pace.


2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di


conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non puo'


iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente


della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive


modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui procede


e' inferiore complessivamente ad 8.000 euro. ))


3. In caso di crisi di societa' di riscossione delle entrate degli


enti locali, le societa' che, singolarmente ovvero appartenendo ad un


medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui


all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e


successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti


locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorche' non dotata


di definitivita', dall'albo di cui all'articolo 53 del predetto


decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del


decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono


ammesse di diritto, su domanda della societa' ovvero della societa'


capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003,


n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,


n. 39. Sono altresi' ammesse di diritto a tali procedure, anche in


assenza di domanda, le predette societa' per le quali venga


dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il


commissario e' nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su


proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammissione


alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la


persistenza nei riguardi delle predette societa' delle convenzioni


vigenti con gli enti locali immediatamente prima della data di


cancellazione dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto


legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso le riaggiudicazioni


eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonche' dei poteri,


anche di riscossione, di cui le predette societa' disponevano


anteriormente alla medesima data di cancellazione. (( Sono comunque


fatte salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli


affidamenti o delle convenzioni gia' intervenute, o che interverranno


nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione


delle medesime societa' dall'albo di cui al citato articolo 53 del


decreto legislativo n. 446 del 1997. )) Su istanza degli enti locali,


creditori di somme dovute in adempimento delle predette convenzioni,


il commissario puo' certificare, secondo modalita' e termini di


attuazione stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle


finanze, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile,


anche al fine di consentire all'ente locale la cessione pro soluto a


favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla


legislazione vigente. (( Con decreto del Ministero dell'economia e


delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, possono


essere corrispondentemente ridefiniti i termini di approvazione dei


bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, nonche' del


rendiconto. )) I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53,


comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono aggiornati


entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente


decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione


all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli


tecnico-finanziari, di onorabilita', professionalita' e di assenza di


cause di incompatibilita', che sono disciplinati graduandoli in


funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del


soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per


conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo


di imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo


decreto legislativo n. 446 del 1997, nonche' dell'eventuale


sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza


disposta nei riguardi di tale soggetto. (( Gli amministratori delle


societa' ammesse, secondo le disposizioni di cui al presente comma,


alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,


convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,


non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di


societa' di riscossione di tributi per un periodo di dieci anni.


3-bis. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica


29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate


le seguenti modificazioni:


a) al comma 1, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo»


sono inserite le seguenti: «, fatto salvo il diritto del debitore di


dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma


1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio


totale riconosciuto dall'ente creditore»;


b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:


«1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il


riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati


in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere


tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario


della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice


copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo


sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione e' opponibile al


concessionario.


1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da


emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della


presente disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione


delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed e' approvato il modello


di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale.


La dichiarazione deve essere rilasciata dall'ente creditore in


triplice copia.


1-quater. Nei casi di opposizione all'attivita' di riscossione di


cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle


spese sostenute per l'attivita' di riscossione qualora l'ente


creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento


o dello sgravio totale riconosciuto al debitore». ))


Art. 4


Fondo per interventi a sostegno della domanda


in particolari settori


1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un


fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di


efficienza energetica, (( anche con riferimento al parco immobiliare


esistente, )) ecocompatibilita' e di miglioramento della sicurezza


sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno


2010. Il fondo e' finanziato, per 200 milioni di euro, ai sensi del


comma 9, nonche' per 50 milioni di euro a valere sulle risorse


destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 847, della


legge (( 27 dicembre 2006, )) n. 296, disponibili iscritte in conto


residui e che a tale fine vengono versate all'entrata (( del bilancio


dello Stato )) per essere riassegnate al medesimo Fondo, e per


ulteriori 50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione


di spesa, per l'anno 2010, di cui all'articolo 2, comma 236, della


legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con decreto di natura non


regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare


entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente


decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e,


per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilita',


con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del


mare, sono stabilite le modalita' di erogazione mediante contributi


delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per


ciascuna tipologia di contributi e prevedendo la possibilita' di


avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica


amministrazione, nonche' ogni ulteriore disposizione applicativa.


(( 1-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1


per l'acquisto di gru a torre nel settore dell'edilizia, previa


rottamazione, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 2, comma


1, lettera m), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26


marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile


2010, il contributo e' riconosciuto anche nel caso di acquisto


tramite locazione finanziaria e il certificato di rottamazione


richiesto e' prodotto a cura dell'acquirente, ovvero del conduttore


nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria.


1-ter. I contributi previsti dal decreto del Ministro dello


sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale


n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto di motocicli si intendono


applicabili anche all'acquisto di biciclette a pedalata assistita,


nell'ambito delle risorse disponibili a tale fine.


1-quater. Qualora l'acquirente sia un'impresa, i contributi di cui


al comma 1 sono fruibili nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto


del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato


nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla decisione


della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui


e' stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato


previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7


aprile 2009, relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario


per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al


finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed


economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.


C 83 del 7 aprile 2009.


1-quinquies. Presso il Ministero dello sviluppo economico e'


istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per


ciascuno degli anni 2010 e 2011, finalizzato all'efficientamento del


parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di


montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV


della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9


aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio


1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi


elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti


fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico,


con potenza elettrica non superiore a 30 kW. Con decreto di natura


non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare


entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di


conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro


dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza


energetica e di ecocompatibilita', con il Ministro dell'ambiente e


della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita'


di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo, definendo


un tetto di spesa massima per ciascun rifugio di cui al presente


comma.


1-sexies. All'onere derivante dal comma 1-quinquies, pari a 1


milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede


mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui


al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.


159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.


222.


1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato


ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di


bilancio. ))


2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite


complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti


in attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo


finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione


europea dalle imprese che svolgono le attivita' di cui alle divisioni


13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attivita' di fabbricazione di


bottoni della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore


dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella


Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal


periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e


fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31


dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere


fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte


sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli


investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di


effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES e'


calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si


sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente


comma.


(( 3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' fruibile nei limiti di


cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei


Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131


del 9 giugno 2009, e alla decisione della Commissione europea n.


C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui e' stato approvato il regime


di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione


n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al


quadro di riferimento dell'accesso al finanziamento nell'attuale


situazione di crisi finanziaria ed economica, pubblicata nella


Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009. ))


4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da


adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente


decreto, sono stabiliti criteri e modalita' di attuazione


dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il


rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.


5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura


non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto


con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro


dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente


alle attivita' di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n.


99, sono stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione e


destinazione (( delle risorse disponibili iscritte in conto residui


di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n.


296, e successive modificazioni, che a tale fine sono versate


all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle


pertinenti unita' previsionali di base con riguardo alle seguenti


finalita': ))


a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare,


prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate


tecnologie duali;


b) interventi per il settore dell'alta tecnologia, per le


finalita' ed i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre


1985, n. 808, e applicazione delle disposizioni di cui all'articolo


2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;


c) interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23


dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28


dicembre 2001, n. 448, nonche' per l'avvio di attivita' di cui


all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99. All'articolo 2,


comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'ultimo periodo e'


soppresso.


(( 5-bis. Per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della


flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi,


attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto


ambientale, e' riconosciuto alle imprese esercenti attivita' di


trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni


acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato


entro il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di spesa di 700.000


euro per l'anno 2010. Tale contributo e' riconosciuto a condizione


che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano


contestualmente alla cessazione dell'attivita' e alla demolizione di


un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali


che sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e


della tutela del territorio e del mare, con il quale sono altresi'


stabiliti gli standard ambientali che devono possedere i battelli


solari per accedere all'agevolazione.


5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, pari


a 700.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente


riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente


iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del


programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da


ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e


delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando


l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ))


6. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei


trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a


finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza


nazionale. Il Fondo e' ripartito, previo parere del Comitato


interministeriale per la programmazione economica, con decreto del


Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il


Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito, con


il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta


per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento


statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da


utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorita' portuali


che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota


superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a


tale data. Inoltre le predette risorse devono essere destinate a


progetti, gia' approvati, diretti alla realizzazione di opere


immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture


operative funzionali allo sviluppo dei traffici.


(( 6-bis. Gli stanziamenti nei limiti della quota relativa alla


concessione del finanziamento per l'incentivazione e il sostegno


dell'alta formazione professionale nel settore nautico prevista dal


fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre


2000, n. 388, e successive modificazioni, ivi compresi quelli


iscritti nel capitolo 2246 istituito nell'ambito dell'unita'


previsionale di base 4.1.2 dello stato di previsione del Ministero


delle infrastrutture e dei trasporti impegnati nel triennio


2007-2009, sono utilizzati a decorrere dall'anno 2010 per finanziare


l'incentivazione, il sostegno e i recuperi infrastrutturali per


l'alta formazione professionale realizzati dagli istituti per le


professionalita' nautiche le cui richieste siano state dichiarate


ammissibili, con relativa convenzione, dal Ministero delle


infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Ministro


dell'economia e delle finanze 17 aprile 2003, pubblicato nella


Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003. ))


7. E' revocato il finanziamento statale previsto per l'opera


«Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta'


di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al


terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti della revoca


si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti


convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente


generale. Il contraente generale puo' richiedere, nell'ambito di una


transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto


attuatore, un indennizzo. L'indennizzo e' corrisposto a valere sulla


quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di


mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei


suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata,


anche per le finalita' di cui al terzo e quarto periodo del presente


comma. (( Qualora la transazione di cui al presente comma non sia


stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della


legge di conversione del presente decreto, e' comunque accantonato,


ai fini innanzitutto della transazione e sull'eventuale residuo per


quelli previsti dal comma 8, primo periodo, l'8 per cento della quota


parte del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina


introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 marzo


2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali gia' costituiti


alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e il


comma 6 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo e' abrogato.


))


8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di


concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento


statale residua all'esito della destinazione delle risorse per le


finalita' di cui ai commi 6 e 7 puo' essere devoluta integralmente,


su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario


originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai sensi del


presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta all'ente


pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario, il


predetto ente puo' succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per


la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse


destinate al suo ammortamento sono utilizzate per le finalita' del


comma 6, ivi incluse le quote gia' erogate al soggetto finanziatore e


non necessarie all'ammortamento del contratto di mutuo rimasto in


essere.


(( 8-bis. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorita'


portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non


utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o


assegnazione, possono essere revocati con decreto del Ministro delle


infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro


dell'economia e delle finanze, con conseguente obbligo, a carico


delle Autorita' interessate, di procedere alla restituzione dei fondi


ad esse erogati e non utilizzati. Nel caso in cui la revoca riguardi


finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con


oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il suddetto decreto


e' disposta la cessione della parte di finanziamento ancora


disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorita'


portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei


trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla


scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione


all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei


contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.


8-ter. Le somme restituite dalle Autorita' portuali ai sensi del


comma 8-bis sono versate in apposito capitolo dello stato di


previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere


riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,


su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai


pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle


infrastrutture e dei trasporti per la programmazione e il


finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti.


8-quater. Le somme riassegnate ai sensi del comma 8-ter e quelle


rivenienti dalle operazioni di surrogazione di cui al comma 8-bis,


secondo periodo, sono ripartite fra le Autorita' portuali sulla base


di un indice di capacita' di spesa per gli investimenti


infrastrutturali determinato con decreto del Ministero delle


infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero


dell'economia e delle finanze, sulla base dei pagamenti da esse


effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1º gennaio 2000 e il 31


dicembre 2009, nonche' sulla base della capacita' di


autofinanziamento di ciascuna Autorita' portuale.


8-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei


trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle


finanze, sono dettati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31


dicembre 2009, n. 196, i principi e i criteri di registrazione delle


operazioni finanziarie di cui ai commi da 8-bis a 8-quater nei


bilanci delle Autorita' portuali. ))


(( 9. A quota parte degli oneri derivanti )) dal comma 1, pari a


200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni


di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di una quota


delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2


e 3. (( In attuazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31


dicembre 2009, n. 196, )) a compensazione del minor versamento


sull'apposita contabilita' speciale n. 5343, di complessivi 307


milioni di euro, dei residui iscritti nello stato di previsione del


Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342, ai sensi


dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio


2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,


n. 33, una ulteriore quota delle predette maggiori entrate pari a


111,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per


l'anno 2014, rimane acquisita all'entrata del bilancio dello Stato ed


una quota pari a 95,9 milioni di euro per l'anno 2012 viene versata


sulla contabilita' speciale n. 5343 per le finalita' di cui


all'ultimo periodo del medesimo articolo 8, comma 1, lettera a). La


restante parte delle maggiori entrate derivanti dal presente


provvedimento concorre alla realizzazione degli obiettivi di


indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di


finanza pubblica.


Art. 5


Attivita' edilizia libera


1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e


regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente


della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:


«Art. 6. (L) - (Attivita' edilizia libera). - 1. Fatte salve le


prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel


rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla


disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme


antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle


relative all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni


contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al


decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi


sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:


a) gli interventi di manutenzione ordinaria;


b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere


architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di


ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma


dell'edificio;


c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo


che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di


ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al


centro edificato;


d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio


dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi


gli interventi su impianti idraulici agrari;


e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in


muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola.


2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa


comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da


parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere


eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:


a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui


all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte


interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino


le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero


delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri


urbanistici;


b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e


temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della


necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta


giorni;


c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,


anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di


permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale,


ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate


e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;


d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di


accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori


della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2


aprile 1968, n. 1444;


e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo


delle aree pertinenziali degli edifici.


3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla


comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente


obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente


agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati


identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la


realizzazione dei lavori.


4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a),


l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori,


trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica


provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati


progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari


preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne´


con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilita',


che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai


regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e


regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.


5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo,


l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni,


alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine


di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del


decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,


dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.


6. Le regioni a statuto ordinario:


a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a


interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e


2;


b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli


indicati nel comma 2, per i quali e' fatto obbligo all'interessato di


trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;


c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica


di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo


comma.


7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la


mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4


del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258


euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione e'


effettuata spontaneamente quando l'intervento e' in corso di


esecuzione.


8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di


prevenzione incendi per le attivita' di cui ai commi 1 e 2, il


certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in via ordinaria con


l'esame a vista. Per le medesime attivita', il termine previsto dal


primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al


decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e'


ridotto a trenta giorni».


2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono


derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 6


Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua


pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e


sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


inserito da Giovannifalcone il 2011-03-17 16:14:15
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