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LEGGE 5 luglio 1991, n. 197 - recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

LEGGE 5 luglio 1991, n. 197 (GU n. 157 del 06/07/1991)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
171 TITOLI DI CREDITO - 085 TITOLI AL PORTATORE - IN GENERE
056 CONTRATTI BANCARI - 020 DI DENARO - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
033 BORSA - 013 CAMBI (VALUTA O DIVISA ESTERA)
064 CREDITO - 039 AZIONE DI CONTROLLO SULLA MONETA E SUL CREDITO

Materia: DEBITO PUBBLICO, TITOLI VARI
PD: S9911893
URN: urn:nir:stato:legge:1991-07-05;197

Preambolo


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:



Art. 1.

1 .  Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



Lavori Preparatori

LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5650): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro del tesoro (CARLI) l'8 maggio 1991. Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, l'8 maggio 1991, con pareri delle commissioni I, V, IX, X, XI; II (Giustizia) ai sensi dell'art. 73 del regolamento della Camera. Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 maggio 1991. Esaminato dalla VI commissione il 14, 16 maggio 1991; 12 giugno 1991. Relazione scritta annunciata il 12 giugno 1991 (atto n. 5650/ A - relatore on. PIRO). Esaminato in aula il 17, 20 giugno 1991 e approvato il 25 giugno 1991, con modificazioni. Senato della Repubblica (atto n. 2888): Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede referente, il 25 giugno 1991, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a, 5a, 8a, 10a. Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 giugno 1991. Esaminato dalla 6a commissione il 2, 3 luglio 1991. Esaminato in aula e approvato il 4 luglio 1991.

Data a Praga, addì 5 luglio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI


Annesso A


ALLEGATO




  MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

  AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1991, N. 143

  All'articolo 1:

  il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-bis e 1-ter;"

  dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-bis produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice;"

  il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a lire venti milioni devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del Tesoro può stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio;"

  dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il saldo dei libretti di risparmio al portatore non può essere superiore a lire venti milioni;"

  il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati;"

  i commi, 5 6 e 8 sono soppressi.

  L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Obblighi di identificazione e di registrazione). - 1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni presso:
a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;
b) enti creditizi;
c) società di intermediazione mobiliare;
d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;
e) agenti di cambio;
f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;
g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;
h) società fiduciarie;
i) imprese ed enti assicurativi;
l) società Monte Titoli S.p.a.;
m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività:
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica allorquando per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in movimenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorchè singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da a) ad m) del comma 1 devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione.
4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1 gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1 gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti già in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi è superiore a lire venti milioni annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.
5. L'archivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro ...
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