PRELIEVO PER CASSA: Nessun obbligo di comunicazione al MEF
Desidero approfittare della sua disponibilità e della sua professionalità per conoscere la sua opinione sul seguente caso di limitazione dell’uso in contante.
Un istituto di credito deve procedere alla comunicazione al Ministero delle finanze in base alla normativa antiriciclaggio, nel caso di un prelevamento in contante di importo superiore all’ importo di euro 12.500 eseguito da un cliente allo sportello ?
L’opinione del funzionario di banca è no, perché, secondo il medesimo, la norma indica il trasferimento del contante tra due soggetti, il prelevamento non può considerarsi un trasferimento. Certo di essere stato chiaro e di ricevere una sua opinione, porgo distinti saluti.
RISPOSTA
L’atteggiamento del funzionario è certamente corretto. Il prelievo di denaro contante allo sportello, indipendentemente dall’importo, non costituisce alcuna violazione che obbliga la banca ad effettuare la comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze. L’unico onere in capo alla banca, ha una natura deontologica, vale a dire informare il cliente circa il divieto assoluto di effettuare pagamenti superiori alla soglia stabilita dalla legge che, a far data dal 31 maggio 2010 è pari o superiore ad euro 5 mila.
Una valutazione diversa invece, in presenza di prelievi di contante sistematico ovvero ingente sarà quello di valutare ai fini dell’inoltro di una Segnalazione di Operazione Sospetta, verificando il profilo soggettivo del cliente ovvero il contesto in cui opera.
Solo per fare un esempio, pensiamo all’obbligo di sospendere l’operazione in presenza di una indagine dell’Autorità Giudiziaria della quale l’Istituto di credito è a conoscenza.

