ANTIRICICLAGGIO NELLE BANCHE: Organizzazione, ruoli e responsabilità della rete distribuitiva (Agenti, Promotori finanziari e Mediatori creditizi)
Il contenuto e le finalità del Decreto legislativo 231/07, avuto riguardo ai compiti antiriciclaggio degli Agenti in attività finanziaria, dei Mediatori creditizi e dei Promotori finanziari lo si deduce dal combinato disposto del comma 3) dell’art.11[1], dal 4° comma dell’art.36[2] e dal 3° comma dell’art.42 del D.lgs 231/07.
Della lettura di tali riferimenti normativi ho già avuto modo in passato di commentarne alcuni importanti passaggi afferenti alle modalità dell’Adeguata verifica della clientela e Titolare effettivo dell’operazione, alle modalità e termini di inoltro delle informazioni all’Intermediario di riferimento per la successiva Registrazione nonché a quelle per la Segnalazione di operazione sospetta[3].
Oggi, con l’emanazione del recente Provvedimento della Banca d’Italia che andrà in vigore dal 1° settembre 2011[4], possiamo enunciare una condotta codificata nei rapporti fra l’Intermediario finanziario e la rete distributiva esterna che possono sintetizzarsi:
· Richiamare nell’ambito dei contratti di collaborazione stipulati con agenti, promotori e soggetti esterni le regole di condotta a fini antiriciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell’esercizio dell’attività per conto dell’intermediario medesimo;
· Fornire agli addetti alla propria rete di vendita gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, che li assistano nell’esecuzione di ogni operazione e dei relativi adempimenti a fini antiriciclaggio (pensiamo al collegamento CERVED);
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Della lettura di tali riferimenti normativi ho già avuto modo in passato di commentarne alcuni importanti passaggi afferenti alle modalità dell’Adeguata verifica della clientela e Titolare effettivo dell’operazione, alle modalità e termini di inoltro delle informazioni all’Intermediario di riferimento per la successiva Registrazione nonché a quelle per la Segnalazione di operazione sospetta[3].
Oggi, con l’emanazione del recente Provvedimento della Banca d’Italia che andrà in vigore dal 1° settembre 2011[4], possiamo enunciare una condotta codificata nei rapporti fra l’Intermediario finanziario e la rete distributiva esterna che possono sintetizzarsi:
· Richiamare nell’ambito dei contratti di collaborazione stipulati con agenti, promotori e soggetti esterni le regole di condotta a fini antiriciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell’esercizio dell’attività per conto dell’intermediario medesimo;
· Fornire agli addetti alla propria rete di vendita gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, che li assistano nell’esecuzione di ogni operazione e dei relativi adempimenti a fini antiriciclaggio (pensiamo al collegamento CERVED);
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