LIBERE PROFESSIONI & ANTIRICICLAGGIO - Controlli della Guardia di finanza
Premessa
Con la Circolare del 18 marzo 2011, il Comando Generale della Guardia di finanza ha diramato le istruzioni operative per il corrente anno, interessantI, fra l’altro, anche i controlli antiriciclaggio nei confronti degli Studi professionali, legali e contabili.
Ai controlli di cui trattasi saranno interessati:
a. I soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro;
b. Ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
c. I notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1. Il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2. La gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3. L’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4. L’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
5. La costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
Obblighi dei professionisti
Gli adempimenti cui sono soggetti i professionisti appena elencati vanno dall’Adeguata verifica, sulla base di un documento di riconoscimento in corso di validità alla individuazione del Titolare effettivo, qualora trattasi di soggetto diverso da quello con il quale ci si rapporta. Insieme allo “scopo e natura” dell’avvio della relazione, è necessario un monitoraggio costante del rapporto durante, al fine di valutare la coerenza delle operazioni poste in essere o semplicemente richieste in relazione all’attività economica esercitata.
I dati e le informazioni così acquisite, andranno registrate in apposito Archivio unico (cartaceo e/o informatico) da conservare per un decennio, fornendo riscontro agli organi di controllo entro tre giorni dalla richiesta.
Laddove il professionista non fosse in grado di osservare gli obblighi anzidetti, deve astenersi dall’avvio della relazione e valutare in modo critico tutti gli elementi conoscitivi acquisiti per l’inoltro all’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF) un’apposita Segnalazione di Operazione Sospetta. Analoga attivazione scatta quando gli stessi professionisti sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Con Decreto del ministro della Giustizia del 16 aprile 2010 sono state emanate specifiche Istruzioni contenenti gli Indici di anomalia dai quali far desumere idonei approfondimenti finalizzati all’inoltro della Segnalazione di Operazione Sospetta[1].
Volendo fare una breve elencazione di taluni “alert” voglio preliminarmente ricordare che fare antiriciclaggio significa applicare comune e razionale buon senso, cominciando a conoscere meglio la clientela ed entrando nel merito dell'operazione richiesta nell'ottica della migliore trasparenza. Solo così potranno comprendersi atteggiamenti elusivi o condotte dissimulatorie del cliente, spesso volte a nascondere od occultare una origine illecita della risorsa finanziaria oggetto della transazione.
Potranno quindi meglio comprendersi:
1. la emissione e/o l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti volte a registrare ricavi fittizi - in genere per società aventi bilanci in perdita ovvero, altre realtà imprenditoriali interessate unicamente ad apparire per nascondere malversazioni, indebite appropriazioni, costituzione di fondi neri, triangolazioni con Paesi a rischio etc. -, od annotare costi nella realtà mai sostenuti, al fine ultimo di abbattere o comunque alleggerire l'imponibile fiscale;
2. le fittizie esportazioni di beni, finalizzate unicamente ad acquisire la qualifica di “esportatore abituale” onde comprare la merce in sospensione d'imposta - senza pagare l'iva sugli acquisti ;
3. incassi o costi in nero, realizzati dall'imprenditore e destinati ad alimentare rapporti bancari extracontabili, la cui condotta, potrà costituire reato presupposto al riciclaggio, ove tali conti fossero accesi in capo a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda (familiari e/o estranei prestanomi) in presenza di danno erariale di assoluta rilevanza – ex art.4 del d.legislativo nr.74/2000. Ricordo che in base all’articolo 2 del D.lgs 231/07, essendo stato introdotto il concetto di “Riciclaggio diretto o autoriciclaggio”[2] - [3];
4. triangolazioni con l'estero, attraverso Paesi off shore ovvero catalogati come “non cooperativi ” da parte del Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi);
5. la intestazione fittizia di patrimoni (costituito da denaro, beni o altre utilità) in capo ad un soggetto estraneo (trasferimento fraudolento) e diretto ad agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 bis e ter del codice penale - ex 12 quinques della legge 7 agosto 1992, nr.356 - nata in conseguenza delle stragi mafiose “Falcone-Borsellino” dell'estate del 1992;
6. significative, improvvise quanto inattese “variazioni” economico patrimoniali in capo a soggetti appartenenti e/o contigui alla criminalità organizzata – ex artt. 30 e 31 della legge nr.646/1982;
7. analoghe “variazioni” registrate in capo a soggetto in modo ingiustificato e non coerente al profilo soggettivo del medesimo, soprattutto con riferimento all'attività economica svolta;
8. voler frazionare l'operazione economico finanziaria proposta ad ogni costo, allo scopo di ridurre il rischio di essere intercettato dal circuito bancario;
9. operazioni di importo ingente inspiegabili e dannose per lo stesso cliente, senza una razionale e plausibile giustificazione;
10. garanzie prestate da terzi estranei, non conosciuti ovvero non aventi alcun legame affettivo e/o commerciale con il cliente;
11. frequente ricorso, nell'ambito di transazioni commerciali, all'uso di denaro contante in alternativa a metodologie più pratiche e trasparenti (bonifico, giro conto, titoli di credito);
12. manifesta indisponibilità a transitare sul conto per la esecuzione di operazioni di importo ingente - richiesta emissione assegni e/o disposizioni di bonifico, acquisto di titoli, certificati di deposito e strumenti finanziari tutti effettuati per cassa ;
13. mostrarsi ingiustificatamente riluttanti a fornire informazioni sulla propria attività economica svolta, sulla situazione contabile e societaria, sugli apporti di capitale, sui rapporti con i terzi.
Ovviamente non ho la presunzione di aver detto tutto, forse ho solo sfiorato la problematica che oggi, in modo sinergico, ci vede coinvolti in questa nuova ed importante sfida per la legalità e la trasparenza.
Insieme si può.

