CONTRATTI PUBBLICI: Esclusione per mafia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 1465 del 2010, proposto dal Consorzio A. , Segnaletica P. s.r.l., D. Road s.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Casertano, Gabriele Casertano e Felice Laudadio, con domicilio eletto presso lo studio Iacobelli-Casertano in Roma, via Panama, n. 74;
contro
• Ministero dell’Interno – U.T.G. - Prefettura di Caserta, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
• il Comune di Caserta, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Lamberti, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale Parioli, n. 67;
Sul ricorso numero di registro generale 2817 del 2010, proposto dal Consorzio A. , Segnaletica P. s.r.l., D. Road s.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Casertano, Gabriele Casertano e Felice Laudadio, con domicilio eletto presso lo studio Iacobelli-Casertano in Roma, via Panama, n. 74;
contro
• Ministero dell’Interno – U.T.G. - Prefettura di Caserta, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
• il Comune di Caserta, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Lamberti, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale Parioli, n. 67;
per la riforma quanto al ricorso n. 1465 del 2010:
del dispositivo di sentenza del T.a.r. Campania – Napoli: Sezione VIII n. 00055/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI E FOGNARIE- INFORMATIVA ANTIMAFIA.
Quanto al ricorso n. 2817 del 2010:
della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli: Sezione VIII n. 01033/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI E FOGNARIE- INFORMATIVA ANTIMAFIA.
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. - Prefettura di Caserta, del Ministero dell’Interno e del Comune di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2010 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’ avvocato dello Stato Gerardis e gli avvocati F. Casertano, Laudadio e Marone, quest’ ultimo per delega dell’ avv.to Lamberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). Con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, il Consorzio Archè, la Segnaletica P. s.r.l. E la D. Road s.r.l. Impugnavano, chiedendone l’annullamento per motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili i seguenti provvedimenti:
a) determinazione del dirigente del Settore Lavori pubblici, patrimonio e sport del Comune di Caserta n. 1612 del 2 luglio 2009 di risoluzione del contratto stipulato il 6 aprile 2006 (rep. n. 20900) con l’ a.t.i. Formata dal mandatario Consorzio Archè e dalla mandante Betra s.r.l. Per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pertinenze stradali, fognarie e della segnaletica orizzontale e verticale e relativi accessori inerenti alla viabilità, a seguito dell’emissione di informativa interdittiva antimafia a carico del consorzio Arché e della società in associazione temporanea;
b) nota dell’Ufficio territoriale del Governo (UTG) di Caserta, prot. n. 531/12B.16/ANT/AREA I, del 20 marzo 2008, recante l’ interdittiva antimafia, ai sensi dell’ art. 4 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, a carico, tra l’altro, del Consorzio Archè e della soc. Betra;
c) atti preordinati, connessi e consequenziali e fra questi: nota dell’ 11 aprile 2008, prot. n. 37905, di trasmissione della predetta informativa all’Ufficio contratti del Comune; atti preparatori del provvedimento di risoluzione del contratto; clausola di cui all’art. 2 del contratto stipulato il 6 aprile 2006 (rep. n. 20900).
Con successivi motivi aggiunti l’impugnativa era estesa a tutti gli atti versati in giudizio e, in particolare, alle informative degli organi di polizia acquisite dal Prefetto, preordinate alla verifica del pericolo di infiltrazione mafiosa..
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso.
Il Tribunale amministrativo poneva in particolare in rilievo l’irrilevanza, ad impedimento della risoluzione del contratto, delle statuizioni espulsive del Consorzio a carico delle imprese qualificate in pericolo di infiltrazione mafiosa (ditta Pezzella e Soc. Betra). Riconosceva, inoltre, la sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura interdittiva sulla base degli accertamenti svolti dagli organi di polizia e nel quadro di una valutazione non atomistica, ma correlata al complessivo quadro sintomatico del pericolo di infiltrazione mafiosa. Riconosceva, inoltre, la legittimità della determinazione del Comune di Caserta risolutiva del contratto sulla scorta dell’informativa del Prefetto, tenuto conto dell’apposita clausola risolutiva contenuta nel contratto medesimo e degli effetti vincolanti della misura tipica adottata ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994.
Il Consorzio Archè, la Segnaletica P. s.r.l. E la D. Road s.r.l. Proponevano iniziale gravame avverso il dispositivo di rigetto del ricorso avanti al Tribunale amministrativo , pubblicato il 2 luglio 2009. Con successivo ricorso rubricato al n. 2817/2010 erano poi articolati i motivi avverso la sentenza del Tribunale amministrativo n. 1033/2010, emessa a definizione dell’impugnativa.
Si è costituito in giudizio il Comune di Caserta che, con memoria depositata il 6 maggio 2010, ha ribadito la correttezza dell’operato dell’Amministrazione è la doverosità della misura risolutiva del contratto in presenza degli effetti vincolati dell’ informativa prefettizia.
Si è, altresì, costituito in resistenza il Comune di Caserta.
In sede di note conclusive il Consorzio e le imprese ricorrenti hanno insistito nella proprie tesi difensive.
All’ udienza del 13 luglio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2). Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe per la congiunta trattazione e decisione.
2.1). Con il primo mezzo il Consorzio Arché ripropone il motivo – disatteso dal primo giudice – volto a sostenere che la compagine consorziale, non appena acquisita conoscenza dell’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto il 20 marzo 2008 nei confronti delle imprese consorziate ditta individuale Pezzella Raffaele e Betra s.r.l., si è prontamente attivata, avvalendosi dell’art. 12 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, per l’estromissione delle dette imprese, così rendendo indenne la compagine consorziale dagli effetti preclusivi dell’ informativa quanto all’assunzione dell’affidamento di pubblici appalti.
Stabilisce, invero, il richiamato art. 12 che, se l’informativa prefettizia sul pericolo di infiltrazione mafiosa riguarda un’ impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un’ associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di sospensione di cui all’ art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e quelle di divieto di cui all’ art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1994, non operano nei confronti delle altre imprese ...

