BLACK LIST & ANTIRICICLAGGIO: Comunicazione obbligatoria per imprese e professionisti per il contrasto alle frodi
Premessa
Il contrasto alle frodi fiscali è reso sempre più difficile dalla presenza di operatori economici allocati in Paesi caratterizzati da una “fiscalità privilegiata” (cosiddetti BLACK LIST od anche Paesi a rischio) e rappresenta, nel nostro Paese, già da qualche anno, il principale obiettivo dell’Amministrazione finanziaria.
Con la legge nr. 73 del maggio 2010[1], è stato introdotto l’obbligo per tutti i soggetti passivi dell’IVA (imprese e professionisti) di comunicare all’Amministrazione finanziaria, in via telematica, i dati e le informazioni degli scambi di beni e/o servizi intercorsi con soggetti stabiliti ed aventi sede in Paesi rientranti nella c.d. Black list[2], corrispondenti a quelli indicati dai DDMM 04.05.1999 e 21.11.2001.
Le operazioni in discorso riguardano tanto le cessioni di beni che le prestazioni di servizi, sia attive che passive, con esclusione dei contribuenti privati in quanto non soggetti d’IVA.
Le comunicazioni si distinguono in trimestrali, laddove l’operatore economico abbia realizzato nell’anno precedente un volume di affari non superiore ad euro 50 mila distintamente a ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi), ovvero con cadenza mensile ove l’ammontare predetto fosse superato.
Tale comunicazione deve essere trasmessa alle Entrate esclusivamente con modalità telematica, utilizzando l’apposito Modello diramato dallo stesso Ufficio con provvedimento del 28 maggio 2010, entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Black list & Antiriciclaggio
L’esigenza di porre la massima attenzione nella valutazione dei rapporti in essere con controparti economiche allocate nei cosiddetti Paesi a rischio, costituisce uno dei principali avamposti della “Collaborazione attiva” da parte di tutti i soggetti chiamati dalla Istituzione agli adempimenti antiriciclaggio.
Quanto appena enunciato, è contenuto nei diversi provvedimenti emanati nel recente ...
Il contrasto alle frodi fiscali è reso sempre più difficile dalla presenza di operatori economici allocati in Paesi caratterizzati da una “fiscalità privilegiata” (cosiddetti BLACK LIST od anche Paesi a rischio) e rappresenta, nel nostro Paese, già da qualche anno, il principale obiettivo dell’Amministrazione finanziaria.
Con la legge nr. 73 del maggio 2010[1], è stato introdotto l’obbligo per tutti i soggetti passivi dell’IVA (imprese e professionisti) di comunicare all’Amministrazione finanziaria, in via telematica, i dati e le informazioni degli scambi di beni e/o servizi intercorsi con soggetti stabiliti ed aventi sede in Paesi rientranti nella c.d. Black list[2], corrispondenti a quelli indicati dai DDMM 04.05.1999 e 21.11.2001.
Le operazioni in discorso riguardano tanto le cessioni di beni che le prestazioni di servizi, sia attive che passive, con esclusione dei contribuenti privati in quanto non soggetti d’IVA.
Le comunicazioni si distinguono in trimestrali, laddove l’operatore economico abbia realizzato nell’anno precedente un volume di affari non superiore ad euro 50 mila distintamente a ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi), ovvero con cadenza mensile ove l’ammontare predetto fosse superato.
Tale comunicazione deve essere trasmessa alle Entrate esclusivamente con modalità telematica, utilizzando l’apposito Modello diramato dallo stesso Ufficio con provvedimento del 28 maggio 2010, entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Ricordo che la Circolare n. 53/E/2010 del 21 ottobre u.s. dell’Agenzia delle entrate ha fornito diversi chiarimenti e sciolto numerosi dubbi in merito a:
- i soggetti obbligati alla comunicazione;
- le operazioni oggetto di comunicazione;
- il contenuto della comunicazione;
- la periodicità ed i termini di presentazione;
- il momento rilevante ai fini della comunicazione;
- le sanzioni.
Black list & Antiriciclaggio
L’esigenza di porre la massima attenzione nella valutazione dei rapporti in essere con controparti economiche allocate nei cosiddetti Paesi a rischio, costituisce uno dei principali avamposti della “Collaborazione attiva” da parte di tutti i soggetti chiamati dalla Istituzione agli adempimenti antiriciclaggio.
Quanto appena enunciato, è contenuto nei diversi provvedimenti emanati nel recente ...

