ANTIRICICLAGGIO & FALSO IN BILANCIO: Comportamento della banca
Premessa
Prendo spunto dalla recente sentenza n.635/2011 del Tribunale di Prato, in composizione collegiale, con la quale, è stato respinto il reclamo proposto da un liquidatore di una società di capitali (nonché amministratore e socio unico) avverso alla decisione del giudice singolo dello stesso Tribunale che aveva rigettato in prima istanza la stessa richiesta (formulata con provvedimento d’urgenza ex art.700 c.p.c.), finalizzata ad ottenere la restituzione di una ingente somma depositata presso un Istituto di credito.
L’esito del procedimento si è concluso a favore dell’Istituto di credito che ha impedito il prelevamento della somma da parte del cliente, titolare di un conto corrente aziendale da vecchia data, pur senza alcun provvedimento di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria, per il solo fatto di ravvisare gravi violazioni di natura contabile.
Tesi del Tribunale
Il Collegio giudicante ha ritenuto di respingere il reclamo avendo ritenuto corretto il comportamento tenuto dalla banca che non ha consentito il prelievo di euro 235.000,00 dal conto corrente nr.200510 intestato alla società in liquidazione, per le seguenti ragioni:
· Ripetute incongruenze nella situazione prospettata dal cliente;
· Poca trasparenza contabile nei dati riportati nel “bilancio di liquidazione” all’uopo richiesto dalla stessa banca per verificare la legittimità dell’avente titolo alla richiesta ex art.2495 cc;
· Mancato riporto in contabilità fra le poste attive di bilancio in ordine alla provvista detenuta sul conto corrente aziendale;
· Richiesta di trasferimento su un conto corrente personale dello stesso liquidatore/amministratore acceso presso un istituto di credito turco (Halk bank).
In altri termini, sulla base delle doverose verifiche economico-contabili effettuate dall’azienda bancaria è emerso un verosimile “Falso in bilancio” o comunque variegate anomalie che, sulla base degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs 231/07 non gli hanno consentito di dare corso all’operazione.
La sentenza di merito in discorso, in modo testuale ha tra l’altro argomentato: “… la congerie di anomalie emergente dalla condotta tenuta dal sig. ..., ancorata ad oggettivi elementi di incertezza (nei termini già sopra delineati) si presenta astrattamente idonea ad aver indotto nell’istituto di credito resistente un legittimo dubbio (suffragato ulteriormente dalle inevase richieste di chiarimenti) in ordine alla “trasparenza” dell’operazione richiesta, suscettibile quindi di assumere rilievo ai sensi del citato D. Lgs 231/2007 e, in particolare, dell’obbligo di astensione previsto dall’art. 23, comma 2, dello stesso (come in precedenza ricordato);..”.
Adeguata verifica della clientela
Una delle principali novità del nuovo impianto normativo di cui al Decreto legislativo n.231/07, peraltro emendato in più parti dal D.lgs 151/2009, è stata proprio quella dell’Adeguata verifica della clientela che, rafforzando in misura significativa la mera identificazione di vecchia memoria, ha fra l’altro imposto l’ASTENSIONE dell’operazione richiesta dal cliente, prima di effettuare la SOS.
E’ stato questo un tratto distintivo e caratterizzante della sentenza in commento, laddove è stato integralmente riportato il contenuto del secondo comma dell’art.23 del D.lgs 231/07, come segue:
“”premesso che il D.Lgs 231/2007 risulta essere stato emanato in “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, si ricorda come l’art. 23 dello stesso reciti, al primo comma:
“1. Quanto gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III”, prevedendo quindi al secondo comma che “Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell’art. 41 e al fine di consentire l’eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all’art. 6, comma 7, lettera C), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall’eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo”.
Conclusioni
Dalla lettura ed analisi della riferita sentenza del Tribunale di Prato si ritiene che la Banca non abbia agito in modo corretto, ovvero rispettosa degli obblighi normativi.
Ad avviso di chi scrive, l’interpretazione da dare al 2° comma dell’art.23 del ripetuto D.lgs 231/07, non è quello di bloccare l’operatività di un rapporto legittimamente detenuto e gestito negli anni dall’avente diritto (liquidatore/amministratore della società), ma semplicemente quello di un ASTENSIONE PROVVISORIA, giusto il tempo di inoltrare con la massima tempestività e con ogni mezzo una Segfnalazione di Operazione Sospetta per dare la possibilità all’Organo centrale di vigilanza (UIF) di sospendere l’operazione per un periodo massimo di 5 giorni lavorativi che hanno sostituito le vecchie 48 ore. Durante la predetta SOSPENSIONE DELL'OPERAZIONE (ex lettera c, comma 7 dell'art. 6 del D.lgs 231/07), a cura della stessa UIF, sarà interessata la Procura della Repubblica del Tribunale territorialmente competente per l'eventuale emssione di un Decreto di sequestro preventivo delle somme depositate ex art.321 cpp.
In gergo, si dice, nell'ambito bancario …”prendere tempo”.
Più precisamente, per situazioni della specie dettagliatamente descritta nella sentenza di merito emessa dal Tribunale di Prato, ovvero in presenza delle numerose anomalie ivi evidenziate, l’Istituto di credito, per il tramite del Responsabile Aziendale Antiriciclaggio e prima di dare corso alla richiesta operazione di prelievo o spostamento fondi, ha il solo compito di inoltrare con la massima tempestività una Segnalazione di Operazione Sospetta sulla cui base, l’Unità d’Informazione Finanziaria potrà emettere un Provvedimento di sospensione dell’operazione avente una validità massima di giorni cinque.
Nel caso commentato, la Banca, forse per timore di conseguenze penali e/o amministrative, ha agito in modo eccessivo se non addirittura con uno zelo oltre misura.
Il potere di SOSPENDERE l’operazione richiesta dal cliente, non è e non è mai stato dell’Intermediario finanziario ma sempre dell’Organo centrale di vigilanza opportunamente e tempestivamente informato con ogni mezzo attraverso lo strumento della Segnalazione di Operazione Sospetta.
Collaborazione attiva si, ma con discrezione.
SENTENZA INTEGRALE
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PRATO
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. Francesco Antonio Genovese Presidente
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Giudice
Dott. Marco Cecchi Giudice Rel.
Ha emanato la seguente ordinanza fuori udienza
Nella causa iscritta al n° 635/2011 R.G.
Promossa da:
Danilo ... (in proprio e quale socio unico, amministratore e liquidatore della
... S.r.l., cancellata dal registro delle imprese)
Contro:
Cari... – Cassa di Risparmio di ... (ora BPV - Banca Popolare di Vicenza)
Con oggetto: reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Il collegio, sciogliendo la riserva formulata a verbale d’udienza del
16.3.2011;
RILEVATO CHE
il reclamo avanzato da parte del sig. Danilo ... è infondato e deve
pertanto essere respinto;
occorre anzitutto rilevare come non possa considerarsi suscettibile
di accoglimento l’argomentazione di parte reclamante secondo cui il
giudice di prime cure, avendo respinto il provvedimento ex art. 700 c.p.c.
richiesto dal sig. ... ritenendo insussistente il periculum in mora, avrebbe
per ciò stesso ritenuto invece fondato nel merito il ricorso medesimo; in
proposito appare condivisibile l’assunto argomentativo di parte resistente
alla cui stregua, avendo il giudice constatato l’assenza del periculum in
mora, non ha ritenuto necessario procedere ad alcuna ulteriore valutazione
concernente il profilo del fumus (giacché comunque il ricorso sarebbe stato
respinto); nel contesto del provvedimento reclamato, del resto, non vi è
alcun elemento che possa legittimare una conclusione nel senso prospettato
da parte reclamante;
in tale prospettiva, ritenendo opportuno procedere alla valutazione
inerente il fumus della pretesa del reclamante (trattandosi di aspetto in
contestazione tra le parti), occorre preliminarmente ricordare come il sig. ...
avesse in prime cure chiesto in via d’urgenza di ordinare alla Cari... la
restituzione della somma di € 235.000,00 depositata sul c/c 200510
intestato alla società ... S.r.l. (precisando che tale società era già stata
cancellata dal registro delle imprese e che il sig. ... ne era stato l’unico
socio, oltre che amministratore e liquidatore, avendo così diritto alla
restituzione in proprio della somma in questione); l’odierna resistente non
risulta aver contestato (né nella prima fase della procedura né nel presente
grado di impugnazione) la spettanza alla ... S.r.l. delle somme depositate sul
predetto c/c 200510, né la qualifica del sig. ... come liquidatore della stessa
(e neppure - in un momento anteriore - quale unico socio ed amministratore
di tale società), argomentando tuttavia di non aver proceduto alla
restituzione della somma in questione sulla scorta della constatazione di
incongruenze nella situazione prospettata dal sig. ..., anomalie valorizzate
dalla banca anche alla stregua degli obblighi su quest’ultima incombenti ai
sensi del D.Lgs 231/2007, e ritenute dunque preclusive all’attuazione di
operazioni connotate da mancanza di trasparenza (come ravvisato nel caso
di specie);
così tratteggiato in termini generali il quadro descrittivo della
vicenda occorre in particolare evidenziare come una prima anomalia
evidenziata dalla Cari... sia costituita dal fatto che il sig. ..., all’esito di
specifica richiesta in tal senso da parte dell’istituto di credito, abbia
prodotto il bilancio finale di liquidazione della ... (richiesto appunto dalla
Cari..., ai sensi dell’art. 2495 c.c., quale elemento dimostrativo del diritto
del socio alla riscossione delle somme depositate sul conto), da cui era
emerso come in tutte le voci di bilancio fosse indicato l’importo di €
“zero”; in effetti la documentazione dimessa sul punto dal sig. ... (cfr doc. 4
fascicolo Cari... in prime cure) evidenzia come il “bilancio finale di
liquidazione al 23/07/2009” della ... S.r.l. in liquidazione riporti
l’indicazione “euro 0” sia alla voce “attività”, che a quella “passività” che,
infine, a quella “capitale finale di liquidazione”; tale bilancio risulta
peraltro approvato dall’assemblea del 24.7.2009 (cfr il medesimo doc. 4
cit.); è evidente come una prima, conclamata, discrasia tra le risultanze di
tale bilancio e le prospettazioni del sig. ... sia costituita proprio dalla
sussistenza del deposito di € 235.000,00 sul c/c 200510; ulteriore, cospicua,
discrasia è data dalla rappresentazione del debito della ... S.r.l. nei confronti
della società SMI – San Marino Investimeni s.a. per complessivi €
406.969,44 (cfr doc. 5 fascicolo del sig. ... in prime cure), derivante da un
finanziamento originario di € 380.000,00 concesso da tale società alla ...
S.r.l. (cfr docc. 1 e 2 del fascicolo da ultimo menzionato): sul punto va
peraltro osservato come la sussistenza di tale ingente debito, ed il
conseguente obbligo di sua estinzione, fosse stata in prime cure configurata
dal ricorrente come il principale (ad anzi unico) elemento integrante la
necessità per il sig. ... di disporre immediatamente della somma depositata
sul c/c in questione (cfr pg 1, 3 e, in particolare, 4 – ultime quattro righe dal
fondo della pagina – del ricorso introduttivo); particolarmente anomalo,
dunque, il fatto che di tale credito e di tale debito non fosse stata fatta
menzione nel bilancio di liquidazione; il sig. ... ha in proposito allegato che
l’omessa menzione sarebbe scaturita da un mero “errore”, argomentando
che l’importo presente sul c/c 200510 non sarebbe stato computato
nell’attivo in quanto sostanzialmente non integrante una voce attiva,
essendo destinato all’immediato trasferimento alla società finanziatrice SMI
per estinguere il debito sopra menzionato (cfr pg. 3 del ricorso introduttivo
in prime cure); tale assunto, per il vero, appare di scarsa plausibilità, sol che
si consideri anzitutto che, come detto, non solo il credito verso Cari..., ma
neppure il debito verso SMI risulta menzionato nel bilancio di liquidazione
(e nessuna giustificazione sul punto è stata addotta), e, inoltre, che il debito
verso SMI è superiore di ben € 171.969,44 all’importo disponibile sul c/c
più volte menzionato: di conseguenza, anche destinando immediatamente
l’importo in questione al pagamento del debito verso SMI, sarebbe
comunque residuata un’ingente posta passiva, che necessariamente avrebbe
dovuto essere indicata in bilancio; anche accedendo alla versione
ricostruttiva proposta dal ricorrente risultano dunque emergere
incongruenze che rendono la stessa priva di intrinseca plausibilità;
l’oscurità afferente alle allegazioni ricostruttive del sig. ..., peraltro, risulta
incrementata dall’impostazione difensiva assunta dallo stesso in sede di
reclamo ove, tra i fattori asseritamente integranti il periculum in mora, non
è più prospettata esclusivamente l’impossibilità per lo stesso sig. ... di far
fronte ai propri debiti, ma anche quella di non poter utilizzare la somma in
questione al fine di “…crearsi una nuova attività imprenditoriale” (così a
pg. 4 del reclamo), in tal modo determinando l’insorgere dell’effettivo
dubbio inerente il quomodo la somma in esame (già inferiore al debito
verso SMI) potrebbe essere utilizzata per saldare tale debito e, altresì,
garantire il successivo sviluppo imprenditoriale del sig. ...; quest’ultimo,
per il vero, ha indicato che solo una parte dell’importo in questione
dovrebbe essere destinata al pagamento del debito (cfr pg. 5 del reclamo)
ciò che, tuttavia, da un lato non elide le incertezze già sopra delineate, e,
dall’altro, determina a questo punto l’effettiva problematicità dei motivi per
cui il credito in esame non sia stato indicato in bilancio (giacché, secondo la
nuova impostazione difensiva del sig. ..., risulta venuta meno la pur
scarsamente verosimile motivazione inerente il non aver ritenuto la somma
in questione una “posta attiva” in quanto interamente destinata al saldo del
debito verso SMI: non constano del resto nuove argomentazioni inerenti il
motivo dell’erronea indicazione dei dati di bilancio, pur a fronte del mutato
assunto difensivo); in questo contesto deve poi prendersi atto dell’ulteriore
elemento di anomalia costituito dal fatto che il sig. ..., nel richiedere alla
banca l’erogazione della somma in esame, ne ebbe ad ordinare il
trasferimento su un proprio conto privato acceso presso un istituto di
credito turco (la Halk Bank: allegazione della Cari..., mai contestata in fatto
dal sig. ..., e comprovata comunque dalla documentazione dimessa dalla
stessa Cari... al doc. 7 del fascicolo in prime cure), in tal modo
incrementandosi le perplessità inerenti la destinazione della somma in
questione, stante la palese discrasia tra le modalità inerenti la richiesta di
versamento (su un contro privato su banca estera) e le finalità addotte a tale
richiesta (il prospettato saldo del debito verso FMI); perplessità rafforzate
dal fatto che il sig. ... risultava aver acquisito la totalità delle quote della ...
S.r.l. in data 30.12.2008, salvo poi procedere alla messa in liquidazione
della società stessa in data 20.2.2009 (cfr doc. 3 fascicolo del ricorrente in
prime cure), interagendo quindi per la prima volta con la Cari... proprio con
la richiesta di pagamento in questione (allegazione dell’odierna resistente,
mai contestata da parte reclamante: cfr pg. 6 della comparsa di costituzione
in prime cure);
occorre a questo punto ricordare come, a fronte della richiesta di
pagamento del sig. ..., la Cari... abbia assunto la decisione di non procedere
all’esecuzione di tale operazione, in quanto potenzialmente sospettabile di
non essere “trasparente” (“…con le possibili conseguenze di cui al citato
D.Lgs 231/2007”: così a pg. 6 della memoria di costituzione in prime cure,
con assunto poi reiterato anche nel presente grado); nel corso della
discussione orale (all’udienza del 16.3.2011) è stato peraltro fatto espresso
richiamo al disposto dell’art. 23 di tale decreto legislativo; premesso che il
D.Lgs 231/2007 risulta essere stato emanato in “Attuazione della direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione”, si ricorda come l’art. 23 dello stesso reciti, al primo comma:
“1. Quanto gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in
grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti
dall’art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto
continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero
pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già
in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del
Titolo II, Capo III”, prevedendo quindi al secondo comma che “Prima di
effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell’art.
41 e al fine di consentire l’eventuale esercizio del potere di sospensione di
cui all’art. 6, comma 7, lettera C), gli enti e le persone soggetti al presente
decreto si astengono dall’eseguire le operazioni per le quali sospettano vi
sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo”
(ricordando come la UIF – ovvero l’Unita di Informazione Finanziaria per
l’Italia, istituita presso la Banca d’Italia – possa sospendere, anche su
richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza,
della DIA e dell'autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni
lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini,
operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
dandone immediata notizia a tali organi, ai sensi dell’art. 6, comma 7, cit.);
premesso che è indubbio che le banche rientrino tra gli enti soggetti al
decreto in questione (in forza del combinato disposto degli artt. 10 e 11
dello stesso) va poi ricordato come l’art. 3 del D.Lgs in questione preveda
in termini generali che “1. Le misure di cui al presente decreto si fondano
anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni
in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in
materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione
delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo
interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza
delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la
realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni
possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o
professionale. 2. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1
rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali. 3. Le misure di cui al
presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi
di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo
di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al
prodotto o alla transazione. 4. L'applicazione delle misure previste dal
presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie
professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa”; in
dottrina si è evidenziato l’innovativo approccio delineato dal citato D.Lgs
231/2007, in particolare per quanto concerne il profondo mutamento
intercorso in ordine al sistema di prevenzione e rilevazione di operazioni di
riciclaggio, imperniato sulla necessità di conoscenza della propria clientela,
evidenziandosi che “il principio Know Your Customer è declinato con
modalità fortemente diverse rispetto alla precedente previsione normativa.
Le differenze si possono cogliere in particolar modo, dal passaggio dal
semplice obbligo di identificazione, consistente essenzialmente
nell’acquisizione di informazioni sull’identità, ad un dovere di
verifica…Dall’analisi del nuovo regime normativo di adeguata verifica si
riscontra che essa si estende dalla mera acquisizione dei dati identificativi
sino alla attenta valutazione continua e costante delle operazioni svolte nel
corso del rapporto. Di conseguenza viene così esteso l’ambito dei compiti
di conoscenza della clientela, muovendo dalla semplice identificazione sino
a giungere alla eventuale rilevazione di operazioni sospette suscettibili,
queste, di essere segnalate”; si è parimenti evidenziato come si sia operata
un’espansione delle attività richieste ai destinatari delle prescrizioni del
decreto legislativo in esame, i quali sono tenuti ad attivarsi non solo nei casi
di anomalia tipizzati, ma anche ogni qual volta, sappiano, sospettino o
abbiano motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso o che siano
state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo; rilevando altresì come tali soggetti non possano mancare di
tenere nel debito conto tutte le operazioni che rivelino ingiustificate
incongruenze rispetto alle caratteristiche oggettive del cliente e alla sua
normale operatività; ciò nella prospettiva del c.d. “approccio basato sul
rischio” di riciclaggio (fatto proprio peraltro dalle guidelines
dell’organismo intergovernativo FATF – Financial Action Task Force -
“…By adopting a risk-based approach, it is possible to ensure that
measures to prevent or mitigate money laundering and terrorist financing
are commensurate with the risks identified. This will allow resources to be
allocated in the most efficient ways. The principle is that resources should
be directed in accordance with priorities so that the greatest risks receive
the highest attention”);
sull’odierna resistente risulta dunque incombere tale corpus di
obblighi di informazione, controllo, supervisione, segnalazione e, in ultimo
(e non certo per rilevanza), astensione dall’esecuzione dell’operazione: in
tale contesto deve quindi essere valutata la condotta tenuta da Cari... nella
vicenda che qui interessa, al fine di valutare se la mancata ottemperanza di
quest’ultima alla richiesta del sig. ... possa considerarsi legittimamente
operata (e ciò, peraltro, ai limitati fini e nella prospettiva necessariamente
sommaria che risulta connotare la presente fase cautelare); ritiene il
collegio che la risposta a tale quesito debba essere positiva; la congerie di
anomalie emergente dalla condotta tenuta dal sig. ..., ancorata ad oggettivi
elementi di incertezza (nei termini già sopra delineati) si presenta
astrattamente idonea ad aver indotto nell’istituto di credito resistente un
legittimo dubbio (suffragato ulteriormente dalle inevase richieste di
chiarimenti) in ordine alla “trasparenza” dell’operazione richiesta,
suscettibile quindi di assumere rilievo ai sensi del citato D.Lgs 231/2007 e,
in particolare, dell’obbligo di astensione previsto dall’art. 23, comma 2,
dello stesso (come in precedenza ricordato);
né appare allo stato suscettibile di condurre a diversa conclusione
l’argomentazione di parte reclamante, adombrata nel corso della
discussione orale avutasi all’udienza del 16.3.2011, secondo cui la
previsione di tale obbligo di astensione potrebbe astrattamente presentare i
connotati di un provvedimento di sequestro adottato da un soggetto privato,
al di fuori degli schemi procedurali e di garanzia previsti per tale tipo di
misura reale, con conseguente sua problematica compatibilità con i dettami
costituzionali; in proposito deve ritenersi, tuttavia, come nel caso di specie
non sia dato ravvisare gli estremi di struttura di un provvedimento di
sequestro, ma di una mera astensione dall’esecuzione di operazioni
connesse ad obbligazioni di carattere contrattuale incombenti su un
soggetto, normativamente prevista ed autorizzata (ed anzi, imposta),
parametrata a peculiari esigenze di prevenzione di fattispecie criminose di
vasta portata; la compressione delle prerogative della controparte
contrattuale appare in tal senso frutto di un congruo bilanciamento delle
esigenze sottese alle posizioni dei soggetti coinvolti, sì che non risultano
ravvisabili profili di illegittimità costituzionale della normativa in questione
(ai fini che qui interessano);
per quanto poi concerne il profilo del periculum in mora deve
osservarsi come le valutazioni espresse dal giudice di prime cure si
presentino del tutto condivisibili; non è infatti ravvisabile nel caso di specie
alcuna tipologia di danno economico, in capo al sig. ..., non suscettibile di
essere risarcito in forza delle condizioni patrimoniali della resistente; ciò sia
che si abbia riferimento al danno diretto scaturente dalla mancata
disposizione della somma in questione, sia che si prenda in considerazione
la perdita di chance o il progressivo incremento del debito (per il computo
degli interessi legali) nei confronti di terzi; in relazione, poi, alla
contraddittorietà delle specifiche allegazioni del sig. ... a sostegno
dell’irreparabilità del pregiudizio (correlato alla necessità di estinzione del
debito verso SMI – come indicato in sede di ricorso introduttivo – o alla
compressione della propria facoltà di iniziativa economica – come addotto
in sede di reclamo –) si è già dato conto supra, con rilievi da recepire anche
ai fini della valutazione in esame, che ulteriormente inducono a ritenere non
configurabile il danno nei termini di irreparabilità prospettati dall’odierno
reclamante;
in relazione infine alle spese ritiene il collegio che, in
considerazione della natura delle questioni affrontate e delle caratteristiche
di novità delle stesse, risultino sussistere giusti motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Respinge il reclamo e compensa integralmente tra le parti le spese di
lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni
...,
Il Presidente
Il Giudice

