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ANTIRICICLAGGIO & FALSO IN BILANCIO: Comportamento della banca


Premessa 


Prendo spunto dalla recente sentenza n.635/2011 del Tribunale di Prato, in composizione collegiale, con la quale, è stato respinto il reclamo proposto da un liquidatore di una società di capitali (nonché amministratore e socio unico) avverso alla decisione del giudice singolo dello stesso Tribunale che aveva rigettato in prima istanza la stessa richiesta (formulata con provvedimento d’urgenza ex art.700 c.p.c.), finalizzata ad ottenere la restituzione di una ingente somma depositata presso un Istituto di credito.


L’esito del procedimento si è concluso a favore dell’Istituto di credito che ha impedito il prelevamento della somma da parte del cliente, titolare di un conto corrente aziendale da vecchia data, pur senza alcun provvedimento di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria, per il solo fatto di ravvisare gravi violazioni di natura contabile.


 


Tesi del Tribunale


 


Il Collegio giudicante ha ritenuto di respingere il reclamo avendo ritenuto corretto il comportamento tenuto dalla banca che non ha consentito il prelievo di euro 235.000,00 dal conto corrente nr.200510 intestato alla società in liquidazione, per le seguenti ragioni:


·        Ripetute incongruenze nella situazione prospettata dal cliente;


·        Poca trasparenza contabile nei dati riportati nel “bilancio di liquidazione” all’uopo richiesto dalla stessa banca per verificare la legittimità dell’avente titolo alla richiesta ex art.2495 cc;


·        Mancato riporto in contabilità fra le poste attive di bilancio in ordine alla provvista detenuta sul conto corrente aziendale;


·        Richiesta di trasferimento su un conto corrente personale dello stesso liquidatore/amministratore acceso presso un istituto di credito turco (Halk bank).


In altri termini, sulla base delle doverose verifiche economico-contabili effettuate dall’azienda bancaria è emerso un verosimile “Falso in bilancio” o comunque variegate anomalie che, sulla base degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs 231/07 non gli hanno consentito di dare corso all’operazione.


La sentenza di merito in discorso, in modo testuale ha tra l’altro argomentato: “… la congerie di anomalie emergente dalla condotta tenuta dal sig. ..., ancorata ad oggettivi elementi di incertezza (nei termini già sopra delineati) si presenta astrattamente idonea ad aver indotto  nell’istituto di credito resistente un legittimo dubbio (suffragato ulteriormente dalle inevase richieste di chiarimenti) in ordine alla “trasparenza” dell’operazione richiesta, suscettibile quindi di assumere rilievo ai sensi del citato D. Lgs 231/2007 e, in particolare, dell’obbligo di astensione previsto dall’art. 23, comma 2,  dello stesso (come in precedenza ricordato);..”.


 


Adeguata verifica della clientela


 


Una delle principali novità del nuovo impianto normativo di cui al Decreto legislativo n.231/07, peraltro emendato in più parti dal D.lgs 151/2009, è stata proprio quella dell’Adeguata verifica della clientela che, rafforzando in misura significativa la mera identificazione di vecchia memoria, ha fra l’altro imposto l’ASTENSIONE dell’operazione richiesta dal cliente, prima di effettuare la SOS.


 


E’ stato questo un tratto distintivo e caratterizzante della sentenza in commento, laddove è stato integralmente riportato il contenuto del secondo comma dell’art.23 del D.lgs 231/07, come segue:


“”premesso che il D.Lgs 231/2007 risulta essere stato emanato in “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività  criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, si ricorda come l’art. 23 dello stesso reciti, al primo comma:


1. Quanto gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III”, prevedendo quindi al secondo comma che Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell’art. 41 e al fine di consentire l’eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all’art. 6, comma 7, lettera C), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall’eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo”. 


 


Conclusioni


 


Dalla lettura ed analisi della riferita sentenza del Tribunale di Prato si ritiene che la Banca non abbia agito in modo corretto, ovvero rispettosa degli obblighi normativi.


Ad avviso di chi scrive, l’interpretazione da dare al 2° comma dell’art.23 del ripetuto D.lgs 231/07, non è quello di bloccare l’operatività di un rapporto legittimamente detenuto e gestito negli anni dall’avente diritto (liquidatore/amministratore della società), ma semplicemente quello di un ASTENSIONE PROVVISORIA, giusto il tempo di inoltrare con la massima tempestività e con ogni mezzo una Segfnalazione di Operazione Sospetta per dare la possibilità all’Organo centrale di vigilanza (UIF) di sospendere l’operazione per un periodo massimo di 5 giorni lavorativi che hanno sostituito le vecchie 48 ore. Durante la predetta SOSPENSIONE DELL'OPERAZIONE (ex lettera c, comma 7 dell'art. 6 del D.lgs 231/07), a cura della stessa UIF, sarà interessata la Procura della Repubblica del Tribunale territorialmente competente per l'eventuale emssione di un Decreto di sequestro preventivo delle somme depositate ex art.321 cpp.


 


In gergo, si dice, nell'ambito bancario …”prendere tempo”.


 


Più precisamente, per situazioni della specie dettagliatamente descritta nella sentenza di merito emessa dal Tribunale di Prato, ovvero in presenza delle numerose anomalie ivi evidenziate, l’Istituto di credito, per il tramite del Responsabile Aziendale Antiriciclaggio e prima di dare corso alla richiesta operazione di prelievo o spostamento fondi,  ha il solo compito di inoltrare con la massima tempestività una Segnalazione di Operazione Sospetta sulla cui base, l’Unità d’Informazione Finanziaria potrà emettere un Provvedimento di sospensione dell’operazione avente una validità massima di giorni cinque.


 


Nel caso commentato, la Banca, forse per timore di conseguenze penali e/o amministrative, ha agito in modo eccessivo se non addirittura con uno zelo oltre misura.


Il potere di SOSPENDERE l’operazione richiesta dal cliente, non è e non è mai stato dell’Intermediario finanziario ma sempre dell’Organo centrale di vigilanza opportunamente e tempestivamente informato con ogni mezzo attraverso lo strumento della Segnalazione di Operazione Sospetta.


 


Collaborazione attiva si, ma con discrezione.


 


 


 


 


SENTENZA INTEGRALE


 


 


REPUBBLICA ITALIANA


TRIBUNALE DI PRATO


Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati


Dott. Francesco Antonio Genovese Presidente


Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Giudice


Dott. Marco Cecchi Giudice Rel.


Ha emanato la seguente ordinanza fuori udienza


Nella causa iscritta al n° 635/2011 R.G.


Promossa da:


Danilo ... (in proprio e quale socio unico, amministratore e liquidatore della


... S.r.l., cancellata dal registro delle imprese)


Contro:


Cari... – Cassa di Risparmio di ... (ora BPV - Banca Popolare di Vicenza)


Con oggetto: reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.


Il collegio, sciogliendo la riserva formulata a verbale d’udienza del


16.3.2011;


RILEVATO CHE


il reclamo avanzato da parte del sig. Danilo ... è infondato e deve


pertanto essere respinto;


occorre anzitutto rilevare come non possa considerarsi suscettibile


di accoglimento l’argomentazione di parte reclamante secondo cui il


giudice di prime cure, avendo respinto il provvedimento ex art. 700 c.p.c.


richiesto dal sig. ... ritenendo insussistente il periculum in mora, avrebbe


per ciò stesso ritenuto invece fondato nel merito il ricorso medesimo; in


proposito appare condivisibile l’assunto argomentativo di parte resistente


alla cui stregua, avendo il giudice constatato l’assenza del periculum in


mora, non ha ritenuto necessario procedere ad alcuna ulteriore valutazione


concernente il profilo del fumus (giacché comunque il ricorso sarebbe stato


respinto); nel contesto del provvedimento reclamato, del resto, non vi è


alcun elemento che possa legittimare una conclusione nel senso prospettato


da parte reclamante;


in tale prospettiva, ritenendo opportuno procedere alla valutazione


inerente il fumus della pretesa del reclamante (trattandosi di aspetto in


contestazione tra le parti), occorre preliminarmente ricordare come il sig. ...


avesse in prime cure chiesto in via d’urgenza di ordinare alla Cari... la


restituzione della somma di € 235.000,00 depositata sul c/c 200510


intestato alla società ... S.r.l. (precisando che tale società era già stata


cancellata dal registro delle imprese e che il sig. ... ne era stato l’unico


socio, oltre che amministratore e liquidatore, avendo così diritto alla


restituzione in proprio della somma in questione); l’odierna resistente non


risulta aver contestato (né nella prima fase della procedura né nel presente


grado di impugnazione) la spettanza alla ... S.r.l. delle somme depositate sul


predetto c/c 200510, né la qualifica del sig. ... come liquidatore della stessa


(e neppure - in un momento anteriore - quale unico socio ed amministratore


di tale società), argomentando tuttavia di non aver proceduto alla


restituzione della somma in questione sulla scorta della constatazione di


incongruenze nella situazione prospettata dal sig. ..., anomalie valorizzate


dalla banca anche alla stregua degli obblighi su quest’ultima incombenti ai


sensi del D.Lgs 231/2007, e ritenute dunque preclusive all’attuazione di


operazioni connotate da mancanza di trasparenza (come ravvisato nel caso


di specie);


così tratteggiato in termini generali il quadro descrittivo della


vicenda occorre in particolare evidenziare come una prima anomalia


evidenziata dalla Cari... sia costituita dal fatto che il sig. ..., all’esito di


specifica richiesta in tal senso da parte dell’istituto di credito, abbia


prodotto il bilancio finale di liquidazione della ... (richiesto appunto dalla


Cari..., ai sensi dell’art. 2495 c.c., quale elemento dimostrativo del diritto


del socio alla riscossione delle somme depositate sul conto), da cui era


emerso come in tutte le voci di bilancio fosse indicato l’importo di €


“zero”; in effetti la documentazione dimessa sul punto dal sig. ... (cfr doc. 4


fascicolo Cari... in prime cure) evidenzia come il “bilancio finale di


liquidazione al 23/07/2009” della ... S.r.l. in liquidazione riporti


l’indicazione “euro 0” sia alla voce “attività”, che a quella “passività” che,


infine, a quella “capitale finale di liquidazione”; tale bilancio risulta


peraltro approvato dall’assemblea del 24.7.2009 (cfr il medesimo doc. 4


cit.); è evidente come una prima, conclamata, discrasia tra le risultanze di


tale bilancio e le prospettazioni del sig. ... sia costituita proprio dalla


sussistenza del deposito di € 235.000,00 sul c/c 200510; ulteriore, cospicua,


discrasia è data dalla rappresentazione del debito della ... S.r.l. nei confronti


della società SMI – San Marino Investimeni s.a. per complessivi €


406.969,44 (cfr doc. 5 fascicolo del sig. ... in prime cure), derivante da un


finanziamento originario di € 380.000,00 concesso da tale società alla ...


S.r.l. (cfr docc. 1 e 2 del fascicolo da ultimo menzionato): sul punto va


peraltro osservato come la sussistenza di tale ingente debito, ed il


conseguente obbligo di sua estinzione, fosse stata in prime cure configurata


dal ricorrente come il principale (ad anzi unico) elemento integrante la


necessità per il sig. ... di disporre immediatamente della somma depositata


sul c/c in questione (cfr pg 1, 3 e, in particolare, 4 – ultime quattro righe dal


fondo della pagina – del ricorso introduttivo); particolarmente anomalo,


dunque, il fatto che di tale credito e di tale debito non fosse stata fatta


menzione nel bilancio di liquidazione; il sig. ... ha in proposito allegato che


l’omessa menzione sarebbe scaturita da un mero “errore”, argomentando


che l’importo presente sul c/c 200510 non sarebbe stato computato


nell’attivo in quanto sostanzialmente non integrante una voce attiva,


essendo destinato all’immediato trasferimento alla società finanziatrice SMI


per estinguere il debito sopra menzionato (cfr pg. 3 del ricorso introduttivo


in prime cure); tale assunto, per il vero, appare di scarsa plausibilità, sol che


si consideri anzitutto che, come detto, non solo il credito verso Cari..., ma


neppure il debito verso SMI risulta menzionato nel bilancio di liquidazione


(e nessuna giustificazione sul punto è stata addotta), e, inoltre, che il debito


verso SMI è superiore di ben € 171.969,44 all’importo disponibile sul c/c


più volte menzionato: di conseguenza, anche destinando immediatamente


l’importo in questione al pagamento del debito verso SMI, sarebbe


comunque residuata un’ingente posta passiva, che necessariamente avrebbe


dovuto essere indicata in bilancio; anche accedendo alla versione


ricostruttiva proposta dal ricorrente risultano dunque emergere


incongruenze che rendono la stessa priva di intrinseca plausibilità;


l’oscurità afferente alle allegazioni ricostruttive del sig. ..., peraltro, risulta


incrementata dall’impostazione difensiva assunta dallo stesso in sede di


reclamo ove, tra i fattori asseritamente integranti il periculum in mora, non


è più prospettata esclusivamente l’impossibilità per lo stesso sig. ... di far


fronte ai propri debiti, ma anche quella di non poter utilizzare la somma in


questione al fine di “…crearsi una nuova attività imprenditoriale” (così a


pg. 4 del reclamo), in tal modo determinando l’insorgere dell’effettivo


dubbio inerente il quomodo la somma in esame (già inferiore al debito


verso SMI) potrebbe essere utilizzata per saldare tale debito e, altresì,


garantire il successivo sviluppo imprenditoriale del sig. ...; quest’ultimo,


per il vero, ha indicato che solo una parte dell’importo in questione


dovrebbe essere destinata al pagamento del debito (cfr pg. 5 del reclamo)


ciò che, tuttavia, da un lato non elide le incertezze già sopra delineate, e,


dall’altro, determina a questo punto l’effettiva problematicità dei motivi per


cui il credito in esame non sia stato indicato in bilancio (giacché, secondo la


nuova impostazione difensiva del sig. ..., risulta venuta meno la pur


scarsamente verosimile motivazione inerente il non aver ritenuto la somma


in questione una “posta attiva” in quanto interamente destinata al saldo del


debito verso SMI: non constano del resto nuove argomentazioni inerenti il


motivo dell’erronea indicazione dei dati di bilancio, pur a fronte del mutato


assunto difensivo); in questo contesto deve poi prendersi atto dell’ulteriore


elemento di anomalia costituito dal fatto che il sig. ..., nel richiedere alla


banca l’erogazione della somma in esame, ne ebbe ad ordinare il


trasferimento su un proprio conto privato acceso presso un istituto di


credito turco (la Halk Bank: allegazione della Cari..., mai contestata in fatto


dal sig. ..., e comprovata comunque dalla documentazione dimessa dalla


stessa Cari... al doc. 7 del fascicolo in prime cure), in tal modo


incrementandosi le perplessità inerenti la destinazione della somma in


questione, stante la palese discrasia tra le modalità inerenti la richiesta di


versamento (su un contro privato su banca estera) e le finalità addotte a tale


richiesta (il prospettato saldo del debito verso FMI); perplessità rafforzate


dal fatto che il sig. ... risultava aver acquisito la totalità delle quote della ...


S.r.l. in data 30.12.2008, salvo poi procedere alla messa in liquidazione


della società stessa in data 20.2.2009 (cfr doc. 3 fascicolo del ricorrente in


prime cure), interagendo quindi per la prima volta con la Cari... proprio con


la richiesta di pagamento in questione (allegazione dell’odierna resistente,


mai contestata da parte reclamante: cfr pg. 6 della comparsa di costituzione


in prime cure);


occorre a questo punto ricordare come, a fronte della richiesta di


pagamento del sig. ..., la Cari... abbia assunto la decisione di non procedere


all’esecuzione di tale operazione, in quanto potenzialmente sospettabile di


non essere “trasparente” (“…con le possibili conseguenze di cui al citato


D.Lgs 231/2007”: così a pg. 6 della memoria di costituzione in prime cure,


con assunto poi reiterato anche nel presente grado); nel corso della


discussione orale (all’udienza del 16.3.2011) è stato peraltro fatto espresso


richiamo al disposto dell’art. 23 di tale decreto legislativo; premesso che il


D.Lgs 231/2007 risulta essere stato emanato in “Attuazione della direttiva


2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario


a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento


del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di


esecuzione”, si ricorda come l’art. 23 dello stesso reciti, al primo comma:


1. Quanto gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in


grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti


dall’art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto


continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero


pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già


in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del


Titolo II, Capo III”, prevedendo quindi al secondo comma che “Prima di


effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell’art.


41 e al fine di consentire l’eventuale esercizio del potere di sospensione di


cui all’art. 6, comma 7, lettera C), gli enti e le persone soggetti al presente


decreto si astengono dall’eseguire le operazioni per le quali sospettano vi


sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo


(ricordando come la UIF – ovvero l’Unita di Informazione Finanziaria per


l’Italia, istituita presso la Banca d’Italia – possa sospendere, anche su


richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza,


della DIA e dell'autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni


lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini,


operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,


dandone immediata notizia a tali organi, ai sensi dell’art. 6, comma 7, cit.);


premesso che è indubbio che le banche rientrino tra gli enti soggetti al


decreto in questione (in forza del combinato disposto degli artt. 10 e 11


dello stesso) va poi ricordato come l’art. 3 del D.Lgs in questione preveda


in termini generali che “1. Le misure di cui al presente decreto si fondano


anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni


in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in


materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione


delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo


interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza


delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la


realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.


Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni


possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o


professionale. 2. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1


rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla


normativa in materia di protezione dei dati personali. 3. Le misure di cui al


presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi


di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo


di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al


prodotto o alla transazione. 4. L'applicazione delle misure previste dal


presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie


professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa”; in


dottrina si è evidenziato l’innovativo approccio delineato dal citato D.Lgs


231/2007, in particolare per quanto concerne il profondo mutamento


intercorso in ordine al sistema di prevenzione e rilevazione di operazioni di


riciclaggio, imperniato sulla necessità di conoscenza della propria clientela,


evidenziandosi che “il principio Know Your Customer è declinato con


modalità fortemente diverse rispetto alla precedente previsione normativa.


Le differenze si possono cogliere in particolar modo, dal passaggio dal


semplice obbligo di identificazione, consistente essenzialmente


nell’acquisizione di informazioni sull’identità, ad un dovere di


verifica…Dall’analisi del nuovo regime normativo di adeguata verifica si


riscontra che essa si estende dalla mera acquisizione dei dati identificativi


sino alla attenta valutazione continua e costante delle operazioni svolte nel


corso del rapporto. Di conseguenza viene così esteso l’ambito dei compiti


di conoscenza della clientela, muovendo dalla semplice identificazione sino


a giungere alla eventuale rilevazione di operazioni sospette suscettibili,


queste, di essere segnalate”; si è parimenti evidenziato come si sia operata


un’espansione delle attività richieste ai destinatari delle prescrizioni del


decreto legislativo in esame, i quali sono tenuti ad attivarsi non solo nei casi


di anomalia tipizzati, ma anche ogni qual volta, sappiano, sospettino o


abbiano motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso o che siano


state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del


terrorismo; rilevando altresì come tali soggetti non possano mancare di


tenere nel debito conto tutte le operazioni che rivelino ingiustificate


incongruenze rispetto alle caratteristiche oggettive del cliente e alla sua


normale operatività; ciò nella prospettiva del c.d. “approccio basato sul


rischio” di riciclaggio (fatto proprio peraltro dalle guidelines


dell’organismo intergovernativo FATF – Financial Action Task Force -


…By adopting a risk-based approach, it is possible to ensure that


measures to prevent or mitigate money laundering and terrorist financing


are commensurate with the risks identified. This will allow resources to be


allocated in the most efficient ways. The principle is that resources should


be directed in accordance with priorities so that the greatest risks receive


the highest attention”);


sull’odierna resistente risulta dunque incombere tale corpus di


obblighi di informazione, controllo, supervisione, segnalazione e, in ultimo


(e non certo per rilevanza), astensione dall’esecuzione dell’operazione: in


tale contesto deve quindi essere valutata la condotta tenuta da Cari... nella


vicenda che qui interessa, al fine di valutare se la mancata ottemperanza di


quest’ultima alla richiesta del sig. ... possa considerarsi legittimamente


operata (e ciò, peraltro, ai limitati fini e nella prospettiva necessariamente


sommaria che risulta connotare la presente fase cautelare); ritiene il


collegio che la risposta a tale quesito debba essere positiva; la congerie di


anomalie emergente dalla condotta tenuta dal sig. ..., ancorata ad oggettivi


elementi di incertezza (nei termini già sopra delineati) si presenta


astrattamente idonea ad aver indotto nell’istituto di credito resistente un


legittimo dubbio (suffragato ulteriormente dalle inevase richieste di


chiarimenti) in ordine alla “trasparenza” dell’operazione richiesta,


suscettibile quindi di assumere rilievo ai sensi del citato D.Lgs 231/2007 e,


in particolare, dell’obbligo di astensione previsto dall’art. 23, comma 2,


dello stesso (come in precedenza ricordato);


né appare allo stato suscettibile di condurre a diversa conclusione


l’argomentazione di parte reclamante, adombrata nel corso della


discussione orale avutasi all’udienza del 16.3.2011, secondo cui la


previsione di tale obbligo di astensione potrebbe astrattamente presentare i


connotati di un provvedimento di sequestro adottato da un soggetto privato,


al di fuori degli schemi procedurali e di garanzia previsti per tale tipo di


misura reale, con conseguente sua problematica compatibilità con i dettami


costituzionali; in proposito deve ritenersi, tuttavia, come nel caso di specie


non sia dato ravvisare gli estremi di struttura di un provvedimento di


sequestro, ma di una mera astensione dall’esecuzione di operazioni


connesse ad obbligazioni di carattere contrattuale incombenti su un


soggetto, normativamente prevista ed autorizzata (ed anzi, imposta),


parametrata a peculiari esigenze di prevenzione di fattispecie criminose di


vasta portata; la compressione delle prerogative della controparte


contrattuale appare in tal senso frutto di un congruo bilanciamento delle


esigenze sottese alle posizioni dei soggetti coinvolti, sì che non risultano


ravvisabili profili di illegittimità costituzionale della normativa in questione


(ai fini che qui interessano);


per quanto poi concerne il profilo del periculum in mora deve


osservarsi come le valutazioni espresse dal giudice di prime cure si


presentino del tutto condivisibili; non è infatti ravvisabile nel caso di specie


alcuna tipologia di danno economico, in capo al sig. ..., non suscettibile di


essere risarcito in forza delle condizioni patrimoniali della resistente; ciò sia


che si abbia riferimento al danno diretto scaturente dalla mancata


disposizione della somma in questione, sia che si prenda in considerazione


la perdita di chance o il progressivo incremento del debito (per il computo


degli interessi legali) nei confronti di terzi; in relazione, poi, alla


contraddittorietà delle specifiche allegazioni del sig. ... a sostegno


dell’irreparabilità del pregiudizio (correlato alla necessità di estinzione del


debito verso SMI – come indicato in sede di ricorso introduttivo – o alla


compressione della propria facoltà di iniziativa economica – come addotto


in sede di reclamo –) si è già dato conto supra, con rilievi da recepire anche


ai fini della valutazione in esame, che ulteriormente inducono a ritenere non


configurabile il danno nei termini di irreparabilità prospettati dall’odierno


reclamante;


in relazione infine alle spese ritiene il collegio che, in


considerazione della natura delle questioni affrontate e delle caratteristiche


di novità delle stesse, risultino sussistere giusti motivi per compensare


integralmente tra le parti le spese di lite;


P.Q.M.


Respinge il reclamo e compensa integralmente tra le parti le spese di


lite.


Manda alla Cancelleria per le comunicazioni


...,


Il Presidente


Il Giudice


 


 


 


 


 


 

inserito da Giovannifalcone il 2011-04-27 18:23:08
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