IMMIGRAZIONE: Bocciato il reato di "clandestinità"
Cronaca di una sconfitta annunciata. La Corte di giustizia europea boccia il testo unico sull’immigrazione in vigore in Italia, pesantemente emendato dalla legge Bossi-Fini (la 189/02), perché contrario alla direttiva 2008/115/CE. È infatti quest’ultima a delineare la procedura di esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero extracomunitario che soggiorna irregolarmente nel territorio di uno Stato membro della Ue: la modalità normale di esecuzione del provvedimento espulsivo è l’intimazione a lasciare lo Stato entro un termine non inferiore a sette giorni; si prevede anche la possibilità di disporre il trattenimento dello straniero in un Cie per un periodo massimo di diciotto mesi solo se non possano essere applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive. Tutto ciò è profondamente difforme dal sistema italiano, che invece impone come regola l’allontanamento coattivo dello straniero e non prevede alcuna misura coercitiva diversa dal trattenimento in un Cie. E in caso di inottemperanza all’ordine di allontanamento la configurabilità dei delitti di cui all’articolo 14 commi 5ter e 5quater consente una privazione della libertà personale dello straniero ben superiore a diciotto mesi: reclusione fino a quattro anni, addirittura fino a cinque in caso di reiterazione. Insomma: una sanzione penale come quella prevista dalla legislazione italiana può compromettere la realizzazione dell’obiettivo di instaurare una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali. La direttiva sul rimpatrio dei migranti irregolari, dunque, osta ad una normativa nazionale che punisce con la reclusione il cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare che non si sia conformato a un ordine di lasciare il territorio nazionale. Lo stabilisce la sentenza emessa nella causa C-61/11 PPU dalla prima sezione della Corte di giustizia Ue.
Lex mitior
La vicenda risolta dai giudici comunitari comincia con l’ingresso illegale in Italia di un extracomunitario. Nei suoi confronti è stato emanato nel 2004 un decreto di espulsione, sul cui fondamento è stato spiccato nel 2010 un ordine di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni. Quest’ultimo provvedimento era motivato dalla mancanza di documenti di identificazione, dall’indisponibilità di un mezzo di trasporto nonché dall’impossibilità - per mancanza di posti - di ospitarlo in un centro di permanenza temporanea. Non essendosi conformato a tale ordine, il migrante irregolare è stato condannato dal tribunale di Trento ad un anno di reclusione.
La Corte d’appello di Trento, dinanzi alla quale egli ha impugnato la sentenza, chiede alla Corte di giustizia di verificare l’“eurocompatibilità” delle norme italiane. I giudici italiani rilevano che la direttiva rimpatri stabilisce le norme e le procedure comuni con le quali s’intende attuare un’efficace politica di allontanamento e di rimpatrio delle persone, nel rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità. Gli Stati membri non possono derogarvi applicando regole più severe. La direttiva 2008/115/CE definisce con precisione la procedura da applicare al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e fissa la successione delle diverse fasi di tale procedura. La prima fase consiste nell’adozione di una decisione di rimpatrio: va accordata priorità a una possibile partenza volontaria, per la quale all’interessato è di regola impartito un termine compreso tra sette e trenta giorni. Nel caso in cui la partenza volontaria non sia avvenuta entro il termine previsto, la direttiva impone allora allo Stato membro di procedere all’allontanamento coattivo, prendendo le misure meno coercitive possibili. Soltanto se l’allontanamento rischia di essere compromesso dal comportamento dell’interessato, lo Stato membro può procedere al suo trattenimento. Conformemente alla direttiva rimpatri, il trattenimento deve avere durata ...
Lex mitior
La vicenda risolta dai giudici comunitari comincia con l’ingresso illegale in Italia di un extracomunitario. Nei suoi confronti è stato emanato nel 2004 un decreto di espulsione, sul cui fondamento è stato spiccato nel 2010 un ordine di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni. Quest’ultimo provvedimento era motivato dalla mancanza di documenti di identificazione, dall’indisponibilità di un mezzo di trasporto nonché dall’impossibilità - per mancanza di posti - di ospitarlo in un centro di permanenza temporanea. Non essendosi conformato a tale ordine, il migrante irregolare è stato condannato dal tribunale di Trento ad un anno di reclusione.
La Corte d’appello di Trento, dinanzi alla quale egli ha impugnato la sentenza, chiede alla Corte di giustizia di verificare l’“eurocompatibilità” delle norme italiane. I giudici italiani rilevano che la direttiva rimpatri stabilisce le norme e le procedure comuni con le quali s’intende attuare un’efficace politica di allontanamento e di rimpatrio delle persone, nel rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità. Gli Stati membri non possono derogarvi applicando regole più severe. La direttiva 2008/115/CE definisce con precisione la procedura da applicare al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e fissa la successione delle diverse fasi di tale procedura. La prima fase consiste nell’adozione di una decisione di rimpatrio: va accordata priorità a una possibile partenza volontaria, per la quale all’interessato è di regola impartito un termine compreso tra sette e trenta giorni. Nel caso in cui la partenza volontaria non sia avvenuta entro il termine previsto, la direttiva impone allora allo Stato membro di procedere all’allontanamento coattivo, prendendo le misure meno coercitive possibili. Soltanto se l’allontanamento rischia di essere compromesso dal comportamento dell’interessato, lo Stato membro può procedere al suo trattenimento. Conformemente alla direttiva rimpatri, il trattenimento deve avere durata ...

