Falcone consunting SRL

ANTIRICICLAGGIO E RESPONSABILITA’ D’IMPRESA “La conoscenza è inversamente proporzionale al rischio”



Premessa 


Nel mentre assistiamo alle prime ed importanti pronunce giurisprudenziali di condanna sulla responsabilità d’impresa[1] (Sentenza nr.1774/08 della VIII Sezione Civile del Tribunale di Milano), un interessante contributo dottrinario giunge dall’Associazione Bancaria Italiana[2] attraverso apposite “Linee guida per la prevenzione dei reati di cui all’articolo 25 octies, introdotto dal comma 3 dell’articolo 63 del D.Lgs 231/07, relativamente alla Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”[3].


Si tratta di un contributo di particolare utilità, volto a suggerire al sistema bancario e finanziario l’adozione di un “Modello organizzativo” adeguato, onde scongiurare le pesantissime sanzioni amministrative ed interdittive previste dalla legislazione del 2001.


Un Modello organizzativo adeguato, per quanto non obbligatorio, è sicuramente utile, se non altro per testimoniare la volontà dell’impresa a contrastare condotte illecite di rilevanza penale da parte dei propri dipendenti o degli stessi amministratori.


Per mutuare una vecchia filosofia di vita possiamo dire che se fai qualcosa rischi di sbagliare, se non fai niente, sbagli di sicuro. 


Pertanto, appare decisamente preferibile attivarsi, posta la inversione dell’onere della prova in capo alla stessa impresa, quale principale dimostrazione di buona fede[4] ed atta a scongiurare ogni sorta di responsabilità amministrativa e interdittiva.


Organismo di Vigilanza


Trattasi di una nuova figura di controllore interno codificato dalla lettera b) dell’articolo 6 del D.lgs 231/01 e richiamato dall’articolo 52 dell’ultima normativa antiriciclaggio del dicembre 2007.


Gli adempimenti devoluti al citato Organismo di Vigilanza in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, risultano accomunati a quelli di qualunque altra struttura di controllo interno esistente nell’ambito dell’Intermediario finanziario (Collegio sindacale, Consiglio di sorveglianza, Comitato di controllo e di gestione, Internal auditing etc.) e riguardanti, in buona sostanza, la verifica puntuale circa il rispetto delle norme fissate dal Decreto legislativo 231/07 con riferimento all’Adeguata verifica della clientela, all’Organizzazione adottata, alle modalità di gestione delle Segnalazioni di operazioni sospette e di Comunicazione delle infrazioni ai precetti dell’articolo 49 dello stesso decreto.

...
Feed RSS
RSS 2.0   RSS 2.0
Adv google
Altre News