IL RICICLAGGIO DIRETTO (o autoriciclaggio)
A leggere i numerosi e qualificati commenti diffusi dalla stampa specializzata nel recente periodo, si ricava l’impressione che la strategia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco del nostro Paese, avuto riguardo all’ultima legislatura, ha subito un significativo incremento per il numero di segnalazioni di operazioni sospette prodotte.
Il dato, si afferma, sarebbe caratterizzato per il 90% dal contributo del mondo bancario e, sia pure per soli fini statistici, parrebbe evidenziare, alternativamente:
- o una accresciuta sensibilità degli intermediari abilitati sulla problematica della “collaborazione attiva” in materia di riciclaggio di denaro sporco;
- o una maggiore e virulenta penetrazione del crimine organizzato nell’economia legale.
- nel contempo, nell’enfatizzare il “momento d’oro del riciclaggio”, vengono lamentate numerose disfunzioni, dai pochi processi celebrati agli organici insufficienti a fronte di una criminalità sempre più agguerrita.viene segnalato inoltre, addirittura, un “buco normativo” nella vigente legislazione (1), ove si auspica la cancellazione della formula introduttiva dei due articoli in commento (art.648 bis e ter del c.p.): “fuori dai casi di concorso nel reato…..”.con tale ultima proposta, si avrebbe il < riciclaggio diretto > con la contestuale scomparsa del soggetto terzo, allo stato indispensabile per configurare la odierna fattispecie criminosa del riciclaggio.
L’intera impostazione, secondo chi scrive, non appare convincente.
Ne spiego le ragioni.
L’ipotesi criminosa in commento, è stata introdotta nella nostra legislazione ...

