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(estratto della Circolare della Banca d'Italia n. 140 del 11-02-1991 e successivi aggiornamenti)
CRITERI GENERALI
§ 1.1 Introduzione
La presente classificazione economica della clientela fa riferimento alle modalità seguite dall’ISTAT che riflettono, a loro volta, quelle utilizzate nel Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali (SEC 95) di cui al regolamento n.2223 del 25.6.96 del Consiglio dell’Unione Europea1.
Il SEC 95 è il sistema centrale di riferimento per le statistiche sociali ed economiche dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, rappresenta lo standard per la trasmissione dei dati di contabilità nazionale a tutte le organizzazioni internazionali; soltanto nelle pubblicazioni a livello nazionale non è obbligatoria una rigorosa conformità a tale sistema. E’ costituito principalmente:
dai conti per settore istituzionale che descrivono, in maniera sistematica, i diversi stadi del processo economico (produzione, formazione, distribuzione, redistribuzione del reddito, accumulazione finanziaria e non finanziaria). Comprendono anche i conti patrimoniali intesi a descrivere gli stock di attività, di passività e di patrimonio netto all’inizio e alla fine del periodo contabile. L’articolazione in settori consente il raggruppamento delle unità istituzionali (per il concetto di unità istituzionale si veda il paragrafo successivo) sulla base delle loro principali funzioni nonché dei loro comportamenti e obiettivi;
dal quadro delle interdipendenze tra gli operatori economici e dai conti per branca di attività economica che descrivono più dettagliatamente il processo di produzione e i flussi di beni e servizi.
L’adozione di una classificazione della clientela che riflette l’impostazione del SEC 95 persegue l’obiettivo di assicurare la comparabilità internazionale dei dati, fattore di cruciale importanza in sede di analisi delle statistiche di paesi diversi.
§ 1.2 Unità istituzionale
Alla base del sistema di classificazione è il concetto di unità istituzionale intesa quale centro elementare di decisione economica, caratterizzato da uniformità di comportamento, da autonomia decisionale nell’esercizio della propria funzione principale nonché dal possesso di una contabilità completa ovvero dalla possibilità, dal punto di vista economico e giuridico, di compilare una contabilità completa qualora ne sia fatta richiesta.
Una unità dispone di autonomia di decisione se:
ha il diritto di possedere, a pieno titolo, beni o attività e quindi è in grado di scambiare la proprietà degli stessi mediante operazioni effettuate con altre unità istituzionali;
ha la capacità di prendere decisioni economiche e di esercitare attività economica di cui ha diretta responsabilità;
ha la capacità di assumere, a proprio nome, impegni e perfezionare contratti.
Un’unità dispone di contabilità completa se compila sia un conto "economico" sia uno stato "patrimoniale".
Alla luce dei predetti criteri sono considerate unità istituzionali2:
le società di capitale private e pubbliche;
le società cooperative;
i produttori pubblici dotati di personalità giuridica in forza di una normativa specifica;
gli organismi senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica;
gli enti amministrativi pubblici;
le quasi-società, intendendo con queste gli organismi senza personalità giuridica che dispongono di contabilità completa e, convenzionalmente, di autonomia decisionale in quanto il loro comportamento economico e finanziario si distingue da quello dei proprietari;
le famiglie, considerate per convenzione unità istituzionali anche se non sono dotate di contabilità completa.
§ 1.3 Univocità della classificazione
La classificazione delle unità istituzionali, individuate in base ai criteri espressi nel precedente paragrafo, va effettuata in maniera univoca, ossia avuto presente la sola funzione principale, a prescindere dalle finalità dei vari rapporti intrattenuti con le istituzioni creditizie e dall’effettiva destinazione del credito.
Tale principio ammette le seguenti eccezioni:
i soggetti che, in analogia a quanto previsto dalla normativa valutaria, con riferimento all’attività produttrice di reddito possono essere considerati "residenti" o "non residenti" in funzione della causale dei singoli rapporti intrattenuti con gli intermediari3;
i rapporti attinenti al servizio di tesoreria statale da intestare a una unità "Tesoro dello Stato", distinta dal Ministero del Tesoro che pure ne rimane giuridicamente titolare. Vanno attribuite a tale unità tutte le emissioni di titoli del debito pubblico, di certificati di credito e dei vaglia del Tesoro nonché, in genere, i prelevamenti e i versamenti presso istituzioni creditizie dei fondi necessari al servizio di cassa dello Stato.
§ 1.4 Definizione di "quasi società"
Come già anticipato nel § 1.2 le "quasi società" identificano organismi senza personalità giuridica che dispongono di una contabilità completa e il cui comportamento economico e finanziario si differenzia da quello dei proprietari, nel senso che la relazione "de facto" tra l’unità produttiva e i proprietari è analoga a quella esistente tra una società di capitali e i suoi azionisti.
Sono ricomprese nell’ambito delle "quasi società":
le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
le società semplici, le società di fatto, le imprese individuali ( intendendo per tali gli artigiani, gli agricoltori, i piccoli imprenditori, i liberi professionisti e comunque tutti coloro che svolgono un’attività in proprio), sempre che abbiano un numero di addetti4 superiore alle cinque unità ovvero - nel caso di ausiliari finanziari - impieghino almeno un addetto.
§ 1.5 Imprese pubbliche
Per imprese pubbliche si intendono le unità istituzionali che producono beni e servizi destinabili alla vendita5 e che hanno natura giuridica pubblica o sono controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente dell’Amministrazione Pubblica.
§ 1.6 Determinazione del soggetto rilevante allorché fra due enti intercorra un rapporto "organico"
Per quanto attiene all’imputazione dei rapporti intrattenuti dagli intermediari con i soggetti che abbiano natura di "organo" di un ente, si precisa che, qualora tali soggetti siano dotati di autonomia decisionale e di contabilità completa, i rapporti in discorso devono essere imputati a detti soggetti e non all’ente di cui sono emanazione.
In tali fattispecie, la classificazione per settori di attività economica dovrà essere effettuata facendo esclusivamente riferimento al nominativo risultante dall’intestazione dei vari rapporti intercorrenti con gli intermediari.
§ 1.7 Imprese consorziate: determinazione dell’impresa prevalente
Allorché due o più imprese abbiano stipulato fra di esse un contratto consortile, per l’imputazione dei rapporti con gli intermediari posti in essere dal consorzio si deve far riferimento, ai fini dell’individuazione del settore di attività economica (e del gruppo) di quest’ultimo, all’impresa, tra quelle aderenti al consorzio, che può considerarsi "prevalente" in quanto presenta il totale più elevato delle attività iscritte nell’ultimo bilancio approvato.
Gli eventuali consorzi fra istituzioni creditizie dovranno essere sempre classificati nel Sottogruppo "Associazioni bancarie" (cod. 329).
Quanto precede non trova applicazione nel caso di consorzi costituiti sotto forma di società (cfr. art. 2620 c.c.). In questo caso, devono essere seguiti i normali criteri di classificazione della clientela, avendo cioè riguardo esclusivamente alle caratteristiche della nuova società, non rilevando quelle delle imprese che hanno disposto la costituzione del consorzio.
§ 1.8 Criteri per la classificazione delle cointestazioni
Qualora più soggetti risultino cointestatari di rapporti con gli intermediari, profilandosi una relazione di responsabilità solidale fra questi avente autonoma rilevanza, essi devono essere considerati alla stregua di un singolo cliente, da classificare con riferimento al soggetto che per importanza economica può essere considerato "prevalente" rispetto agli altri.
SETTORI DI ATTIVITA’ ECONOMICA
§ 2.1 Introduzione
La presente classificazione prevede la suddivisione della clientela nei sette settori di seguito indicati:
- Amministrazioni pubbliche;
- Società finanziarie;
- Società non finanziarie;
- Famiglie
- Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;
- Resto del mondo;
- Unità non classificabili e non classificate.
Ciascun settore si articola in sottosettori e sottogruppi.
Le unità istituzionali appartenenti ai settori "Amministrazioni pubbliche", "Società finanziarie", "Società non finanziarie ", "Famiglie", "Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie" e "Unità non classificabili e non classificate" costituiscono la clientela residente. La clientela ordinaria residente è formata dalla stessa aggregazione escludendo dalle "Società finanziarie" i sottosettori "Autorità bancarie centrali" (cod. 030) e "Altre istituzioni finanziarie monetarie: banche" (cod. 024) e "Altre istituzioni finanziarie monetarie: altri intermediari" (cod. 021).
§ 2.2 SETTORE: AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (cod. 001)
Il settore comprende tutte le unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e volti a soddisfare consumi collettivi (le risorse principali di dette unità sono costituite, in prevalenza, da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori), ovvero che operano una redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese.
Le unità istituzionali vanno classificate in questo settore se possiedono le seguenti caratteristiche:
l’unità deve essere detenuta (nel senso di controllata) dagli organismi della pubblica amministrazione in quanto organi di governo, centrale o locale, o in quanto istituzioni la cui classificazione nel settore sia già stata effettuata;
in quanto produttore, l’unità deve svolgere in via principale attività di produzione di servizi non destinabili alla vendita. Sono escluse le imprese pubbliche costituite sotto forma di società di capitali, le imprese pubbliche dotate di personalità giuridica comprese nel settore "Società non finanziarie";
se l’unità è un’istituzione senza scopo di lucro, oltre ad essere controllata da soggetti appartenenti alle amministrazioni pubbliche deve anche essere da questa prevalentemente finanziata con trasferimenti a fondo perduto che non siano contributi ai prodotti;
per gli enti che effettuano attività di tipo previdenziale, per controllo pubblico deve intendersi la capacità dell’Amministrazione pubblica di fissare o approvare i livelli dei contributi e delle prestazioni; inoltre i soggetti assicurati sono tenuti a partecipare al regime ed a versare contributi in forza di disposizioni legislative o regolamentari.
Al fine di garantire una omogeneità di comportamento da parte degli intermediari sono stati predisposti gli elenchi dei soggetti che, insieme agli organi dello Stato e agli enti territoriali, appartengono al settore. La Banca d’Italia provvederà ad aggiornarli periodicamente di concerto con l’ISTAT .
Nei casi in cui gli intermediari segnalanti si trovino nella necessità di classificare un ente che presenta i requisiti sopra citati ma non è compreso nei suddetti elenchi, dovranno temporaneamente imputarlo al sottogruppo "Unità non classificate" (cod. 552) dandone comunicazione alla Banca d’Italia (Servizio Informazioni Sistema Creditizio-Divisione Centrale dei rischi) che fornirà le indicazioni necessarie.
Sottosettore: AMMINISTRAZIONI CENTRALI (cod. 016)
Il sottosettore "Amministrazioni Centrali" comprende tutti gli organi amministrativi dello Stato e gli altri enti centrali la cui competenza si estende normalmente alla totalità del territorio, esclusi gli enti centrali di previdenza e assistenza sociale. Vi fanno parte anche le istituzioni senza scopo di lucro, con competenza estesa a tutto il territorio, controllate e finanziate in prevalenza dalle amministrazioni centrali.
Appartengono inoltre a questo sottosettore gli enti che, pur operando in un ambito territoriale limitato (per es. le stazioni agrarie sperimentali), possono essere considerati come facenti parte della sfera d’azione dello Stato, sia perché i compiti svolti rivestono comunque interesse di carattere generale sia perché gli enti in questione dipendono strettamente da un Ministero o da un altro ente dell’Amministrazione statale.
Tale carattere di dipendenza sussiste sicuramente ogniqualvolta si riscontra uno dei seguenti requisiti:
l’ente è legato a un Ministero da un rapporto "organico" (per es. i Provveditorati agli Studi rispetto al Ministero della Pubblica Istruzione);
il conto consuntivo dell’ente è annesso allo stato di previsione di spesa di un Ministero;
l’ente è sottoposto alla vigilanza di un Ministero o della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Sottogruppo: Amministrazione statale e Organi costituzionali (cod. 102)
Appartengono a questo Sottogruppo:
la Presidenza della Repubblica, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, la Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura e la Corte dei Conti;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i vari Ministeri, nonché i Comitati e le Commissioni ministeriali e interministeriali.
Sottogruppo: Tesoro dello Stato (cod. 100)
Questo sottogruppo deve essere utilizzato per classificare il Ministero del Tesoro in tutti i casi in cui quest’ultimo agisce in qualità di "gestore della Tesoreria statale". In particolare, tale fattispecie ricorre, oltre che nella richiesta di fidi e nel deposito di somme occorrenti al regolare servizio di cassa dello Stato, anche nell’emissione di titoli del debito pubblico, di certificati di credito e di vaglia del "Tesoro". Sono, inoltre, incluse le relative sezioni di Tesoreria provinciale.
Sottogruppo: Cassa DD.PP. (cod.101)
Il sottogruppo comprende la Cassa Depositi e Prestiti e le Casse di risparmio postali.
Sottogruppo: Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell’attività economica (cod. 165)
Per l’individuazione degli enti da includere in questo Sottogruppo si fa riferimento all’elenco allegato (
Sottogruppo: Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (cod.166)
Per l’individuazione degli enti da includere in questo sottogruppo si fa riferimento all’elenco allegato ( Elenco n. 2 ).
Sottogruppo: Enti di ricerca (cod. 167)
Per l’individuazione degli enti da includere in questo sottogruppo si fa riferimento all’elenco allegato ( Elenco n. 3 ).
Sottosettore: AMMINISTRAZIONI LOCALI (cod. 017)
Il sottosettore "Amministrazioni locali" comprende gli enti pubblici la cui competenza si estende a una parte soltanto del territorio, esclusi gli enti locali di previdenza e assistenza sociale. Vi rientrano altresì le istituzioni senza scopo di lucro controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni locali, la cui competenza è limitata al territorio di tali amministrazioni.
Sottogruppo: Amministrazioni regionali (cod. 120)
Sono incluse in questo sottogruppo le singole Amministrazioni regionali.
Sottogruppo: Amministrazioni provinciali e città metropolitane (cod. 121)
Sono incluse in questo sottogruppo le singole Amministrazioni provinciali e le città metropolitane costituite ai sensi della legge n. 142/90.
Sottogruppo: Amministrazioni comunali e unioni di comuni (cod. 173)
Sono incluse in questo sottogruppo le singole Amministrazioni comunali e le unioni di comuni previste dalla legge n.142/90.
Sottogruppo: Enti produttori di servizi sanitari (cod. 174)
Sono incluse in questo sottogruppo le Aziende Sanitarie Locali istituite dalla legge n. 502 del 1992.
Sottogruppo: Altri enti produttori di servizi sanitari (cod. 175)
Sono incluse in questo sottogruppo le aziende ospedaliere, di cui alla legge n. 502 del 1992, gli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e i policlinici universitari.
Sottogruppo: Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell’attività economica (cod. 176)
Per l’individuazione degli enti da includere in questo sottogruppo si fa riferimento all’elenco allegato ( Elenco n. 4 ).
Sottogruppo: Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (cod. 177)
Per l’individuazione degli enti da includere in questo sottogruppo si fa riferimento all’elenco allegato ( Elenco n. 5 ).
Sottosettore: ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE (cod. 019)
Il sottosettore "Enti di previdenza e assistenza sociale" comprende tutte le unità istituzionali, centrali e locali, la cui attività principale consiste nell’erogare prestazioni sociali, e per le quali si verificano le seguenti condizioni:
in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime di assistenza o a versare contributi;
le Amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell’istituzione per quanto riguarda la fissazione o l’approvazione dei contributi e delle prestazioni, indipendentemente dal loro ruolo di organismo di controllo o di datore di lavoro.
Di norma, non esiste alcun legame diretto tra l’importo del contributo versato da un individuo e il rischio a cui tale individuo è esposto.
Sottogruppo: Enti di previdenza e assistenza sociale (cod.191)
Per l’individuazione degli enti da includere in questo sottogruppo si fa riferimento all’elenco allegato ( Elenco n. 6 ).
§ 2.3 SETTORE: SOCIETA’ FINANZIARIE (cod. 023)
Il settore comprende le unità istituzionali che svolgono intermediazione finanziaria, e/o attività finanziarie ausiliarie. Sono considerati intermediari finanziari coloro che, con rischio a carico proprio, convogliano fondi dai settori con eccedenza di risorse ai settori deficitari o trasformano rischi individuali in rischi collettivi. Gli ausiliari finanziari svolgono la loro attività senza assunzione di rischio.
Le unità istituzionali incluse in questo settore sono le seguenti:
le società di capitali pubbliche o private;
le società cooperative;
i produttori pubblici dotati di personalità giuridica in forza di una normativa specifica;
le istituzioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica al servizio delle società finanziarie;
le holding che controllano e dirigono società che operano principalmente nell’ambito dei servizi di intermediazione finanziaria e/o in quello delle attività finanziarie ausiliarie;
i fondi comuni d’investimento considerati per convenzione unità istituzionali distinte dalle società finanziarie che li gestiscono;
le quasi-società finanziarie.
I soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria, per convenzione, vanno sempre ricompresi tra le società finanziarie anche se non hanno i requisiti per essere considerati quasi-società. Per essi assume importanza preminente, rispetto ai principi generali, la circostanza che l’attività svolta è assoggettata, anche se con gradi di intensità diversi, a forme di regolamentazione e controllo.
Gli ausiliari finanziari (brokers, cambiavalute, agenti di assicurazione, promotori finanziari, etc.), non organizzati in forma di società, vanno classificati tra le "Società finanziarie" se hanno almeno un addetto. In caso contrario tali unità vanno ricondotte nel sottosettore delle "Famiglie produttrici". Quelli organizzati in forma societaria fanno sempre parte del settore "Società finanziarie".
Sottosettore: AUTORITA’ BANCARIE CENTRALI (cod. 030)
Sottogruppo: Banca d’Italia (cod.300);
Sottogruppo: Ufficio Italiano dei Cambi (cod. 301).
Sottosettore: ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE: BANCHE (cod. 024)
Il sottosettore è costituito dalle banche autorizzate in Italia e dalle succursali di banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica che sono tenute ad iscriversi nell’albo, di cui all’art. 13 del D.lgs. n.385/93, tenuto dalla Banca d’Italia.
Sottogruppo: Sistema bancario (cod.245)
Vale quanto detto per il relativo sottosettore.
Sottosettore: ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE: ALTRI INTERMEDIARI (cod. 021)
Il sottosettore comprende gli intermediari finanziari, diversi dalle banche, la cui attività consiste nell’accettare depositi, o strumenti a questi assimilati da altre unità istituzionali e nel concedere crediti e/o effettuare investimenti mobiliari per proprio conto.
Sottogruppo: Fondi comuni di investimento monetario (cod.247)
Il sottogruppo è costituito dai fondi comuni d’investimento mobiliare di tipo aperto, il cui patrimonio è investito in attività a breve termine caratterizzate da un elevato grado di sostituibilità con i depositi bancari.
Sottosettore: ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI (cod. 025)
Il sottosettore comprende gli intermediari finanziari (diversi dalle assicurazioni e dai fondi pensione) la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria mediante l’assunzione di ... |
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