SEQUESTRO CONSERVATIVO: Non oltre il quinto
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Sentenza 4.2.2011 N. 16168
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. CONTI Giovanni - Presidente -
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere -
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso proposto da:
1) D.B.N.M., nata ad (OMISSIS);
2) L.A., nata a (OMISSIS);
3) Equitalia Polis s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., contro l’ordinanza del 24 settembre 2010 emessa dal Tribunale di Avellino;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo; sentito il Sostituto Procuratore generale, Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentito, per la parte civile, l’avvocato Arturo Frojo, che ha insistito per l’accoglimento del suo ricorso;
sentito, per le imputate, l’avvocato Luigi Petrillo, che ha insistito per l’accoglimento del suo ricorso.
Fatto
1. - D.B.N.M. E L.A. Sono state rinviate a giudizio immediato davanti al Tribunale di Avellino in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 314 e 640 c.p., perché, in concorso tra loro e con G.R. E G.P., avendo, in qualità di dipendenti della G.E.I. - Gestione Esattoriali Irpine s.p.a., società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Avellino, la disponibilità per ragioni di ufficio delle somme ICI versate tramite bollettini postali, si appropriavano di oltre diciotto milioni di Euro (Euro 18.724.324,29), ritardando il versamento nelle casse comunali delle somme provenienti dalla riscossione ICI nell’anno 2004.
Nel corso del processo, la costituita parte civile Equitalia Polis s.p.a., società che aveva acquisito la G.E.I. Gestione Esattoriali Irpine s.p.a., premesso che:
a) le imputate avevano, nel frattempo, risolto il rapporto di lavoro con la società; b) avevano aderito al Fondo di Solidarietà con diritto ad un incentivo economico per le dimissioni anticipate pari ad Euro 93.419,53 per la D.B. Ed Euro 111.275,33 per la L.;
c) le somme indicate dovevano esser erogate alle ex dipendenti dalla Equitalia;
d) la stessa Equitalia aveva ricevuto un danno patrimoniale di oltre sette milioni di Euro per i fatti reato contestati alle imputate;
e) sussisteva il fondato motivo di ritenere che le garanzie patrimoniali potessero mancare o disperdersi;
ha chiesto il sequestro conservativo delle somme vantate da D. B. e L..
Il Tribunale, con provvedimento del 1 giugno 2010, ritenuta l’insufficienza patrimoniale delle imputate in relazione alla pretesa risarcitoria vantata, ha disposto il sequestro delle intere somme vantate dalla D.B. E dalla L. a seguito della loro adesione al Fondo di Solidarietà.
Su istanza delle imputate, il Tribunale del riesame di Avellino ha confermato la sussistenza dei presupposti per la misura cautelare reale di cui all’art. 316 c.p.p., ma ha ridotto l’entità del sequestro, ritenendo che le somme corrisposte come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente costituiscono reddito di lavoro, con la conseguenza che tale emolumento, in quanto sostitutivo della retribuzione non percepita, è pignorabile nella misura di un quinto ai sensi dell’art. 545 c.p.c.. Pertanto, il sequestro conservativo è stato disposto fino alla concorrenza della somma di Euro 18.683,90 per la D.B. E di Euro 22.255,06 per la L., corrispondente, appunto, ad un quinto della somma complessivamente erogata a titolo di incentivo alle due imputate.
2. - Contro l’ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto ricorso per cassazione sia la parte civile, che le imputate.
2.1. - L’avvocato Arturo Frojo, nell’interesse di Equitalia Polis s.p.a., ha denunciato, con un primo motivo, l’assoluta mancanza di motivazione in relazione alle deduzioni proposte dalla parte civile nell’udienza camerale del 24.9.2010 e relative alla applicabilità della c.d. Compensazione atecnica o impropria.
Con un secondo motivo ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 545 c.p.c., e art. 1246 c.c., sostenendo, sulla base di una recente pronuncia della Corte di cassazione e di una decisione del Tribunale di Roma, che la regola generale, secondo cui se uno dei due crediti contrapposti trae origine da un rapporto di lavoro, la compensazione ...

