Falcone consunting SRL

ABITAZIONE PRINCIPALE: Detrazione interessi su mutuo ipotecario

D. In caso di acquisto in comproprietà, da parte dei coniugi, di un immobile
da destinare ad abitazione principale e di contestuale stipulazione di un contratto
di mutuo cointestato, qualora intervenga una separazione consensuale e
nell’occasione si concordi che la quota di proprietà del marito (pari al 50 per
cento) sia trasferita alla moglie e quest’ultima si accolli – secondo lo schema
dell’accollo interno – il relativo contratto di mutuo per la parte riferibile al
marito, si chiede se la moglie, unica proprietaria dell’immobile può calcolare la
detrazione sull’intera quota degli interessi, compresa quindi la parte riferibile al
marito. Si precisa che la predetta separazione e gli accordi in essa contenuti sono
stati omologati dal giudice, e che con “atto di trasferimento di diritti immobiliari
in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra
coniugi” sono stati formalizzati sia il trasferimento della quota di proprietà
dell’immobile sia l’accordo fra gli ex coniugi in merito all’accollo del mutuo,
senza che, tuttavia, sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo
stipulato con l’Istituto di credito erogante, che continua a risultare cointestato ad
entrambi i coniugi.
R. L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR riconosce una detrazione di
imposta, pari al 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori
corrisposti in dipendenza di mutui ...
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