CIRCOLAZIONE STRADALE: La sussidiarietà nel concorso di colpa
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Sentenza 9.5.2011 n. 10110
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 35115/2006 proposto da:
L.C.A. (OMISSIS) – ricorrente -
contro
P.U. (OMISSIS) – controricorrente -
e contro
vari – intimati -
avverso la sentenza n. 2989/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, Sezione Quarta Civile, emessa il 7/7/2005, depositata il 25/10/2005, R.G.N. 470/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/03/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito l’Avvocato ALESSANDRA IANNOTTA per delega dell’Avvocato GREGORIO IANNOTTA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
P.M. E L.C., in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio P.U., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere M. E. e F. Assicurazioni s.p.a., per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni patiti dal minore nell’incidente verificatosi in data (OMISSIS) tra l’autovettura del M.E. E il ciclomotore guidato dal ragazzo.
La compagnia assicuratrice, costituitasi in giudizio, contestò l’avversa pretesa.
Il giudizio, interrotto a seguito della sottoposizione di F. a liquidazione coatta amministrativa, venne riassunto nei confronti, tra l’altro, di Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.).
Con sentenza del 14 marzo 2002 il giudice adito rigettò la domanda.
Ritenne il decidente che l’attore non avesse provato che M. E. era proprietario del veicolo investitore e, come tale, soggetto responsabile ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23.
Proposto gravame da P.U., la Corte d’appello di Napoli, in data 25 ottobre 2005, in riforma della impugnata sentenza, ha condannato in solido F. Assicurazioni s.p.a. In liquidazione coatta amministrativa, nonché M.C. In proprio e quale esercente la potestà genitoriale su M.T., R. e G., tutte eredi di M.E., al pagamento in favore di P.U. Della somma di Euro 13.244,51, oltre interessi e spese.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione F. Italiana di Assicurazioni s.p.a., formulando due motivi e notificando l’atto a P.U., a M.C. In proprio e quale esercente la potestà genitoriale su M.T., M.R. E M.G., nonché alla Compagnia Generali di Assicurazioni s.p.a..
Solo il primo ha notificato controricorso, mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.
DIRITTO
1 Col primo motivo la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 102 e 354 cod. proc. Civ., della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23, art. 2697 cod. civ., ...

