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CORTE COSTITUZIONALE & IMMIGRAZIONE: Arresto obbligatorio in flagranza di reato (Restituzione atti - jus superveniens)

ORDINANZA N. 179

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi dal Tribunale di Rovereto con tre ordinanze del 9 aprile 2004, del 14 maggio 2004 e del 27 gennaio 2003, rispettivamente iscritte ai numeri 332, 333 e 334 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Udito nella camera di consiglio dell’11 maggio 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, con tre ordinanze di tenore analogo, deliberate rispettivamente nelle date del 9 aprile 2004 (r.o. n. 332 del 2010), del 14 maggio 2004 (r.o.. n. 333 del 2010) e del 27 gennaio 2003 (r.o. n. 334 del 2010), tutte pervenute presso la cancelleria della Corte costituzionale il 5 ottobre 2010, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo, secondo e terzo comma, 10, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui dispone, nei confronti dello straniero accusato del reato di cui al citato comma 5-ter, che si proceda obbligatoriamente all’arresto ed alla celebrazione del giudizio con rito direttissimo;

che il Tribunale rimettente, in ciascuno dei procedimenti a quibus, è chiamato a celebrare il giudizio di convalida dell’arresto ed il giudizio direttissimo nei confronti di persona con cittadinanza extracomunitaria, tratta in arresto con l’accusa d’aver violato il comma 5-ter dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998;

che, in ciascuno dei menzionati procedimenti, le parti processuali hanno concordemente eccepito in ordine alla legittimità costituzionale della norma posta ad oggetto dell’imputazione e del successivo comma 5-quinquies;

che il Tribunale riferisce d’aver sospeso i relativi procedimenti di convalida, contestualmente deliberando le ordinanze di rimessione, e poi disponendo la scarcerazione dei soggetti interessati, per i quali è stato accordato il prescritto nulla osta all’espulsione;

che le censure del rimettente, formulate tra il gennaio del 2003 ed il maggio del 2004, sono riferite al comma 5-ter dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 nel testo all’epoca vigente, che configurava l’inottemperanza all’ordine di allontanamento come reato contravvenzionale, per il quale, a norma del successivo comma 5-quinquies, era disposto l’arresto obbligatorio;

che dunque si denuncia, in ciascuna delle ordinanze di rimessione, l’anomalia d’una prescrizione di arresto posta con riguardo ad una contravvenzione, e quindi ad un reato per il quale non è consentita l’applicazione di misure cautelari personali, con conseguente necessità di liberazione dell’interessato anche nel caso di convalida del provvedimento assunto dalla polizia giudiziaria;

che il Tribunale osserva come i provvedimenti restrittivi ad iniziativa della polizia giudiziaria, nella prospettiva dell’art. 13 Cost. (e dell’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo), si giustifichino solo in quanto misure precautelari, cioè propedeutiche (in via eccezionale ed urgente) ad una privazione di libertà disposta dall’autorità giudiziaria, secondo norme che assicurino il bilanciamento tra la garanzia della libertà individuale ed altri beni di rango costituzionale;

che nella disciplina censurata, secondo il rimettente, la funzione precautelare era esclusa dalla legge, e l’arresto restava privo di ogni nesso strumentale con la celebrazione del giudizio penale e l’accertamento del fatto punibile, senza per altro trovare giustificazione razionale neppure nelle esigenze del procedimento amministrativo di espulsione, che anzi restava di fatto intralciato dalla misura restrittiva;

che, d’altra parte, l’arresto e la relativa convalida non avrebbero potuto giustificarsi quali premesse necessarie per l’instaurazione del giudizio direttissimo, posto che la condizione detentiva dell’imputato e la verifica positiva circa la legittimità della misura precautelare non rappresentano una condizione per la definizione del giudizio secondo il rito in questione;

che la norma censurata, sempre a parere del Tribunale, violava l’art. 3 Cost. sia perché irragionevole (una severa misura di privazione della libertà veniva collegata ad una incriminazione che, per specie e quantità della pena, esprimeva un giudizio di contenuta gravità del fatto), sia perché produttiva di discriminazioni ingiustificate tra gli imputati del reato de quo ed i responsabili di altri reati contravvenzionali (non suscettibili, salvo che in casi particolari, di privazione della libertà), sia infine perché idonea a determinare improprie assimilazioni o discriminazioni all’interno dello stesso Testo unico in materia di immigrazione (parificando la contravvenzione in discorso a delitti puniti ben più gravemente, e diversificandola da quella prevista al comma 13 dell’art. 13, per cui l’arresto era solo facoltativo);

che un’ulteriore violazione dell’art. 3 Cost. – anche in connessione al secondo comma dell’art. 10 Cost. ed all’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – è prospettata in quanto la previsione censurata si riferiva ad un reato proprio dello straniero, introducendo di conseguenza, sul piano dei diritti inviolabili della persona, un trattamento discriminatorio fondato sulla nazionalità;

che il rimettente sollecita un giudizio di compatibilità costituzionale anche riguardo alla previsione che impone il ricorso al giudizio direttissimo per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998;

che il Tribunale riconosce, in proposito, come la legge preveda varie ipotesi di direttissimo «atipico», cioè di ricorso al rito fuori dai requisiti (di tempo e di connotazione probatoria) che lo caratterizzano nella sua forma «ordinaria», ed osserva, tuttavia, che nessuna delle rationes sottese alle ipotesi in questione varrebbe per la disciplina censurata;

che nel caso dell’arresto per il delitto di evasione, o per la norma già in vigore quanto ai reati commessi col mezzo della stampa, la prescrizione del giudizio direttissimo avrebbe trovato fondamento nell’evidenza generalmente propria della prova, e dunque nella forte analogia con la forma tipica del rito (il riferimento concerne, rispettivamente, l’art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante ...
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