TESTO UNICO DELLA FINANZA: Art.187 sexies - Legittimità costituzionale
SENTENZA N. 186
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 187 sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.. 58 (Testo unico dellle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), promosso dalla Corte d’appello di Torino nel procedimento vertente tra S. M. ed altra e la C.O.N.S.O.B. con ordinanza del 5 ottobre 2010, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visti l’atto di costituzione di S. M. ed altra nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 10 maggio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
uditi l’avvocato Franco Coppi per S. M. ed altra e l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza depositata il 5 ottobre 2010, la Corte di appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), «nella parte in cui dispone che l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal medesimo capo del decreto legislativo, importi sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per commettere l’illecito e che, ove la confisca non possa essere eseguita direttamente, essa debba avere obbligatoriamente luogo su “denaro, beni o altre utilità di valore equivalente”».
La Corte rimettente premette di essere investita del giudizio di opposizione a una delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), con cui è stata applicata a una persona fisica e a una società per azioni – ai sensi, rispettivamente, dell’art. 187-bis e dell’art. 187-quinquies del d.lgs. n. 58 del 1998 – la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.800.000 ciascuna, per abuso di informazioni privilegiate. Con lo stesso provvedimento è stata disposta, altresì, ai sensi dell’art. 187-sexies del medesimo decreto legislativo, la confisca del «valore economico delle azioni costituente il prodotto dell’illecito contestato, equivalente alla somma dei valori dei beni utilizzati e del profitto conseguito». Il relativo importo corrisponde, in specie, tanto alla somma di denaro impiegata per acquistare le azioni cui si riferivano le informazioni privilegiate, pari a euro 19.255.857, quanto al profitto realizzato tramite la loro rivendita, pari a euro 1.467.474.
Il giudice a quo riferisce, altresì, di avere emesso, in pari data, sentenza non definitiva, provvedendo all’ulteriore corso della causa limitatamente al capo relativo alla confisca, con riguardo al quale gli opponenti hanno proposto una specifica censura, eccependo l’illegittimità costituzionale della norma applicata, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.
Ad avviso della Corte torinese, la questione sarebbe rilevante. Essendo ravvisabili, nella specie, gli estremi della violazione contestata – come accertato con la sentenza non definitiva in pari data – dovrebbe, infatti, obbligatoriamente procedersi, a norma del comma 1 dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, alla confisca non soltanto del profitto, ma anche del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.
In forza del comma 2 dello stesso art. 187-sexies, inoltre, ove la misura ablatoria non risulti eseguibile in modo diretto, essa dovrebbe essere obbligatoriamente sostituita dalla confisca di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. Non sarebbe, infatti, praticabile un’interpretazione restrittiva, che consenta di escludere tale forma di confisca «con particolare riferimento ai beni e comunque ai mezzi economici corrispondenti non già al profitto dell’illecito, ma anche al controvalore dei titoli che sono stati movimentati».
Ciò comporterebbe che, a fronte di una violazione che ha determinato un profitto di euro 1.467.474, dovrebbe essere disposta, nella specie, la confisca di titoli per un valore pari a euro 20.723.331.
Di qui, dunque, la non manifesta infondatezza della questione. Nonostante la sua qualificazione come «confisca», che evoca una funzione in senso lato preventiva, la misura ablativa in discorso avrebbe, in effetti, un carattere sostanzialmente sanzionatorio. In tale ottica, sarebbe tuttavia palese la sproporzione fra l’ammontare, pur rilevante, della sanzione amministrativa pecuniaria edittale e quello della sanzione di cui si discute: sanzione che resta, peraltro, totalmente disancorata dalla concreta gravità della violazione e non consente al giudice alcuna graduazione, analoga a quella praticabile in rapporto alla «sanzione in senso proprio».
In materia, sarebbe, d’altra parte, non infrequente che al conseguimento di un profitto «non particolarmente ingente» faccia riscontro l’utilizzazione di mezzi economici – e, dunque, di valori da confiscare obbligatoriamente – per «importi molto consistenti e, soprattutto, totalmente disancorati dal rapporto proporzionale con il profitto stesso».
La norma censurata verrebbe a porsi, di conseguenza, in contrasto tanto con l’art. 3 Cost., per la palese irragionevolezza della sanzione in tal modo comminata; quanto con l’art. 27 Cost., per violazione del «principio di proporzionalità», da esso enucleabile e da ritenere valevole non soltanto in rapporto alle sanzioni penali, ma a qualsiasi «risposta sanzionatoria» prefigurata dall’ordinamento.
2. – È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Ad avviso della difesa dello Stato, la questione sarebbe inammissibile, nella parte in cui investe il comma 2 dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 (concernente la confisca per equivalente), in quanto nel giudizio principale si discuterebbe del solo comma 1. In relazione a tale comma, la questione sarebbe del pari inammissibile, per l’incoerenza della relativa motivazione rispetto alla fattispecie concreta: il profitto di 1.467.474 euro, realizzato nella specie grazie all’operazione illecita, sarebbe, infatti, tutt’altro che «non particolarmente ingente», anche nel rapporto proporzionale con l’investimento, tenuto conto del brevissimo lasso temporale entro il quale è stato conseguito.
Nel merito, la questione sarebbe, comunque, infondata.
La confisca obbligatoria prevista dalla norma censurata avrebbe, infatti, non diversamente da quella contemplata dal codice penale, natura di misura di sicurezza patrimoniale. Sarebbe pertanto logico che, al fine di prevenire la commissione degli illeciti, la misura ablativa colpisca un «quid pluris» rispetto al profitto: diversamente, l’autore del fatto non correrebbe alcun ...
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 187 sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.. 58 (Testo unico dellle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), promosso dalla Corte d’appello di Torino nel procedimento vertente tra S. M. ed altra e la C.O.N.S.O.B. con ordinanza del 5 ottobre 2010, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visti l’atto di costituzione di S. M. ed altra nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 10 maggio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
uditi l’avvocato Franco Coppi per S. M. ed altra e l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza depositata il 5 ottobre 2010, la Corte di appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), «nella parte in cui dispone che l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal medesimo capo del decreto legislativo, importi sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per commettere l’illecito e che, ove la confisca non possa essere eseguita direttamente, essa debba avere obbligatoriamente luogo su “denaro, beni o altre utilità di valore equivalente”».
La Corte rimettente premette di essere investita del giudizio di opposizione a una delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), con cui è stata applicata a una persona fisica e a una società per azioni – ai sensi, rispettivamente, dell’art. 187-bis e dell’art. 187-quinquies del d.lgs. n. 58 del 1998 – la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.800.000 ciascuna, per abuso di informazioni privilegiate. Con lo stesso provvedimento è stata disposta, altresì, ai sensi dell’art. 187-sexies del medesimo decreto legislativo, la confisca del «valore economico delle azioni costituente il prodotto dell’illecito contestato, equivalente alla somma dei valori dei beni utilizzati e del profitto conseguito». Il relativo importo corrisponde, in specie, tanto alla somma di denaro impiegata per acquistare le azioni cui si riferivano le informazioni privilegiate, pari a euro 19.255.857, quanto al profitto realizzato tramite la loro rivendita, pari a euro 1.467.474.
Il giudice a quo riferisce, altresì, di avere emesso, in pari data, sentenza non definitiva, provvedendo all’ulteriore corso della causa limitatamente al capo relativo alla confisca, con riguardo al quale gli opponenti hanno proposto una specifica censura, eccependo l’illegittimità costituzionale della norma applicata, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.
Ad avviso della Corte torinese, la questione sarebbe rilevante. Essendo ravvisabili, nella specie, gli estremi della violazione contestata – come accertato con la sentenza non definitiva in pari data – dovrebbe, infatti, obbligatoriamente procedersi, a norma del comma 1 dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, alla confisca non soltanto del profitto, ma anche del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.
In forza del comma 2 dello stesso art. 187-sexies, inoltre, ove la misura ablatoria non risulti eseguibile in modo diretto, essa dovrebbe essere obbligatoriamente sostituita dalla confisca di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. Non sarebbe, infatti, praticabile un’interpretazione restrittiva, che consenta di escludere tale forma di confisca «con particolare riferimento ai beni e comunque ai mezzi economici corrispondenti non già al profitto dell’illecito, ma anche al controvalore dei titoli che sono stati movimentati».
Ciò comporterebbe che, a fronte di una violazione che ha determinato un profitto di euro 1.467.474, dovrebbe essere disposta, nella specie, la confisca di titoli per un valore pari a euro 20.723.331.
Di qui, dunque, la non manifesta infondatezza della questione. Nonostante la sua qualificazione come «confisca», che evoca una funzione in senso lato preventiva, la misura ablativa in discorso avrebbe, in effetti, un carattere sostanzialmente sanzionatorio. In tale ottica, sarebbe tuttavia palese la sproporzione fra l’ammontare, pur rilevante, della sanzione amministrativa pecuniaria edittale e quello della sanzione di cui si discute: sanzione che resta, peraltro, totalmente disancorata dalla concreta gravità della violazione e non consente al giudice alcuna graduazione, analoga a quella praticabile in rapporto alla «sanzione in senso proprio».
In materia, sarebbe, d’altra parte, non infrequente che al conseguimento di un profitto «non particolarmente ingente» faccia riscontro l’utilizzazione di mezzi economici – e, dunque, di valori da confiscare obbligatoriamente – per «importi molto consistenti e, soprattutto, totalmente disancorati dal rapporto proporzionale con il profitto stesso».
La norma censurata verrebbe a porsi, di conseguenza, in contrasto tanto con l’art. 3 Cost., per la palese irragionevolezza della sanzione in tal modo comminata; quanto con l’art. 27 Cost., per violazione del «principio di proporzionalità», da esso enucleabile e da ritenere valevole non soltanto in rapporto alle sanzioni penali, ma a qualsiasi «risposta sanzionatoria» prefigurata dall’ordinamento.
2. – È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Ad avviso della difesa dello Stato, la questione sarebbe inammissibile, nella parte in cui investe il comma 2 dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 (concernente la confisca per equivalente), in quanto nel giudizio principale si discuterebbe del solo comma 1. In relazione a tale comma, la questione sarebbe del pari inammissibile, per l’incoerenza della relativa motivazione rispetto alla fattispecie concreta: il profitto di 1.467.474 euro, realizzato nella specie grazie all’operazione illecita, sarebbe, infatti, tutt’altro che «non particolarmente ingente», anche nel rapporto proporzionale con l’investimento, tenuto conto del brevissimo lasso temporale entro il quale è stato conseguito.
Nel merito, la questione sarebbe, comunque, infondata.
La confisca obbligatoria prevista dalla norma censurata avrebbe, infatti, non diversamente da quella contemplata dal codice penale, natura di misura di sicurezza patrimoniale. Sarebbe pertanto logico che, al fine di prevenire la commissione degli illeciti, la misura ablativa colpisca un «quid pluris» rispetto al profitto: diversamente, l’autore del fatto non correrebbe alcun ...
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