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MISURA DI PREVENZIONE & INTESTAZIONE FITTIZIA

Autorità:  Cassazione penale  sez. II
Data udienza:  14 luglio 2010
Numero:  n. 29224

Classificazione
FRAUDOLENTO TRASFERIMENTO DI VALORI (da parte dei sospettati di mafia; art. 12-quinquies d.l. 306/1992 - Riciclaggio di denaro sporco)
MISURE DI PREVENZIONE - In genere



MISURE DI PREVENZIONE - Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori - Art. 12-quinquies l. n. 356 del 1992 - Pendenza della procedura per misure di prevenzione patrimoniali - Necessità - Esclusione.
Intestazione


                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente -
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere -
Dott. RAGO Geppino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PM;
nel procedimento a carico di:
D.R.F. e D.R.D.;
avverso l'ordinanza del 22.12.09 con cui il Tribunale di Teramo,
sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott.
Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Carlo Di
Casola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato;
udito il difensore Avv. Martire Andrea, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;




(Torna su   ) Fatto

OSSERVA
Con ordinanza del 22.12.09 il Tribunale di Teramo, sezione riesame, in accoglimento dell'appello di Di.Ro.Fe. revocava il sequestro preventivo disposto in data 8.4.09 dal GIP della stessa sede ed avente ad oggetto l'autovettura Smart Cabrio, mod. For Two, tg. (OMISSIS).
Tale sequestro era stato ordinato sul presupposto che la simulata intestazione dell'auto a Di.Ro.Fe. aveva un'evidente finalità elusiva degli eventuali provvedimenti inerenti alla misura di prevenzione a carico di D.R.D..
Il Tribunale del riesame riteneva - invece - dirimente la circostanza che, nelle more, la richiesta di adozione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni nei confronti di D.R. D. era stata rigettata, sempre dal Tribunale di Teramo, con provvedimento del 20.7.09.
Il PM ricorreva contro detta ordinanza, di cui chiedeva l'annullamento perchè, a parte il rilievo che la decisione di diniego della misura di prevenzione patrimoniale della confisca a carico di D.R.D. era stata impugnata, ad ogni modo il sequestro, disposto nell'ambito del procedimento a carico di D. R.F. e D.R.D., indagati per il delitto di cui all'art. 110 c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, prescindeva dal fatto che la misura di prevenzione patrimoniale fosse stata o meno applicata, bastando che la fittizia intestazione del bene fosse comunque preordinata a sottrarlo ai potenziali esiti di procedimenti di prevenzione.
1- Il ricorso è fondato.
Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 ...
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