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GIURISDIZIONE CIVILE: Straniero - Accettazione della giurisdizione italiana

Ai sensi degli art. 4 e 11 l. n. 218 del 1995, è automatica la sussistenza della giurisdizione italiana nei confronti del convenuto costituito, il quale abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione medesima. (Nella specie, la Scuola Internazionale Italiana "Leonardo da Vinci", in relazione ad un rapporto di lavoro di insegnamento presso la sede de Il Cairo in Egitto, non aveva neppure impugnato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la giurisdizione italiana).
SENTENZA PER ESTESO

             LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONI UNITE CIVILE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. ELEFANTE     Antonio                -  Primo Presidente f.f.  -
Dott. TRIOLA       Roberto Michele        -  Presidente di Sezione  -
Dott. SALME'       Giuseppe                         -  Consigliere  -
Dott. SALVAGO      Salvatore                        -  Consigliere  -
Dott. MACIOCE      Luigi                            -  Consigliere  -
Dott. AMOROSO      Giovanni                    -  rel. Consigliere  -
Dott. SPIRITO      Angelo                           -  Consigliere  -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo                            -  Consigliere  -
Dott. TIRELLI      Francesco                        -  Consigliere  -
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso 22897-2009 proposto da:
SCUOLA  INTERNAZIONALE ITALIANA (OMISSIS), in  persona  del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
G.  FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MORRICO ENZO, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato NUNZIATO MARIA  TERESA,
per procura speciale del 12/10/2009, in atti;
                                                       - ricorrente -
                             - contro -
          A.M. ((OMISSIS)), elettivamente  domiciliata  in
ROMA,  VIA  DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato  GAROFALO
DOMENICO,  che  la rappresenta e difende, per delega  a  margine  del
controricorso e ricorso incidentale;
                        - controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso  la sentenza n. 1470/2008 della CORTE D'APPELLO di  L'AQUILA,
depositata il 28/10/2008;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
14/12/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito  l'Avvocato  Edoardo  GHERA per delega  dell'avvocato  Domenico
Garofalo;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l'inammissibilità o
comunque   rigetto  del  ricorso  principale;  rigetto  del   ricorso
incidentale.
                
(Torna su   ) Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art 414 c.p.c., depositato il 15/12/1994, A. M. conveniva innanzi il Pretore del Lavoro di Roma La Scuola Internazionale Italiana "(OMISSIS)" per sentir dichiarare la nullità ed in ogni caso l'illegittimità del provvedimento di licenziamento alla stessa irrogato il 3 agosto 1994 ed il conseguente diritto al ripristino del rapporto di lavoro nonchè al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni medio tempore maturate; la ricorrente riteneva altresì ingiusto ed illegittimo il trattamento retributivo complessivamente corrispostole dall'Istituto scolastico convenuto in quanto lesivo del c.c.n.l. di categoria nonchè dell'art. 36 Cost. e, pertanto, chiedeva la condanna di quest'ultimo al pagamento in proprio favore della somma di L. 44.631.919 (pari ad Euro 23.050,46) maturati a titolo di differenze retributive contrattuali in ragione delle mansioni (di segreteria e di insegnamento presso la sede de (OMISSIS)) svolte e dell'orario di lavoro osservato (pari a 30 ore settimanali) e, subordinatamente al rigetto della domanda di impugnativa del licenziamento, la condanna al pagamento del trattamento di fine rapporto quantificato in L. 5.372.530 (pari ad Euro 2.774,68).
Costituitosi il contraddittorio, in via preliminare l'Istituto scolastico convenuto eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore della Pretura del Lavoro di Chieti Sezione distaccata di Orsogna.
Il pretore ...
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