GIURISDIZIONE CIVILE: Straniero - Accettazione della giurisdizione italiana
Ai sensi degli art. 4 e 11 l. n. 218 del 1995, è automatica la sussistenza della giurisdizione italiana nei confronti del convenuto costituito, il quale abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione medesima. (Nella specie, la Scuola Internazionale Italiana "Leonardo da Vinci", in relazione ad un rapporto di lavoro di insegnamento presso la sede de Il Cairo in Egitto, non aveva neppure impugnato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la giurisdizione italiana).
SENTENZA PER ESTESO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente di Sezione -
Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22897-2009 proposto da:
SCUOLA INTERNAZIONALE ITALIANA (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MORRICO ENZO, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato NUNZIATO MARIA TERESA,
per procura speciale del 12/10/2009, in atti;
- ricorrente -
- contro -
A.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato GAROFALO
DOMENICO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 1470/2008 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA,
depositata il 28/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/12/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito l'Avvocato Edoardo GHERA per delega dell'avvocato Domenico
Garofalo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l'inammissibilità o
comunque rigetto del ricorso principale; rigetto del ricorso
incidentale.
(Torna su ) Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art 414 c.p.c., depositato il 15/12/1994, A. M. conveniva innanzi il Pretore del Lavoro di Roma La Scuola Internazionale Italiana "(OMISSIS)" per sentir dichiarare la nullità ed in ogni caso l'illegittimità del provvedimento di licenziamento alla stessa irrogato il 3 agosto 1994 ed il conseguente diritto al ripristino del rapporto di lavoro nonchè al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni medio tempore maturate; la ricorrente riteneva altresì ingiusto ed illegittimo il trattamento retributivo complessivamente corrispostole dall'Istituto scolastico convenuto in quanto lesivo del c.c.n.l. di categoria nonchè dell'art. 36 Cost. e, pertanto, chiedeva la condanna di quest'ultimo al pagamento in proprio favore della somma di L. 44.631.919 (pari ad Euro 23.050,46) maturati a titolo di differenze retributive contrattuali in ragione delle mansioni (di segreteria e di insegnamento presso la sede de (OMISSIS)) svolte e dell'orario di lavoro osservato (pari a 30 ore settimanali) e, subordinatamente al rigetto della domanda di impugnativa del licenziamento, la condanna al pagamento del trattamento di fine rapporto quantificato in L. 5.372.530 (pari ad Euro 2.774,68).
Costituitosi il contraddittorio, in via preliminare l'Istituto scolastico convenuto eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore della Pretura del Lavoro di Chieti Sezione distaccata di Orsogna.
Il pretore ...
SENTENZA PER ESTESO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente di Sezione -
Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22897-2009 proposto da:
SCUOLA INTERNAZIONALE ITALIANA (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MORRICO ENZO, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato NUNZIATO MARIA TERESA,
per procura speciale del 12/10/2009, in atti;
- ricorrente -
- contro -
A.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato GAROFALO
DOMENICO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 1470/2008 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA,
depositata il 28/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/12/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito l'Avvocato Edoardo GHERA per delega dell'avvocato Domenico
Garofalo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l'inammissibilità o
comunque rigetto del ricorso principale; rigetto del ricorso
incidentale.
(Torna su ) Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art 414 c.p.c., depositato il 15/12/1994, A. M. conveniva innanzi il Pretore del Lavoro di Roma La Scuola Internazionale Italiana "(OMISSIS)" per sentir dichiarare la nullità ed in ogni caso l'illegittimità del provvedimento di licenziamento alla stessa irrogato il 3 agosto 1994 ed il conseguente diritto al ripristino del rapporto di lavoro nonchè al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni medio tempore maturate; la ricorrente riteneva altresì ingiusto ed illegittimo il trattamento retributivo complessivamente corrispostole dall'Istituto scolastico convenuto in quanto lesivo del c.c.n.l. di categoria nonchè dell'art. 36 Cost. e, pertanto, chiedeva la condanna di quest'ultimo al pagamento in proprio favore della somma di L. 44.631.919 (pari ad Euro 23.050,46) maturati a titolo di differenze retributive contrattuali in ragione delle mansioni (di segreteria e di insegnamento presso la sede de (OMISSIS)) svolte e dell'orario di lavoro osservato (pari a 30 ore settimanali) e, subordinatamente al rigetto della domanda di impugnativa del licenziamento, la condanna al pagamento del trattamento di fine rapporto quantificato in L. 5.372.530 (pari ad Euro 2.774,68).
Costituitosi il contraddittorio, in via preliminare l'Istituto scolastico convenuto eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore della Pretura del Lavoro di Chieti Sezione distaccata di Orsogna.
Il pretore ...

