Falcone consunting SRL

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE: Responsabilità solidale ex art.6 Legge 689/81

Viene meno il vincolo solidaristico tra l'amministratore e l'azienda quando l'illecito è commesso in una delle diverse succursali dell'impresa stessa. All'azienda rimangono così in capo le sole sanzioni "in quanto solidalmente responsabile ex art. 6 l. 689/81 con il preposto alla struttura di vendita, autore materiale dell'illecito (di cui risultano accertati tutti gli elementi costitutivi), è tenuta comunque a risponderne nulla rilevando che in concreto non sia stato possibile l'individuazione di tale persona fisica (v., tra le altre, Cass. civ. n. 172/97, 6188/05, 27799/05, 24573/06, 11643/10), considerato che la ratio del suddetto principio di solidarietà non è tanto quella di far fronte ad eventuali situazioni d'insolvenza del trasgressore, quanto invece quella di evitare che la violazione, comunque accertata, resti priva di conseguenze sanzionatorie nei casi in cui, per mancanza di identificazione dell'autore materiale o per altre ragioni che non consentano di procedere nei confronti dello stesso, sia invece identificabile il diverso soggetto per conto o nell'interesse del quale il predetto abbia agito, tenuto dunque a rispondere ai sensi del cit. art. 6 (in tal senso v. l'ultima delle citate sentenze). Si ritiene infine giusta, tenuto conto della particolarità delle questioni, dell'esito finale del giudizio, della sostanziale comunanza di interessi e linea difensiva dei ricorrenti, la compensazione integrale delle spese dell'intero processo la nelle fasi di merito sia in quella di legittimità, tra le parti dello stesso".
SENTENZA PER ESTESO
              LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE SESTA CIVILE                        
                           SOTTOSEZIONE 2                           
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. SETTIMJ   Giovanni                            -  Presidente   -
Dott. PICCIALLI Luigi                          -  rel. Consigliere  -
Dott. BUCCIANTE Ettore                              -  Consigliere  -
Dott. MIGLIUCCI Emilio                              -  Consigliere  -
Dott. GIUSTI    Alberto                             -  Consigliere  -
ha pronunciato la seguente:                                         
                     ordinanza                                      
sul ricorso proposto da:
           K.R.   (OMISSIS),   in   qualità   di   legale
rappresentante  di Lidi Italia Srl, e LIDL ITALIA SRL  (OMISSIS),
in  persona  del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliati  in  ROMA,  VIA  COLA DI RIENZO  180,  presso  lo  studio
dell'avvocato FIORILLI PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente
agli avvocati CAPELLI FAUSTO, MASSUMILIANO VALCADA, giusta procura  a
margine del ricorso;
                                                       - ricorrenti -
                               contro
REGIONE  EMILIA ROMAGNA (OMISSIS), in persona del Presidente  pro
tempore  della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata  in  ROMA,
VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato COGLITORE
EMANUELE,  che  la  rappresenta e difende  unitamente  agli  avvocati
PULIATTI GAETANO, OPPI DANIELA, giusta deliberazione della G.R.N. 927
del 5 luglio 2010 e giusta procura a margine del controricorso;
                                                 - controricorrente -
avverso   la   sentenza  n.  1251/2009  del  TRIBUNALE   di   FERRARA
dell'8/07/09, depositata il 10/09/2009;
udita  la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  del
29/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito  l'Avvocato  Capelli Fausto, difensore  dei  A  ricorrenti  che
insiste per l'accoglimento del ricorso;
udito   l'Avvocato   Manzi   Federica,  (delega   avvocato   Emanuele
Coglitore),  difensore della controricorrente  che  si  riporta  agli
scritti;
è  presente  il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS  che  ha
concluso per il rigetto del ricorso.
                
(Torna su   ) Fatto

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