Falcone consunting SRL

PROMOTORE FINANZIARIO: Obblighi informativi

Secondo una sentenza di merito del Tribunale di Bari, non osservare gli obblighi informativi di cui all'art. 21 del t.u.F. (d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58) e degli art. 26, 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 non giustifica la nullità dei contratti di intermediazione finanziaria, costituendo inadempimento agli obblighi di una corretta informazione nella fase delle cd. "trattative" e formazione del rapporto sinallagmatico, da cui consegue una possibile responsabilità precontrattuale, e l'insorgenza del connesso diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. La violazione dei sopra citati obblighi, infatti, non attiene al momento genetico di conclusione del negozio, e non ne inficia, pertanto, la validità, acquistando, invece, rilevanza sul differente piano del corretto adempimento o meno, da parte dell'intermediario, dei doveri di condotta che gli fanno carico nella esecuzione del contratto di negoziazione, con le conseguenze che ne possano discendere sia in termini di risoluzione del contratto (o, più limitatamente, della singola operazione di compravendita), sia in termini di diritto dell'investitore a vedersi comunque riconoscere il danno provocato da siffatta condotta inadempiente.
SENTENZA PER ESTESO
 

                                    REPUBBLICA ITALIANA
                                 In nome del popolo italiano
 
                              IL TRIBUNALE DI BARI
                         IV SEZIONE CIVILE - FALLIMENTI
riunito in camera di consiglio nelle persone di:
1) dr. Franco Lucafò - Presidente rel.
2) dr. Enrico Scoditti - Giudice
3) dr. Anna De Simone - Giudice ha emesso la seguente
                                  SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5184/06 R.G. affari contenziosi vertente
                                      TRA
M. R.,
                                                                          ATTORE
                                       E
BANCA  POPOLARE DI BARI, SOC. coop. per azioni, in persona del legale
rappresentante pro tempore,
                                                                       CONVENUTA


(Torna su   ) Fatto

Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 14 aprile 2006 M. R. conveniva in giudizio la Banca Popolare di Bari al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1. in via principale accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o annullabilità del contratto di investimento relativo ai fondi de quo negoziati per tutte le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare la società convenuta alla ripetizione della somma di euro 96.576,92 dietro la restituzione da parte del sig. M. delle quote in suo possesso dei fondi, oltre interessi dei titoli di Stato e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c ..;
2. in via subordinata riconosciuto ed accertato il grave inadempimento contrattuale della convenuta per aver vioIato le regole ...
Feed RSS
RSS 2.0   RSS 2.0
Adv google
Altre News