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INTERMEDIARI FINANZIARI: Sanzioni amministrative irrogate al promotore

L'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 195 d.lg. n. 58/98, anche se non basa su una prova scritta è da ritenersi assolutamente valida secondo i Supremi Giudici di Casszaione.  La prova, può legittimamente basarsi anche su presunzioni atteso che, nessuna norma prevede espressamente il contrario.
SENTENZA PER ESTESO

                                                         LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                                                                SEZIONE SECONDA CIVILE  
                     
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. SCHETTINO Olindo                                President -  -
Dott. GOLDONI   Umberto                               Consiglie -  -
Dott. PICCIALLI Luigi                                 Consiglie -  -
Dott. MIGLIUCCI Emilio                                Consiglie -  -
Dott. BERTUZZI  Mario                       rel. est. Consiglie -  -
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
              G.P.  e          L.P.,  residenti  in  (OMISSIS),
rappresentati  e  difesi  per procura a  margine  del  ricorso  dagli
Avvocati  NASTASI PAOLO e Federico Baldoni, elettivamente domiciliati
presso  lo  studio di questtultimo in Roma, via Giovanni Severano  n.
35;
                                                       - ricorrenti -
                               contro
Ministero delllEconomia e delle Finanze, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso dalllAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
presso la cui sede in Roma via dei Portoghesi n. 12 domicilia;
                                                 - controricorrente -
                                  e
Commissione  nazionale  per le Societaa e la Borsa,  in  persona  del
Presidente   pro   tempore  rappresentata  e  difesa  dalllAvvocatura
generale  dello Stato, presso la cui sede in Roma via dei  Portoghesi
n. 12 domicilia;
                        - controricorrente - Ricorrente incidentale -
                                  e
Banca  Popolare  di Milano, in persona del Direttore  generale  Dott.
            S.S.  e  del Capo area contenzioso  Dott.         D.L.
   G.  per procura a mezzo del notaio Pietro Soriani del 22 febbraio
2002,  rep.  n.  256440,  rilasciata dal Presidente  Dott.        M.
     R.,   rappresentata  e  difesa  per  procura  a   margine   del
controricorso  dagli Avvocati prof, Matteo Rescigno e Giuseppe  Bozzi
elettivamente domiciliata, presso lo studio di questtultimo in  Roma,
via degli Scipioni n. 268/A;
                                                     - c/ricorrenti -
avverso il decreto della Corte di appello di Milano depositato il  16
giugno 2004;
udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  24
febbraio 2011 dal consigliere relatore doti. Mario Bertuzzi;
udite le difese delle parti, svolte dalllAvv. Federico Baldoni per  i
ricorrenti  e  dalllAvv.  Giuseppe Bozzi per  la  Banca  popolare  di
Milano;
udite  le  conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale  Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto il rigetto  di
entrambi i ricorsi.
                
(Torna su   ) Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 22 maggio 2003 il Ministero delllEconomia e delle Finanze irrogava, su proposta della Consob, alla Banca Popolare di Milano, con facoltaa di regresso verso i responsabili, sanzioni pecuniarie per le violazioni del D.Lgs. n. 58 dei 1998, art. 21, comma 1, lett. e) e lett. a), in relazione alla condotta dei loro dipendenti G.P. e L.P., il primo preposto a capo del negozio finanziario (OMISSIS) e la seconda dipendente pari lime delllufficio titoli, a cui venivamo contestate irregolaritaa nel rapporto con la clientela ed il mancato rispetto delllobbligo di separazione patrimoniale. In particolare, gli addebiti contestati consistevano, per il G., nelllavere fornito alla clientela, in sede di negoziazione di titoli, valorizzazioni da lui elaborate manualmente su carta intestata della Banca e non in linea con le quotazioni di mercato, senza avvalersi dei dati risultanti dal sistema informatico della banca e senza rappresentare il rischio relativo alle operazioni aperte, nel non avere provveduto, in occasione della vendita di opzioni put su Dax, alle prescritte marginazioni a garanzia dei clienti e nelllavere disposto la vendita di titoli appartenenti a clienti con accredito su conti non riconducigli al titolare del deposito conto titoli e trasferito ingiustificatamente titoli tra depositi intestati a conti diversi, e, quanto alla L., nelllavere dato corso, senza attivitaa istruttoria e verifica documentale, alllordine del G., di cui era la moglie, a cinque trasferimenti di titoli in favore del conto V./ L., intestato allo zio L.G., che per tale motivo aveva proposto reclamo alla banca. Avverso tale decreto G.P. e L.P. proposero opposizione dinanzi alla Corte di appello di Milano, assumendo, tra llaltro, la nullitaa del decreto per violazione del diritto di difesa e difetto di prova documentale e comunque llinsussistenza delle violazioni contestate.
Con decreto dei 13 marzo 2005, il giudice adito, dopo avere riconosciuto la legittimazione attiva dei ricorrenti alla opposizione, respinse llimpugnativa, osservando che il procedimento amministrativo non aveva consumato alcuna violazione del diritto di difesa, che la questione della asserita mancanza di prova documentale concerneva il merito della fondatezza della pretesa sanzionatola e che le prove raccolte dimostravano la sussistenza ...
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