MEDIATORE ABUSIVO: NO alla provvigione
Il mediatore non iscritto nei ruoli degli agenti di affari in mediazione, che, ai sensi dell'art. 6 l. 3 febbraio 1989 n. 39 non ha diritto alla provvigione, non può pretendere alcun compenso neppure con l'azione generale di arricchimento senza causa, atteso che l'art. 8 della stessa legge - secondo cui il mediatore non iscritto è tenuto a restituire alle parti contraenti le provvigioni percepite - comporta l'esclusione, di ogni possibilità di conseguire un compenso per l'attività di mediazione svolta da soggetto non iscritto.
SENTENZA PER ESTESO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. BARRECA Luciana - Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27467/2006 proposto da:
M.T.A. MANAGEMENT & BUSINESS S.R.L. (OMISSIS) in persona del
legale rappresentante p.t. Sig.ra P.P., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 26-B, presso lo studio
dell'avvocato LENER GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato DORIA GIOVANNI giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
E.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PREMUDA 1, presso lo studio dell'avvocato FEDELI SERGIO,
che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del
controricorso;
CO.I.MI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del
liquidatore Dott. S.A., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato SMEDILE
SERGIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del
controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 489/2006 della CORTE D'APPELLO di MILANO,
emessa il 21/12/2005, depositata il 25/02/2006, R.G.N. 3335/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l'Avvocato MASSIMO PETRONI per delega dell'Avvocato GIORGIO
LENER;
udito l'Avvocato SERGIO FEDELI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
(Torna su ) Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La M.T.A. srl Management & Business, dopo aver ricevuto da E.M., proprietario dell'intero pacchetto azionario di una società, l'incarico volto alla ricerca di un acquirente per il suddetto pacchetto, chiedeva la collaborazione della CO.I.MI. srl, con la quale stabiliva degli accordi in ordine alla ripartizione delle eventuali provvigioni maturate in caso di conclusione dell'affare.
Concluso l'affare, l' E. versava alla M.T.A. circa 1 miliardo e 250 milioni di lire. La CO.I.MI. riceveva dall'acquirente circa 190 milioni di lire a titolo di provvigione.
Il Tribunale di Milano, adito dalla CO.I.MI. - che aveva agito nei confronti della M.T.A. per il rispetto degli accordi intercorsi in ordine alla divisione delle provvigioni e, alternativamente, per ottenere la provvigione dall' E., nell'ipotesi di accertamento che la M.T.A. non ne aveva diritto non essendo iscritta nel ruolo dei mediatori - condannava la M.T.A. al pagamento a favore della CO.I.MI. di circa 535 milioni di lire e alla restituzione di circa 725 milioni di lire all' E..
2. La Corte di appello di Milano, nel contraddittorio di tutte le parti, rigettava l'impugnazione proposta dalla M.T.A. (sentenza del 25 febbraio 2006).
La Corte di merito:
- anche analizzando le scritture (dell'ottobre del 1999 e del maggio 2000) che regolavano il rapporto tra la M.T.A. e l' E., qualificava "mediazione" l'attività svolta dalla M.T.A. ed escludeva il contratto atipico di procacciamento d'affari;
- rilevata la pacifica mancanza di iscrizione della M.T.A. nel ruolo dei mediatori, e la mancanza del diritto a chiedere e ricevere la provvigione, ne ricavava l'obbligo di restituire quanto percepito;
- rigettava il motivo di appello subordinato, volto alla disapplicazione della L. 3 febbraio 1989, n. 39, artt. 3 e 6, per contrasto con la direttiva del Consiglio (CEE) n. 653/1986 del 18 dicembre 1986, o alla rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, sostenendo che la suddetta direttiva si riferisce alla figura professionale dell'agente di commercio e non contiene alcuna previsione per il rapporto di mediazione e per il contratto di mandato;
- rigettava il motivo di appello volto alla conversione ex art. 1424 c.c., del contratto di mediazione (nullo per violazione di norma imperativa) in contratto di procacciamento di affari, sostenendo che dalla mancata iscrizione all'albo dei mediatori non deriva la nullità, ma solo la non insorgenza del diritto alla provvigione (Cass. 27 giugno 2002. n. 9380);
- rigettava il motivo di appello volto a sostenere il diritto della M.T.A. di trattenere quanto spontaneamente corrisposto dall'Epifani a titolo di obbligazione naturale o di arricchimento senza causa, sostenendo che, essendo il mediatore non iscritto tenuto a restituire il compenso percepito (L. n. 39 del 1989, art. 8) è esclusa ogni possibilità di conseguire un compenso.
3. Avverso la suddetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione la M.T.A. srl con quattro motivi.
Hanno resistito con controricorso l' E., che ha depositato memoria, e la COIMI. 4. Con il primo motivo, la ricorrente sostiene l'incompatibilità con il diritto comunitario (divieto di discriminazione in ragione della nazionalità, libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, artt. 12, 43 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 153 paragrafo 2, 37, 43 e 201 del Trattato CE) delle disposizioni della L. n. 39 del 1989 (artt. 2, 3, 6 e 8) nella parte in cui riservano ai soli iscritti al ruolo degli agenti di mediazione lo svolgimento di ogni attività di mediazione, anche se riferita a rapporti tra imprenditori, e prevedono la inesigibilità della provvigione in caso di mancanza di iscrizione.
Chiede, in via gradata: la disapplicazione delle suddette norme; la rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 234 TFUE (ex art. 201 TCE).
In particolare, la ricorrente sostiene che, al di là della riferibilità della direttiva del Consiglio (CEE) n. 653/1986 ai soli agenti di commercio (come ritenuto dalla sentenza impugnata), il contrasto con il trattato emergerebbe: dal disfavore dell'ordinamento comunitario per gli albi professionali - da valutare con particolare rigore quando non si tratta di professioni intellettuali - secondo la giurisprudenza e la politica legislativa (direttiva del ...
SENTENZA PER ESTESO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. BARRECA Luciana - Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27467/2006 proposto da:
M.T.A. MANAGEMENT & BUSINESS S.R.L. (OMISSIS) in persona del
legale rappresentante p.t. Sig.ra P.P., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 26-B, presso lo studio
dell'avvocato LENER GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato DORIA GIOVANNI giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
E.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PREMUDA 1, presso lo studio dell'avvocato FEDELI SERGIO,
che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del
controricorso;
CO.I.MI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del
liquidatore Dott. S.A., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato SMEDILE
SERGIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del
controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 489/2006 della CORTE D'APPELLO di MILANO,
emessa il 21/12/2005, depositata il 25/02/2006, R.G.N. 3335/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l'Avvocato MASSIMO PETRONI per delega dell'Avvocato GIORGIO
LENER;
udito l'Avvocato SERGIO FEDELI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
(Torna su ) Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La M.T.A. srl Management & Business, dopo aver ricevuto da E.M., proprietario dell'intero pacchetto azionario di una società, l'incarico volto alla ricerca di un acquirente per il suddetto pacchetto, chiedeva la collaborazione della CO.I.MI. srl, con la quale stabiliva degli accordi in ordine alla ripartizione delle eventuali provvigioni maturate in caso di conclusione dell'affare.
Concluso l'affare, l' E. versava alla M.T.A. circa 1 miliardo e 250 milioni di lire. La CO.I.MI. riceveva dall'acquirente circa 190 milioni di lire a titolo di provvigione.
Il Tribunale di Milano, adito dalla CO.I.MI. - che aveva agito nei confronti della M.T.A. per il rispetto degli accordi intercorsi in ordine alla divisione delle provvigioni e, alternativamente, per ottenere la provvigione dall' E., nell'ipotesi di accertamento che la M.T.A. non ne aveva diritto non essendo iscritta nel ruolo dei mediatori - condannava la M.T.A. al pagamento a favore della CO.I.MI. di circa 535 milioni di lire e alla restituzione di circa 725 milioni di lire all' E..
2. La Corte di appello di Milano, nel contraddittorio di tutte le parti, rigettava l'impugnazione proposta dalla M.T.A. (sentenza del 25 febbraio 2006).
La Corte di merito:
- anche analizzando le scritture (dell'ottobre del 1999 e del maggio 2000) che regolavano il rapporto tra la M.T.A. e l' E., qualificava "mediazione" l'attività svolta dalla M.T.A. ed escludeva il contratto atipico di procacciamento d'affari;
- rilevata la pacifica mancanza di iscrizione della M.T.A. nel ruolo dei mediatori, e la mancanza del diritto a chiedere e ricevere la provvigione, ne ricavava l'obbligo di restituire quanto percepito;
- rigettava il motivo di appello subordinato, volto alla disapplicazione della L. 3 febbraio 1989, n. 39, artt. 3 e 6, per contrasto con la direttiva del Consiglio (CEE) n. 653/1986 del 18 dicembre 1986, o alla rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, sostenendo che la suddetta direttiva si riferisce alla figura professionale dell'agente di commercio e non contiene alcuna previsione per il rapporto di mediazione e per il contratto di mandato;
- rigettava il motivo di appello volto alla conversione ex art. 1424 c.c., del contratto di mediazione (nullo per violazione di norma imperativa) in contratto di procacciamento di affari, sostenendo che dalla mancata iscrizione all'albo dei mediatori non deriva la nullità, ma solo la non insorgenza del diritto alla provvigione (Cass. 27 giugno 2002. n. 9380);
- rigettava il motivo di appello volto a sostenere il diritto della M.T.A. di trattenere quanto spontaneamente corrisposto dall'Epifani a titolo di obbligazione naturale o di arricchimento senza causa, sostenendo che, essendo il mediatore non iscritto tenuto a restituire il compenso percepito (L. n. 39 del 1989, art. 8) è esclusa ogni possibilità di conseguire un compenso.
3. Avverso la suddetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione la M.T.A. srl con quattro motivi.
Hanno resistito con controricorso l' E., che ha depositato memoria, e la COIMI. 4. Con il primo motivo, la ricorrente sostiene l'incompatibilità con il diritto comunitario (divieto di discriminazione in ragione della nazionalità, libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, artt. 12, 43 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 153 paragrafo 2, 37, 43 e 201 del Trattato CE) delle disposizioni della L. n. 39 del 1989 (artt. 2, 3, 6 e 8) nella parte in cui riservano ai soli iscritti al ruolo degli agenti di mediazione lo svolgimento di ogni attività di mediazione, anche se riferita a rapporti tra imprenditori, e prevedono la inesigibilità della provvigione in caso di mancanza di iscrizione.
Chiede, in via gradata: la disapplicazione delle suddette norme; la rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 234 TFUE (ex art. 201 TCE).
In particolare, la ricorrente sostiene che, al di là della riferibilità della direttiva del Consiglio (CEE) n. 653/1986 ai soli agenti di commercio (come ritenuto dalla sentenza impugnata), il contrasto con il trattato emergerebbe: dal disfavore dell'ordinamento comunitario per gli albi professionali - da valutare con particolare rigore quando non si tratta di professioni intellettuali - secondo la giurisprudenza e la politica legislativa (direttiva del ...

