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VACANZE ROVINATE: Recesso giustificato senza penalità

Secondo il Giudice di Pace di Bari, l'accadimento di un attacco terroristico integra un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, cioè di una prestazione divenuta "impossibile" sotto il profilo dell'assicurazione di uno svolgimento di una vacanza con adeguati standard di sicurezza, impossibilità parziale cui, ex art. 1464 c.c., consegue la possibilità di recedere dal contratto qualora non si abbia un interesse apprezzabile all'adempimento "parziale", in quanto l'evento esterno al rapporto ha inciso così profondamente il rapporto negoziale tra le parti da renderlo privo di causa e come tale inefficace. Conclusivamente l'acquirente non è tenuto alla corresponsione dell'indennità per il recesso di cui alla disciplina in tema di contratto di viaggio, poichè è sussistente l'ipotesi che annulla la penalità in ragione del fatto che il recesso deve considerarsi giustificato dall'evento descritto, con condanna solidale dell'intermediario e del tour operator alla restituzione.
SENTENZA PER ESTESO




Giudice di pace di Bari , 10/05/2011 n. 2944
Il Giudice di Pace dell'Ufficio di Bari, Avv. Nicoletta Palmieri, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: rimborso somme.




Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE
- In via preliminare occorre rilevare che, per effetto dell'entrata in vigore (dal 4.7.2009) della riforma del processo civile operata dalla legge n. 69 del 18.6.2009 non è più prevista, nella redazione della sentenza, "la concisa esposizione dello svolgimento del processo" prevista dall'art. 132, comma II, n. 4, primo inciso, Cpc prima di tale riforma.
- L'art. 45 co 16 della su citata legge ha previsto, infatti, che al secondo comma dell'art. 132 del codice di procedura civile il n. 4) dell'art. 132 co II del cpc sia sostituito dal seguente: " n. 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
- Ex art. 58, II co Legge n. 69/2009 : "ai giudizi pendenti in primo grado alla data della relativa entrata in vigore di tale legge si applichi, tra l'altro, l'art. I32 del codice di rito come modificati da tale legge" nella presente sentenza non viene riportata l'esposizione dello svolgimento del processo.
La domanda attrice è fondata e merita accoglimento nella dichiaranda contumacia della M. G. V. di M. G. A., chiamata in causa, citata e non comparsa.
Va rilevato che la vicenda di cui al presente giudizio si inquadra in una peculiare questione afferente "il recesso da un contratto di viaggio", un tour di otto giorni, dal 7.8.05 al 14.8.05 a Sharm el Sheik, recesso comunicato con raccomandata 25.7.2005. Il viaggio prevedeva data di partenza in epoca non di gran lunga successiva ai tragici attacchi terroristici che avevano colpito Sharm el Sheik la notte tra il 22 e 23 luglio 2005 e, indi, non distante nel tempo dalla diramata circolare emanata il 23.07.2005 dall'unità di crisi della Farnesina con la quale si sconsigliavano i viaggi nella zona di Sharm el Shaik.
Nella fattispecie, per il giudicante, risulta integrata un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, cioè di una prestazione divenuta "impossibile" sotto il profilo dell'assicurazione di uno svolgimento di una vacanza con ...
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