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COLLABORATORE DI GIUSTIZIA: Misure di protezione

La Sezione di Sorveglianza del Tribunale di Alessandria ha sentenziato che al collaboratore di giustizia sottoposto a misure speciali di protezione (nella specie: arresti domiciliari in località segreta) non può essere applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata prevista dall'art. 228 c.p. poiché tra quest'ultima e la privazione della libertà (sia essa derivata dall'esecuzione di pena detentiva o dall'applicazione di custodia cautelare in carcere) sussiste un'incompatibilità assoluta che rende impossibile l'applicazione di tale misura (così come le altre misure di sicurezza personali non detentive quali il divieto di soggiorno in uno o più comuni o il divieto di frequentare osterie o spacci di bevande alcooliche, ecc.) e in particolare impedisce di dare attuazione ai contenuti tipici della libertà vigilata descritti dall'art. 228 c.p., per cui solo al termine del programma di protezione diventerà possibile l'applicazione della misura de qua.
SENTENZA PER ESTESO

                                                               UFFICIO DI SORVEGLIANZA
                                       per  le  circoscrizioni dei Tribunali di Alessandria, Tortona e Acqui
                                                                             Terme
                        
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
ha emesso la seguente
                                   ORDINANZA
nel    procedimento    di    sorveglianza  relativo  all'esame  della
pericolosità  sociale  per  applicazione  della  misura  di sicurezza
della  libertà  vigilata  per anni 1 nei confronti di  G. S., nato il
X.X.XX  a XXXX in atto agli arresti domiciliari in località segreta a
conoscenza  del Servizio Centrale di Protezione, difeso dall'Avv.  V.
M.  di  Roma - di fiducia, in relazione alla misura di sicurezza di
cui  a  sentenza    25.3.09  della  Corte Appello di XXXX (in riforma
sentenza 16.3.06 Tribunale di XXXX).
Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
Verificata,    preliminarmente,  la  regolarità  delle  comunicazioni
relative    ai    prescritti   avvisi  al  rappresentante  del  P.M.,
all'interessato ed al difensore;
Considerate  le  risultanze  delle  documentazioni  acquisite,  delle
investigazioni  e  degli  accertamenti  svolti,  della  trattazione e
della discussione di cui a separato processo verbale;
Udite le conclusioni del rappresentante del P.M. e del difensore;
O S S E R V A
quanto segue.


(Torna su   ) Fatto

1. - Con sentenza emessa il 25 marzo 2009 la Corte di Appello di XXXX, in riforma della sentenza del Tribunale di XXXX in data 16 marzo 2006, dichiarava G. S. colpevole del reato ex art. 416 bis c.p. (commesso in XXXX e Comuni limitrofi ed accertato dal 13 luglio 1995 con condotta all'epoca perdurante), lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione e gli applicava la misura di sicurezza della libertà ...
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