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REPECHAGE: Licenziamento ingiustificato

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

24 maggio 2011 n. 11356


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -

Dott. TRIA Lucia - Consigliere -

Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere -

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:

vari ricorrenti - ricorrenti

contro

xx - controricorrente -

avverso la sentenza n. 865/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/09/2007, R.G.N. 2134/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO; udito l’Avvocato D’ANDREA ROBERTO per delega PIOVAN CESARE; udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO;

udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto

Con sentenza del 20 – 27/9/07 la Corte d’Appello di Milano accolse l’appello principale proposto il 23/12/05 dalla società P. s.p.a avverso la sentenza n. 249/05 del Tribunale di Como, che aveva annullato i licenziamenti intimati da quest’ultima in data 26/7/04 ai dipendenti B.M.C. E da U.M., mentre rigettò l’appello incidentale dei lavoratori diretto alla verifica del rispetto dell’obbligo datoriale di repechage, e di conseguenza riformò la sentenza impugnata, rigettando le domande di reintegra dei lavoratori. La Corte milanese addivenne a tale decisione ritenendo che era stata provata la legittimità dei licenziamenti dovuti al motivo oggettivo della soppressione del posto di lavoro dei suddetti dipendenti con redistribuzione delle loro mansioni ad altri lavoratori; inoltre, la Corte rilevò che la B., impiegata presso l’ufficio servizi, aveva solo allegato, senza provarlo, di aver dato la sua disponibilità a svolgere mansioni di linea, mentre per lo U., impiegato di sesto livello, era emerso che nel ramo tecnico, dal medesimo indicato come reparto di suo gradimento per un impiego alternativo, nessuno era stato assunto dalla società.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso la B. e lo U., affidando l’impugnazione a tre motivi di censura.

Resiste con controricorso la P. s.p.a. Che deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Successivamente la B. ha depositato la notifica dell’atto di rinuncia al presente ricorso e la P. s.p.a ha accettato tale rinunzia come da relativo atto depositato in data 27/10/09, debitamente notificato alla controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte prende atto della intervenuta transazione tra B.M.C. E la società P. s.p.a, come da relativa scrittura del 17/6/09 prodotta in atti dalla quale emerge che le stesse hanno concordato anche la compensazione delle spese del presente giudizio, nonché della rinunzia agli atti del giudizio da parte della B., rinunzia che è stata regolarmente accettata dalla controparte, come da relativa nota di deposito in cancelleria, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti di B.M.C.. Resta, pertanto, da esaminare il ricorso di U.M. Che si articola in tre motivi di censura.

1. Col primo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

Attraverso tale motivo il ricorrente sostiene che la Corte d’appello ha errato nell’individuare la portata delle ragioni inerenti all’attività produttiva, al suo regolare funzionamento e all’organizzazione del lavoro poste a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e a conforto di tale tesi deduce che non può esservi soppressione del posto se le mansioni svolte dal lavoratore sopravvivono integralmente senza essere abolite neppure in parte, in quanto diversamente opinando si finirebbe per liberalizzare senza confini l’iniziativa imprenditoriale. Quindi, secondo il ricorrente, il motivo oggettivo necessitava nella fattispecie di una giustificazione che, essendo stata indicata dalla datrice di lavoro in ragioni di ordine economico, avrebbe dovuto essere sorretta, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 5 da una rigorosa prova, che non solo era mancata, ma che stata anche erroneamente ritenuta superflua dal giudicante.

Il quesito di diritto che al riguardo viene posto è il seguente: “Dica la Corte se sia legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto di lavoro dei dipendenti della P. s.p.a. B. e U. qualora le relative mansioni non siano state in tutto o in parte soppresse, ma solo integralmente ridistribuite fra altri lavoratori. Dica altresì, in subordine, nella denegata ipotesi affermativa, se sia lecito che il giudice, in presenza della intervenuta integrale ridistribuzione delle mansioni dei lavoratori B. e U., abbia ritenuto superfluo l’indagine circa l’esistenza della allegata diminuzione degli ordini e del fatturato della società e circa la sua situazione patrimoniale prescindendo con ciò dalla prova, incombente sul datore di lavoro L. n. 604 del 1966, ex art. 5 di tali ragioni oggettive atte a giustificare il licenziamento”.

2. Col secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 5 e art. 116 c.p.c. In relazione all’art. 360 ...

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