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LISTE ELETTORALI: Le firme false configurano il FALSO IDEOLOGICO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE


Sentenza 11.2.2011 n. 15515


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CALABRESE Renato L. - Presidente -

Dott. ROTELLA Mario - Consigliere -

Dott. OLDI Paolo - Consigliere -

Dott. SCALERA Vito - Consigliere -

Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:


.... Omissis .....


FATTO


Propongono ricorso per cassazione P.P. e V.F. avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 19 ottobre 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado (del 2007), affermativa della loro responsabilità in ordine al reato di falsità ideologica in atto pubblico. La condotta in contestazione era quella di avere concorso nella falsa attestazione-materialmente eseguita dal primo, quale consigliere comunale autorizzato alla autentica delle firme per la presentazione delle liste elettorali alle competizioni del 2001 - che le firme di sette elettori erano state apposte in presenza del P. stesso.

La Corte territoriale riteneva provato il falso essenzialmente sulla base delle dichiarazioni dei detti elettori i quali avevano affermato di avere apposto le proprie sottoscrizioni sull'elenco sottoposto loro dalla V., fornendo anche i rispettivi documenti di identità, ma senza che fosse presente il P..

Deducono:

1) il vizio di motivazione.

La Corte aveva dato atto che false non erano le firme ma solo la relativa modalità di autentica, peraltro invece risultata del tutto corretta con riferimento a tredici delle venti firme che formavano l'elenco sul quale erano state apposte anche quelle con la autentica in contestazione. Già una simile notazione dava la misura della illogicità della conclusione della Corte secondo cui la V. avrebbe, per le sole sette firme in discussione, proceduto in modo del tutto anomalo, raccogliendole in luogo diverso da quello ove poi, incontrandosi con P., queste erano state autenticate.

In base alla suddetta premessa, poi, non poteva non qualificarsi come "travisamento della prova" il fatto che la Corte avesse dato per probanti le dichiarazioni dei testi invece connotate da un tenore assolutamente dubbio. La difesa riporta i singolo brani delle dichiarazioni dei testi per evidenziare come questi abbiano espresso forti dubbi sulla esattezza dei propri ricordi. Le testimonianze cioè avevano fatto emergere che tutte le sottoscrizioni dell'elenco furono raccolte in un unico contesto spazio-temporale e che non vi era la prova che il P. non fosse presente.

2) la violazione di legge (art. 49 c.p., comma 2 e art. 479 c.p. nonché L. n. 61 del 2004, art. 1) Era stata trattata in maniera apparente e quindi inesistente la questione, sollevata nei motivi di appello, relativa alla c.d. innocuità del falso. La Corte territoriale, in particolare, aveva negato la configurazione di tale fattispecie rilevando che il danno concreto prodotto dalla condotta degli imputati era dato dalla alterazione di alcuni passaggi del procedimento elettorale. E che tale conclusione era doverosa alla luce della sentenza della Corte costituzionale che, adita proprio dal giudice del processo in esame, aveva, con sentenza n. 394 del 2006, affermato la illegittimità della norma che, in materia, aveva ritagliato un illecito meramente contravvenzionale. Ebbene, prosegue il difensore, tale sentenza non impedisce al giudice del caso singolo la valutazione sulla configurabilità in concreto della offensività della condotta rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma in contestazione. La Corte, in altri termini, aveva abdicato al compito di valutare il superamento della soglia di non punibilità, compito al quale la obbligavano i principi elaborati in materia anche dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 62 del 1986), oltre che fatti propri dal precedenti decisioni della stessa cassazione in materia anche di falso.

Nella specie tale soglia non poteva dirsi superata dal momento che false non erano le sottoscrizioni degli elettori ma solo la modalità di autentica delle firme ed il reato di falso sottintende la causazione di un danno pubblico o privato;

3) violazione di legge (art. 479 c.p. e L. n. 15 del 1968, art. 20, comma 2).

La falsità era stata contestata e ritenuta in relazione all'avere eseguito una autenticazione attestando, di essere stato presente alla apposizione delle firme.

Ma una simile modalità non ha alcuna copertura legislativa posto che la L. n. 15 del 1968, art. 20, comma 2 che la prevedeva è stata abrogata dalla L. n. 445 del 2000.

I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

Il primo motivo è inammissibile in quanto con esso vengono dedotte ragioni diverse da quelle che possono essere sottoposte al giudice della legittimità.

Le parti ricorrenti si appellano al vizio del travisamento della prova senza però tenere conto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per travisamento della prova è limitata all'ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, con la conseguenza che, qualora la prova che si assume travisata provenga dall'escussione di una fonte dichiarativa, ...

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