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IL RICICLAGGIO "OCCASIONALE"

Gli ultimi provvedimenti normativi intervenuti nel recente periodo nella complessa disciplina nazionale in tema di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, hanno chiarito – almeno nelle intenzioni – con maggiore efficacia, quali sono gli obblighi di “identificazione del cliente, registrazione delle operazioni e conservazione delle informazioni contabili e finanziarie”. 

La chiarezza, allo stato solo tentata, ha interessato soprattutto il significato da attribuire al termine “conto”, “deposito” ovvero quello di “..altro rapporto continuativo”. 

In tal senso, al comma 6, dell’articolo 4 del decreto ministeriale nr.142/06, si afferma fra l’altro che “non costituiscono rapporti continuativi”, gli strumenti finanziari derivati, i pronti contro termine, i certificati di deposito e i titoli analoghi nonché i rapporti che si sostanziano in una sola operazione.Lo stesso articolo, al comma successivo, demanda al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di fornire indicazioni esplicative al riguardo.

Allo stato, sembrerebbe comprendere che le operazioni suddette, non essendo considerati “rapporti”, non debbano essere registrati in Archivio Unico Informatico. 

Nell’attesa di avere gli autorevoli e qualificati chiarimenti richiesti dal legislatore, voglio oggi ricordare che proprio l’acquisto di strumenti finanziari, molto spesso, specialmente se fatti “per cassa” in assenza di rapporto continuativo (conto corrente, deposito nominativo a risparmio ...

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