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ANTIRICICLAGGIO & SOCIETA' DI REVISIONE: Intervento della CONSOB

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE ANTIRICICLAGGIO RIVOLTE ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE


La Commissione ha adottato un provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione iscritte nell’Albo speciale previsto dall’art. 161 del Tuf e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.


Il provvedimento è stato adottato a seguito di una consultazione del mercato che ha preso avvio l’11 ottobre 2010 (vedi "Consob Informa" n. 40/2010) e si è conclusa il successivo 15 novembre. Sul documento è stata inoltre acquisita la prescritta intesa dell’Isvap e della Banca d’Italia.


In proposito si rammenta che la citata norma del d.lgs. n. 231/2007 ha conferito alle autorità di vigilanza di settore ampie deleghe regolamentari in materia di antiriciclaggio. Pertanto, le disposizioni concernenti le società di revisione iscritte nell’Albo Consob, per quanto concerne la disciplina relativa all’organizzazione, alle procedure e ai controlli interni, devono essere emanate dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia e l’Isvap.


Nella stesura del provvedimento le ricadute operative della disciplina antiriciclaggio sulle società di revisione sono state individuate facendo riferimento ai principi generali contenuti nell’art. 3, comma 4 del d.lgs. n. 231/2007, che prevedono che gli obblighi siano ottemperati secondo il principio di proporzionalità, tenendo conto della peculiarità dell’attività professionale svolta e delle dimensioni del soggetto abilitato allo svolgimento dell’attività stessa.


Le società di revisione iscritte nell’Albo speciale sono dunque tenute ad applicare le norme del provvedimento in misura proporzionata e coerente con la forma giuridica adottata, le relative dimensioni e l’articolazione organizzativa, così come con le caratteristiche e la complessità delle attività svolte. Con riferimento ai caratteri tipici dell’attività di revisione contabile svolta dalle società di revisione iscritte nell’Albo speciale, occorre inoltre considerare che queste svolgono la propria attività attraverso procedure di verifica che, per loro natura, non possono che essere realizzate a posteriori rispetto al momento in cui le imprese oggetto di revisione assumono le proprie decisioni e determinano i relativi atti di gestione. Ai fini del provvedimento, quindi, per prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo deve intendersi la corretta e puntuale applicazione della normativa primaria e secondaria secondo un approccio basato sul rischio e in conformità ai principi di revisione applicabili.


Il provvedimento si apre con una "premessa" di carattere normativo ed è quindi suddiviso in quattro capitoli rispettivamente dedicati alle "Fonti normative", ai "Destinatari delle disposizioni", agli "Assetti organizzativi a salvaguardia dai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo" ed alle "Disposizioni finali".


Particolare rilievo riveste, nel provvedimento, l’istituzione di una specifica "funzione antiriciclaggio". Al fine di garantire l’osservanza delle norme di legge e regolamentari previste in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il provvedimento, rende infatti obbligatoria l’istituzione di un’apposita funzione, alla quale competono compiti complessi di verifica della funzionalità di procedure, strutture e sistemi e di supporto e consulenza sulle scelte gestionali in materia di antiriciclagigo. Il provvedimento considera la funzione antiriciclaggio tra le funzioni aziendali di controllo e prescrive che il suo responsabile sia in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e sia nominato dall’organo con funzioni di amministrazione, una volta sentito l’organo con funzioni di controllo. Specifiche e dettagliate disposizioni sono inoltre previste a tutela dell’indipendenza della persona incaricata di tale funzione.


Il provvedimento disciplina, tra l’altro, anche altri profili attinenti alla funzione antiriciclaggio, quali: l’esternalizzazione della funzione antiriciclaggio a soggetti dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza; i rapporti tra la funzione antiriciclaggio e le altre funzioni aziendali al fine di sviluppare metodologie di gestione del rischio di riciclaggio coerenti con le strategie e l’operatività aziendale.


Le disposizioni in materia di misure antiriciclaggio rivolte alle società di revisione entrano in vigore il 1° settembre 2011.


Unitamente al provvedimento è stato pubblicato il relativo documento sugli esiti della consultazione. Entrambi i documento sono disponibili sul sito www.consob.it.

inserito da Giovannifalcone il 2011-07-05 17:36:55
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