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FRAUDOLENTO TRASFERIMENTO DI BENI: Art. 12 quinques legge 356/92 (Legge Falcone - Borsellino)

La fattispecie di reato di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies del d.l. n. 8 giugno 1992, n. 306/92 (convertito con legge n. 356/92) è sufficiente a giustificare la misura cautelare del sequestro quando il controllo sul fumus commissi delicti faccia emergere la sussistenza dei presupposti che giustificano la misura tenendo conto sia delle conclusioni del Pubblico Ministero sia delle indagini difensive riguardanti l'ipotesi di reato dedotta. Questi elementi, atteso l'obbligo di motivazione, devono risultare dalla motivazione del provvedimento dispositivo del sequestro delle cose qualificate come corpo del reato, essendo evidente che la rappresentazione argomentativa delle finalità probatorie del sequestro di un corpo di reato presupponga la necessità che sia ragionevolmente ipotizzabile il reato al quale quel corpo si riferisca.

FRAUDOLENTO TRASFERIMENTO DI VALORI (da parte dei sospettati di mafia; art. 12-quinquies d.l. 306/1992 - Riciclaggio di denaro sporco )
Intestazione


                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente -
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere -
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere -
Dott. BRUNO Paolo Antoni - Consigliere -
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto il 22.1.2011 da:
Avv. Tuccitto Vincenzo, difensore di M.C., nato a
(OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 20.12.2010 del Tribunale di Siracusa in
funzione di giudice del riesame;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto Dr.
Geraci Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito, altresì, l'avv. Musco Enzo, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso, depositando verbale di deposito somme del Tribunale di
Siracusa in data 11.11.2011 e richiesta di pagamento somme del
curatore avv. Greco, indirizzata alla Sics srl (datata 29.5.2011).




(Torna su   ) Fatto

OSSERVA
1. - Con decreto del 22.11.2010, il PM presso il Tribunale di Siracusa disponeva il sequestro probatorio delle scritture contabili relative alla cessione di un ramo di azienda nell'ambito di un procedimento per il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinques.
Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta dall'interessato, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del riesame, rigettava l'istanza, confermando l'impugnato decreto.
Avverso l'anzidetta pronuncia il difensore del M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.
2. - Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, sul rilievo che la competenza ad adottare il provvedimento cautelare sarebbe spettata al PM di Catania, DDA, per ragioni di competenza funzionale.
Il secondo motivo deduce identico vizio di legittimità in relazione all'art. 414 c.p.p., sul riflesso che il decreto in esame era stato adottato sulla base di indagini eseguite dal PM dopo l'archiviazione di un procedimento a carico di D.B. per il reato di cui all'art. 12 quinquies senza il necessario decreto di riapertura delle indagini.
Il terzo motivo deduce identico vizio di legittimità in relazione all'art. 309 c.p.p. per inosservanza del termine prescritto dalla stessa norma per la trasmissione degli atti. Il quarto motivo deduce identico vizio di legittimità con riferimento all'art. 12 quinquies ed artt. 1322 e 2560 c.c. e per contraddittorietà od illogicità di motivazione, con riferimento ad un comune - e del tutto lecito - negozio di cessione di ramo di azienda, peraltro per un prezzo congruo ed effettivamente corrisposto.
3. - Ovvie ragioni di ordine logico-giuridico inducono ad esaminare in primis le questioni che attengono a pregiudiziali profili di rito.
Al riguardo, va subito colta la palese infondatezza della censura che sostanzia il terzo motivo, relativa alla mancata declaratoria di inefficacia della misura cautelare, a cagione dell'asserita, omessa, trasmissione degli atti al tribunale del riesame nel termine prescritto dall'art. 309, comma 5. E' sufficiente, sul punto, il richiamo ad indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice nella sua più autorevole espressione, secondo cui la perdita di efficacia della misura cautelare reale non ha luogo in caso di mancata trasmissione degli atti al tribunale del riesame, da parte dell'autorità procedente, entro il quinto giorno dall'istanza, non essendo richiamato, nell'art. 324 c.p.p., comma 1, il precedente art. 309, comma 5, che prevede il predetto effetto caducatorio per le misure cautelari personali (cfr. Cass. Sez. Un. n. 25932 del 29.5.2008, rv. 239698; cfr. pure, S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).
Con riferimento alla seconda doglianza, relativa all'eccepita violazione dell'art. 414 c.p.p., sul rilievo che il decreto in esame era stato adottato sulla base di indagini eseguite dal PM di Siracusa dopo l'archiviazione di un procedimento a carico di D. B. per identico reato di cui all'art. 12 quinquies senza il necessario decreto di riapertura delle indagini, si rende opportuna, per una compiuta intelligenza della stessa censura, una sintetica puntualizzazione dei termini della vicenda sostanziale.
- La s.r.l. DAMEN si era aggregata, in associazione temporanea d'imprese (ATI), ad altre due società, la COEDMAR srl e la SICS s.r.l., per partecipare all'appalto per l'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione funzionale delle banchine del porto grande di Siracusa. Costituitosi per legge in società consortile (Porto Grande soc.cons. a.r.l.), il raggruppamento di imprese aveva vinto la gara di appalto, aggiudicandosi le opere pubbliche.
- A seguito di segnalazioni ...
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