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TARSU: L'aumento dell'aliquota deve essere motivato (Consiglio Stato sez. V, 11 agosto 2010 n. 5616)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


Sentenza 11.8.2010 n. 5616


ha pronunciato la presente


DECISIONE


Sul ricorso numero ..... Omissis ......


Fatto


1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR Lazio – Sezione staccata di Latina ha accolto il ricorso proposto dal sig. M. , in qualità di Vice presidente vicario della C. A. – T. e legale rappresentante della società B., avverso la deliberazione G. C. di T. n. 70 del 14 febbraio 2008 , con la quale era stato determinato l’incremento nella misura del 20% delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il 2008.

In particolare il TAR, senza esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del sig. M. sollevata dal Comune, ha condiviso la censura di mancanza di una motivazione analitica per non avere l’Amministrazione indicato le ragioni per cui, a fronte della necessità di assicurare la copertura totale della spese e in assenza di dati certi in ordine alla spesa e alle entrate, aveva ritenuto di poter stabilire in una determinata entità l’importo dell’aumento.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello il comune di T. , deducendo quanto segue:

• il TAR ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di carenza di legittimazione del sig. M. che dichiaratosi vice presidente vicario dell’Associazione avrebbe dovuto produrre copia del relativo statuto; inoltre il sig. M., con riferimento alla rappresentanza legale della società B.. Avrebbe dovuto dimostrare che tate società era tra i destinatari dell’aumento della TARSU ;

• il Comune aveva ravvisato la necessità di incrementare complessivamente la tariffa TARSU per avvicinarsi al rispetto degli obblighi di pareggio tra costi e ricavi previsto dalla normativa di settore con riferimento all’imminente applicazione della tariffa igiene ambientale (TIA) già a partire dal 2009 ;

• la relativa normativa aveva previsto un periodo transitorio durante il quale le amministrazioni comunali avevano la facoltà di anticipare l’applicazione delle disposizioni TIA dal 2009;

• contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, l’art. 69 d. l.vo n. 507/1993 non prevede un obbligo generalizzato di motivazione per qualsiasi di incremento delle tariffe della TARSU ma soltanto in casi particolari come è desumibile dal comma 2 di detto articolo;

• la delibera di incremento delle tariffe della TARSU è atto generale ed in quanto tale sottratta all’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3 , comma 3, L. n. 241/1990 e successive modificazioni, come del resto ritenuto da Cass. 23 ottobre 2006 n. 22804;

3. Costituitosi in giudizio, il sig.. M. ha riproposto le censure avanzate in promo grado e che erano state assorbite dal TAR, rilevando quanto segue:

• inammissibilità dell’eccezione di difetto di legittimazione avanzata genericamente in primo grado, comunque dalla documentazione depositata emerge che il sig. M. è rappresentante legale della società B.;

• eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione oltre che per manifesta illogicità;

• con la delibera impugnata sono state previste rilevanti differenze tra locali uso abitativo e locali uso alberghiero senza alcuna motivazione;

• mancanza di trasparenza in relazione all’effettivo utilizzo di risorse pubbliche, come desumibile dalla stessa delibera impugnata;

• sussiste indubbiamente il difetto di motivazione rilevato dal TAR dal momento che nella stessa delibera impugnata viene dichiarato che l’attività istruttoria relativa all’accertamento delle spese era ancora in corso e perciò in modo arbitrario era stato deciso di intervenire sulle tariffe con una maggiorazione del 20%;

• la ricostruzione operata dall’appellante in ordine all’art. 69 d. l.vo n. 507/1993 non tiene conto dei principi generali vigenti in materia tributaria.

Con ordinanza n. 3246/2009, la Sezione ha accolto in parte l’istanza cautelare proposta dal Comune appellante sospendendo l’efficacia della sentenza del TAR nella parte non riguardante le tariffe relative agli alberghi ed agli esercizi commerciali.

Entrambe le parti hanno presentato memoria conclusiva.

All’udienza del 18 maggio 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Va accolta in parte l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione del sig. M. in riferimento alla posizione di Vice presidente vicario dell’Associazione A. di T..

Detta eccezione è stata sufficientemente enunciata già in primo grado mettendosi in discussione la legittimazione del sig. M. nella duplice qualità invocata, per cui essa non è inammissibile.

Peraltro, pur riconoscendosi Al sig. M. la carica di Vice presidente vicario dell’Associazione (come documentato in atti) da ciò non può desumersi il potere di rappresentanza legale della società che in via ordinaria spetta al Presidente dell’Associazione e non al suo vice, in mancanza di indicazione di ulteriori elementi (ad es., disposizione statutaria che lo consente o specifica delega del Presidente). L’onere della ...

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