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COMUNIONE E& CONDOMINIO: Nomina e revoca amministratore

L'amministratore di un condominio, che abbia esercitato il potere di disciplinare l'uso delle cose comuni e che in epoca successiva abbia ricevuto l'approvazione dall'assemblea dei condomini, deve ritenersi dalla stessa ratificata con efficacia retroattiva, senza pregiudizio per il diritto dei condomini assenti o dissenzienti di impugnare la delibera assembleare di ratifica (con la presente pronuncia la Corte ha cassato la decisione dei giudici del merito che avevano dichiarato nulla la delibera assembleare di ratifica con cui veniva autorizzata la copertura mediante tettoia di parte del cortile condominiale per depositare le bici, in quanto lesiva del diritto individuale di ciascun condomino. Nel rinviare ai giudici del merito, la Corte ha statuito che spetterà ai giudici valutare se la delibera assembleare in questione abbia o meno precluso la funzione principale del cortile comune, che è quella di dare aria e luce alle varie unità immobiliari, e se abbia in concreto determinato una utilizzazione del bene comune soltanto a favore di alcuni condomini).
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                       SEZIONE SECONDA CIVILE                       
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. SETTIMJ  Giovanni                           -  Presidente   - 
Dott. PETITTI  Stefano                            -  Consigliere  - 
Dott. PARZIALE Ippolisto                          -  Consigliere  - 
Dott. D'ASCOLA Pasquale                           -  Consigliere  - 
Dott. GIUSTI   Alberto                       -  rel. Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                         
                     ordinanza                                      
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO   (OMISSIS),   in   persona
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in forza  di
procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. VOLANTE Mario e G.
Sante   Assennato,   elettivamente  domiciliato   nello   studio   di
quest'ultimo in Roma, via C. Poma, n. 2;
                                                       - ricorrente -
                               contro
               M.P., rappresentata e difesa, in  forza  di  procura
speciale  in  calce  al  controricorso, dagli Avv.  BRINA  Massimo  e
Francesco   Capecci,  elettivamente  domiciliata  nello   studio   di
quest'ultimo in Roma, piazza della Libertà, n. 10;
                                                 - controricorrente -
e sul ricorso proposto da:
               M.P., rappresentata e difesa, in  forza  di  procura
speciale  in  calce  al  controricorso, dagli Avv.  Massimo  Brina  e
Francesco   Capecci,  elettivamente  domiciliata  nello   studio   di
quest'ultimo in Roma, piazza della Libertà, n. 10;
                                    - ricorrente in via incidentale -
                               contro
CONDOMINIO   DI   (OMISSIS),   in   persona
dell'amministratore pro tempore;
                                                         - intimato -
per  la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino  n.
929 in data 29 giugno 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3
maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
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