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GIURISDIZIONE CIVILE - STATO DEL VATICANO: Competenza esclusiva Autorità ecclesiastiche

La giustizia del nostro Paese, non può giudicare, per difetto di giurisdizione, in ordine ad una azione risarcitoria promossa da un cittadino nei confronti del giudice ecclesiastico per supposti comportamenti, risultati privi di alcuna rilevanza penale, ma produttivi di danno che quest'ultimo avrebbe tenuto nel processo canonico per la dichiarazione di nullità di un matrimonio che sia stato celebrato a norma dell'art. 8 dell'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONI UNITE CIVILI                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. VITTORIA   Paolo                  -  Primo Presidente f.f.  - 
Dott. DE LUCA    Michele                   -  Presidente Sezione  - 
Dott. SEGRETO    Antonio                          -  Consigliere  - 
Dott. CECCHERINI Aldo                             -  Consigliere  - 
Dott. MACIOCE    Luigi                            -  Consigliere  - 
Dott. CURCURUTO  Filippo                          -  Consigliere  - 
Dott. AMOROSO    Giovanni                         -  Consigliere  - 
Dott. MORCAVALLO Ulpiano                          -  Consigliere  - 
Dott. BOTTA      Raffaele                    -  rel. Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                         
                     ordinanza                                      
sul ricorso proposto da:
mons.               S.E., elettivamente domiciliato  in  Roma,  via
Pieriuigi   da   Palestrina  19,  presso  l'avv.  Massimo   Pagliari,
rappresentato e difeso dall'avv. prof. RONCO ALBERTO giusta delega in
calce al ricorso;
                                                       - ricorrente -
                               contro
             B.M., elettivamente domiciliato in Roma, via  Clitunno
51, presso l'avv. MARTIRE ANDREA, che lo rappresenta e difende giusta
delega in calce al controricorso;
                                                 - controricorrente -
Per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente tra
le  parti  innanzi  al  Giudice di pace di  Torino  R.G.  n.  2772/10
introdotto con citazione notificata il 12 gennaio 2010;
udita  la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  del
24 maggio 2011 dal Consigliere Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Lette   le   conclusioni  scritte  del  P.M.  che  ha  concluso   per
l'accoglimento del ricorso e la conseguente dichiarazione del difetto
di giurisdizione del giudice italiano.
                
(Torna su   ) Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne un'azione intrapresa innanzi al Giudice di Pace di Torino dal sig. B.M. nei confronti di mons.
S.E. per il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali arrecatigli nello svolgimento delle funzioni giudicanti esercitate come giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese nella causa per la dichiarazione della nullità del matrimonio contratto dal B. con la sig.ra T.O. a norma del diritto canonico, secondo la disciplina previsto dall'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984 tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.
Mons. S., nel costituirsi in giudizio, oltre a contestare la domanda nel merito, ha eccepito pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano e, non essendo state ancora pronunciate sentenze, ha promosso ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione innanzi a queste Sezioni Unite. Resiste il B. con controricorso, illustrato anche con memoria.


(Torna su   ) Diritto

MOTIVAZIONE
1. Il ricorrente evidenzia che, stante la causa petendi dell'azione di cui si discute nella richiesta del risarcimento del danno che all'attore sarebbe derivato dalla violazione delle regole processuali canoniche compiuta dal convenuto nell'esercizio delle sue funzioni di giudice ecclesiastico in una causa avente ad oggetto la dichiarazione di nullità di un "matrimonio canonico con effetti civili", si tratterebbe nella specie di individuare quale sia il giudice competente a "valutare e sindacare la conformità al diritto canonico dei comportamenti che (il ricorrente medesimo) ha tenuto quale membro della Chiesa cattolica e quale titolare della potestas iudicandi che essa esercita in ambito matrimoniale".
1.1. Riconoscere la giurisdizione del giudice italiano in una siffatta controversia significherebbe, secondo il ricorrente, violare la sovranità della Chiesa e l'autonomia giurisdizionale dei Tribunali ecclesiastici, in spregio a quanto sancito dall'art. 7 Cost. e dalla normativa pattizia che regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa stessa.
1.2. Il ricorrente evidenzia, inoltre, l'esistenza nel codice di diritto canonico di norme (i cann. 128, 1389, 1400, 1401, 1457, 1661) che regolano le azioni risarcitorie, come quella in questione esanzioni nei confronti dei giudici che commettono un atto illecito contro l'incarico loro affidato (i cann. 1386, 1389, 1391, 1457, 1470, p2, art. 75, p1, dell'Istruzione Dignitatis connubi)): sicchè riconoscere la giurisdizione del giudice italiano significherebbe "conculcare o comprimere la sfera - in cui opera il potere giudicante della Chiesa cattolica".
1.3. Il ricorrente evidenzia, infine, che il difetto di giurisdizione del giudice italiano nella controversia de qua emergerebbe dalla stessa processuale del B. di impugnare per nullità il proprio matrimonio innanzi al giudice ecclesiastico invece che innanzi al giudice italiano, come ben avrebbe potuto in ragione della mutata disciplina pattizia sulla "riserva di giurisdizione ecclesiastica" sulle nullità matrimoniali prevista dal Concordato lateranense: il precetto electa una via non datur recursus ad alteram e il "principio della prevenzione", che regola i rapporti tra le concorrenti giurisdizioni, ecclesiastica e civile, in materia di nullità del matrimonio canonico con effetti civili, vieterebbero, quindi, di far "riemergere" una giurisdizione, quella del giudice dello Stato, alla quale il B., per libera scelta, non ha fatto ricorso per ottenere che il proprio matrimonio fosse dichiarato nullo.
2. Il ricorso è fondato. Il difetto di giurisdizione del giudice italiano in una controversia come quella qui in esame, appare una ineludibile conseguenza della mutata disciplina pattizia - stabilita ...
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