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PUBBLICITA' INGANNEVOLE & OFFERTE PROMOZIONALI: La tutela del consumatore

Occhio alla pubblicità ingannevole! Con una importante sentenza del Consiglio di Stato è stato ribadito un concetto più volte dibattuto e richiamato.
Quando le offerte promozionali non sono chiare e lasciano spazio ad interpretazioni diverse, ci si può trovare di fronte a "Pubblicità ingannevole". Infatti, laddove la società abbia fatto ricorso a modalità di presentazione dell'offerta mediante lluso di caratteri minuscoli relativamente a informazioni rilevanti, come pure non abbia fornito correttamente ai potenziali utenti tutte le indicazioni circa l'offerta di volo, le spese facoltative e le informazioni relative all'overbooking perché il consumatore va tutelato. Infatti, il consumatore «medio» (art. 20, comma 2, d.lgs. n. 206/2005) è il soggetto alla cui protezione mira il codice del consumo (recte: «ad un elevato livello di tutela», ex art. 1, d.lgs. n. 206/2005), ed il messaggio pubblicitario della compagnia aerea ha carattere oggettivamente decettivo.
 REPUBBLICA ITALIANA                        
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                    
                        Il Consiglio di Stato                       
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)                             
ha pronunciato la presente                                          
                               SENTENZA                             
sul  ricorso  numero  di registro generale 4828 del 2010, proposto da
Blue  Panorama  Airlines s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro  tempore,  rappresentata e difesa dall'avv. Laura Pierallini, con
domicilio eletto presso la medesima, in Roma, viale Liegi, n. 28;   
                                contro                              
Autorità  garante  della  concorrenza  e  del mercato, in persona del
legale    rappresentante   pro   tempore,   rappresentata   e  difesa
dall'Avvocatura  Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;                                          
per  la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE I, n.
633/2010
,  resa  tra  le  parti,  concernente  SANZIONI PECUNIARIE PER
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE                                      
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                  
Visto  l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato;                                          
Viste le memorie difensive;                                         
Visti tutti gli atti della causa;                                   
Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  7 giugno 2011 il Cons.
Rosanna  De Nictolis e uditi per le parti l'avvocato Laura Pierallini
e l'avvocato dello Stato Paola Palmieri;                            
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.             

(Torna su   ) Fatto

FATTO e DIRITTO
1. Con una nota del 18 dicembre 2008, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (d'ora innanzi AGCM o Autorità) ha comunicato alla società odierna appellante l'avvio del procedimento, con contestuale richiesta di informazioni, in relazione alla segnalazione presentata dall'Unione Nazionale Consumatori, avente ad oggetto la pretesa scorrettezza di talune condotte inerenti le offerte promozionali pubblicizzate dalla ricorrente.
In esito al procedimento, è stata adottata la determinazione 11 giugno 2009, n. 19953, con la quale l'Autorità ha ritenuto scorrette, ai sensi del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005, come novellato dal d.lgs. n. 146/2007), quattro pratiche commerciali, vietandone l'ulteriore continuazione e irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 150.000.
2. In dettaglio:
1) la prima delle pratiche sanzionate si riferisce alle offerte promozionali pubblicizzate tramite cartellonistica stradale, internet e a mezzo stampa, nel periodo ottobre - dicembre 2008, relative a voli aerei, per tratte da Roma Fiumicino, ad una tariffa vantaggiosa predeterminata, relegando in calce ai messaggi, ed in caratteri minuscoli, l'informativa circa talune limitazioni legate all'offerta, quali l'esclusione dalla tariffa più vantaggiosa di 29,99 euro della tratta RomaNizza, pur indicata nella promozione per tale prezzo che, con un asterisco, rimanda ad una scritta con caratteri minuscoli contenente il diverso prezzo di euro 59,99, l'informazione circa il numero di posti disponibili (essendo le offerte reclamizzate valide solo determinate date e non per tutti i voli previsti nei diversi giorni di operatività), il periodo di validità dell'offerta e l'informazione sulla necessità di sostenere un'ulteriore spesa per l'acquisto del servizio di trasporto tramite carta di credito, esplicitato anch'esso in caratteri più piccoli richiamati da un asterisco; in relazione a tale condotta, è stata irrogata alla società appellante la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 60.000.
2) la seconda pratica commerciale scorretta è stata ravvisata nella omessa compiuta scomposizione della tariffa e indicazione degli elementi di costo rimborsabili, nonché nell'eccessiva onerosità delle procedure di rimborso di un biglietto aereo non fruito; è stato ritenuto che nelle pagine web della società, dedicate alle prenotazioni dei voli, non sono state fornite adeguate informazioni sulla scomposizione della tariffa in diversi elementi di costo, segnatamente con riferimento alla voce fuel surcharge che, inserita dal vettore nella categoria tasse e oneri aeroportuali - che sono sempre rimborsabili - non è invece soggetta al rimborso, ed è stata altresì rilevata la scarsa trasparenza circa l'onerosità della procedura di rimborso per mancata fruizione del servizio di trasporto aereo precedentemente acquistato, soggetta al pagamento di una fee amministrativa del significativo importo di 15 euro; in relazione a tale condotta è stata irrogata la sanzione di euro 40.000;
3) la terza pratica sanzionata concerne l'offerta di un ulteriore servizio, diverso da quello di trasporto, inerente la polizza assicurativa opzionale, in relazione alla quale l'utente, nel processo di prenotazione elettronico del biglietto, viene automaticamente indirizzato alla sottoscrizione di tale servizio, già preselezionato, salvo opting out da esercitarsi mediante spunta, di talché l'adesione non si realizza mediante una scelta positiva dell'utente; tale condotta è stata sanzionata con una sanzione di euro 30.000;
4) la quarta pratica commerciale ritenuta scorretta concerne l'omessa adeguata informazione in ordine ai diritti riconosciuti ai consumatori in caso di modifica delle modalità di prestazione del servizio acquistato, in particolare nei casi di overbooking, cambi e cancellazione di voli aerei, ritardi superiori alle due ore, di cui alla disciplina recata dal Regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio; per tale condotta è stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 20.000.
L'irrogazione di quattro distinte sanzioni amministrative pecuniarie si basa sulla ritenuta mancanza di unitarietà delle pratiche commerciali apprezzate dall'Autorità come scorrette, in quanto ritenute dotate di autonomia strutturale, con conseguente non applicabilità dell'istituto del concorso formale e della continuazione.
3. Contro il provvedimento sanzionatorio la società odierna appellante ha proposto ricorso al Tar Lazio - Roma, contestando, in relazione a ciascuna delle quattro pratiche commerciali ritenute scorrette, il difetto di motivazione, l'illogicità, la carenza di istruttoria, la falsa e errata applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del codice del consumo, assumendosi al contrario la correttezza e non decettività delle pratiche.
In subordine, è stata contestata l'applicazione di quattro separate sanzioni, assumendo esservi i presupposti per il riconoscimento del concorso e della continuazione, ai sensi dell'art. 8, co. 1 e 2, l. n. 689/1981.
4. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe (Tar Lazio - Roma, 20 gennaio 2010, n. 633), ha respinto il ricorso.
5. Ha interposto appello l'originaria ricorrente, tempestivamente e ritualmente notificato e depositato.
Ripropone le censure di cui al ricorso di primo grado e muove motivate critiche alla sentenza gravata.
6. Con il primo motivo di appello si contestano i capi di sentenza che hanno respinto il primo e il secondo motivo del ricorso di primo grado.
6.1. Il Tar ha ritenuto che:
a) quanto alla prima pratica scorretta: le offerte promozionali pubblicizzate dalla società sono state ritenute scorrette in ordine alle modalità di presentazione, mediante l'uso di caratteri minuscoli per fornire informazioni in ordine a limitazioni dell'offerta, e con omissione di informazioni sufficienti in ordine alla disponibilità dell'offerta per un numero limitatori voli; e pertanto in contrasto con gli artt. 20, 21, co. 1, lett. b) e d), 22 co. 1 e 2, codice del consumo; inoltre non è stato indicato il periodo di durata dell'offerta, né rileverebbe che la durata non era indicata essendo un'offerta valevole fino ad esaurimento del numero dei posti offerti; inoltre il numero dei posti offerti sarebbe non congruo, rispetto all'ampia diffusione del messaggio pubblicitario;
b) quanto alla seconda pratica scorretta: nelle pagine web destinate alla prenotazione dei voli, il costo del biglietto viene scomposto in due voci, la tariffa e le tasse ed oneri aeroportuali; in questa seconda voce viene inserito il costo inerente il fuel surcharge; nella sezione del sito dedicata alle FAQ viene detto che le tariffe e le spese amministrative non sono rimborsabili, mentre lo sono le tasse governative, senza specificare le voci rientranti in tale categoria; nella diversa sezione inerente le condizioni generali di acquisto, si specifica che il costo del fuel surcharge non è rimborsabile; correttamente l'Autorità ha ritenuto che l'inserimento del fuel surcharge nella voce tasse e oneri aeroportuali era idoneo a creare l'affidamento che tale voce fosse soggetta a rimborso mentre non lo era; né rileverebbe che l'informazione era disponibile in altre sezioni del sito, essendo necessario che tutte le informazioni rilevanti fossero rese disponibili nella pagina web inerente la prenotazione del volo.
6.2. Parte appellante critica tali due capi di sentenza, osservando che:
- il prodotto che viene in rilievo è il biglietto aereo, al cui acquisto il consumatore si determinerebbe non già per effetto della pubblicità, bensì in funzione della propria preesistente necessità, ludica o lavorativa, di raggiungere una determinata destinazione;
- la mancata indicazione della non rimborsabilità del fuel surcharge non avrebbe carattere decettivo, atteso che il consumatore non si determina all'acquisto del biglietto aereo in funzione della sua maggiore o minore rimborsabilità; comunque, tutte le informazioni necessarie erano contenute nelle condizioni generali di acquisto, direttamente consultabili in una pagina del sito cui l'utente deve obbligatoriamente accedere prima di confermare l'acquisto del biglietto, senza necessità di ulteriori navigazioni sul sito;
- quanto ai messaggi pubblicitari, essi contenevano tutte le informazioni rilevanti, e l'omessa indicazione della durata massima dell'offerta si spiega perché l'offerta non aveva un termine ultimo, ma durava fino ad esaurimento dei biglietti offerti.
7. Il motivo di appello presenta profili di inammissibilità per incompletezza, ed è comunque infondato nel merito.
7.1. Invero, le censure non colpiscono tutte le argomentazioni del provvedimento amministrativo impugnato e della sentenza di primo grado, sicché un loro ipotetico accoglimento lascerebbe comunque fermo, da un lato, il provvedimento amministrativo, e dall'altro lato il giudicato.
7.2. Quanto, infatti, alla prima pratica commerciale, la scorrettezza è stata ravvisata sotto molteplici profili, tutti ritenuti sussistenti ...
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