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COLLABORAZIONE PENALE FRA STATI: Convenzione esuropea di estradizione e Mandato di arresto europeo

Per luogo di residenza si deve intendere sede principale, anche se non esclusiva, dove il soggetto conventra i suoi interessi affettivi, professionali e lavorativi, economici e culturali o di tempo libero. Ai fini dei diversi regismi di consegna di cui alla l. n. 69 del 2005, deve sussistere il reale presupposto circa l'esistenza di un reale radicamento, non estemporaneo ma consolidato, dello straniero nello Stato; la dimostrazione che lo straniero disponga in Italia di una dimora abituale in cui intenda abitare in modo stabile e per un apprezzabile periodo di tempo. 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE SESTA PENALE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. DE ROBERTO Giovanni      -  Presidente   -                    
Dott. GARRIBBA   Tito          -  Consigliere  -                    
Dott. SERPICO    Francesco     -  Consigliere  -                    
Dott. LANZA      Luigi    -  rel. Consigliere  -                    
Dott. CITTERIO   Carlo         -  Consigliere  -                    
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro;
avverso  la  sentenza  31  maggio 2011  della  Corte  di  appello  di
Catanzaro che ha stabilito l'esecuzione in Italia della pena di  anni
tre di reclusione, inflitta dall'autorità giudiziaria di Romania a:
                     L.A.N., nata a 
(OMISSIS), in quanto destinatala  del  mandato
d'arresto europeo n. 02 emesso dal Tribunale di ...
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