ANTIRICICLAGGIO: Indagini in corso e bancari in allarme
Dalla stampa di questi giorni apprendo del prosieguo del filone investigativo nei rapporti interbancari fra banche riminesi e la Repubblica del Titano.
Si tratta di una storia vecchia, già vista con realtà creditizie più grandi, che oggi si ripete con la Cassa di Risparmio di Rimini che ha effettuato ingenti trasporti di denaro contante, prelevandoli dalla Filiale della banca d’Italia di Forlì per conto della Banca Centrale di San Marino.
Tali operazioni, per un ammontare di circa un miliardo di euro, per il periodo giugno 2008/2009 non risultano censite in Archivio Unico Informatico, significando che tali operazioni non hanno lasciato alcuna traccia informatica del loro percorso e non consentendo, pertanto, alcuna verifica di dettaglio di natura contabile.
La CARIM, in altri termini, ha erroneamente applicato il criterio della “Verifica semplificata”[1], laddove il destinatario, non essendo iscritto nello speciale Albo degli Intermediari finanziari della Banca d’Italia del nostro Paese, non poteva usufruire del particolare beneficio.
In questi casi, l’Intermediario inquisito – e non gli Addetti operativi – causa l’errato censimento a monte nell’Anagrafe della Banca, risponde di Omessa identificazione del cliente ovvero Omessa registrazione delle operazioni, ambedue queste, di rilevanza penale (ex art.55, 1° e 4° comma, del D.lgs 231/07).
Dalla stessa stampa specializzata leggo della iscrizione nel Registro degli indagati di oltre cento cassieri della predetta banca, in conseguenza delle anomalie appena sommariamente descritte.
Anche qui la confusione regna sovrana!
Se parliamo di Omessa Segnalazione di Operazioni Sospette, secondo quanto prescritto da uno specifico Parere del Comitato antiriciclaggio del Ministero dell’economia e delle finanze[2], la responsabilità è unicamente del Responsabile di filiale (e non certo dell’Addetto operativo/cassiere) che, in ogni caso, in relazione alla sua attività professionale e ruolo svolto, è tenuto a collaborare nell’attività preliminare di Adeguata verifica del cliente, della individuazione del titolare effettivo e compilazione dell’apposito Questionario antiriciclaggio, secondo specifiche procedure interne all’uopo indicate nel Manuale antiriciclaggio.
Faccio fatica a comprendere l’allarme lanciato dalla Fabi[3], laddove, riportando il disagio di qualche dipendente arriva a parlare del rischio “Mobbing” per coloro i quali si attivano per l’inoltro di una Segnalazione di Operazione Sospetta.
Nella veste di Responsabile Aziendale Antiriciclaggio, ho lavorato in una Gruppo bancario del meridione del nostro Paese per circa un decennio e non ho mai avvertito un problema di tal fatta.
Al contrario, ho avvertito la grande esigenza di una formazione adeguata, che normalmente manca in termini operativi e concreti, perché le aziende bancarie non vogliono spendere risorse, limitandosi alla c.d. Formazione a distanza.
Ancora oggi, dalla natura e tipologia di quesiti che ricevo, pochi hanno compreso l’importanza della corretta alimentazione dell’Archivio Unico Informatico, dell’Autoriciclaggio, del Riciclaggio da evasione fiscale, delle Frodi carosello, delle vendite sottoscosto, della false fatturazioni etc.
Quello che manca, secondo un modesto avviso dello scrivente, per restituire quella necessaria serenità all’intero comparto bancario, è solo una Formazione adeguata alla complessità della problematica[4].
Così è, purtroppo, se vi pare!
[1] Sezione II
Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela
Art. 25
Obblighi semplificati
1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I, ad
eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell’articolo 15, comma 1, alla lettera d) dell’articolo 16, comma
1, ed alla lettera c) dell’articolo 17, comma 1, se il cliente è33:
a) uno dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere b) e c);
b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi
equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
c-bis) una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla
negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più
Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad
obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria34.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza
finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui regime è ritenuto equivalente35.
3. L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della pubblica
amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente
al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone soggetti al presente decreto raccolgono comunque
informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste in tali
commi.
5. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo
di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero
qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.
6. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto sono autorizzati a non applicare gli obblighi di
adeguata verifica della clientela, in relazione a:
a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio
unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;
33 Comma così modificato dall’art. 14, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli
articoli della Sezione I se il cliente è:”.
34 Lettera aggiunta dall’art. 14, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151.
35 In attuazione di quanto disposto dal presente comma, si veda il D.M. 12 agosto 2008
b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14
del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle
ipotesi previste dalla normativa vigente;
c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di
pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non
permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti;
d) moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui,
se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda
150 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500
euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo
pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi
dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a
1.000 euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006;
e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da uno basso rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a
norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, se autorizzato dal Ministro
dell'economia e delle finanze con le modalità di cui all'articolo 26.
[2] http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_reati_finanziari/Pareri/4Parere97.pdf
[3] FABI: Federazione Autonoma Bancari Italiana (Organizzazione sindacale apartitica e aconfessionale)

