MANTENIMENTO DEL MINORE: Il quantum è legato al reddito dei genitori a prescindere dall'età del percipiente
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sentenza 21.6.2011 n. 13630
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
... Omissis ...
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, n. 4, depositata in data 9 gennaio 2006;
sentita la relazione all'udienza del 16 marzo 2011 del consigliere Dott. Campanile Pietro;
Sentito l'Avv. Sparano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito per il controricorrente l'Avv. Giorgi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Zeno Immacolata, la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, nel merito, per l'accoglimento.
Fatto
1 - Con sentenza in data 22 aprile 2004 il Tribunale di Grosseto pronunciava la separazione personale dei coniugi M.G. e P.F., ponendo a carico del primo un assegno di mantenimento nei confronti della moglie pari ad Euro 300,00 e un contributo, nella misura di Euro 700,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie di natura medica scolastica e ricreativa, per il mantenimento del figlio minore M..
La Corte di appello di Firenze, con la decisione indicata in epigrafe, pronunciando sull'appello proposto dal M., il quale aveva chiesto accertarsi l'insussistenza dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e una riduzione del contributo per il figlio, rigettava il primo motivo, ponendo in evidenza, con riferimento allo svolgimento, da parte dell'appellante, della professione di odontoiatra e all'inattendibilità del reddito dichiarato, una condizione patrimoniale di grande rilievo, di certo superiore a quella, pur agiata, della P., come era dato di desumere dall'elevato tenore di vita del M., caratterizzato dal possesso di autovetture di lusso, di un'imbarcazione e di un bene immobile. La decisione di primo grado veniva, al contrario, riformata in relazione al contributo in favore del figlio M., ritenendo la Corte territoriale che "in considerazione dell'età del minore (sette anni) e per essere soltanto un contributo (non essendo la madre priva di redditi)" la somma di Euro 700,00 mensili apparisse eccessiva, tanto da doversi ridurre ad Euro 500,00 mensili.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la P., deducendo un motivo, illustrato con memoria. Resiste con controricorso il M..
Diritto
2 - Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del controricorso sollevate dalla P. nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
2.a - La questione prospettata in base alla formulazione della procura speciale, in cui manca uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, è all'evidenza infondata, in quanto la delega alla difesa "nella presente procedura in ogni sua fase e grado", ancorché generica, risultando apposta a margine del controricorso, non può non riferirsi che al presente giudizio. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, infatti, la collocazione a margine del ricorso rivela uno specifico collegamento tra la procura ed il giudizio di legittimità (Cass., 13 dicembre 2010, n. 25137; Cass., 5 settembre 2005 n. 17768; Cass. 18 marzo 2005, n. 5953; Cass. 19 aprile 2002 n. 5722), ...

