FALLIMENTO DELLA BANCA : I diritti del cliente
Sto rimborsando ad un istituto di credito un mutuo ipotecario cointestato a me e a mia figlia, utilizzato per l’acquisto della prima casa di quest’ultima.
Inoltre, detengo nel dossier titoli intestato a me e a mia moglie presso la stessa banca alcuni titoli obbligazionari sempre della medesima banca, peraltro subordinati Lower Tier II.
Nella malaugurata e sia pure improbabile ipotesi di liquidazione coatta amministrativa dell’istituto di credito, posso avvalermi della compensazione del mio residuo debito verso la banca con il mio credito riveniente dai titoli obbligazionari dI cui sopra?
RISPOSTA
In caso di fallimento della banca si rammenta che l’articolo 56 della legge fallimentare consente ai creditori del soggetto fallito di compensare i loro crediti con i debito verso il fallito stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
Si tratta di una norma evidentemente ispirata a una esigenza di giustizia sostanziale, in quanto riconosce il diritto, a chi viene a trovarsi nella posizione di creditore-debitore del soggetto fallito, di operare la compensazione senza dover pagare, da un lato, il proprio debito ...

