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REDDITOMETRO: La comunione dei beni non dimezza l'entità dei valori

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 20.5.2011 n. 11213



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -

Dott. D’ALONZO Michele - rel. Consigliere -

Dott. PARMEGGIANI Carlo - Consigliere -

Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere -

Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:

…. omissis …...


Fatto


Con ricorso notificato il 25 settembre 2006 all’AGENZIA delle ENTRATE ed al suo Ufficio di Chivasso (depositato, con plico postale spedito il 3 ottobre 2006), G.M.A. - premesso che il 13 dicembre 2001 l’Ufficio, constatata l’omessa presentazione della dichiarazione IRPEF e l’intestazione di un’”auto benzina HP 26, anno 88, periodo 12, quota 100%” e “spese sostenute per incrementi patrimoniali: 150.250 nel periodo 1994/1999”, aveva proceduto (con distinti avvisi di accertamento) “alla riderminazione del reddito sintetico sulla base del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 in relazione ai D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992” per gli anni d’imposta 1995 e 1995 -, in forza di sei motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 39/31/06 della Commissione Tributaria Regionale  del Piemonte (depositata il 5 luglio 2006) che aveva recepito l’appello dell’Ufficio avverso la decisioni (26/29/02) della Commissione Tributaria Provinciale di Torino (che aveva accolto il suo ricorso) e “determina(to) il reddito  imponibile in L. 43.045.500”.

L’Agenzia delle Entrate depositava mero “atto di costituzione”.

L’Ufficio locale della stessa Agenzia non svolgeva attività difensiva.


Diritto


1. La Commissione Tributaria Regionale  – premesso che il “reddito sintetico” era stato determinato  “sulla base dei seguenti beni e servizi” (”per i quali si sostenevano le relative spese”):

“autovettura (Jaguar Xj 6, anno 1988, a benzina” e “spese per incrementi patrimoniali”; rigettate le eccezioni (proposte dall’Ufficio) (a) di “inammissibilità del ricorso” (essendo stati impugnati “contemporaneamente due avvisi”) e (b) di “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32” (”motivazioni” fondate su “atti prodotti solo nella fase contenziosa” e non “con la risposta al questionar”) -, come riportato, ha “determina(to) il reddito  imponibile in L. 43.045.500” esponendo queste ragioni:

• ”per quanto concerne i D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992 ed il loro utilizzo in riferimento alla controversia de qua, si ritengono condivisibili le argomentazioni addotte dai giudici di prime cure”: “l’impiego degli indici e dei coefficienti presuntivi di reddito  collegati ad elementi di capacità contributiva dovrà in primo luogo essere utilizzato quale spunto di indagine, allo scopo di individuare, per quanto possibile, le effettive fonti reddituali eventualmente sottratte all’imposizione escludendo, però, automatismi puramente aritmetici e rimanendo nell’ambito del concetto di “indizio”; “in tal modo il risultato raggiunto attraverso i coefficienti diviene la spia li una possibile situazione a rischio di evasìone utile ad innescare e stimolare l’attività di accertamento dell’Amministrazione per stabilire e effettive condizioni economiche del contribuente onde giustificare recuperi mediante tassazione di redditi presunti”;

• ”fatte queste debite premesse in ordine alla natura semplice, e non assoluta, delle presunzioni di reddito  discendenti dagli indici e coefficienti presuntivi e pertanto suscettibili di poter essere confutate dal contribuente attraverso la possibilità di prova contraria, si ritiene che nella fattispecie di cui trattasi il contribuente, fornendo elementi generici ed incompleti, non ha provveduto a giustificare e, quindi, a controvertire completamente la presunzione semplice sulla base della quale sono scaturiti gli accertamenti de quo”: “dalla documentazione in atti risulta infatti che, a supporto ed a giustificazione della capacità di spesa da parte del contribuente, vi fosse unicamente la disponibilità di un patrimonio rappresentato da due titoli di stato (per complessivi L. 200.000.000), che non risultando disinvestiti, erano generanti reddito nella sola misura degli interessi percepiti il cui ammontare può però giustificare, solo parzialmente, la capacità di spesa accertata dall’Ufficio”.

In conclusione il giudice di appello “ritiene..., condividendo e facendo propri i conteggi effettuati dall’Ufficio nel terzo motivo di appello in ordine al reddito  annuo possibile prodotto dai citati titoli, di determinare il reddito imponibile in L. 43.045.500” (differenza tra il reddito di L. 61.005.000 accertato dall’Ufficio e la redditività dei titoli quantificata in L. 16.959.500)”.

2. La G. censura la decisione per sei motivi. A. Con il primo la ricorrente denunzia “violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5 all. E” affermando che “la Commissione Tributaria Regionale ...

ha determinato  il reddito” a lei “imputabile... applicando i D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992 che sono illegittimi ed invalidi perché emessi in violazione del disposto della L. n. 400 del 1988, art. 11”, “ovvero senza il parere del Consiglio di Stato”, quindi “regolamenti che ex art. 5” detto “il giudice non doveva né utilizzare né applicare al caso”.

B. Con il secondo motivo la contribuente – assunto aver esibito, tra l’altro, “quietanze di assicurazione dell’auto... per il periodo 93/94 e 94/95 intestate e pagate dal figlio F.P.G.” - denunzia “omessa o insufficiente motivazione in relazione a documenti decisivi, in quanto la Commissione Tributaria Regionale ...

non ha spiegato (o, comunque, ha fornito una motivazione insufficiente) per imputare” a lei “l’intero reddito  determinato  induttivamente per essere intestataria di un’ auto”, “senza ridurlo” (”come stabilisce il D.M. 10 settembre 1992, art. 3, comma 2”) “in presenza di prova documentale che attestava come l’assicurazione dell’auto... fosse stata pagata dal figlio”.

Secondo la ricorrente, quindi, la “Commissione Tributaria Regionale ... avrebbe dovuto non solo decurtare dal reddito ...

determinato gli interessi da capitali percepiti..., ma anche ridurlo ulteriormente tenendo conto del fatto che ella sopportava solo in parte le spese del bene che aveva originato l’accertamento”.

C. Con il terzo motivo la G. - esposto di aver prodotto in primo grado, tra l’altro, “dichiarazioni del Sindaco... sulle sue condizioni personali” nonché “stato di famiglia storico” (dal quale “emerge” che ella “è coniugata dall’undici maggio 1957 con F. M. in regime di comunione di beni, non essendovi diversa annotazione”) - denunzia “omessa o insufficiente motivazione in relazione a documenti decisivi, in quanto la Commissione Tributaria Regionale ... non ha spiegato (o lo ha fatto in modo insufficiente) per quale motivo abbia ritenuto di imputare” a lei “l’intero reddito  determinato  sinteticamente ed induttivamente dal fatto di essere intestataria dell’auto e del bene acquistato nel 1997, e non solo in parte, in presenza della prova... che questi beni erano stati acquistati in pendenza di matrimonio, retto dal regime patrimoniale della comunione dei beni, e che pertanto dovevano considerarsi per il 50% in proprietà e disponibilità del marito F.M.”, di tal che “l’accertamento... non si fonda sull’uso reale ma sull’intestazione del bene e dell’acquisto”.

D. Con il quarto motivo la contribuente denunzia “violazione e/o falsa applicazione del D.M. 10 settembre 1992, art. 3, comma 2 ... e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, perché la Commissione Tributaria Regionale ... ha imputato” a lei “l’intero reddito  determinato  presuntivamente e sinteticamente accertato” nonostante (a) la “prova” (1) che “sopportava solo in parte le spese dell’auto” e (2) che “i beni (l’auto del 1988 e l’acquisto del 1997)... erano, ex lege, suoi solo per il 50%” e (b) “la mancata prova che erano solo nella sua esclusiva disponibilità”: “la Commissione Tributaria Regionale”, pertanto, “doveva ridurre il reddito” perché ella ha “dato prova in giudizio” che “sopportava solo in parte le spese dell’auto” e “ne aveva la disponibilità solo per il 50%... cosi come aveva la disponibilità del 50% di quella acquistata nel 1997 (utilizzata per imputarle nelle annualità 1994 e 1995... le quote di presunto reddito determinate D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 5)”.

E. Con il quinto motivo la G. denunzia “falsa applicazione e/o violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 in quanto la Commissione Tributaria Regionale ... ha assunto che le dette norme imponessero” ad essa “contribuente... di dimostrare di aver comunque acquisito un reddito  pari a quello derivante dall’applicazione dei parametri da esse previste, negandole la possibilità di dimostrare di aver percepito un reddito inferiore comunque utile a far fronte alle spese derivanti dalla cointestazione dei beni”: con la “motivazione” detta, però, secondo la ricorrente, il giudice di appello ...

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