ACCERTAMENTO FISCALE & DIVIDENDO IN NERO: Omesse fatturazioni e ricavi non dichiarati
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 11.4.2011 n. 8207
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ALONZO Michele - Presidente -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - rel. Consigliere -
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - ricorrenti -
contro
vari - controricorrenti -
avverso la sentenza n. 114/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 17/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;
udito per il ricorrente l'Avvocato MADDALO, che ha chiesto l'accoglimento;
udito per il resistente l'Avvocato POZZI, per delega Avvocato TASCO, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio , con sentenza n. 114/02/04, depositata il 28.10.2004, giudicando in sede di rinvio, confermava la decisione con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento nei confronti di F.M.G. e degli altri contribuenti indicati in epigrafe, relativo al reddito dell'anno 1989, emesso dall'Ufficio imposte dirette di Roma a seguito di accertamento emesso a carico delle Società xx 73 coop. a r.l. e della c. S.r.l., di cui i contribuenti erano soci.
Dopo aver dato atto che le controversie relative all'omessa dichiarazione e versamento delle ritenute d'acconto sui presunti compensi corrisposti ai soci, per il predetto anno d'imposta, erano state definite nei confronti delle Società, l'una con declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'altra con l'annullamento dell'avviso di liquidazione, la CTR escludeva, in conseguenza, la sussistenza di maggiori ricavi distribuiti ai contribuenti, da parte della Società.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ricorrono per la cassazione della sentenza, in base a due motivi, illustrati con memoria. I contribuenti resistono con controricorso.
DIRITTO
Col primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2909 c.c. e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, per avere la CTR esteso l'efficacia del giudicato sostanziale, intervenuto nei giudizi instaurati con le Società, nei confronti dei soci, soggetti diversi rispetto alle parti di quei giudizi.
Col secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, art. 2727 e segg. c.c., e art. 42 c.p.c., relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, nonchè difetto di motivazione, affermando che, in base al principio di diritto posto nella sentenza che aveva disposto il rinvio, la CTR avrebbe dovuto "valutare nel merito la ragionevolezza delle presunzioni addotte dall'Ufficio" relative alla dettagliata ricostruzione delle vicende collegate alla compravendita di un terreno edificabile in cui erano state coinvolte la Residenza (OMISSIS), la c. S.r.l. la xx 89 S.r.l. e la Frama 3 S.r.l., valutazione che era, invece, stata omessa e che ove fosse stata effettuata avrebbe confermato la sussistenza delle presunzioni gravi, precise e concordanti, e la legittimità dell'accertamento induttivo.
Le doglianze, che, essendo connesse, ...

