VALIDITA' SCRITTURA CONTABILE: Insufficiente a dimostrare il pagamento del debito
Questo è il contenuto di una Sentenza di Cassazione Civile nr.105/2011 che si riporta integralmente:
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE CIVILE
Sentenza 4.1.2011 n. 105
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Presidente -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:... omissis
avverso la sentenza n. 1188/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/04/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2010 dal Consigliere Dott. OLINDO SCHETTINO;
udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 9.5 – 26.5.2000 il Tribunale di Napoli dichiarava inefficace il decreto ingiuntivo emesso in data 11-10-1991 su ricorso di A.N., avverso il quale aveva proposto opposizione Z. V., titolare di omonima impresa edile , assumendo di avere saldato la fattura n. (OMISSIS) dell’importo di L. 7.320.000 posta dall’ A. a base del ricorso per l’ingiunzione di pagamento.
Proposto appello da quest’ultimo e costituitosi lo Z. per resistere, la corte di appello di Napoli, con sentenza dell’8 aprile 2004, in riforma della decisione del Tribunale e in accoglimento dell’appello, ha confermato il decreto ingiuntivo, condannando l’appellato Z. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, a motivo dell’errata interpretazione data dal primo giudice dell’art. 2709 c.c., circa l’efficacia probatoria contro l’imprenditore dei libri e delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione. Secondo la corte partenopea, nella fattispecie in esame, gli elementi indiziari che consentirebbero di interpretare dette scritture, nei rapporti tra imprenditori , a favore di chi ad esse si richiama mancano, non potendo assurgere a prova dell’avvenuto pagamento della fattura n. (OMISSIS) la sola annotazione nei registri dell’appellato di avvenuto pagamento dell’intero importo, contrastata da contrarie annotazioni contenute in quelli dell’appellante. Ne consegue che, “non avendo lo Z. dimostrato, in base ai vigenti principi probatori, di avere pagato tutto il suo debito alla ditta fornitrice, essa è rimasta debitrice della fattura e del relativo importo”.
Ricorre Z.V., titolare dell’omonima impresa edile stradale, in forza di due motivi, ai quali resiste con controricorso A.N..
Il ricorrente ha depositato memoria.
DIRITTO
Con i due motivi di ricorso il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 e 2710 c.c. nonché errata interpretazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2, e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata, per avere ...

